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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06448/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6396-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoDomenico Amicarelli, presso il cui studio è elettivamente domicilia to in Napoli , [OSCURATO:PERSONA] n. 56. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 52. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , depositata in data 19.8.2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 aprile 2011, accoglieva la domanda principale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e,per l’effetto, dichiarava l’inefficacia ex art. 67, 2 ° comma, l. fall. dell’atto di compravendita del 24 luglio 2008 con il quale la predetta societàin bonis aveva venduto a Gal l o un fabbricato sito in Volla , alla via Lufrano n. 87; dichiarava in conseguenza assorbita la domanda di revoca della compravendita svolta dall’attore, in via subordinata, ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 1 l. fall.; rigettava invece l e domand e attric i di condanna del convenuto alla materiale restituzione del cespite e al pagamento, atitolo risarcitorio, di un indennizzo mensile per il suo mancato godimento.

2. La sentenza, impugnata dal Fallimento, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoliche, in integrale accoglimento del gravame, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’immobile nonché al pagamento in favore dell’attore/appellante della somma di euro 7.500 mensili, dal la data della domanda (29.10.2009)a quella della pronuncia.

3. A sostegno della decisione la corte del merito ha rilevato che: (a) l’azione revocatoria fallimentare riveste carattere restitutorio ovvero recuperatorio e tale carattere deve essere inteso nel senso cheessa, pur non produce ndo il trasferimento della proprietà dei beni oggetto dell’atto revocato nel patrimonio del fallito,determina a carico del soggetto soccombente l’obbligo di restituire il bene alla garanzia dei creditori al fine dell’esercizio dell’azione esecutiva; (b) dall ’ affermata e pacifica na tura costitutiva della sentenza revocatoria - che, come tale , produce i suoi effetti dal momento della domanda- discende che il tempo necessario ad ottener la non p uò andare a detrimento dell’attore vittorioso, che, dunque , ha diritto a percepire i frutti del bene revocato dal momento in cui il negozio dispositivo viene privato della sua efficacia nei confronti della massa dei creditori; (c) chenella specie i frutti civili andavano determinati in euro 7.500 mensili, corrispondenti, secondo la valutazione dell’agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA], prodotta dal Fallimento e non contestata dalconvenuto/appellato, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile alla data della domanda,.

La corte d’appello ha infine rilevato che la richiesta di ctu in ordine al valore dell’immobile,avanzata da Gallo nel proprio atto di costituzione in appello , era inconferente, in quanto la domanda di revocatoria era stata accolta ai sensi del secondo comma, e non del primo comma, n. 1, dell’art. 67 l. fall. e che, anche a voler ritenere che le difese dell’appellato integrassero un appello incidentale, questo sarebbe stato inammissibile in quanto proposto non già venti giorni prima della prima udienza (fissata il 4.4.2012) come prescritto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., ma solo, tardivamente, il3.4.2012.

2. La sentenza, pubblicata il 19.8.2015 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cuiil fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 67 l. fall., 2901 cod. civ., 560, 3 comma, c.p.c. e 107, 3 comma, l. fall. 1.1 Osserva che –pacifica la natura costitutiva della sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare, nonché la mancata produzione dell’effetto restitutorio stricto sensu inteso (in quanto l’acquirente rimane proprietario del bene) ed infine anche la natura di procedura esecutiva collettiva del fallimento –la corte di appello ha accolto la domanda restitutoriarichiamando giurisprudenza di legittimità formatasi su fattispecie antecedenti alla novella del processo esecutivo, entrata in vigore il 1.3.2006, mentre attualmente, a seguito della riforma, l’art. 560 c.p.c., applicabile anche alla procedura fallimentare ai sensi dell’art. 107, 3° comma, c.p.c., prevedeespressamente che sia il giudice della esecuzione a disporre, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato; con la conseguenza che il giudice della causa di revocatoria non potrebbe condannare il convenuto soccombente alla restituzione dell’immobile, ma spetterebbe al curatore, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione, avvalersi degli strumenti a disposizione della procedura per ottenere la liberazione delbene. 1.2 Sotto altro profilo, il ricorrentesostiene che, stante la natura costitutiva dell’azione, la condanna alla restituzione non può farsi decorrere dalla data della domanda, ma solo da quella di passaggio in giudicato della sentenzache l’accoglie. 1.1 Il motivo è, nella sua prima parte, inammissibilesia perché attiene a una questione nuova, sollevata per la prima volta in questo giudizio di legittimità, sia perché, una volta riconosciuto che l’accoglimento dell’azione revocatoria comporta anche l’effetto latu sensu restitutorio del bene alla garanzia dei creditori, il ricorrente è privo di interesse a sentir accertare se il suo spossessamento presupponga un’apposita statuizione di condanna o possa avvenire per mera iniziativa degli organi della procedura concorsuale. 1.1.2 Nella sua seconda parte il motivo è invece infondato, perché,secondo la giurisprudenza di questa Corte, l 'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria sia legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando, come nella specie, la statuizione condannatoria sia meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (cfr., in fattispecie identica alla presente, Cass. n. 28508 / 2018 ; cfr. anche Cass n n. 13767 / 2015 , 16737/2011).

2. Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la corte del merito ritenuto tardivo l’appello incidentale senza tuttavia tener conto chel’appello principale non conteneva l’avviso a proporlo almeno venti giorni prima dell’udienza fissata. 2.1 Il motivo è infondato.Infatti, come affermato già da Cass. Sez.

U, n. 9407/2013, “ l 'art. 342 cod. proc. civ. che - nel testo (applicabile "ratione temporis" al caso di specie ) quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134- prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." -non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167cod. proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata”(conf.

Cass. n. 341 del 13/01/2016; Cass.n. 7772/2022).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per “nullità della sentenza e del procedimento”.

3.1. Il ricorrente deduce che la c orte territoriale ha errato nel ritenere inconferente- a fronte di una sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, 2° comma, l. fall. - la sua richiesta di ctu estimativa dell’immobile, in quanto tale richiesta era stata avanzata con riferimento “all’appello condizionato” proposto dall’appellante principale, e sostiene che, essendo ben chiaro che egli aveva chiesto la revoca della pronuncia del tribunale, il giudice d ell’impugnazione avrebbe dovuto esaminare il suo appello incidentale. 3.1.1 Il motivo è inammissibile perché censura (peraltro con un rilievo totalmente generico e scarsamente comprensibile) un’argomentazione della corte partenopea priva di autonoma valenza decisoria, mentre non investe l’affermazione di tardività dell’(eventuale) appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA],che costituisce l’unica ratio decidendi sulla quale si fonda la statuizione di inammissibilità di detto gravame.

4. Il quarto mezzo denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la corte di appello ritenuto provato il valore locativo dell’immobile sulla base del principio di non contestazione, riferibile unicamente a fatti, e non già a documentiné, tantomeno, a valutazioni espresse da terzi privi di qualifica professionale.

5. Il quinto motivodenuncia, sul medesimo punto, “ vizio della motivazione (art. 360n. 5 c.p.c.).”, sul rilievo che il documento prodotto dal Fallimento è privo di valore probatorio.

6. Il sesto motivo, che denuncia “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4)” , ribadi sce che ricorre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e assume che la valorizzazione tout court d el documento, solo perché non contestato, in assenza di qualsivoglia sua analisi critica, si sostanzi a in un vero e proprio “travalicamento” delle prove sulle quali il giudice p uò fondare il proprio convincimento.

7. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

7.1. La corte territoriale ha ritenuto che il danno subito dal Fallimento per non avere percepito medio tempore i frutti (i canoni di locazione) dell’immobile oggetto di revocatoria andasse liquidato nella misura richiesta, di € 7.500 mensili, “ secondo la valutazione effettuata d a ll’ A genzia immobiliare … prodottain atti dal la curat ela nel giudizio di primo grado e non contestata dalla controparte”.

7.1.1. Sennonché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte , l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove dalle stesse prodotte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice (Cass. n. 3126/2019; n. 350372021; conf .

Cass. n. 6172 / 2020 , che espressamente afferma che “Il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti”).7.1.2.

Il giudice d’appello ha dunque, per un verso,erroneamente applicato il principio di non contestazione a un documentoproveniente da un terz o e contenente mere sue, ovviamente opinabili, valutazioni e, per l’altro, omettendo di indicare eventuali ragioni che deponevano per la correttezza delle stesse, è incorsa anche nel vizio di omessa motivazione denunciato nel quinto mezzo.

