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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 14506/2026

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e pro-tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Milano, Corsod’Italia n. 22, è elettivamente domiciliata;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il cui studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, è elettivamentedomiciliato;- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 1739/2022 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia, sez. 11, in data 2/5/2022;Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia con lasentenza n 1739/21/2022, depositata in data 2/5/2022, confermava lasentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione propostadalla società CTN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso un diniegodi tassazione TARI emesso dal Comune di Tribiano relativamente agli annidi imposta 2018 e 2019.1.1.

I giudici di appello rilevavano che:- la ricorrente aveva presentato istanza di detassazione delle aree indata 11/1/2017, provvedendo alla consegna della documentazione in data26/4/2017;- l’Ente aveva riconosciuto l’esenzione richiesta, con provvedimentodel 2/5/2017, con la riduzione dell’importo per l’anno di imposta 2017;-la società ricorrente avrebbe dovuto inoltrare, entro il 31 gennaio2018, istanza di detassazione delle superfici allegando la documentazionerichiesta con riferimento all’anno 2017, così come entro il 31 gennaio2019 avrebbe dovuto trasmettere istanza allegando la documentazionerichiesta con riferimento all’anno 2018;- la società non aveva presentato alcuna richiesta nei tempi indicati,avendo solo in data 28/6/2019 inoltrato una richiesta di detassazionerifiuti speciali con invio di documentazione e richiesta di discarico,richiesta rigettata dal Comune.1.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale osservava che spetta alComune verificare il trattamento corretto dei rifiuti da parte delcontribuente e la delimitazione delle aree sulle quali, in via continuativa eNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026prevalente, vengono prodotti rifiuti speciali al cui smaltimento provvedonoa proprie spese i produttori.

Affermava che le linee guida dettate dalDipartimento delle Finanze hanno previsto il controllo annuale, el’annualità di verifica è da intendersi riferita, oltre che al correttotrattamento dei rifiuti, anche alla delimitazione delle aree, rilevando che,se il primo requisito può essere verificato anche a distanza di tempo, ilsecondo necessita invece di una verifica puntuale, essendo le superficisoggette nel tempo a possibili modifiche.

Affermava, quindi, il collegioregionale che sussiste, a carico del contribuente, un onere di denunciafinalizzata a delimitare la superficie non tassabile e che la periodicità delledichiarazioni con la previsione di un termine è imposta dalla legge, oltreche dettata dalla possibile modifica delle attività produttive.2.

La società CTN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponericorso per cassazione affidato a cinque motivi.3.

Resiste il Comune di Tribiano con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, in rubrica “nullità della sentenza permanifesta contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”,la società ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione nellaparte in cui ha ritenuto il diniego di detassazione legittimo anche rispettoall’annualità Tari 2019, nonostante l’istanza fosse stata tempestivamenteformulata in data 27 giugno 2019, quindi prima del 31 gennaiosuccessivo.2.

Con il secondo motivo, in rubrica” Illegittimità della sentenza.Violazione dell’art. 1, comma 646 L. 147/2013 e degli artt. 6 comma 4 e10, comma 1, l. 212/2000 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.”, la società censura la sentenza per avere ritenuto che la denunziadi variazione ai fini della tassa sui rifiuti dovesse essere periodica, laddoveNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026tale dichiarazione deve considerarsi invece “episodica, da presentare soloin caso di variazioni dello stato di fatto e di diritto dei luoghi e dellesuperficie da assoggettare a TARI.

Afferma quindi la società che “Incontinuazione dell’attività la detassazione avrebbe dovuto esserericonosciuta, come è stato per il 2017 e per il 2020 (si controverte per il2018 e per il 2019).”3.

Con il terzo motivo, in rubrica “Illegittimità della sentenza peraver interpretato l’art. 1, comma 649 l. 147/2013 nel senso di qualificarel’esclusione da TARI per produzione di rifiuti speciali una agevolazione enon, invece, una causa oggettiva di esclusione da TARI.

Violazionedell’art. 1, comma 649 l. 147/2013 e dell’art. 226 D. Lgs. n. 152/2006, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

“, la società censura lasentenza nella parte in cui viene affermato che “gli imballaggi terziari nonsono di per sé esenti dal tributo, ma agli stessi si applica la disciplina deirifiuti speciali (articolo 62, comma 3, del D.lgs. 507/1993), essendo oneredel contribuente individuare la superficie dove per struttura e destinazionesi producono esclusivamente tale tipo di rifiuti.

Per quanto attiene laquantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato un onere didenuncia finalizzata a delimitare la superficie non tassabile.”.

La societàosserva che l’onere è stato assolto e che non è necessaria lapresentazione ogni anno di una autonoma denunzia riferita alla medesimacui riconoscimento dipende da una comunicazione del contribuente, ma diuna causa di esclusione, di natura oggettiva, della tassazione.4.

Con il quarto motivo, in rubrica “Illegittimità della sentenza dellaCTR per aver ritenuto applicabile l’art. 6C del Regolamento del Comune diTribiano ancorché sia in contrasto con l’art. 188 e 193 del D. Lgs.152/2006 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, la societàdeduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il contrastotra l’art. 6C del regolamento comunale – il quale prevede che l’esenzioneNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026di superficie viene riconosciuta solo previa presentazione delladichiarazione di cui all’art. 17.C del regolamento ed entro il 31 gennaiodell'annualità successiva, l'apposita attestazione, utilizzando il modellodisponibile presso l'[OSCURATO:PERSONA], con allegate le copie dei formulari deirifiuti speciali comprovanti l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed illoro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti e copia delcontratto – e il termine previsto dall’art. 188 del d. lgs. n. 152/2006, ilquale prevede scadenze successive al termine del 31 gennaio imposto dalComune, per la consegna da parte dello smaltitore dei rifiuti dei formulari,con la conseguente indisponibilità di tali documenti al fine dellatempestiva allegazione.5.

Con il quinto motivo, in rubrica “Illegittimità della sentenza peravere ritenuto esclusa la detassazione della TARI per il 2019.

Violazionedell’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013 e dell’art. 6C delRegolamento del Comune di Tribiano.

“, la società deduce di averrispettato le citate disposizioni con riferimento al periodo di imposta 2019,avendo inviato la documentazione in suo possesso in data 27 giugno2019.

Censura la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionalealmeno in relazione all’annualità 2019.6.

Il primo ed il quinto motivo, suscettibili di trattazione unitaria perla stretta connessione delle censure sollevate, sono infondati.6.1.

Giova ricapitolare i principi che governano la materia.Il presupposto del tributo è dato dall’occupazione o conduzione dilocali ed aree produttive di rifiuti, in modo tale che se è vero, in lineagenerale, che è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fontedell'obbligazione tributaria (a cominciare dall’attivazione del servizio diraccolta sul territorio comunale), altrettanto indubbio è che è invece“onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni perbeneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione,Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamentodell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (Cass., n.19888/2024; Cass., n. 21335/2022; Cass. n. 12979/1019; Cass., n.22130/2017 ed innumerevoli altre).

L’operatività delle cause di riduzioneo esenzione dall’imposta in ragione della produzione su ‘determinate‘superfici di ‘determinati’ rifiuti, costituendo deroga al principio di generaleimponibilità delle aree detenute, non scaturisce dunque in manieraautomatica in base alla sola deduzione delle previste e corrispondentisituazioni di fatto, ma deve essere provata dal contribuente con riguardosia alla natura dei rifiuti (sulla base dei formulari di identificazione deirifiuti stessi e dell’altra documentazione idonea), sia alle specifichesuperfici ed estensioni che, all’interno dell’insediamento produttivo,generano proprio questi rifiuti (anche se, vertendosi di Tari, in manieranon esclusiva ma quantomeno continuativa e prevalente), sia – ancora –all’effettivo autosmaltimento mediante il loro affidamento ad operatoriautorizzati terzi (MUD, contratti, fatture, bolle ecc…).

Si tratta di criteri deltutto consolidati, che hanno ancora recentemente trovato ulterioreconferma in Cass. n. 13455/24 in cui, con ulteriori numerosi richiami aiquali si rinvia, si è anche ribadito (con affermazione valevole anche per laTari) che “la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina unapresunzione, iuris tantum, di produttività degli stessi, che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area”.Incombe quindi sulla parte contribuente l’onere di fornireall’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alladelimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione dellacomplessiva superficie imponibile, posto che, per quanto attiene allaquantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato, oltreall’obbligo della denuncia, un onere di informazione al fine di ottenere lariduzione o l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendositale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui alNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026pagamento del tributo sono tenuti tutti coloro che occupano o detengonoimmobili nel territorio comunale (cfr. Cass. nn. 12979/2019, 21250/2019,22130/2017, 18054/2016, 16235/2015).

Per beneficiare dell'esclusione ènecessario, dunque, che il contribuente dichiari la produzione dei rifiutispeciali nella denuncia originaria o di variazione (cfr. in termini Cass. n.13768/2016 in motivazione).In materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previstedall'art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013, essendo chiamate aregolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi,dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di unapluralità indistinta di utenti, spettano "ope legis", a prescindere dalla loroprevisione nel regolamento comunale e senza la necessità (Cass. n.33863/2022) di una specifica e preventiva domanda, incombendo sulcontribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi;diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui aisuccessivi commi 659 e 660, essendo meramente eventuali, sonosubordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che necondiziona l'"an" e il "quantum" - elementi non predeterminati dalla legge- con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari deisingoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica epreventiva domanda da parte del contribuente, corredata delladocumentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (Cass. n.17334/2020); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivol'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasiuso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché,pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire laprova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuentedimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzionedella superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezioneNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbaninelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979/2019).6.2.

La questione di fondo posta dalla fattispecie in esame riguardala necessità di rinnovare, anno per anno, la dichiarazione, accompagnatada documentazione pertinente, relativa allo smaltimento autonomo deirifiuti speciali.Va ribadito che l’onere del contribuente consiste nel rigorosorispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere l’invocataesenzione e l’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 stabilisce chenella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tieneconto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa eprevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere aproprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrinol'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.La norma rinvia, inoltre, in materia di esenzioni dal pagamento dellaTARI, ai regolamenti comunali; nella specie, l’art. 6 del regolamentocomunale di Tribiano, trasfuso dalla società nel ricorso nel rispetto delprincipio di autosufficienza, esige, per godere dell’esenzione, che ilcontribuente debba inoltrare apposita attestazione – corredata da unaserie di documenti analiticamente indicati – ogni anno, entro il 31 gennaiodell’anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l’attività dismaltimento dei rifiuti.Nella specie, dispone l’art. 6 del regolamento al primo comma:“Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperteassoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stessedove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiutispeciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese irelativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenutotrattamento in conformità alla normativa vigente.”.

Il terzo commaNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026stabilisce poi che: “L’esenzione di superficie di cui ai commi precedentiviene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione diinizio/variazione occupazione nella quale sono individuate le predettearee, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimentoforfettarie, inoltre il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaiodell’annualità successiva l’apposita attestazione, utilizzando il modellodisponibile nella sezione “modulistica” del sito del Comune, con le allegatecopie dei formulari dei rifiuti speciali comprovanti l’ordinaria produzionedei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizionivigenti e copia del contratto.

La documentazione attestante l’avvenutosmaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 31gennaio di ciascun anno.

Nel caso dei magazzini dovrà essereadeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente edesclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che imedesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processoproduttivo.”.Ne consegue, secondo il regolamento comunale:- che è onere del contribuente dichiarare le superfici produttive dirifiuti speciali;- che l’esenzione di superficie viene riconosciuta solo previapresentazione della dichiarazione di inizio/variazione occupazionenella quale sono individuate le predette aree;- che il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaiodell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando ilmodello disponibile presso l'[OSCURATO:PERSONA], con allegate le copiedei formulari dei rifiuti speciali comprovanti l’ordinaria produzionedei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delledisposizioni vigenti e copia del contratto;Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026- che la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramitesoggetto abilitato deve essere presentata entro il 31 gennaio diciascun anno.Le citate disposizioni, lungi dal costituire un inutile onereburocratico, comportando un rigido controllo non solo in ordine aipresupposti per ottenere l’esenzione dalla TARI ma anche della loropermanenza nel tempo, e riferendosi ad un’attività che determina laformazione di rifiuti speciali, ne scoraggia evidentemente la produzione,contemperando così il valore della libertà di iniziativa economica di cui alcomma 1 dell'art. 41 Cost. con il successivo limite dell'ambiente edell'utilità sociale di cui al successivo comma 2; a tal proposito non puònon considerarsi (Cass. n. 33863/2022) che la modifica costituzionaleavvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 ha attribuito nuovo vigoreproprio al diritto fondamentale all'ambiente, peraltro già ampiamentepreso in considerazione dalla Consulta già prima di detta leggecostituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenzacostituzionale, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplinaunitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come «entitàorganica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionaleprimario e assoluto» (Corte cost. n. 24 del 2022; Cass. n. 30225 del2022).Quindi, sulla base delle disposizioni richiamate, gli adempimenti acarico del contribuente sono due: 1) la dichiarazione, ultrattiva, coneffetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilitàsiano rimaste invariate (Cass., n. 19201/2017; Cass., n. 19888/2024),con la quale si indicano le superfici in cui si producono rifiuti speciali; 2)l’attestazione annuale – a consuntivo, entro il 31 gennaio dell’annosuccessivo – di autosmaltimento dei rifiuti con documentazionedimostrativa (formulari).Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/20266.3.

Ebbene, ritornando ai motivi di impugnazione in esame, vainnanzitutto osservato che la Commissione tributaria regionale haaccertato che non è stata presentata alcuna istanza, se non quella del28.6.2019; inoltre, è stata ritenuta mancante la provadell’autosmaltimento dei rifiuti – tramite i formulari -che costituiscecondizione posta dall’art. 1, comma 649, L. n. 147/2013, e dalregolamento comunale, ai fini del beneficio.Ciò posto, quanto al primo motivo, deve riconoscersi che non risultanessuna contraddizione nella motivazione della pronuncia per avereritenuto che l’istanza presentata in data 28/6/2019 non potesse valere perl’anno di imposta 2019, giacchè nella logica della decisione la menzionatarichiesta con annessa documentazione doveva essere avanzata entro il 31gennaio dell’anno successivo, ma dopo l’anno di imposta, perché solo intal modo poteva essere dimostrato, a consuntivo, lo smaltimento deirifiuti.Con riferimento, invece, al quinto motivo, va invece evidenziato chei giudici d’appello hanno accertato che la contribuente non avevadimostrato di produrre rifiuti speciali, non avendo prodotto la prova deirelativi formulari, laddove la censura si limita a ribadire che lacontribuente aveva inviato in data 28/6/2019 la documentazione in suopossesso, trascurando di considerare che essa è stata ritenuta inidonea,per l’oggettivo dato cronologico, a rappresentare il consuntivo dell’interoanno di imposta 2019.La sentenza, dunque, resiste ai predetti motivi di impugnazione.7.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, pure da esaminarecongiuntamente in quanto strettamente connessi, sono destituiti difondamento.7.1.

Come detto, tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzionidelle superfici non operano in via automatica, in base alla meraNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., 13agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741;Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036;Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n.4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n.16235;).7.2.

Come già evidenziato, la dichiarazione recante la denunzia dellesuperfici produttive di rifiuti speciali, ha valore ultrattivo, in assenza divariazione; essa ha anche valore negoziale, perché esprime la volontà dibeneficiare dell’esclusione e sussiste, quindi, un obbligo dichiarativo “exante”, non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare “ex post” latipologia dei rifiuti prodotti in prevalenza e l’avvenuto smaltimento inproprio degli stessi, nel rispetto del d.P.R. n. 254/2003 (cfr. Cass., n.21689/2025, che richiama Cass., Sez. Trib., n. 8595/2025).A differenza della menzionata dichiarazione, l’attestazione diautosmaltimento dei rifiuti, alla quale fa riferimento l’art. 1, comma 649,l. n. 147/2013 (“a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento inconformità alla normativa vigente”) e che è specificamente previstadall’art. 7 del regolamento comunale di Tribiano, deve invece esserepresentata annualmente - a consuntivo - entro il 31 gennaio dell’annosuccessivo, unitamente alla documentazione dimostrativa.

Ciò in quantotale dichiarazione, distinta dalla denunzia iniziale, è volta a comprovarel’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento inconformità delle disposizioni vigenti e tramite soggetto abilitato, cosicchédeve essere trasmessa con cadenza periodica e regolare, secondo gliintervalli di tempo stabiliti dalla vigente normativa, indipendentementedallo svolgimento “in continuazione” dell’attività, come invece pretesodalla società ricorrente.Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/20267.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, avendo accertato che nonè stata presentata alcuna istanza, se non quella del 28.8.2019 e avendoritenuto mancante la prova dell’autosmaltimento dei rifiuti, che ècondizione posta dall’art. 1, comma 649, L. n. 147/2013 e dalregolamento comunale per l’esclusione dalla tassazione delle suddettearee, ha dunque rigettato il ricorso, conformemente a tali disposizioni e alrichiamato indirizzo giurisprudenziale.Non rileva, a fronte di tale, dirimente, accertamento fattualediscettare (come nel terzo motivo) sulla natura dell’esclusione dellasuperfice tassabile.8.

Il quarto motivo è inammissibile.La censura è volta alla disapplicazione del regolamentoconsiderando che il predetto termine del 31 gennaio per la presentazionedella documentazione non solo dipende dal fatto di un terzo (il soggettocui viene affidato lo smaltimento), ma è inferiore a quello che la leggeassegna al predetto soggetto (di tre mesi dal conferimento ai sensidell’art. 188, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).Senonchè, questa Corte ha chiarito che il potere di disapplicarel'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, chespetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione dellasussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza,violazione di legge, eccesso di potere) (v.

Cass. n. 16287/2024, cherichiama, Cass., Sez.

U, n. 6265/2006, Rv. 589553 – 01, Sez. 5, n. 7044del 26/03/2014, Rv. 629885 – 01, successivamente anche Cass. n. 20965del 2019 che distingue che opportunamente tra disapplicazione e poteredi annullamento del giudice amministrativo).Ora nella specie, la censura risente di un approccio teorico, basatosu di una norma (l’art. 188, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) che disciplinala responsabilità dello smaltitore, disancorata dalla fattispecie concretaNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026rispetto alla quale non è stata nemmeno allegata la ragione della mancataproduzione dei formulari per gli anni in esame, laddove correttamente lacontribuente aveva adempiuto a tale onere per l’anno 2017 e 2020 comededotto dal Comune, sicchè, nel delineato contesto, la previsioneregolamentare non può considerarsi contra legem, nè irragionevole.9.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso varigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate comeda dispositivo.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alpagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 3.000per compensi professionali e di euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa erimborso spese generali come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data12.3.2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro-tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Milano, Corsod’Italia n. 22, è elettivamente domiciliata;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il cui studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, è elettivamentedomiciliato;- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 1739/2022 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia, sez. 11, in data 2/5/2022;Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia con lasentenza n 1739/21/2022, depositata in data 2/5/2022, confermava lasentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione propostadalla società CTN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso un diniegodi tassazione TARI emesso dal Comune di Tribiano relativamente agli annidi imposta 2018 e 2019.1.1. I giudici di appello rilevavano che:- la ricorrente aveva presentato istanza di detassazione delle aree indata 11/1/2017, provvedendo alla consegna della documentazione in data26/4/2017;- l’Ente aveva riconosciuto l’esenzione richiesta, con provvedimentodel 2/5/2017, con la riduzione dell’importo per l’anno di imposta 2017;-la società ricorrente avrebbe dovuto inoltrare, entro il 31 gennaio2018, istanza di detassazione delle superfici allegando la documentazionerichiesta con riferimento all’anno 2017, così come entro il 31 gennaio2019 avrebbe dovuto trasmettere istanza allegando la documentazionerichiesta con riferimento all’anno 2018;- la società non aveva presentato alcuna richiesta nei tempi indicati,avendo solo in data 28/6/2019 inoltrato una richiesta di detassazionerifiuti speciali con invio di documentazione e richiesta di discarico,richiesta rigettata dal Comune.1.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale osservava che spetta alComune verificare il trattamento corretto dei rifiuti da parte delcontribuente e la delimitazione delle aree sulle quali, in via continuativa eNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026prevalente, vengono prodotti rifiuti speciali al cui smaltimento provvedonoa proprie spese i produttori. Affermava che le linee guida dettate dalDipartimento delle Finanze hanno previsto il controllo annuale, el’annualità di verifica è da intendersi riferita, oltre che al correttotrattamento dei rifiuti, anche alla delimitazione delle aree, rilevando che,se il primo requisito può essere verificato anche a distanza di tempo, ilsecondo necessita invece di una verifica puntuale, essendo le superficisoggette nel tempo a possibili modifiche. Affermava, quindi, il collegioregionale che sussiste, a carico del contribuente, un onere di denunciafinalizzata a delimitare la superficie non tassabile e che la periodicità delledichiarazioni con la previsione di un termine è imposta dalla legge, oltreche dettata dalla possibile modifica delle attività produttive.2. La società CTN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponericorso per cassazione affidato a cinque motivi.3. Resiste il Comune di Tribiano con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in rubrica “nullità della sentenza permanifesta contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”,la società ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione nellaparte in cui ha ritenuto il diniego di detassazione legittimo anche rispettoall’annualità Tari 2019, nonostante l’istanza fosse stata tempestivamenteformulata in data 27 giugno 2019, quindi prima del 31 gennaiosuccessivo.2. Con il secondo motivo, in rubrica” Illegittimità della sentenza.Violazione dell’art. 1, comma 646 L. 147/2013 e degli artt. 6 comma 4 e10, comma 1, l. 212/2000 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.”, la società censura la sentenza per avere ritenuto che la denunziadi variazione ai fini della tassa sui rifiuti dovesse essere periodica, laddoveNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026tale dichiarazione deve considerarsi invece “episodica, da presentare soloin caso di variazioni dello stato di fatto e di diritto dei luoghi e dellesuperficie da assoggettare a TARI. Afferma quindi la società che “Incontinuazione dell’attività la detassazione avrebbe dovuto esserericonosciuta, come è stato per il 2017 e per il 2020 (si controverte per il2018 e per il 2019).”3. Con il terzo motivo, in rubrica “Illegittimità della sentenza peraver interpretato l’art. 1, comma 649 l. 147/2013 nel senso di qualificarel’esclusione da TARI per produzione di rifiuti speciali una agevolazione enon, invece, una causa oggettiva di esclusione da TARI. Violazionedell’art. 1, comma 649 l. 147/2013 e dell’art. 226 D. Lgs. n. 152/2006, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. “, la società censura lasentenza nella parte in cui viene affermato che “gli imballaggi terziari nonsono di per sé esenti dal tributo, ma agli stessi si applica la disciplina deirifiuti speciali (articolo 62, comma 3, del D.lgs. 507/1993), essendo oneredel contribuente individuare la superficie dove per struttura e destinazionesi producono esclusivamente tale tipo di rifiuti. Per quanto attiene laquantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato un onere didenuncia finalizzata a delimitare la superficie non tassabile.”. La societàosserva che l’onere è stato assolto e che non è necessaria lapresentazione ogni anno di una autonoma denunzia riferita alla medesimacui riconoscimento dipende da una comunicazione del contribuente, ma diuna causa di esclusione, di natura oggettiva, della tassazione.4. Con il quarto motivo, in rubrica “Illegittimità della sentenza dellaCTR per aver ritenuto applicabile l’art. 6C del Regolamento del Comune diTribiano ancorché sia in contrasto con l’art. 188 e 193 del D. Lgs.152/2006 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, la societàdeduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il contrastotra l’art. 6C del regolamento comunale – il quale prevede che l’esenzioneNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026di superficie viene riconosciuta solo previa presentazione delladichiarazione di cui all’art. 17.C del regolamento ed entro il 31 gennaiodell'annualità successiva, l'apposita attestazione, utilizzando il modellodisponibile presso l'[OSCURATO:PERSONA], con allegate le copie dei formulari deirifiuti speciali comprovanti l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed illoro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti e copia delcontratto – e il termine previsto dall’art. 188 del d. lgs. n. 152/2006, ilquale prevede scadenze successive al termine del 31 gennaio imposto dalComune, per la consegna da parte dello smaltitore dei rifiuti dei formulari,con la conseguente indisponibilità di tali documenti al fine dellatempestiva allegazione.5. Con il quinto motivo, in rubrica “Illegittimità della sentenza peravere ritenuto esclusa la detassazione della TARI per il 2019. Violazionedell’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013 e dell’art. 6C delRegolamento del Comune di Tribiano. “, la società deduce di averrispettato le citate disposizioni con riferimento al periodo di imposta 2019,avendo inviato la documentazione in suo possesso in data 27 giugno2019. Censura la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionalealmeno in relazione all’annualità 2019.6. Il primo ed il quinto motivo, suscettibili di trattazione unitaria perla stretta connessione delle censure sollevate, sono infondati.6.1. Giova ricapitolare i principi che governano la materia.Il presupposto del tributo è dato dall’occupazione o conduzione dilocali ed aree produttive di rifiuti, in modo tale che se è vero, in lineagenerale, che è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fontedell'obbligazione tributaria (a cominciare dall’attivazione del servizio diraccolta sul territorio comunale), altrettanto indubbio è che è invece“onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni perbeneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione,Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamentodell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (Cass., n.19888/2024; Cass., n. 21335/2022; Cass. n. 12979/1019; Cass., n.22130/2017 ed innumerevoli altre). L’operatività delle cause di riduzioneo esenzione dall’imposta in ragione della produzione su ‘determinate‘superfici di ‘determinati’ rifiuti, costituendo deroga al principio di generaleimponibilità delle aree detenute, non scaturisce dunque in manieraautomatica in base alla sola deduzione delle previste e corrispondentisituazioni di fatto, ma deve essere provata dal contribuente con riguardosia alla natura dei rifiuti (sulla base dei formulari di identificazione deirifiuti stessi e dell’altra documentazione idonea), sia alle specifichesuperfici ed estensioni che, all’interno dell’insediamento produttivo,generano proprio questi rifiuti (anche se, vertendosi di Tari, in manieranon esclusiva ma quantomeno continuativa e prevalente), sia – ancora –all’effettivo autosmaltimento mediante il loro affidamento ad operatoriautorizzati terzi (MUD, contratti, fatture, bolle ecc…). Si tratta di criteri deltutto consolidati, che hanno ancora recentemente trovato ulterioreconferma in Cass. n. 13455/24 in cui, con ulteriori numerosi richiami aiquali si rinvia, si è anche ribadito (con affermazione valevole anche per laTari) che “la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina unapresunzione, iuris tantum, di produttività degli stessi, che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area”.Incombe quindi sulla parte contribuente l’onere di fornireall’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alladelimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione dellacomplessiva superficie imponibile, posto che, per quanto attiene allaquantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato, oltreall’obbligo della denuncia, un onere di informazione al fine di ottenere lariduzione o l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendositale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui alNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026pagamento del tributo sono tenuti tutti coloro che occupano o detengonoimmobili nel territorio comunale (cfr. Cass. nn. 12979/2019, 21250/2019,22130/2017, 18054/2016, 16235/2015). Per beneficiare dell'esclusione ènecessario, dunque, che il contribuente dichiari la produzione dei rifiutispeciali nella denuncia originaria o di variazione (cfr. in termini Cass. n.13768/2016 in motivazione).In materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previstedall'art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013, essendo chiamate aregolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi,dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di unapluralità indistinta di utenti, spettano "ope legis", a prescindere dalla loroprevisione nel regolamento comunale e senza la necessità (Cass. n.33863/2022) di una specifica e preventiva domanda, incombendo sulcontribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi;diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui aisuccessivi commi 659 e 660, essendo meramente eventuali, sonosubordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che necondiziona l'"an" e il "quantum" - elementi non predeterminati dalla legge- con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari deisingoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica epreventiva domanda da parte del contribuente, corredata delladocumentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (Cass. n.17334/2020); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivol'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasiuso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché,pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire laprova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuentedimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzionedella superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezioneNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbaninelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979/2019).6.2. La questione di fondo posta dalla fattispecie in esame riguardala necessità di rinnovare, anno per anno, la dichiarazione, accompagnatada documentazione pertinente, relativa allo smaltimento autonomo deirifiuti speciali.Va ribadito che l’onere del contribuente consiste nel rigorosorispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere l’invocataesenzione e l’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 stabilisce chenella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tieneconto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa eprevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere aproprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrinol'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.La norma rinvia, inoltre, in materia di esenzioni dal pagamento dellaTARI, ai regolamenti comunali; nella specie, l’art. 6 del regolamentocomunale di Tribiano, trasfuso dalla società nel ricorso nel rispetto delprincipio di autosufficienza, esige, per godere dell’esenzione, che ilcontribuente debba inoltrare apposita attestazione – corredata da unaserie di documenti analiticamente indicati – ogni anno, entro il 31 gennaiodell’anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l’attività dismaltimento dei rifiuti.Nella specie, dispone l’art. 6 del regolamento al primo comma:“Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperteassoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stessedove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiutispeciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese irelativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenutotrattamento in conformità alla normativa vigente.”. Il terzo commaNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026stabilisce poi che: “L’esenzione di superficie di cui ai commi precedentiviene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione diinizio/variazione occupazione nella quale sono individuate le predettearee, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimentoforfettarie, inoltre il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaiodell’annualità successiva l’apposita attestazione, utilizzando il modellodisponibile nella sezione “modulistica” del sito del Comune, con le allegatecopie dei formulari dei rifiuti speciali comprovanti l’ordinaria produzionedei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizionivigenti e copia del contratto. La documentazione attestante l’avvenutosmaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 31gennaio di ciascun anno. Nel caso dei magazzini dovrà essereadeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente edesclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che imedesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processoproduttivo.”.Ne consegue, secondo il regolamento comunale:- che è onere del contribuente dichiarare le superfici produttive dirifiuti speciali;- che l’esenzione di superficie viene riconosciuta solo previapresentazione della dichiarazione di inizio/variazione occupazionenella quale sono individuate le predette aree;- che il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaiodell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando ilmodello disponibile presso l'[OSCURATO:PERSONA], con allegate le copiedei formulari dei rifiuti speciali comprovanti l’ordinaria produzionedei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delledisposizioni vigenti e copia del contratto;Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026- che la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramitesoggetto abilitato deve essere presentata entro il 31 gennaio diciascun anno.Le citate disposizioni, lungi dal costituire un inutile onereburocratico, comportando un rigido controllo non solo in ordine aipresupposti per ottenere l’esenzione dalla TARI ma anche della loropermanenza nel tempo, e riferendosi ad un’attività che determina laformazione di rifiuti speciali, ne scoraggia evidentemente la produzione,contemperando così il valore della libertà di iniziativa economica di cui alcomma 1 dell'art. 41 Cost. con il successivo limite dell'ambiente edell'utilità sociale di cui al successivo comma 2; a tal proposito non puònon considerarsi (Cass. n. 33863/2022) che la modifica costituzionaleavvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 ha attribuito nuovo vigoreproprio al diritto fondamentale all'ambiente, peraltro già ampiamentepreso in considerazione dalla Consulta già prima di detta leggecostituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenzacostituzionale, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplinaunitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come «entitàorganica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionaleprimario e assoluto» (Corte cost. n. 24 del 2022; Cass. n. 30225 del2022).Quindi, sulla base delle disposizioni richiamate, gli adempimenti acarico del contribuente sono due: 1) la dichiarazione, ultrattiva, coneffetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilitàsiano rimaste invariate (Cass., n. 19201/2017; Cass., n. 19888/2024),con la quale si indicano le superfici in cui si producono rifiuti speciali; 2)l’attestazione annuale – a consuntivo, entro il 31 gennaio dell’annosuccessivo – di autosmaltimento dei rifiuti con documentazionedimostrativa (formulari).Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/20266.3. Ebbene, ritornando ai motivi di impugnazione in esame, vainnanzitutto osservato che la Commissione tributaria regionale haaccertato che non è stata presentata alcuna istanza, se non quella del28.6.2019; inoltre, è stata ritenuta mancante la provadell’autosmaltimento dei rifiuti – tramite i formulari -che costituiscecondizione posta dall’art. 1, comma 649, L. n. 147/2013, e dalregolamento comunale, ai fini del beneficio.Ciò posto, quanto al primo motivo, deve riconoscersi che non risultanessuna contraddizione nella motivazione della pronuncia per avereritenuto che l’istanza presentata in data 28/6/2019 non potesse valere perl’anno di imposta 2019, giacchè nella logica della decisione la menzionatarichiesta con annessa documentazione doveva essere avanzata entro il 31gennaio dell’anno successivo, ma dopo l’anno di imposta, perché solo intal modo poteva essere dimostrato, a consuntivo, lo smaltimento deirifiuti.Con riferimento, invece, al quinto motivo, va invece evidenziato chei giudici d’appello hanno accertato che la contribuente non avevadimostrato di produrre rifiuti speciali, non avendo prodotto la prova deirelativi formulari, laddove la censura si limita a ribadire che lacontribuente aveva inviato in data 28/6/2019 la documentazione in suopossesso, trascurando di considerare che essa è stata ritenuta inidonea,per l’oggettivo dato cronologico, a rappresentare il consuntivo dell’interoanno di imposta 2019.La sentenza, dunque, resiste ai predetti motivi di impugnazione.7. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, pure da esaminarecongiuntamente in quanto strettamente connessi, sono destituiti difondamento.7.1. Come detto, tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzionidelle superfici non operano in via automatica, in base alla meraNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., 13agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741;Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036;Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n.4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n.16235;).7.2. Come già evidenziato, la dichiarazione recante la denunzia dellesuperfici produttive di rifiuti speciali, ha valore ultrattivo, in assenza divariazione; essa ha anche valore negoziale, perché esprime la volontà dibeneficiare dell’esclusione e sussiste, quindi, un obbligo dichiarativo “exante”, non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare “ex post” latipologia dei rifiuti prodotti in prevalenza e l’avvenuto smaltimento inproprio degli stessi, nel rispetto del d.P.R. n. 254/2003 (cfr. Cass., n.21689/2025, che richiama Cass., Sez. Trib., n. 8595/2025).A differenza della menzionata dichiarazione, l’attestazione diautosmaltimento dei rifiuti, alla quale fa riferimento l’art. 1, comma 649,l. n. 147/2013 (“a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento inconformità alla normativa vigente”) e che è specificamente previstadall’art. 7 del regolamento comunale di Tribiano, deve invece esserepresentata annualmente - a consuntivo - entro il 31 gennaio dell’annosuccessivo, unitamente alla documentazione dimostrativa. Ciò in quantotale dichiarazione, distinta dalla denunzia iniziale, è volta a comprovarel’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento inconformità delle disposizioni vigenti e tramite soggetto abilitato, cosicchédeve essere trasmessa con cadenza periodica e regolare, secondo gliintervalli di tempo stabiliti dalla vigente normativa, indipendentementedallo svolgimento “in continuazione” dell’attività, come invece pretesodalla società ricorrente.Numero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/20267.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, avendo accertato che nonè stata presentata alcuna istanza, se non quella del 28.8.2019 e avendoritenuto mancante la prova dell’autosmaltimento dei rifiuti, che ècondizione posta dall’art. 1, comma 649, L. n. 147/2013 e dalregolamento comunale per l’esclusione dalla tassazione delle suddettearee, ha dunque rigettato il ricorso, conformemente a tali disposizioni e alrichiamato indirizzo giurisprudenziale.Non rileva, a fronte di tale, dirimente, accertamento fattualediscettare (come nel terzo motivo) sulla natura dell’esclusione dellasuperfice tassabile.8. Il quarto motivo è inammissibile.La censura è volta alla disapplicazione del regolamentoconsiderando che il predetto termine del 31 gennaio per la presentazionedella documentazione non solo dipende dal fatto di un terzo (il soggettocui viene affidato lo smaltimento), ma è inferiore a quello che la leggeassegna al predetto soggetto (di tre mesi dal conferimento ai sensidell’art. 188, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).Senonchè, questa Corte ha chiarito che il potere di disapplicarel'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, chespetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione dellasussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza,violazione di legge, eccesso di potere) (v. Cass. n. 16287/2024, cherichiama, Cass., Sez. U, n. 6265/2006, Rv. 589553 – 01, Sez. 5, n. 7044del 26/03/2014, Rv. 629885 – 01, successivamente anche Cass. n. 20965del 2019 che distingue che opportunamente tra disapplicazione e poteredi annullamento del giudice amministrativo).Ora nella specie, la censura risente di un approccio teorico, basatosu di una norma (l’art. 188, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) che disciplinala responsabilità dello smaltitore, disancorata dalla fattispecie concretaNumero registro generale 14556/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 14506/2026Data pubblicazione 15/05/2026rispetto alla quale non è stata nemmeno allegata la ragione della mancataproduzione dei formulari per gli anni in esame, laddove correttamente lacontribuente aveva adempiuto a tale onere per l’anno 2017 e 2020 comededotto dal Comune, sicchè, nel delineato contesto, la previsioneregolamentare non può considerarsi contra legem, nè irragionevole.9. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso varigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate comeda dispositivo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alpagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 3.000per compensi professionali e di euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa erimborso spese generali come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data12.3.2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 14506/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris