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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2021

Cassazione n. 24353/2026

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cattatis Chalons d'Oranges- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]-intimata-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2235/2021, depositata il 13/2/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2235/2021, depositata il 13/2/2021, la CommissioneTributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello del Comune diNapoli avverso la decisione della CTP di Napoli di accogliere il ricorso dellaPineta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso diNumero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026accertamento n. 607546/52138, per l’importo di euro 789, relativo allaTARES per annualità 2013.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diNapoli, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di DeMichele Vincenzo resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14, comma 10, d.l. n. 201/2011, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTRritenuto che spettasse alla contribuente la riduzione del 40% prevista perla produzione di rifiuti speciali a prescindere dall’assolvimento, da partedella stessa, degli obblighi dichiarativi e probatori previsti dalla disciplina,legislativa e regolamentare, applicabile al caso di specie.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 97,commi 1, 2 e 3, Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., deducendo che il riconoscimento di una esenzione oriduzione d’imposta senza il previo accertamento in sede amministrativadei presupposti dell’una o dell’altra nuoce al buon andamento dellapubblica amministrazione.3.

Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.3.1.

Secondo il sedimentato orientamento di questa Corte in materiadi TARSU, TARES e – dal 2014 - TARI, il presupposto impositivo ècostituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, latassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum diproduttività che può essere superata solo dalla prova contraria deldetentore dell’area (Cass. 6551/2020; 14037/2019; 18054/2016;19173/2004; 19459/2003).3.2.

L’esenzione dal tributo prevista per quella parte di superficie ovesi formano rifiuti speciali, “a condizione che il produttore ne dimostriNumero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” (ex art. 14,comma 10, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n.214/2011, che ha introdotto la TARES per il solo anno di imposta 2013),integra, quindi, l’oggetto di un’allegazione il cui onere grava sulcontribuente che intende ottenere l’esenzione.3.3.

L’obbligazione tributaria è, dunque, connessa all’inosservanzadell’onere di dichiarare e documentare i presupposti di una esenzione oriduzione, in base al principio per cui, in tema di TARES (come di TARSU eTARI, attesa la sostanziale e complessiva continuità normativa di naturatributaria tra queste imposte), spetta al contribuente l'onere di fornireall'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alladelimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali nonassimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusidal normale circuito di raccolta), che, pertanto, non concorrono allaquantificazione della superficie imponibile (Cass. 21968/2025;8595/2025).3.4.

Ciò perché, sebbene spetti all'amministrazione provare i fatti checostituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazionedi aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione deltributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia previstodall’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993 e ribadito dall’art.14, commi 33 e 34,d.l. n. 201/2011) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusionedelle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi taleesclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamentodel tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano odetengono immobili nel territorio comunale (Cass. 14816/2025;25520/2024; 9887/2023; 2623/2023; 19110/2022; 8222/2022;21011/2021; 10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014;11351/2012; 3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006;17703/2004).Numero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/20263.5.

Ciò posto, con specifico riferimento al Comune di Napoli, ilregolamento locale sulla TARES, approvato con deliberazione consiliare n.50 del 16/9/2013 (riprodotto – per quanto di interesse - dal ricorrente nelrispetto del principio di autosufficienza e comunque depositato nel giudiziodi merito), ed alla cui disciplina fa rinvio l’art. 14, comma 22, d.l.201/2011, dispone, all’art. 9, comma 5, che, per fruire delle esenzioni oriduzioni previste dai commi precedenti, comprese quelle relative allaproduzione di rifiuti speciali di cui ai commi 1 e 4 (1.

“Nelladeterminazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche nonsi tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in viacontinuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/opericolosi” […]

4. “Relativamente alle attività di seguito indicate, qualorasia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati edi rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili alpubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamentedifficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficieimponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie sucui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguenteelenco:a) [OSCURATO:PERSONA]: 60%b) [OSCURATO:PERSONA] e VERNICIATURE,GALVANO– TECNICI – FONDERIE: 50%c) [OSCURATO:PERSONA] E DENTISTICI, LAVANDERIE E TINTORIE,TIPOGRAFIE e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], PESCHERIE e MACELLERIE: 40%d) [OSCURATO:PERSONA]: 30%e) FALEGNAMERIE, PASTICCERIE, ORTOFRUTTA, FIORAI e FARMACIE:Numero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026f) ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE, RISTORAZIONE: 10%”),“gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazioneil ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale,commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiutio sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativasui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro la data dipresentazione dei MUD, relativo all’anno di riferimento, i quantitativi dirifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando ladocumentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate”.3.6.

