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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 23885/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18649-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, rappresentatoe difeso da ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; -resistente - avverso la sentenza n. 89/2021della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 2aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per ilricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 263/2019, ha accolto in parte il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di decadenza dall’impiego ex art. 127 d.P.R. n. 3 del 1957 ed art. 511 d.P.R. n. 297 del 1994 emesso dalla P.A. resistente a seguito della mancata accettazione, da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], iscritto nella graduatoria di merito del concorso ordinario del personale docente per la classe di concorso A011, dell’invito ad assumere servizio come docente, ritenendo che tale provvedimento decadenziale presupponesse la sussistenza di un rapporto di lavoro già costituito,mentre nel caso di specie l’interessato non aveva accettato la proposta di assunzione e, quindi, il contratto di lavoro non era mai stato concluso.

Il giudice di primo grado ha rigettato, invece, la domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto, invocato dall’attore, di rimanere iscritto nella predetta graduatoria nonostante la mancata accettazione dell’incarico, rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA] perché doveva terminare l’esecuzione di un contratto di ricerca universitaria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non si è costituito.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 89 del 2021, ha respinto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è limitato a depositare atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Parte ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010 e dell’art. 1, comma 109, lett. a), ultimo alinea, della legge n. 107 del 2015 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto che anche nell’anno 2018 sussisteva lo stesso motivo oggettivo che, nel 2017, aveva giustificato la concessione del differimento della sua presa di servizio.

In particolare, egli si duole che la Corte d’appello di Venezia abbia in tal modo sostanzialmente sindacato la decisione della P.A. sulla questione in esame concernente l’anno 2017, a lui favorevole, nonostante il divieto, di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010,di valutare nel merito le scelte dell’amministrazione.

La doglianza è infondata.

Il ricorrente era iscritto nella graduatoria per la disciplina A011 (Disciplina lettere e latino) nella Regione Veneto del Concorso ordinario per il personale docente di cui al DDG prot. 106 del 23 febbraio 2016 nella scuola secondaria di I e II grado e, inoltre, era titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Bologna.

Nel 2017 era stato convocato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza per la nomina in ruolo ed aveva chiesto ed ottenuto l’applicazione in suo favore dell’art. 1, comma 109, lett. a), della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui era previsto che la proposta di nomina in ruolo potesse non essere accettata con esclusione della cancellazione dalla graduatoria di merito, sul presupposto della titolarità del menzionato assegno di ricerca.

Nel 2018 era stato di nuovo convocato per la detta nomina ed aveva ancora chiesto di essere autorizzato a non accettarla, con conservazione del posto nella graduatoria di merito.

La P.A., però, aveva rifiutato, nel 2018, il proprioconsenso.Il ricorrente insiste nel ritenere che la titolarità di un assegno di ricerca presso l’Università di Bologna costituis ca valida giustificazione , il che imporrebbe all’amministrazione scolastica di non cancellare il suo nome dalla graduatoria de qua.

Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 1, comma 109, lett. a), della legge n. 107 del 2015,“Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispettodella procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo.

La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa.

I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso.

La rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito”.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel prevedere la decadenza dalla nomina per colui che, pur avendola accettata, non assumeservizio senza giustificato m otivo entro il termine stabilito, rimette alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non attribuisce, quindi, un diritto incondizionato aldifferimento della presa di servizio, atteso che il termine in questione è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condottadoverosa (Cass., Sez.

L, n. 6743 del 1° marz o 2022) .

Questo precedente, ancorché relativo ad una situazione leggermente diversa da quella oggetto di lite, in quanto concerne non già “la mancata accettazione” dell’incarico, bensì l’ipotesi nella quale l’interessato, “dopo l’accettazione”, non prenda servizio, nondimeno merita di essere seguito anche nella presente controversia, avendo espresso un principio di carattere generale con riferimento alla natura del potere della P.A. di valutare la sussistenza o meno dei giustificat i motiv i addotti dagli interessati per posporrel’esecuzione della prestazione lavorativa da loro dovuta .

Cass., Sez.

L, n. 6743 del 1° marzo 2022 , ha precisato che l’ avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego non ha determinato il superamento delle formalità che precedono l’instaurazione del rapporto stesso, perché il d.lgs. n. 165del 2001 richiama il d.P.R. n. 487 del 1994 che, all’art.17, nel ricalcare la disciplina dettata dal d.P.R. n. 3 del 1957, artt. da 7 a 10, prevede che il vincitore del concorso debba essere invitato ad assumere servizio nella sede assegnata per iniziare il periodo di prova e che decada dalla nomina qualora l ’ immissione non avvenga nel termine assegnato e non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento.

