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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 22915/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7667-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 475/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/09/2022 R.G.N. 209/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.7667/2023 Cron.

Rep.

Ud.11/07/2024 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Torino con sentenza del 23.9.22 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda del pensionato, in epigrafe indicato, di riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata a carico della Cassa nel rispetto del principio del pro-rata di cui all’art. 3 co. 12 l. 335/95.

Avverso tale sentenza ricorre la Cassa,per tre motivi, cui resiste con controricorso il pensionato.

Con atto del 5/9/23, comunicato il 6/9/23, il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.

Con atto del 10/10/23 la Cassa ha formulato istanza di decisione della causa.

Le parti hanno presentato memorie.

Il collegio ha quindi riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione del principio del prorata di cui al regolamento della Cassa del 2004).

Il motivo è infondato, avendo questa Corte (tra letante, Sez.

L, Sentenza n. 31875 del 10/12/2018, Rv. 652020 - 01) già affermato che, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Il secondo motivo, che deduce la mancata applicazione del termine quinquennale di prescrizione, va del pari disatteso.

Come precisato da Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Cass. n.41320 del 2021 ed altre, questa Corte ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, -così come dal r . d.l. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che dev’essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo, che lega la Cassa ai propri iscritti , ha natura obbligatoria, dato che la Cassa è, a tutti gli effett i , una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, allo stesso modo che il r.d.l . 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere pagabile, ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere.

Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129, che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v.

Cass. n. 16388 del 2004 e n. 1787 del 1997, in motivazione, nonché Cass., Sez.

U n. n. 10955 del 2002); se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e nonanche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi pagabile e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c..

Il terzo motivo lamenta il riconoscimento degli interessi con riferimento alla data della domanda di liquidazione della pensione, piuttosto che all’epoca d e ll’istanza di riliquidazione.

Anche tale motiva va rigettato.

Come precisato da Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022 e Cassazione n. 31642 del 2022, tra le tante, al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riferimento agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato (Cass. n. 12023 del 2003; conf.

Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016).Questa Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v.

Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori dacumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)" Le spese seguono la soccombenza.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni U nite (Cass.

S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.000,00in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l’ulteriore somma di euro 2 . 000 ,00 ; condanna parte ricorrente a pagare euro 2 . 000 ,00 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7667-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 475/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/09/2022 R.G.N. 209/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.7667/2023 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Torino con sentenza del 23.9.22 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda del pensionato, in epigrafe indicato, di riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata a carico della Cassa nel rispetto del principio del pro-rata di cui all’art. 3 co. 12 l. 335/95. Avverso tale sentenza ricorre la Cassa,per tre motivi, cui resiste con controricorso il pensionato. Con atto del 5/9/23, comunicato il 6/9/23, il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. Con atto del 10/10/23 la Cassa ha formulato istanza di decisione della causa. Le parti hanno presentato memorie. Il collegio ha quindi riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione del principio del prorata di cui al regolamento della Cassa del 2004). Il motivo è infondato, avendo questa Corte (tra letante, Sez. L, Sentenza n. 31875 del 10/12/2018, Rv. 652020 - 01) già affermato che, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il secondo motivo, che deduce la mancata applicazione del termine quinquennale di prescrizione, va del pari disatteso. Come precisato da Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Cass. n.41320 del 2021 ed altre, questa Corte ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, -così come dal r . d.l. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che dev’essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo, che lega la Cassa ai propri iscritti , ha natura obbligatoria, dato che la Cassa è, a tutti gli effett i , una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, allo stesso modo che il r.d.l . 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere pagabile, ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129, che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e n. 1787 del 1997, in motivazione, nonché Cass., Sez. U n. n. 10955 del 2002); se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e nonanche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi pagabile e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.. Il terzo motivo lamenta il riconoscimento degli interessi con riferimento alla data della domanda di liquidazione della pensione, piuttosto che all’epoca d e ll’istanza di riliquidazione. Anche tale motiva va rigettato. Come precisato da Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022 e Cassazione n. 31642 del 2022, tra le tante, al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riferimento agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016).Questa Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori dacumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)" Le spese seguono la soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni U nite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.000,00in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l’ulteriore somma di euro 2 . 000 ,00 ; condanna parte ricorrente a pagare euro 2 . 000 ,00 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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