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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07772/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30550-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1164/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1110/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con cui chiese accertarsi l'usucapione di un appezzamento di terreno sito in Rende, assumendo di aver esercitato il possesso per oltre venti anni; - si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda; - il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda; - la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di usucapione; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il giudizio si svolse nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] mentre rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], che avevano rinunciato all'eredità; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso: Rie. 2020 n. 30550 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, • a, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] nel primo termine assegnato dalla Corte d'appello; il ricorrente deduce che la corte distrettuale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 15.3.2019 e, sulla richiesta di revoca da parte del Perri, aveva disposto la comparizione personale delle parti per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con ordinanza del 27.6.2019, emessa fuori udienza, la Corte aveva confermato la precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio ed assegnato un nuovo termine, nel quale la notifica era stata effettuata; l'appello sarebbe quindi inammissibile per omessa integrazione del contraddittorio nel primo termine assegnato dal giudice, attesa la sua perentorietà che ne impedirebbe la proroga; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c., 342 c.p.c., 163 , comma 1 , n.7 e 163 bis c.p.c. perché l'atto di integrazione del contraddittorio non conteneva gli avvertimenti di cui all'art.167, comma 3 c.p.c.; con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.330 c.p.c. e 331 c.p.c. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per omessa notifica dell'atto di appello presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado ma alle parti personalmente e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] in un indirizzo nel quale la predetta non avrebbe la propria residenza; Ric. 2020 n. 30550 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -3- i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati; come risulta dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, in seguito all'istanza di revoca dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio da parte del Perri, la Corte distrettuale dispose la comparizione delle parti sicchè l'ordine di integrazione non venne adempiuto per espressa disposizione del giudice, che si riservò, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti di provvedere sull'istanza di revoca; con ordinanza disposta fuori udienza, la Corte di merito assegnò ulteriore termine, che venne regolarmente rispettato; non vi è stata, pertanto, violazione dell'art.331 c.p.c. perché il nuovo termine venne concesso in seguito al provvedimento della stessa Corte (Cass. Sez.

Unite 14815/2008) e non derivò dall'inerzia della parte; l'atto di integrazione del contraddittorio non doveva contenere gli avvertimenti di cui all'art.163, comma 1, n.7 e 163 bis c.p.c. in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 342 c.p.c. non richiede che ratto di appello contenga detti avvertimenti, che si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tali avvertimenti alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata (Cassazione civile sez. un., 18/04/2013, n.9407; Cass. civ., sez.

II, 30 dicembre 2011 n. 30652, Cass. civ., sez.

II, 30 Ric. 2020 n. 30550 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -4- I dicembre 2011 n. 30603, Cass. civ., sez.

II, 23 dicembre 2011 n. 28676); il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. Rigetta il ricorso principale e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30550-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1164/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1110/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con cui chiese accertarsi l'usucapione di un appezzamento di terreno sito in Rende, assumendo di aver esercitato il possesso per oltre venti anni; - si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda; - il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda; - la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di usucapione; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il giudizio si svolse nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] mentre rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], che avevano rinunciato all'eredità; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso: Rie. 2020 n. 30550 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, • a, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] nel primo termine assegnato dalla Corte d'appello; il ricorrente deduce che la corte distrettuale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 15.3.2019 e, sulla richiesta di revoca da parte del Perri, aveva disposto la comparizione personale delle parti per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con ordinanza del 27.6.2019, emessa fuori udienza, la Corte aveva confermato la precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio ed assegnato un nuovo termine, nel quale la notifica era stata effettuata; l'appello sarebbe quindi inammissibile per omessa integrazione del contraddittorio nel primo termine assegnato dal giudice, attesa la sua perentorietà che ne impedirebbe la proroga; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c., 342 c.p.c., 163 , comma 1 , n.7 e 163 bis c.p.c. perché l'atto di integrazione del contraddittorio non conteneva gli avvertimenti di cui all'art.167, comma 3 c.p.c.; con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.330 c.p.c. e 331 c.p.c. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per omessa notifica dell'atto di appello presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado ma alle parti personalmente e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] in un indirizzo nel quale la predetta non avrebbe la propria residenza; Ric. 2020 n. 30550 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -3- i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati; come risulta dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, in seguito all'istanza di revoca dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio da parte del Perri, la Corte distrettuale dispose la comparizione delle parti sicchè l'ordine di integrazione non venne adempiuto per espressa disposizione del giudice, che si riservò, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti di provvedere sull'istanza di revoca; con ordinanza disposta fuori udienza, la Corte di merito assegnò ulteriore termine, che venne regolarmente rispettato; non vi è stata, pertanto, violazione dell'art.331 c.p.c. perché il nuovo termine venne concesso in seguito al provvedimento della stessa Corte (Cass. Sez. Unite 14815/2008) e non derivò dall'inerzia della parte; l'atto di integrazione del contraddittorio non doveva contenere gli avvertimenti di cui all'art.163, comma 1, n.7 e 163 bis c.p.c. in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 342 c.p.c. non richiede che ratto di appello contenga detti avvertimenti, che si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tali avvertimenti alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata (Cassazione civile sez. un., 18/04/2013, n.9407; Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2011 n. 30652, Cass. civ., sez. II, 30 Ric. 2020 n. 30550 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -4- I dicembre 2011 n. 30603, Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2011 n. 28676); il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. Rigetta il ricorso principale e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -
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