Si tratta di regole fissate per assicurare trasparenza ed efficienza all’azione della P.A. in quanto il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento.

La disciplina speciale dettata per il personale docente risponde alle medesime esigenze sopra indicate e, al pari di quella generale, prevede, all’art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994, che alla nomina facciano seguito l’accettazione e, poi, l’assunzione in servizio nella sede di destinazione che deve avvenire entro il termine stabilito a pena di decadenza, che si verifica qualora il mancato rispetto del termine non sia giustificato.

Il contratto individuale di lavoro, che con la contrattualizzazione ha sostituito il decreto di nomina, deve essere, dunque , sottoscritto, contestualmente all’assunzione in servizio, nel termine fissato dall’amministrazione.

In questo contesto si collocala legge n. 107 del 2015 che, in relazione al piano straordinario di assunzioni disciplinato dal comma 95 e relativo all’anno scolastico 2015/2016, dopo avereprevisto che l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, ha fatto salva la posizione dei docenti “titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie” e ha aggiunto che “i n tal caso l ’ assegnazione avviene al 1 ° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.

La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata”.

La disposizione, la cui ratio va individuata nella necessità di garantire la continuità didattica e di semplificare le operazioni di attuazione del piano, ha limitato con chiarezza il differimento automatico dell’assunzione in servizio alle ipotesi di ricorrenza delle condizioni oggettive (assunzione disposta per l’anno scolastico 2015/2016 sulla base del piano straordinario disciplinatodal comma 98) e soggettive (titolarità di una supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche) richiamate dalla norma speciale, con la conseguenza che, in difetto, le formalità successive alla nomina restano assoggettate al rispetto delle forme e dei termini previsti dall’art. 436 d.lgs. n. 297del 1994 ed il differimento è consentito solo in presenza di un giustificato motivo.

Pertanto, se la legge n. 107 del 2015, in relazione al piano straordinario di assunzioni disciplinato dal comma 95 e relativo all’anno scolastico 2015/2016, ha previsto il differimento automatico dell’assunzione in servizio solamente nell’eventualità di assunzione disposta per l’anno scolastico 2015/2016 sulla base del piano straordinario disciplinato dal comma 98 e in favore di chi sia titolaredi una supplenza annuale o fin o al termine delle attività didattiche, ciò significa che, nelle altre situazioni, detto differimento non è automatico.

Ne deriva che l’art. 436 del d.lgs. n. 297del 1994, al pari delle analoghe disposizioni dettate dal d.P.R. n. 3del 1957 e dal d.P.R. n. 487 del 1994, rimette alla P.A.il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che precludano la condotta doverosa.

In altre parole, deve ricorrere un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che, in questo caso , nella necessaria comparazione fra l’interesse del singolo e quelli generali garantiti dall’imposizione del termine, il primo non può essere prevalente.Queste considerazioni conducono, quindi, ad escludere pure l’esistenza di un diritto soggettivo incondizionato del vincitore di concorso, il cui nome sia presente nella graduatoria di merito, al differimento dell’assunzione o del termine di accettazione ex art. 1, comma 109, lett. a), della legge n. 107 del 2015 ogni volta che sia dedotta una presunta “ valida e motivata giustificazione”, dovendo questa, invece, essere valutata dalla P.A. alla luce dell’interesse pubblico del quale essa è portatriceex art. 97 Cost.

Indubbiamente, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali la P.A. deve agire in buona fede e con correttezza, tutelando anche l’affidamento incolpevolmente generato negli interessati.

Pertanto, deve ammettersi, in astratto, la sindacabilità, da parte del giudice, del diniego della P.A. perché avvenuto in contrasto con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 97 Cost., soprattutto quando l’amministrazione con la propria condotta abbia ingenerato, nel destinatario delle sue determinazioni, un affidamento ragionevole e giustificato.

In concreto, però, il Ministero resistente, nella presente vicenda, ha bene operato.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha ben chiarito le condivisibili ragioni che hanno indotto la P.A. a non ravvisare, nella specie, un a valida giustificazione.

In particolare, la Corte d’appello di Venezia ha dato valorealla circostanza che la prima autorizzazione al differimento era stata concessa nel 2017 con riferimento ad un assegno di ricerca il cui contratto era stato già stipulato prima dell’invito ad assumere l’incarico (la durata del quale era stata stabilita dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018), con la conseguenza che veniva in rilievo il completamento di un percorso formativo già intrapreso.

Al contrario, nel 2018, il rapporto con l’Università di Bologna, in ordine al quale il citato differimento era stato autorizzato, era scaduto e [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un nuovo contratto annuale con scadenza 31 gennaio 2019.

A questo punto, ad avviso della C orte territoriale, sulle esigenze del privato dovevano prevalere quelle della P.A. di “salvaguardare la priorità della scuola” edi “ coprire i posti vacanti sulla base della graduatoria in corso di validità (e prima della sua scadenza)”.

Queste argomentazioni si palesano come ragionevoli e meritevoli di essere condiviseed escludono che la P.A. abbia agito in maniera contraria a correttezza e buona fedeo che sia stato leso un legittimo affidamento del ricorrente.

Ne consegue il rigetto del motivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 3, della legge n. 240 del 2010 in quanto gli sarebbe stato impedito/precluso di prendere servizio presso l’Istituto scolastico al quale era stato assegnato, nonostante avesse diritto ad essere collocato in aspettativa.

La doglianza è infondata.

Infatti, non risulta che l’amministrazione abbia in alcun modo vietato o impedito l’accettazione dell’incarico da parte diMattia [OSCURATO:PERSONA].

Né una diversa conclusione può invocarsi previa diversa lettura degli atti di causa, poiché ciò ne implicherebbe una rivisitazione in punto di fatto preclusa in sede di legittimità.

Ne deriva il rigetto del motivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, dell’art, 22, comma 3, ultimo alinea, della legge n. 240 del 2010 e dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 508, commi 10-16, del d.lgs. n. 297 del 1994, nel momento in cui la Corte territoriale avrebbe in sostanza differenziatola posizione del docente a tempo indeterminato titolare di assegno di ricerca, per il quale non si poneva un problema di incompatibilità con il lavoro, da quella di chi, sempre titolare di analogo assegno, non aveva ancora stipulato il contrattodi lavoro.

In ordine a tale profilo, il ricorrente sollecita che venga sollevataquestione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, della legge n. 240 del 2010 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ma le considerazioni svolte nel rigettare i precedenti motivi di ricorso esonerano questa S.C. dall’esaminare anche tale istanza. 4.Il ricorso è respinto.