8. All’accoglimento dei tre motivi in esame conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

9. Resta assorbito il settimo motivo del ricorso, con il quale Gallo lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto delle contestazioni da lui mosse al documento in questione e non abbia disposto una ctu per accertare il valore locativo dell’immobile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso, rigetta i primi tre e dichiara assorbito i l settimo ; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolt i e rinvia alla Corte di appello di Napoli che, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6396-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoDomenico Amicarelli, presso il cui studio è elettivamente domicilia to in Napoli , [OSCURATO:PERSONA] n. 56. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 52. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , depositata in data 19.8.2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 aprile 2011, accoglieva la domanda principale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e,per l’effetto, dichiarava l’inefficacia ex art. 67, 2 ° comma, l. fall. dell’atto di compravendita del 24 luglio 2008 con il quale la predetta societàin bonis aveva venduto a Gal l o un fabbricato sito in Volla , alla via Lufrano n. 87; dichiarava in conseguenza assorbita la domanda di revoca della compravendita svolta dall’attore, in via subordinata, ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 1 l. fall.; rigettava invece l e domand e attric i di condanna del convenuto alla materiale restituzione del cespite e al pagamento, atitolo risarcitorio, di un indennizzo mensile per il suo mancato godimento. 2. La sentenza, impugnata dal Fallimento, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoliche, in integrale accoglimento del gravame, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’immobile nonché al pagamento in favore dell’attore/appellante della somma di euro 7.500 mensili, dal la data della domanda (29.10.2009)a quella della pronuncia. 3. A sostegno della decisione la corte del merito ha rilevato che: (a) l’azione revocatoria fallimentare riveste carattere restitutorio ovvero recuperatorio e tale carattere deve essere inteso nel senso cheessa, pur non produce ndo il trasferimento della proprietà dei beni oggetto dell’atto revocato nel patrimonio del fallito,determina a carico del soggetto soccombente l’obbligo di restituire il bene alla garanzia dei creditori al fine dell’esercizio dell’azione esecutiva; (b) dall ’ affermata e pacifica na tura costitutiva della sentenza revocatoria - che, come tale , produce i suoi effetti dal momento della domanda- discende che il tempo necessario ad ottener la non p uò andare a detrimento dell’attore vittorioso, che, dunque , ha diritto a percepire i frutti del bene revocato dal momento in cui il negozio dispositivo viene privato della sua efficacia nei confronti della massa dei creditori; (c) chenella specie i frutti civili andavano determinati in euro 7.500 mensili, corrispondenti, secondo la valutazione dell’agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA], prodotta dal Fallimento e non contestata dalconvenuto/appellato, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile alla data della domanda,. La corte d’appello ha infine rilevato che la richiesta di ctu in ordine al valore dell’immobile,avanzata da Gallo nel proprio atto di costituzione in appello , era inconferente, in quanto la domanda di revocatoria era stata accolta ai sensi del secondo comma, e non del primo comma, n. 1, dell’art. 67 l. fall. e che, anche a voler ritenere che le difese dell’appellato integrassero un appello incidentale, questo sarebbe stato inammissibile in quanto proposto non già venti giorni prima della prima udienza (fissata il 4.4.2012) come prescritto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., ma solo, tardivamente, il3.4.2012. 2. La sentenza, pubblicata il 19.8.2015 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cuiil fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 67 l. fall., 2901 cod. civ., 560, 3 comma, c.p.c. e 107, 3 comma, l. fall. 1.1 Osserva che –pacifica la natura costitutiva della sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare, nonché la mancata produzione dell’effetto restitutorio stricto sensu inteso (in quanto l’acquirente rimane proprietario del bene) ed infine anche la natura di procedura esecutiva collettiva del fallimento –la corte di appello ha accolto la domanda restitutoriarichiamando giurisprudenza di legittimità formatasi su fattispecie antecedenti alla novella del processo esecutivo, entrata in vigore il 1.3.2006, mentre attualmente, a seguito della riforma, l’art. 560 c.p.c., applicabile anche alla procedura fallimentare ai sensi dell’art. 107, 3° comma, c.p.c., prevedeespressamente che sia il giudice della esecuzione a disporre, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato; con la conseguenza che il giudice della causa di revocatoria non potrebbe condannare il convenuto soccombente alla restituzione dell’immobile, ma spetterebbe al curatore, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione, avvalersi degli strumenti a disposizione della procedura per ottenere la liberazione delbene. 1.2 Sotto altro profilo, il ricorrentesostiene che, stante la natura costitutiva dell’azione, la condanna alla restituzione non può farsi decorrere dalla data della domanda, ma solo da quella di passaggio in giudicato della sentenzache l’accoglie. 1.1 Il motivo è, nella sua prima parte, inammissibilesia perché attiene a una questione nuova, sollevata per la prima volta in questo giudizio di legittimità, sia perché, una volta riconosciuto che l’accoglimento dell’azione revocatoria comporta anche l’effetto latu sensu restitutorio del bene alla garanzia dei creditori, il ricorrente è privo di interesse a sentir accertare se il suo spossessamento presupponga un’apposita statuizione di condanna o possa avvenire per mera iniziativa degli organi della procedura concorsuale. 1.1.2 Nella sua seconda parte il motivo è invece infondato, perché,secondo la giurisprudenza di questa Corte, l 'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria sia legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando, come nella specie, la statuizione condannatoria sia meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (cfr., in fattispecie identica alla presente, Cass. n. 28508 / 2018 ; cfr. anche Cass n n. 13767 / 2015 , 16737/2011). 2. Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la corte del merito ritenuto tardivo l’appello incidentale senza tuttavia tener conto chel’appello principale non conteneva l’avviso a proporlo almeno venti giorni prima dell’udienza fissata. 2.1 Il motivo è infondato.Infatti, come affermato già da Cass. Sez. U, n. 9407/2013, “ l 'art. 342 cod. proc. civ. che - nel testo (applicabile "ratione temporis" al caso di specie ) quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134- prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." -non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167cod. proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata”(conf. Cass. n. 341 del 13/01/2016; Cass.n. 7772/2022). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per “nullità della sentenza e del procedimento”. 3.1. Il ricorrente deduce che la c orte territoriale ha errato nel ritenere inconferente- a fronte di una sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, 2° comma, l. fall. - la sua richiesta di ctu estimativa dell’immobile, in quanto tale richiesta era stata avanzata con riferimento “all’appello condizionato” proposto dall’appellante principale, e sostiene che, essendo ben chiaro che egli aveva chiesto la revoca della pronuncia del tribunale, il giudice d ell’impugnazione avrebbe dovuto esaminare il suo appello incidentale. 3.1.1 Il motivo è inammissibile perché censura (peraltro con un rilievo totalmente generico e scarsamente comprensibile) un’argomentazione della corte partenopea priva di autonoma valenza decisoria, mentre non investe l’affermazione di tardività dell’(eventuale) appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA],che costituisce l’unica ratio decidendi sulla quale si fonda la statuizione di inammissibilità di detto gravame. 4. Il quarto mezzo denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la corte di appello ritenuto provato il valore locativo dell’immobile sulla base del principio di non contestazione, riferibile unicamente a fatti, e non già a documentiné, tantomeno, a valutazioni espresse da terzi privi di qualifica professionale. 5. Il quinto motivodenuncia, sul medesimo punto, “ vizio della motivazione (art. 360n. 5 c.p.c.).”, sul rilievo che il documento prodotto dal Fallimento è privo di valore probatorio. 6. Il sesto motivo, che denuncia “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4)” , ribadi sce che ricorre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e assume che la valorizzazione tout court d el documento, solo perché non contestato, in assenza di qualsivoglia sua analisi critica, si sostanzi a in un vero e proprio “travalicamento” delle prove sulle quali il giudice p uò fondare il proprio convincimento. 7. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. 7.1. La corte territoriale ha ritenuto che il danno subito dal Fallimento per non avere percepito medio tempore i frutti (i canoni di locazione) dell’immobile oggetto di revocatoria andasse liquidato nella misura richiesta, di € 7.500 mensili, “ secondo la valutazione effettuata d a ll’ A genzia immobiliare … prodottain atti dal la curat ela nel giudizio di primo grado e non contestata dalla controparte”. 7.1.1. Sennonché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte , l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove dalle stesse prodotte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice (Cass. n. 3126/2019; n. 350372021; conf . Cass. n. 6172 / 2020 , che espressamente afferma che “Il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti”).7.1.2. Il giudice d’appello ha dunque, per un verso,erroneamente applicato il principio di non contestazione a un documentoproveniente da un terz o e contenente mere sue, ovviamente opinabili, valutazioni e, per l’altro, omettendo di indicare eventuali ragioni che deponevano per la correttezza delle stesse, è incorsa anche nel vizio di omessa motivazione denunciato nel quinto mezzo. 8. All’accoglimento dei tre motivi in esame conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. 9. Resta assorbito il settimo motivo del ricorso, con il quale Gallo lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto delle contestazioni da lui mosse al documento in questione e non abbia disposto una ctu per accertare il valore locativo dell’immobile. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso, rigetta i primi tre e dichiara assorbito i l settimo ; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolt i e rinvia alla Corte di appello di Napoli che, in diversa
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