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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33863/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7643-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]01. 10LA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro T3 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente - avverso la sentenza n. 760/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a TARI per l'anno d'imposta 2017; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del Comune di Napoli affermando che vi è stata una materiale rilevazione dello stato dei luoghi operata da una società incaricata dal Comune in esito alla quale sono stati annullati gli accertamenti del 2010, 2011 e 2012 e inoltre la contribuente ha inviato la dichiarazione per la TARI allegando una perizia tecnica con l'indicazione delle superfici e delle relative destinazioni d'uso e copia dei contratti e formulari relativi ai rifiuti speciali il cui smaltimento era eseguito da aziende specializzate cosicché non era necessario presentare successive dichiarazioni: pertanto, avendo il contribuente provato la produzione e lo smaltimento di rifiuti speciali a proprie spese, l'adempimento dell'obbligo delle dichiarazioni sui presupposti impositivi non va ripetuto ogni anno in assenza di variazioni sostanziali.

Il comune di Napoli proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 07643 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Napoli denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 e 7, comma 5, lett. b), del regolamento TARI del Comune per non avere la parte contribuente dimostrato lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali, dovendosi ritenere che la dichiarazione debba essere rinnovata anno per anno.

Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis").

Tale disposizione consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare, con conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile (Cass. n. 21957 del 2022); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte Ric. 2021 n. 07643 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -3- dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 21335 del 2022); in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività di autorimessa costituisse prova in grado di dimostrare l'improduttività di rifiuti da parte dell'immobile: Cass. n. 10634 del 2019); in materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall'art. 1, commi 656 e 657,

I. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano "ope legis", a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità Ric. 2021 n. 07643 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -4- di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, essendo meramente eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'"an" e il "quantum" - elementi non predeterminati dalla legge - con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica e preventiva domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (Cass. n. 17334 del 2020); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta a tali principi laddove, pur esponendo analiticamente i motivi in ragione dei quali il tributo non fosse dovuto in ragione della produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti, ha erroneamente ritenuto che non fosse onere del contribuente ripetere ogni anno la richiesta di esenzione in assenza di variazioni sostanziali.

E' infatti onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della Ric. 2021 n. 07643 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -5- riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

Tale onere non può non consistere, nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e l'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TARI, ai regolamenti comunali: nella specie l'art. 7, comma 5, lett. b) del regolamento comunale di Napoli in materia di TARI approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30 marzo 2017 e prodotto dal ricorrente comune di Napoli nel rispetto del principio di autosufficienza esige, per godere dell'esenzione dalla suddetta imposta in ragione dell'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali, che il contribuente debba ripetere la richiesta di esenzione - corredata da una serie di documenti analiticamente indicati - ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di smaltimento dei rifiuti.

Deve altresì evidenziarsi che la sentenza impugnata non si è attenuta alla suddetta disciplina di legge quand'anche non interpretata alla lettera ma mediante una lettura conforme a Costituzione, perché la disciplina in questione, lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, comportando un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l'esenzione dalla TARI ma anche della loro permanenza nel tempo, e riferendosi ad una attività che determina la formazione di rifiuti speciali, ne scoraggia evidentemente la produzione, contemperando così il valore della libertà di iniziativa economica di cui al comma 1 dell'art. 41 Cost. con il successivo limite dell'ambiente e dell'utilità sociale di cui al successivo comma 2; a tal proposito non può non considerarsi Ric. 2021 n. 07643 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -6- che la modifica costituzionale avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 ha attribuito nuovo vigore proprio al diritto fondamentale all'ambiente, peraltro già ampiamente preso in considerazione dalla Consulta già prima di detta legge costituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come «entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto» (Corte cost. n. 24 del 2022; Cass. n. 30225 del 2022).

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7643-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]01. 10LA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro T3 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente - avverso la sentenza n. 760/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a TARI per l'anno d'imposta 2017; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del Comune di Napoli affermando che vi è stata una materiale rilevazione dello stato dei luoghi operata da una società incaricata dal Comune in esito alla quale sono stati annullati gli accertamenti del 2010, 2011 e 2012 e inoltre la contribuente ha inviato la dichiarazione per la TARI allegando una perizia tecnica con l'indicazione delle superfici e delle relative destinazioni d'uso e copia dei contratti e formulari relativi ai rifiuti speciali il cui smaltimento era eseguito da aziende specializzate cosicché non era necessario presentare successive dichiarazioni: pertanto, avendo il contribuente provato la produzione e lo smaltimento di rifiuti speciali a proprie spese, l'adempimento dell'obbligo delle dichiarazioni sui presupposti impositivi non va ripetuto ogni anno in assenza di variazioni sostanziali. Il comune di Napoli proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 07643 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Napoli denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 e 7, comma 5, lett. b), del regolamento TARI del Comune per non avere la parte contribuente dimostrato lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali, dovendosi ritenere che la dichiarazione debba essere rinnovata anno per anno. Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"). Tale disposizione consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare, con conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile (Cass. n. 21957 del 2022); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte Ric. 2021 n. 07643 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 21335 del 2022); in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività di autorimessa costituisse prova in grado di dimostrare l'improduttività di rifiuti da parte dell'immobile: Cass. n. 10634 del 2019); in materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall'art. 1, commi 656 e 657, I. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano "ope legis", a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità Ric. 2021 n. 07643 sez. MT - ud. 19-10-2022 -4- di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, essendo meramente eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'"an" e il "quantum" - elementi non predeterminati dalla legge - con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica e preventiva domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (Cass. n. 17334 del 2020); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta a tali principi laddove, pur esponendo analiticamente i motivi in ragione dei quali il tributo non fosse dovuto in ragione della produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti, ha erroneamente ritenuto che non fosse onere del contribuente ripetere ogni anno la richiesta di esenzione in assenza di variazioni sostanziali. E' infatti onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della Ric. 2021 n. 07643 sez. MT - ud. 19-10-2022 -5- riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Tale onere non può non consistere, nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e l'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TARI, ai regolamenti comunali: nella specie l'art. 7, comma 5, lett. b) del regolamento comunale di Napoli in materia di TARI approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30 marzo 2017 e prodotto dal ricorrente comune di Napoli nel rispetto del principio di autosufficienza esige, per godere dell'esenzione dalla suddetta imposta in ragione dell'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali, che il contribuente debba ripetere la richiesta di esenzione - corredata da una serie di documenti analiticamente indicati - ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di smaltimento dei rifiuti. Deve altresì evidenziarsi che la sentenza impugnata non si è attenuta alla suddetta disciplina di legge quand'anche non interpretata alla lettera ma mediante una lettura conforme a Costituzione, perché la disciplina in questione, lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, comportando un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l'esenzione dalla TARI ma anche della loro permanenza nel tempo, e riferendosi ad una attività che determina la formazione di rifiuti speciali, ne scoraggia evidentemente la produzione, contemperando così il valore della libertà di iniziativa economica di cui al comma 1 dell'art. 41 Cost. con il successivo limite dell'ambiente e dell'utilità sociale di cui al successivo comma 2; a tal proposito non può non considerarsi Ric. 2021 n. 07643 sez. MT - ud. 19-10-2022 -6- che la modifica costituzionale avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 ha attribuito nuovo vigore proprio al diritto fondamentale all'ambiente, peraltro già ampiamente preso in considerazione dalla Consulta già prima di detta legge costituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come «entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto» (Corte cost. n. 24 del 2022; Cass. n. 30225 del 2022). Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di second