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’amministrazione limitata al mero deposito di atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art . 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art . 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18649-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, rappresentatoe difeso da ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; -resistente - avverso la sentenza n. 89/2021della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 2aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per ilricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 263/2019, ha accolto in parte il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di decadenza dall’impiego ex art. 127 d.P.R. n. 3 del 1957 ed art. 511 d.P.R. n. 297 del 1994 emesso dalla P.A. resistente a seguito della mancata accettazione, da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], iscritto nella graduatoria di merito del concorso ordinario del personale docente per la classe di concorso A011, dell’invito ad assumere servizio come docente, ritenendo che tale provvedimento decadenziale presupponesse la sussistenza di un rapporto di lavoro già costituito,mentre nel caso di specie l’interessato non aveva accettato la proposta di assunzione e, quindi, il contratto di lavoro non era mai stato concluso. Il giudice di primo grado ha rigettato, invece, la domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto, invocato dall’attore, di rimanere iscritto nella predetta graduatoria nonostante la mancata accettazione dell’incarico, rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA] perché doveva terminare l’esecuzione di un contratto di ricerca universitaria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non si è costituito. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 89 del 2021, ha respinto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è limitato a depositare atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione. Parte ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010 e dell’art. 1, comma 109, lett. a), ultimo alinea, della legge n. 107 del 2015 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto che anche nell’anno 2018 sussisteva lo stesso motivo oggettivo che, nel 2017, aveva giustificato la concessione del differimento della sua presa di servizio. In particolare, egli si duole che la Corte d’appello di Venezia abbia in tal modo sostanzialmente sindacato la decisione della P.A. sulla questione in esame concernente l’anno 2017, a lui favorevole, nonostante il divieto, di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010,di valutare nel merito le scelte dell’amministrazione. La doglianza è infondata. Il ricorrente era iscritto nella graduatoria per la disciplina A011 (Disciplina lettere e latino) nella Regione Veneto del Concorso ordinario per il personale docente di cui al DDG prot. 106 del 23 febbraio 2016 nella scuola secondaria di I e II grado e, inoltre, era titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Bologna. Nel 2017 era stato convocato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza per la nomina in ruolo ed aveva chiesto ed ottenuto l’applicazione in suo favore dell’art. 1, comma 109, lett. a), della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui era previsto che la proposta di nomina in ruolo potesse non essere accettata con esclusione della cancellazione dalla graduatoria di merito, sul presupposto della titolarità del menzionato assegno di ricerca. Nel 2018 era stato di nuovo convocato per la detta nomina ed aveva ancora chiesto di essere autorizzato a non accettarla, con conservazione del posto nella graduatoria di merito. La P.A., però, aveva rifiutato, nel 2018, il proprioconsenso.Il ricorrente insiste nel ritenere che la titolarità di un assegno di ricerca presso l’Università di Bologna costituis ca valida giustificazione , il che imporrebbe all’amministrazione scolastica di non cancellare il suo nome dalla graduatoria de qua. Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 1, comma 109, lett. a), della legge n. 107 del 2015,“Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispettodella procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel prevedere la decadenza dalla nomina per colui che, pur avendola accettata, non assumeservizio senza giustificato m otivo entro il termine stabilito, rimette alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non attribuisce, quindi, un diritto incondizionato aldifferimento della presa di servizio, atteso che il termine in questione è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condottadoverosa (Cass., Sez. L, n. 6743 del 1° marz o 2022) . Questo precedente, ancorché relativo ad una situazione leggermente diversa da quella oggetto di lite, in quanto concerne non già “la mancata accettazione” dell’incarico, bensì l’ipotesi nella quale l’interessato, “dopo l’accettazione”, non prenda servizio, nondimeno merita di essere seguito anche nella presente controversia, avendo espresso un principio di carattere generale con riferimento alla natura del potere della P.A. di valutare la sussistenza o meno dei giustificat i motiv i addotti dagli interessati per posporrel’esecuzione della prestazione lavorativa da loro dovuta . Cass., Sez. L, n. 6743 del 1° marzo 2022 , ha precisato che l’ avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego non ha determinato il superamento delle formalità che precedono l’instaurazione del rapporto stesso, perché il d.lgs. n. 165del 2001 richiama il d.P.R. n. 487 del 1994 che, all’art.17, nel ricalcare la disciplina dettata dal d.P.R. n. 3 del 1957, artt. da 7 a 10, prevede che il vincitore del concorso debba essere invitato ad assumere servizio nella sede assegnata per iniziare il periodo di prova e che decada dalla nomina qualora l ’ immissione non avvenga nel termine assegnato e non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento. Si tratta di regole fissate per assicurare trasparenza ed efficienza all’azione della P.A. in quanto il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento. La disciplina speciale dettata per il personale docente risponde alle medesime esigenze sopra indicate e, al pari di quella generale, prevede, all’art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994, che alla nomina facciano seguito l’accettazione e, poi, l’assunzione in servizio nella sede di destinazione che deve avvenire entro il termine stabilito a pena di decadenza, che si verifica qualora il mancato rispetto del termine non sia giustificato. Il contratto individuale di lavoro, che con la contrattualizzazione ha sostituito il decreto di nomina, deve essere, dunque , sottoscritto, contestualmente all’assunzione in servizio, nel termine fissato dall’amministrazione. In questo contesto si collocala legge n. 107 del 2015 che, in relazione al piano straordinario di assunzioni disciplinato dal comma 95 e relativo all’anno scolastico 2015/2016, dopo avereprevisto che l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, ha fatto salva la posizione dei docenti “titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie” e ha aggiunto che “i n tal caso l ’ assegnazione avviene al 1 ° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata”. La disposizione, la cui ratio va individuata nella necessità di garantire la continuità didattica e di semplificare le operazioni di attuazione del piano, ha limitato con chiarezza il differimento automatico dell’assunzione in servizio alle ipotesi di ricorrenza delle condizioni oggettive (assunzione disposta per l’anno scolastico 2015/2016 sulla base del piano straordinario disciplinatodal comma 98) e soggettive (titolarità di una supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche) richiamate dalla norma speciale, con la conseguenza che, in difetto, le formalità successive alla nomina restano assoggettate al rispetto delle forme e dei termini previsti dall’art. 436 d.lgs. n. 297del 1994 ed il differimento è consentito solo in presenza di un giustificato motivo. Pertanto, se la legge n. 107 del 2015, in relazione al piano straordinario di assunzioni disciplinato dal comma 95 e relativo all’anno scolastico 2015/2016, ha previsto il differimento automatico dell’assunzione in servizio solamente nell’eventualità di assunzione disposta per l’anno scolastico 2015/2016 sulla base del piano straordinario disciplinato dal comma 98 e in favore di chi sia titolaredi una supplenza annuale o fin o al termine delle attività didattiche, ciò significa che, nelle altre situazioni, detto differimento non è automatico. Ne deriva che l’art. 436 del d.lgs. n. 297del 1994, al pari delle analoghe disposizioni dettate dal d.P.R. n. 3del 1957 e dal d.P.R. n. 487 del 1994, rimette alla P.A.il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che precludano la condotta doverosa. In altre parole, deve ricorrere un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che, in questo caso , nella necessaria comparazione fra l’interesse del singolo e quelli generali garantiti dall’imposizione del termine, il primo non può essere prevalente.Queste considerazioni conducono, quindi, ad escludere pure l’esistenza di un diritto soggettivo incondizionato del vincitore di concorso, il cui nome sia presente nella graduatoria di merito, al differimento dell’assunzione o del termine di accettazione ex art. 1, comma 109, lett. a), della legge n. 107 del 2015 ogni volta che sia dedotta una presunta “ valida e motivata giustificazione”, dovendo questa, invece, essere valutata dalla P.A. alla luce dell’interesse pubblico del quale essa è portatriceex art. 97 Cost. Indubbiamente, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali la P.A. deve agire in buona fede e con correttezza, tutelando anche l’affidamento incolpevolmente generato negli interessati. Pertanto, deve ammettersi, in astratto, la sindacabilità, da parte del giudice, del diniego della P.A. perché avvenuto in contrasto con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 97 Cost., soprattutto quando l’amministrazione con la propria condotta abbia ingenerato, nel destinatario delle sue determinazioni, un affidamento ragionevole e giustificato. In concreto, però, il Ministero resistente, nella presente vicenda, ha bene operato. Al riguardo, la sentenza impugnata ha ben chiarito le condivisibili ragioni che hanno indotto la P.A. a non ravvisare, nella specie, un a valida giustificazione. In particolare, la Corte d’appello di Venezia ha dato valorealla circostanza che la prima autorizzazione al differimento era stata concessa nel 2017 con riferimento ad un assegno di ricerca il cui contratto era stato già stipulato prima dell’invito ad assumere l’incarico (la durata del quale era stata stabilita dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018), con la conseguenza che veniva in rilievo il completamento di un percorso formativo già intrapreso. Al contrario, nel 2018, il rapporto con l’Università di Bologna, in ordine al quale il citato differimento era stato autorizzato, era scaduto e [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un nuovo contratto annuale con scadenza 31 gennaio 2019. A questo punto, ad avviso della C orte territoriale, sulle esigenze del privato dovevano prevalere quelle della P.A. di “salvaguardare la priorità della scuola” edi “ coprire i posti vacanti sulla base della graduatoria in corso di validità (e prima della sua scadenza)”. Queste argomentazioni si palesano come ragionevoli e meritevoli di essere condiviseed escludono che la P.A. abbia agito in maniera contraria a correttezza e buona fedeo che sia stato leso un legittimo affidamento del ricorrente. Ne consegue il rigetto del motivo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 3, della legge n. 240 del 2010 in quanto gli sarebbe stato impedito/precluso di prendere servizio presso l’Istituto scolastico al quale era stato assegnato, nonostante avesse diritto ad essere collocato in aspettativa. La doglianza è infondata. Infatti, non risulta che l’amministrazione abbia in alcun modo vietato o impedito l’accettazione dell’incarico da parte diMattia [OSCURATO:PERSONA]. Né una diversa conclusione può invocarsi previa diversa lettura degli atti di causa, poiché ciò ne implicherebbe una rivisitazione in punto di fatto preclusa in sede di legittimità. Ne deriva il rigetto del motivo. 3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, dell’art, 22, comma 3, ultimo alinea, della legge n. 240 del 2010 e dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 508, commi 10-16, del d.lgs. n. 297 del 1994, nel momento in cui la Corte territoriale avrebbe in sostanza differenziatola posizione del docente a tempo indeterminato titolare di assegno di ricerca, per il quale non si poneva un problema di incompatibilità con il lavoro, da quella di chi, sempre titolare di analogo assegno, non aveva ancora stipulato il contrattodi lavoro. In ordine a tale profilo, il ricorrente sollecita che venga sollevataquestione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, della legge n. 240 del 2010 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ma le considerazioni svolte nel rigettare i precedenti motivi di ricorso esonerano questa S.C. dall’esaminare anche tale istanza. 4.Il ricorso è respinto. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’amministrazione limitata al mero deposito di atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art . 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015), se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art . 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a t
Sentenza Cassazione n. 23885/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris