CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 36560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15956-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 103/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15956 sez. ML -ud. 27-10-2022 -2- RILEVATO che: con la sentenza n. 103/2020, la Corte di Appello di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti (d'ora in avanti Cassa) a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto, con delibera n. 4 del 2008, per il quinquennio 2009/2013, e, con delibera del 27 giugno 2013, per il quinquennio 2014/2018, sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2018, pari alla somma complessiva di E. 75.760,90, e non prescritta l'azione di restituzione perché soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa affidandolo a tre articolati motivi, cui ha resistito, con controricorso, il pensionato; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza non partecipata; CONSIDERATO che: Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2 del d. Lgs. N. 509/1994, art. 3, co. 12, l. N. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. N. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. N. 147/2013, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. In l. 214/2011, dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello statuto della cassa commercialisti nonché alle delibere della cassa nn. 4/2008 e 3/2013, emanate anche in virtù dell’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14.07.2004, laddove ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà; con il secondo motivo, in subordine, rispetto al precedente, viene denunciate la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai Ric. 2021 n. 15956 sez. ML -ud. 27-10-2022 -3- sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011 e dell’art. 3, co. 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006, là dove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarita’; in ulteriore subordine, il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, co. 24, lett. B), d.l. n. 201/2011 ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013; in ulteriore subordine, con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazioen dell’art. 19, co. 3, l. n. 21/1986, dell’art. 2948, n. 4, c.c., dell’art. 47bis d.p.r. n. 639/1947 e degli artt. 3 e 38 cost. ove la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute; in subordine, con il quinto motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 c.c. e 2033 c.c.; si imputa alla sentenza impugnata l’ erronea ed ingiusta decisione relativa alla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute; i primi tre motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22, e con le delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22, e con le delibere citate - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo Ric. 2021 n. 15956 sez. ML -ud. 27-10-2022 -4- di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio. a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020). in particolare, con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono, deve, dunque, ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad Ric. 2021 n. 15956 sez. ML -ud. 27-10-2022 -5- un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; con il quarto motivo di ricorso, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, la Cassa ricorrente deduce la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all'INPS, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento; il Collegio reputa anche il quartomotivo in esame infondato; questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la Cassa è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma Ric. 2021 n. 15956 sez. ML -ud. 27-10-2022 -6- di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere "pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi,ai fini, sia dell'art. 129, che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e n. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez. un. 10955 del 2002); se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.. tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2); risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta Ric. 2021 n. 15956 sez. ML -ud. 27-10-2022 -7- derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerate; la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale; anche il quinto motivo, relativo alla decisione sulla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute, è infondato; da ultimo, Cassazione n. 31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass.n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass.nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere Ric. 2021 n. 15956 sez. ML -ud. 27-10-2022 -8- calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)"; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la relativa dichiarazione ai sensi dell’art. 93 cod.proc.civ. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 2.800,00 per compensi professionali, E. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115