L’art. 9, comma 5, è, dunque, chiaro nel prevedere un doppioonere a carico di chi voglia fruire delle predette esenzioni o riduzioni: unodichiarativo (lettera a), legato alla denuncia originaria o di variazione, el’altro – autonomo e distinto – di tipo informativo (lettera b), da assolversia cadenza annuale (precisamente, entro la data di presentazione deiMUD), mediante la comunicazione dei “quantitativi di rifiuti prodottinell’anno, distinti per codici CER” e la contestuale allegazione della“documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciòabilitate”.

Tale ulteriore obbligo, diretto a documentare la quantità di rifiutiprodotti ed il loro smaltimento, si spiega considerando che, ai sensidell’art. 14, comma 10, d.l. 201/2011, l’esenzione dal tributo per quellaparte di superficie ove si formano rifiuti speciali è prevista “a condizioneche il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente”.3.7.

Ciò in applicazione del principio generale secondo cui è onere delcontribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiaredella riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosidi eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta suirifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.Numero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/20263.8.

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermarel'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presuppostidella riduzione di superficie, quali la natura speciale dei rifiuti, l’entità dellasuperficie interessata dalla loro produzione e lo smaltimento in proprio(Cass. 8595/2025, cit.; 19888/2024; 2623/2023; 33863/2022;7187/2021; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).

Prova che ilcontribuente deve fornire nei termini previsti dalla normativa, ancheregolamentare, che disciplina la materia, non potendo servirsi di altristrumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla provadello smaltimento attraverso gli appositi moduli.3.9.

D’altronde, a proposito dell’obbligo dichiarativo, ma lo stesso valeanche per quello informativo, si è evidenziato come non si tratti di meroadempimento formale, quanto piuttosto di una vera e propria condizioneper beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramentedettata allo scopo di “porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuaretempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertarel’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficiodell’esclusione dall’imposizione” (Cass. 8595/2025, cit.; 11130/2021;22891/2017; 22020/2004).3.10.

Come questa Corte ha, infatti, già avuto modo di osservare, ladisciplina in questione, “lungi dal costituire un inutile e sterile onereburocratico”, comporta “un rigido controllo non solo dei presupposti perottenere l'esenzione”, “ma anche della loro permanenza nel tempo, eriferendosi ad una attività che determina la formazione di rifiuti speciali,ne scoraggia evidentemente la produzione, contemperando così il valoredella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., comma 1 con ilsuccessivo limite dell'ambiente e dell'utilità sociale di cui al successivocomma 2” (Cass. 33863/2022, cit.).3.11.

Deve, quindi, ribadirsi il principio secondo cui, per goderedell'esenzione dalla TARES in ragione della produzione di rifiuti speciali, ilNumero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026contribuente è tenuto all’obbligo dichiarativo richiesto in sede di denunciaoriginaria o di variazione, oltre che a documentare, anno per anno,l’avvenuto autonomo smaltimento dei rifiuti, in osservanza anche delladisciplina regolamentare emanata dall’ente impositore in applicazionedella legge nazionale.3.12.

Ebbene, a tali principi non si è uniformata la Corte regionale, laquale ha riconosciuto alla contribuente la riduzione dell’imposta,prescindendo dall’assolvimento dei predetti obblighi, solo sulla base dellaproduzione in sede giudiziale di un contratto con “una ditta specializzataper lo smaltimento di rifiuti speciali”.3.13.

Ciò in aperta violazione della disciplina richiamata, qualeinterpretata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cuiil contribuente, tenuto a fornire all’amministrazione comunale i dati relativiall’esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiutispeciali non assimilabili a quelli urbani ed a documentarel’autosmaltimento, non può - a tal fine - servirsi “di altri strumenti persopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dellosmaltimento attraverso appositi moduli” (in termini, Cass. 29265/2025;2623/2023, cit.).3.14.

In definitiva, il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativied informativi che la disciplina, legislativa e regolamentare, pone a caricodel contribuente, nei termini su indicati, al fine di riconoscergli il beneficiodell’esenzione o della riduzione d’imposta, non può essere superato dallasuccessiva dimostrazione, in sede giudiziale, della sussistenza di un'ipotesidi esenzione o riduzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto,dovendo gli elementi alla base dell’agevolazione tributaria essere portati aconoscenza dell’ente impositore anno per anno, nei termini e modiprescritti dalle norme (cfr. Cass. 8595/2025, cit.).3.15.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorsova accolto e la sentenza impugnata cassata.

Non occorrendo ulterioriNumero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., col rigetto del ricorsooriginario del contribuente.3.

La regolazione delle spese, da liquidarsi in dispositivo, segue lasoccombenza.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta il ricorso originario; condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. diDe [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Napoli le spese giudiziali,liquidate in euro 400 per il primo grado, euro 450 per l’appello ed euro500, oltre euro 200 per esborsi, per il presente giudizio di legittimità, oltrerimborso spese generali, iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cattatis Chalons d'Oranges- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]-intimata-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2235/2021, depositata il 13/2/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2235/2021, depositata il 13/2/2021, la CommissioneTributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello del Comune diNapoli avverso la decisione della CTP di Napoli di accogliere il ricorso dellaPineta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso diNumero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026accertamento n. 607546/52138, per l’importo di euro 789, relativo allaTARES per annualità 2013.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diNapoli, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di DeMichele Vincenzo resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14, comma 10, d.l. n. 201/2011, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTRritenuto che spettasse alla contribuente la riduzione del 40% prevista perla produzione di rifiuti speciali a prescindere dall’assolvimento, da partedella stessa, degli obblighi dichiarativi e probatori previsti dalla disciplina,legislativa e regolamentare, applicabile al caso di specie.2. Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 97,commi 1, 2 e 3, Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., deducendo che il riconoscimento di una esenzione oriduzione d’imposta senza il previo accertamento in sede amministrativadei presupposti dell’una o dell’altra nuoce al buon andamento dellapubblica amministrazione.3. Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.3.1. Secondo il sedimentato orientamento di questa Corte in materiadi TARSU, TARES e – dal 2014 - TARI, il presupposto impositivo ècostituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, latassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum diproduttività che può essere superata solo dalla prova contraria deldetentore dell’area (Cass. 6551/2020; 14037/2019; 18054/2016;19173/2004; 19459/2003).3.2. L’esenzione dal tributo prevista per quella parte di superficie ovesi formano rifiuti speciali, “a condizione che il produttore ne dimostriNumero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” (ex art. 14,comma 10, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n.214/2011, che ha introdotto la TARES per il solo anno di imposta 2013),integra, quindi, l’oggetto di un’allegazione il cui onere grava sulcontribuente che intende ottenere l’esenzione.3.3. L’obbligazione tributaria è, dunque, connessa all’inosservanzadell’onere di dichiarare e documentare i presupposti di una esenzione oriduzione, in base al principio per cui, in tema di TARES (come di TARSU eTARI, attesa la sostanziale e complessiva continuità normativa di naturatributaria tra queste imposte), spetta al contribuente l'onere di fornireall'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alladelimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali nonassimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusidal normale circuito di raccolta), che, pertanto, non concorrono allaquantificazione della superficie imponibile (Cass. 21968/2025;8595/2025).3.4. Ciò perché, sebbene spetti all'amministrazione provare i fatti checostituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazionedi aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione deltributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia previstodall’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993 e ribadito dall’art.14, commi 33 e 34,d.l. n. 201/2011) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusionedelle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi taleesclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamentodel tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano odetengono immobili nel territorio comunale (Cass. 14816/2025;25520/2024; 9887/2023; 2623/2023; 19110/2022; 8222/2022;21011/2021; 10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014;11351/2012; 3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006;17703/2004).Numero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/20263.5. Ciò posto, con specifico riferimento al Comune di Napoli, ilregolamento locale sulla TARES, approvato con deliberazione consiliare n.50 del 16/9/2013 (riprodotto – per quanto di interesse - dal ricorrente nelrispetto del principio di autosufficienza e comunque depositato nel giudiziodi merito), ed alla cui disciplina fa rinvio l’art. 14, comma 22, d.l.201/2011, dispone, all’art. 9, comma 5, che, per fruire delle esenzioni oriduzioni previste dai commi precedenti, comprese quelle relative allaproduzione di rifiuti speciali di cui ai commi 1 e 4 (1. “Nelladeterminazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche nonsi tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in viacontinuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/opericolosi” […] 4. “Relativamente alle attività di seguito indicate, qualorasia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati edi rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili alpubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamentedifficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficieimponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie sucui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguenteelenco:a) [OSCURATO:PERSONA]: 60%b) [OSCURATO:PERSONA] e VERNICIATURE,GALVANO– TECNICI – FONDERIE: 50%c) [OSCURATO:PERSONA] E DENTISTICI, LAVANDERIE E TINTORIE,TIPOGRAFIE e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], PESCHERIE e MACELLERIE: 40%d) [OSCURATO:PERSONA]: 30%e) FALEGNAMERIE, PASTICCERIE, ORTOFRUTTA, FIORAI e FARMACIE:Numero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026f) ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE, RISTORAZIONE: 10%”),“gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazioneil ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale,commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiutio sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativasui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro la data dipresentazione dei MUD, relativo all’anno di riferimento, i quantitativi dirifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando ladocumentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate”.3.6. L’art. 9, comma 5, è, dunque, chiaro nel prevedere un doppioonere a carico di chi voglia fruire delle predette esenzioni o riduzioni: unodichiarativo (lettera a), legato alla denuncia originaria o di variazione, el’altro – autonomo e distinto – di tipo informativo (lettera b), da assolversia cadenza annuale (precisamente, entro la data di presentazione deiMUD), mediante la comunicazione dei “quantitativi di rifiuti prodottinell’anno, distinti per codici CER” e la contestuale allegazione della“documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciòabilitate”. Tale ulteriore obbligo, diretto a documentare la quantità di rifiutiprodotti ed il loro smaltimento, si spiega considerando che, ai sensidell’art. 14, comma 10, d.l. 201/2011, l’esenzione dal tributo per quellaparte di superficie ove si formano rifiuti speciali è prevista “a condizioneche il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente”.3.7. Ciò in applicazione del principio generale secondo cui è onere delcontribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiaredella riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosidi eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta suirifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.Numero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/20263.8. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermarel'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presuppostidella riduzione di superficie, quali la natura speciale dei rifiuti, l’entità dellasuperficie interessata dalla loro produzione e lo smaltimento in proprio(Cass. 8595/2025, cit.; 19888/2024; 2623/2023; 33863/2022;7187/2021; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004). Prova che ilcontribuente deve fornire nei termini previsti dalla normativa, ancheregolamentare, che disciplina la materia, non potendo servirsi di altristrumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla provadello smaltimento attraverso gli appositi moduli.3.9. D’altronde, a proposito dell’obbligo dichiarativo, ma lo stesso valeanche per quello informativo, si è evidenziato come non si tratti di meroadempimento formale, quanto piuttosto di una vera e propria condizioneper beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramentedettata allo scopo di “porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuaretempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertarel’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficiodell’esclusione dall’imposizione” (Cass. 8595/2025, cit.; 11130/2021;22891/2017; 22020/2004).3.10. Come questa Corte ha, infatti, già avuto modo di osservare, ladisciplina in questione, “lungi dal costituire un inutile e sterile onereburocratico”, comporta “un rigido controllo non solo dei presupposti perottenere l'esenzione”, “ma anche della loro permanenza nel tempo, eriferendosi ad una attività che determina la formazione di rifiuti speciali,ne scoraggia evidentemente la produzione, contemperando così il valoredella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., comma 1 con ilsuccessivo limite dell'ambiente e dell'utilità sociale di cui al successivocomma 2” (Cass. 33863/2022, cit.).3.11. Deve, quindi, ribadirsi il principio secondo cui, per goderedell'esenzione dalla TARES in ragione della produzione di rifiuti speciali, ilNumero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026contribuente è tenuto all’obbligo dichiarativo richiesto in sede di denunciaoriginaria o di variazione, oltre che a documentare, anno per anno,l’avvenuto autonomo smaltimento dei rifiuti, in osservanza anche delladisciplina regolamentare emanata dall’ente impositore in applicazionedella legge nazionale.3.12. Ebbene, a tali principi non si è uniformata la Corte regionale, laquale ha riconosciuto alla contribuente la riduzione dell’imposta,prescindendo dall’assolvimento dei predetti obblighi, solo sulla base dellaproduzione in sede giudiziale di un contratto con “una ditta specializzataper lo smaltimento di rifiuti speciali”.3.13. Ciò in aperta violazione della disciplina richiamata, qualeinterpretata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cuiil contribuente, tenuto a fornire all’amministrazione comunale i dati relativiall’esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiutispeciali non assimilabili a quelli urbani ed a documentarel’autosmaltimento, non può - a tal fine - servirsi “di altri strumenti persopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dellosmaltimento attraverso appositi moduli” (in termini, Cass. 29265/2025;2623/2023, cit.).3.14. In definitiva, il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativied informativi che la disciplina, legislativa e regolamentare, pone a caricodel contribuente, nei termini su indicati, al fine di riconoscergli il beneficiodell’esenzione o della riduzione d’imposta, non può essere superato dallasuccessiva dimostrazione, in sede giudiziale, della sussistenza di un'ipotesidi esenzione o riduzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto,dovendo gli elementi alla base dell’agevolazione tributaria essere portati aconoscenza dell’ente impositore anno per anno, nei termini e modiprescritti dalle norme (cfr. Cass. 8595/2025, cit.).3.15. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorsova accolto e la sentenza impugnata cassata. Non occorrendo ulterioriNumero registro generale 17270/2021Numero sezionale 5525/2026Numero di raccolta generale 24353/2026Data pubblicazione 31/07/2026accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., col rigetto del ricorsooriginario del contribuente.3. La regolazione delle spese, da liquidarsi in dispositivo, segue lasoccombenza. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta il ricorso originario; condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. diDe [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Napoli le spese giudiziali,liquidate in euro 400 per il primo grado, euro 450 per l’appello ed euro500, oltre euro 200 per esborsi, per il presente giudizio di legittimità, oltrerimborso spese generali, iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 24353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris