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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 23225/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16088-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Vicenza, Viale del Lavoro, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ope legis rappresentati e difesi dall’avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l'ordinanza n. 150 del 2022 del giudice di pace di Udine che ha respinto l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Udine in data 24 gennaio 2022. 2.A sostegno dell'opposizione l’odierno ricorrente aveva lamentato la mancanza di sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del prefetto,ma il giudice di pace replicava che si trattava di d oglianza infondata atteso che il sottoscrittore del decreto di espulsione era munito di delega ai sensi della dell'art. 11 comma 2, d.m. 284/1993.

3. Quale ulteriore motivo di opposizione l’odierno ricorrente deduceva la mancata traduzione in lingua marocchina, essendo il decreto di espulsione tradotto in lingua araba.

4. La doglianza era ritenuta parimenti infondata , atteso che lo stesso ricorrente aveva indicato quale lingua per le traduzioni l'arabo, lingua ufficiale del Marocco paese di provenienza del ricorrente.

5. Ancora, in relazione al rigetto del rinnovo di permesso di soggiorno adottato dal Q uestore di Verona , il g iudice di pace evidenziava che si trattava di provvedimento suscettibile di autonoma impugnazione e che anche l'eventuale mancata traduzione poteva essere eventuale motivo di ricorso. 6.Da ultimo il giudice di pace argomentava come la presentazione di numerose istanze da parte dell’opponente deponesse nel senso della capacità di adoperarsi per la difesa legale.

7. La cassazione della suddetta ordinanza depositata il 13 Aprile 2022 è chiesta dal signor [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 13 giugno 2022 ed affidato a due motivi.

8. L'intimata amministrazione si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art.370, comma 1, cod. proc. civ. . considerato che 9.Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, comma 5, del d. lgs. 150 del 2011 in quanto il ricorso , unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non è stato notificato a cura della cancelleria alla Questura di Udine che ha emesso l'ordine di lasciare il territorio.

9.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente afferma di avere impugnato il decreto prefettizio di espulsione e l’ordine del questore di lasciare il territorio.

Dal provvedimento del giudice di pace si evince che solo il primo provvedimento sarebbe stato impugnato.

9.2. In ogni caso, il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ordina allo straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall'art. 13 del medesimo d.lgs. per l'opposizione all'espulsione, non essendo ammissibile un'indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge (Cass.

S.U. 20121/2005; Cass. 13115/2011; Cass. 413/2023).

10. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli articoli 2, comma 6, ed art. 13, comma 7 del T.U.

Imm. in quanto il decreto di espulsione non è stato tradotto in una lingua comprensibile al destinatario. 10.1La censura è inammissibile ex art. 360 bis , cod. proc. civ. .

10.2. In tema di immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (cfr. Cass.13824/2016; id. 15674/2018). 10.3 In applicazione del principio, la Suprema Corte ha confermato il rigetto avverso l'opposizione al decreto di espulsione comunicato in lingua albanese, e non kosovara, essendo la prima lingua ufficiale del Kosovo. 10.4 Il ricorrente è cittadino marocchino e la traduzione è avvenuta in detta lingua.

Deve dunque ritenersi che il requisito di cui all’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 sia stato soddisfatto, in assenza di allegazioni specifiche e soggettive che consentano di superare la predetta presunzione.

11. Il ricorso è dunque inammissibile.

12. Nulla è dovuto per le spese di lite atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Procedimento esente dal versamento del doppio contributo ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 in applicazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16088-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Vicenza, Viale del Lavoro, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ope legis rappresentati e difesi dall’avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l'ordinanza n. 150 del 2022 del giudice di pace di Udine che ha respinto l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Udine in data 24 gennaio 2022. 2.A sostegno dell'opposizione l’odierno ricorrente aveva lamentato la mancanza di sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del prefetto,ma il giudice di pace replicava che si trattava di d oglianza infondata atteso che il sottoscrittore del decreto di espulsione era munito di delega ai sensi della dell'art. 11 comma 2, d.m. 284/1993. 3. Quale ulteriore motivo di opposizione l’odierno ricorrente deduceva la mancata traduzione in lingua marocchina, essendo il decreto di espulsione tradotto in lingua araba. 4. La doglianza era ritenuta parimenti infondata , atteso che lo stesso ricorrente aveva indicato quale lingua per le traduzioni l'arabo, lingua ufficiale del Marocco paese di provenienza del ricorrente. 5. Ancora, in relazione al rigetto del rinnovo di permesso di soggiorno adottato dal Q uestore di Verona , il g iudice di pace evidenziava che si trattava di provvedimento suscettibile di autonoma impugnazione e che anche l'eventuale mancata traduzione poteva essere eventuale motivo di ricorso. 6.Da ultimo il giudice di pace argomentava come la presentazione di numerose istanze da parte dell’opponente deponesse nel senso della capacità di adoperarsi per la difesa legale. 7. La cassazione della suddetta ordinanza depositata il 13 Aprile 2022 è chiesta dal signor [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 13 giugno 2022 ed affidato a due motivi. 8. L'intimata amministrazione si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art.370, comma 1, cod. proc. civ. . considerato che 9.Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, comma 5, del d. lgs. 150 del 2011 in quanto il ricorso , unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non è stato notificato a cura della cancelleria alla Questura di Udine che ha emesso l'ordine di lasciare il territorio. 9.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente afferma di avere impugnato il decreto prefettizio di espulsione e l’ordine del questore di lasciare il territorio. Dal provvedimento del giudice di pace si evince che solo il primo provvedimento sarebbe stato impugnato. 9.2. In ogni caso, il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ordina allo straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall'art. 13 del medesimo d.lgs. per l'opposizione all'espulsione, non essendo ammissibile un'indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge (Cass. S.U. 20121/2005; Cass. 13115/2011; Cass. 413/2023). 10. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli articoli 2, comma 6, ed art. 13, comma 7 del T.U. Imm. in quanto il decreto di espulsione non è stato tradotto in una lingua comprensibile al destinatario. 10.1La censura è inammissibile ex art. 360 bis , cod. proc. civ. . 10.2. In tema di immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (cfr. Cass.13824/2016; id. 15674/2018). 10.3 In applicazione del principio, la Suprema Corte ha confermato il rigetto avverso l'opposizione al decreto di espulsione comunicato in lingua albanese, e non kosovara, essendo la prima lingua ufficiale del Kosovo. 10.4 Il ricorrente è cittadino marocchino e la traduzione è avvenuta in detta lingua. Deve dunque ritenersi che il requisito di cui all’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 sia stato soddisfatto, in assenza di allegazioni specifiche e soggettive che consentano di superare la predetta presunzione. 11. Il ricorso è dunque inammissibile. 12. Nulla è dovuto per le spese di lite atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Procedimento esente dal versamento del doppio contributo ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 in applicazione d
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