CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19906-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA; -intimata - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 19906 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, venne attinto da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna il 12.11.2020 (notificato al ricorrente in pari data) nonché da ordine del Questore della Provincia di Bologna di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni (notificato in data 23.04.2021). Avverso il provvedimento espulsivo e il conseguente ordine del Questore, l'odierno ricorrente propose un unico ricorso al Giudice di Pace di Bologna, chiedendo, previa sospensiva cautelare del provvedimento del Prefetto nonché dell’ordine del Questore, l’annullamento del decreto di espulsione impugnato e del successivo ordine di lasciare il territorio dello Stato. Con l'ordinanza oggi impugnata, il Giudice di Pace di Bologna dichiarò il ricorso inammissibile in quanto intempestivo, essendo il decreto opposto stato notificato al ricorrente il 12.11.2020 mentre il ricorso era stato inoltrato per posta il 28.04.2021. Il cittadino straniero ricorre con un mezzo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1- Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia del Giudice di Pace in relazione all’opposizione proposta avverso l’ordine del Questore di Bologna avanzata sempre con il ricorso presentato il 30.04.2021 anche avverso il decreto di espulsione. In particolare, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.2.-Il motivo è manifestamente infondato. Nel ricordare che «Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, del d.lgs. 25 Ric. 2021 n. 19906 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -3- luglio 1998, n. 286, ordina allo straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall'art. 13 del medesimo d.lgs. per l'opposizione all'espulsione, non essendo ammissibile un'indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge.» (Cass. n.13115/2011) è decisivo osservare che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile, perché notificato fuori termine, l’unico ricorso proposto dallo straniero, avente ad oggetto sia i l decreto di espulsione del Prefetto di Bologna che il conseguente ordine del Questore, come si evince dalla chiara previsione contenuta nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, rettamente facendo decorrere il termine di proposizione del ricorso dalla data di notifica del decreto di espulsione. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Dagli atti il procedimento risulta esente.