CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 20055/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18269/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) e domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma, p.za Mazzini n. 27 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.3079/2020, depositata i l 21/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 1810/2019 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. 2015/001/DI/000033571/0/001 con il quale l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento della imposta di registro per atti giudiziari per euro 458,75 in relazione al decreto ingiuntivo n. 000033571/2015. A sostegno della decisione il giudice d’appello ha rilevato che il decreto ingiuntivo enunciava compiutamente l’incarico professionale conferito al contribuente, avvocato, dall’amministratore unico della società ingiunta, [OSCURATO:SOCIETA],come emergeva dagli stralci riportati in sentenza, e che quindi correttamente l’Agenzia aveva applicato l’imposta fissa, in ragione del principio di alternatività con l’iva da osservare nel caso in esame, non soltanto in relazione alla condanna della cliente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme ingiunte, ma anche con riguardo all’enunciazione dell’incarico professionale all’avvocato. 2. Avverso la suddettasentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui l’Agenzia delle Entrate non replica con controricorso, ma con una mera memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione de gli artt. 633, 640 e 641 cod. proc. civ., in ragione dell’errore consistito nel ritenere che il decreto ingiuntivo contenga o costituisca un unico atto insieme con il ricorso con cui ne è stata domandata la emissione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione e, in particolare, della circostanza che l’atto giudiziario oggetto della liquidazione (ingiunzione di pagamento) non contiene la enunciazione, ma solo una presupposizione (essa stessa presumibile) di altro atto (il c.d. mandato professionale) da tassarsi in misura fissa. 3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si deducelaviolazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, primo comma, “per avere la CTR erroneamente ritenuto che la enunciazione di un atto diverso sia integrato dalla mera, implicita evocazione di un atto che costituisca il presupposto logico di quello tassato e per tanto legittimi la tassazione ex art. 22 TUR”. 4. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.In sostanza il ricorrente assume che il decreto ingiuntivo non enunci l’incarico professionale all’avvocato , né p ossa essere considerato insieme col ricorso monitorio, posto che gli stralci citati dalla CTR e riferiti al decreto ingiuntivo sono in realtà del ricorso per ingiunzione (primo motivo), proponendo poi, sostanzialmente , la medesima questione sotto il profilo dell’omesso esamedi fatti decisivi (secondo motivo) e deducendo la violazione dell’art. 22 TUR in ragione del fatto che la enunciazione di un diverso atto non p uò essere integrata dalla mera evocazione di un atto che ne costituisce soltanto il presupposto (terzo motivo). 5. Il ricorso è infondato. 6. Va innanzitutto chiarito che, già in linea teorica, la narrativa del ricorso con cui si chiede la emissione del decreto ingiuntivo si caratterizza per l’avere un inscindibile rapporto di collegamento e compenetrazione con il decreto ingiuntivostesso, in quanto la struttura di tale tipologia di provvedimenti, privi sostanzialmente di analitica motivazione, in uno con la procedura sommaria che ne disciplina la emissione, presuppon gono il necessari o rinvio a gli elementi del rapporto giuridico sotteso, come emergenti appunto dal ricorso, il quale, una volta confluito nelle determinazioni di cui al decreto ingiuntivo, viene ad essere ivi necessariamente incluso , anche per relationem,dovendo quindi ritenersi ricomprese ai fini della tassazione le correlate enunciazioni. 6.1. E allora, contrariamente a quanto espone il ricorrente, la motivazione del d.i. è integrata per relationemper mezzo del richiamo al ricorso monitorio (tra varie, Cass. n. 16455/04 e Cass. n. 3090/05). 6.2. Ciò premesso, va ribadito che, sul piano generale, quanto ai presupposti di applicazione dell’art. 22 del T.U. Registro in materia di “tassazione per enunciazione”, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 24/05/2023, n. 14432) hanno chiarito che occorrono ‹‹l'autonomia giuridica oggettuale dell'"enunciazione" (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", la permanenza degli effetti di quest'ultimo (v., in termini, da ultimo, Sez. 5, nn. 3839-3841/2023; in senso conforme, Sez. 5, nn. 32516/2019, 15585/2010”)››. La tassazione si riferisce , peraltro,non a qualunque generica menzione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione(Corte cost. n. 7/99). 6.3. Tutti tali elementi ricorrono nel caso di specie, atteso che si tratta di atto di decreto ingiuntivo che si ricollega necessariamente all’incarico professionale conferito al medesimo difensore ; e, in base all’art. 22, comma 3, del TUR, se il contratto enunciato in uno degli atti dell'autorità giudiziaria è totalmente ineseguito, l'imposta su di esso (sull'atto enunciato) è dovuta per l'intero valore della prestazione ineseguita. 6.4. Nel caso in esame, difatti, il ricorsomonitorio, le allegazioni del quale, come si è visto, integra no il d ecreto ingiuntivo , dà conto proprio del rapporto professionale e ne richiama - sia pure per relationem- anche le condizioni : l'imposta di registro è una imposta d'atto, e dunque si applica a tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti(Cass. n. 23379/21 e Cass. n. 11926/21). 6.5. Questa Corte ritiene poi che i precedenti citati in ricorso (Cass. n. 22243/15; n. 28559/19e n. 25706/20), solo apparentemente di segno contrario, non siano invece pertinenti , in quanto la prima pronuncia concerne un caso in cui ‹‹ manca poi un qualunque accertamento in ordine al soggetto passivo obbligato alla corresponsione dell'imposta che deve necessariamente essere individuato non in base alle regole dell'imposizione di un atto in "caso d'uso", bensì in base alle regole dell'imposizione di un atto "in caso della sua enunciazione" in altro atto soggetto a registrazione, regole che non possono essere diverse rispetto a quelle applicabili per l'imposizione dell'atto enunciante››; laddove le altr e due fanno riferimento a decreti ingiuntivi emessi su parcella, ragione per cui in tale occasione la Corte ha affermato che il mandato professionale era solo il presupposto giuridico, perché nei casi ivi considerati non risultava che fosse stato esplicitato il contenuto dell’incarico professionale. 6.6. Ne consegue che le doglianze non sono fondate, attesi i diversi principi di ordine generale già enunciatida questa Corte. Il ricorso va quindi rigettato, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “Ilricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l’emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell’atto di ricorso,e richiamate per relationem , ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell’art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro)”. 7. Nulla deve disporsi sulle spese processuali, stante la mancanza di costituzione mediante controricorso dell’Agenzia. 8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific