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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09495/2026

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persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];5079 - controricorrente -avverso la sentenza n. 427/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 171/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Torino in funzionedi giudice del lavoro chiedendo di accertare il diritto a essereNumero registro generale 2497/2022assunto a tempo indeterminato presso la [OSCURATO:PERSONA] dNi umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/2026Torino mediante l’utilizzo della graduatoria relativa al concorsDoat a pubblicazione 14/04/2026n. 9/2009, per n. 6 posti di istruttore direttivo tecnico, cat.

D e,quindi, a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro atempo indeterminato con l’ente convenuto.A sostegno della domanda deduceva: a) di aver partecipato alconcorso pubblico per titoli ed esami a 6 posti di istruttoredirettivo tecnico, cat.

D, concorso n. 9/2009, indetto dallaProvincia di Torino (ora [OSCURATO:PERSONA] di Torino) e diessersi collocato nella graduatoria degli idonei approvata dallaprovincia medesima nel 2010; b) di esser stato convocato indata 23.9.2019 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino a presentarsinel giorno, ora e luogo indicati per partecipare al corso diformazione e aggiornamento a frequenza obbligatoria eall’esame-colloquio diretto a verificare la perdurante idoneitàall’impiego; c) di aver preso parte al corso di formazione eaggiornamento in data 25.9.2019 e di aver sostenuto in data30.9.2019, con esito positivo, l’esame-colloquio; d) di esserestato invitato a recarsi presso i competenti uffici della CittàMetropolitana per sottoscrivere il contratto di assunzione lostesso giorno 30.9.2019; e) di aver segnalato alla funzionaria([OSCURATO:PERSONA]) l’impossibilità di trattenersi oltre, dovendorientrare sul posto di lavoro (Scuola media statale, Defendentealle ore 13,00; di aver contattato quello stesso giorno e in quelliimmediatamente successivi l’arch.

Schiari e la signora [OSCURATO:PERSONA] per giustificare ulteriormente il propriotemporaneo impedimento a sottoscrivere il contratto, di averribadito l’interesse all’assunzione e di essersi dichiaratodisponibile alla sottoscrizione del contratto.Numero registro generale 2497/20222.

Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 11 gennaio 2021N, umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/2026rigettava il ricorso.

Riteneva contraddittorie le giustificazionDait a pubblicazione 14/04/2026fornite dal Nota in ordine alla impossibilità di sottoscrivere ilcontratto (l’andare a scuola per tenere lezione ovvero lanecessità di doversi recare in ospedale).

Richiamava lacomunicazione via mail della sua intenzione di non accettare ilposto di lavoro, la mancata risposta alle due chiamatetelefoniche a lui fatte dalle funzionarie nel corso del pomeriggiodel 30.09.2019 e anche la circostanza che, pur rincorso finoall’ascensore, il medesimo avesse pronunciato la frase “midispiace ma non posso accettare l’assunzione”.3.

La Corte di appello di Torino confermava la suddettapronuncia ritenendo che la condotta assunta dall’architettoNota, nel corso di tutta la vicenda, avesse integrato il rifiutodella firma del contratto, essendo la stessa espressiva di unarinuncia del medesimo per fatti concludenti, tutti convergentiverso questa risoluzione.4.

Avverso la pronuncia domanda la cassazione il Nota conricorso assistito da tre motivi, illustrato da memoria, cui resistecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va ribadito che, per effetto del principio dellac.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressionel'art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare,nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzatoda uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenutarinuncia al mandato, anche ove comunicata prima dell'udienzadi discussione già fissata (Cass. 27/09/2023, n. 27484, Cass.02/03/2023, n. 6257, Cass. 29/09/2022, n. 28365).

Il principioresta fermo pure con riferimento all’udienza camerale ed allaNumero registro generale 2497/2022sua scansione organizzativa del contraddittorio (CassN. umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/202608/11/2017, n. 26429).

Data pubblicazione 14/04/20262.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.in relazione all'art. 1, comma 362 lett. a) Legge n. 145/2018,nonché in relazione agli artt. 1362 e 1175 c.c. stanti lecomunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] che non hanno mai fattocenno all’obbligo di sottoscrizione del contratto a pena didecadenza entro il 30-9-2019.2.1 Il motivo è infondato alla luce della rinuncia a concludere ilcontratto come accertata dalla Corte di merito con un giudizioinsindacabile in tale sede, come si vedrà con riferimento alloscrutinio dei successivi motivi di ricorso.2.2 La asserita violazione della legge finanziaria in altri terminiè assorbita dalla rinuncia, per cui la questione del termine finale,a prescindere dalla successiva sottoscrizione del contratto èassorbita.2.3 Ad ogni buon conto il comportamento della amministrazionenon può essere considerato contrario a buona fede.2.4 A tal proposito questa Corte ha affermato il principio cui siintende conformarsi secondo cui il vincitore di concorso, inseritonella graduatoria di merito, non ha un diritto incondizionato aldifferimento dell'assunzione o del termine di accettazione,spettando alla pubblica amministrazione il potere di valutare lasussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano dettodifferimento, alla luce dell'interesse pubblico del quale èportatrice ex art. 97 Cost., nell'ottica dell'efficienza dell'azioneamministrativa che richiede anche una tutela riflessa deisoggetti non vincitori collocati in graduatoria. (Cass. n.23885/2022: nella specie, la S.C. ha negato al docente vincitoredel concorso ordinario il diritto al differimento dell'assunzione,Numero registro generale 2497/2022in ragione della titolarità di un assegno di ricerca pressoN umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/2026l'Università).

Data pubblicazione 14/04/20263.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 112 c.p.c.e dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per aver omesso divalutare un fatto decisivo per la definizione della controversia,quale la sussistenza di un legittimo impedimento a sottoscrivereil contratto nel termine del 30-9-2019.3.1 La censura è infondata avendo la Corte di merito esaminatocompiutamente la circostanza dedotta afferente l’asseritoimpedimento, ritenendo lo stesso insussistente, con unaccertamento di fatto esaustivo e non sindacabile in sede dilegittimità.3.2 Va altresì rilevato che il motivo risulta inammissibile perdoppia conforme.4.

Con il terzo motivo ed ultimo motivo si denuncia la violazionedell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.e agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed ai principi generali in materia dicontratti della P.A. per assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio nella parte in cui si afferma che larinunzia al posto di lavoro non avrebbe dovutoobbligatoriamente avvenire per iscritto, ma mediante uncomportamento concludente nella fattispecie che si ritieneillegittimamente in via presuntiva concretato.4.1 La censura è infondata oltreché inammissibile per plurimeragioni.4.2 Ad onta delle denunciate violazioni di legge le censure (cheperaltro sovrappongono in una mescolanza inscindibile di rilievidi diverso tipo) tendono ad una rivisitazione del giudizio dimerito.

Del resto, non era possibile per il Comune procrastinarenel tempo la validità della graduatoria.

L’art. 362 l. n. 145/2018aveva fissato la validità della graduatoria approvate nel 20N1u4m earol r egistro generale 2497/2022Numero sezionale 5079/202530/9/2019 che poi era la data del contratto da sottoscNrumiveero rdei r accolta generale 9495/2026quello stesso giorno.

Data pubblicazione 14/04/20264.3 D’altra parte, l’accertamento compiuto circa la sussistenzadi un rifiuto di accettare l’assunzione assorbe ogni altraquestione.4.4 La censura di omesso esame altresì è inammissibile perdoppia conforme.4.5 E’, comunque infondata la tesi secondo cui sarebbe statanecessaria la forma scritta anche per rinunciare, atteso che larinuncia ad un diritto può dirsi integrata anche da fatticoncludenti.Al riguardo questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez.

L, Sentenza n.13322 del 21/06/2005) che la volontà tacita di rinunziare ad undiritto si può desumere soltanto da un comportamentoconcludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di nonavvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardonell'esercizio del diritto non costituiscono elemento sufficiente,di per sé, per dedurne la volontà di rinunciare del titolare,potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimentoo di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini dellaprescrizione estintiva.

Ne consegue che il solo ritardonell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare e perquanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che ildiritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo pernegare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardosia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinunzia tacita o diuna modifica della disciplina, e ne costituisca quindicomportamento attuativo, mentre, in assenza di una precedenterinunzia o modificazione del patto, il silenzio o l'inerzia nonpossono avere da soli alcuna valenza dimostrativa, restandoinoltre esclusa la loro valorizzabilità secondo il criterio Nduemegroli r egistro generale 2497/2022Numero sezionale 5079/2025standard sociali di comportamento in vigore in deterNmumienroa dti ir accolta generale 9495/2026ambienti economici o sociali, trattandosi di condotte tipichDeat a pubblicazione 14/04/2026tipizzate dall'ordinamento, che alla mera inerzia del titolare deldiritto ricollega non la rinunzia allo stesso, ma la prescrizione.In tema occorre altresì richiamare il principio consolidatosecondo cui (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13169 del 04/10/2000)la natura negoziale della remissione, quale atto abdicativo,esige e postula che il diritto di credito si estinguaconformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questafissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quantovoluta dal creditore.

La volontà di remissione presupponedunque anche, ed in primo luogo, la consapevolezzadell'esistenza del debito da parte del creditore, non potendoconfigurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittentereputasse, a torto o a ragione, inesistente.

La remissione deldebito, pur non potendosi presumere, può tuttavia ricavarsi dauna manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso èindispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie dicircostanze concludenti e non equivoche, assolutamenteincompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.5.

In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso in favore di ciascuncontroricorrente della somma parti ad € 4.000,00 a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Numero registro generale 2497/2022Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attoN umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/2026della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentDoat a pubblicazione 14/04/2026da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];5079 - controricorrente -avverso la sentenza n. 427/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 171/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Torino in funzionedi giudice del lavoro chiedendo di accertare il diritto a essereNumero registro generale 2497/2022assunto a tempo indeterminato presso la [OSCURATO:PERSONA] dNi umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/2026Torino mediante l’utilizzo della graduatoria relativa al concorsDoat a pubblicazione 14/04/2026n. 9/2009, per n. 6 posti di istruttore direttivo tecnico, cat. D e,quindi, a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro atempo indeterminato con l’ente convenuto.A sostegno della domanda deduceva: a) di aver partecipato alconcorso pubblico per titoli ed esami a 6 posti di istruttoredirettivo tecnico, cat. D, concorso n. 9/2009, indetto dallaProvincia di Torino (ora [OSCURATO:PERSONA] di Torino) e diessersi collocato nella graduatoria degli idonei approvata dallaprovincia medesima nel 2010; b) di esser stato convocato indata 23.9.2019 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino a presentarsinel giorno, ora e luogo indicati per partecipare al corso diformazione e aggiornamento a frequenza obbligatoria eall’esame-colloquio diretto a verificare la perdurante idoneitàall’impiego; c) di aver preso parte al corso di formazione eaggiornamento in data 25.9.2019 e di aver sostenuto in data30.9.2019, con esito positivo, l’esame-colloquio; d) di esserestato invitato a recarsi presso i competenti uffici della CittàMetropolitana per sottoscrivere il contratto di assunzione lostesso giorno 30.9.2019; e) di aver segnalato alla funzionaria([OSCURATO:PERSONA]) l’impossibilità di trattenersi oltre, dovendorientrare sul posto di lavoro (Scuola media statale, Defendentealle ore 13,00; di aver contattato quello stesso giorno e in quelliimmediatamente successivi l’arch. Schiari e la signora [OSCURATO:PERSONA] per giustificare ulteriormente il propriotemporaneo impedimento a sottoscrivere il contratto, di averribadito l’interesse all’assunzione e di essersi dichiaratodisponibile alla sottoscrizione del contratto.Numero registro generale 2497/20222. Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 11 gennaio 2021N, umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/2026rigettava il ricorso. Riteneva contraddittorie le giustificazionDait a pubblicazione 14/04/2026fornite dal Nota in ordine alla impossibilità di sottoscrivere ilcontratto (l’andare a scuola per tenere lezione ovvero lanecessità di doversi recare in ospedale). Richiamava lacomunicazione via mail della sua intenzione di non accettare ilposto di lavoro, la mancata risposta alle due chiamatetelefoniche a lui fatte dalle funzionarie nel corso del pomeriggiodel 30.09.2019 e anche la circostanza che, pur rincorso finoall’ascensore, il medesimo avesse pronunciato la frase “midispiace ma non posso accettare l’assunzione”.3. La Corte di appello di Torino confermava la suddettapronuncia ritenendo che la condotta assunta dall’architettoNota, nel corso di tutta la vicenda, avesse integrato il rifiutodella firma del contratto, essendo la stessa espressiva di unarinuncia del medesimo per fatti concludenti, tutti convergentiverso questa risoluzione.4. Avverso la pronuncia domanda la cassazione il Nota conricorso assistito da tre motivi, illustrato da memoria, cui resistecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va ribadito che, per effetto del principio dellac.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressionel'art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare,nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzatoda uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenutarinuncia al mandato, anche ove comunicata prima dell'udienzadi discussione già fissata (Cass. 27/09/2023, n. 27484, Cass.02/03/2023, n. 6257, Cass. 29/09/2022, n. 28365). Il principioresta fermo pure con riferimento all’udienza camerale ed allaNumero registro generale 2497/2022sua scansione organizzativa del contraddittorio (CassN. umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/202608/11/2017, n. 26429). Data pubblicazione 14/04/20262. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.in relazione all'art. 1, comma 362 lett. a) Legge n. 145/2018,nonché in relazione agli artt. 1362 e 1175 c.c. stanti lecomunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] che non hanno mai fattocenno all’obbligo di sottoscrizione del contratto a pena didecadenza entro il 30-9-2019.2.1 Il motivo è infondato alla luce della rinuncia a concludere ilcontratto come accertata dalla Corte di merito con un giudizioinsindacabile in tale sede, come si vedrà con riferimento alloscrutinio dei successivi motivi di ricorso.2.2 La asserita violazione della legge finanziaria in altri terminiè assorbita dalla rinuncia, per cui la questione del termine finale,a prescindere dalla successiva sottoscrizione del contratto èassorbita.2.3 Ad ogni buon conto il comportamento della amministrazionenon può essere considerato contrario a buona fede.2.4 A tal proposito questa Corte ha affermato il principio cui siintende conformarsi secondo cui il vincitore di concorso, inseritonella graduatoria di merito, non ha un diritto incondizionato aldifferimento dell'assunzione o del termine di accettazione,spettando alla pubblica amministrazione il potere di valutare lasussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano dettodifferimento, alla luce dell'interesse pubblico del quale èportatrice ex art. 97 Cost., nell'ottica dell'efficienza dell'azioneamministrativa che richiede anche una tutela riflessa deisoggetti non vincitori collocati in graduatoria. (Cass. n.23885/2022: nella specie, la S.C. ha negato al docente vincitoredel concorso ordinario il diritto al differimento dell'assunzione,Numero registro generale 2497/2022in ragione della titolarità di un assegno di ricerca pressoN umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/2026l'Università). Data pubblicazione 14/04/20263. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 112 c.p.c.e dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per aver omesso divalutare un fatto decisivo per la definizione della controversia,quale la sussistenza di un legittimo impedimento a sottoscrivereil contratto nel termine del 30-9-2019.3.1 La censura è infondata avendo la Corte di merito esaminatocompiutamente la circostanza dedotta afferente l’asseritoimpedimento, ritenendo lo stesso insussistente, con unaccertamento di fatto esaustivo e non sindacabile in sede dilegittimità.3.2 Va altresì rilevato che il motivo risulta inammissibile perdoppia conforme.4. Con il terzo motivo ed ultimo motivo si denuncia la violazionedell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.e agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed ai principi generali in materia dicontratti della P.A. per assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio nella parte in cui si afferma che larinunzia al posto di lavoro non avrebbe dovutoobbligatoriamente avvenire per iscritto, ma mediante uncomportamento concludente nella fattispecie che si ritieneillegittimamente in via presuntiva concretato.4.1 La censura è infondata oltreché inammissibile per plurimeragioni.4.2 Ad onta delle denunciate violazioni di legge le censure (cheperaltro sovrappongono in una mescolanza inscindibile di rilievidi diverso tipo) tendono ad una rivisitazione del giudizio dimerito. Del resto, non era possibile per il Comune procrastinarenel tempo la validità della graduatoria. L’art. 362 l. n. 145/2018aveva fissato la validità della graduatoria approvate nel 20N1u4m earol r egistro generale 2497/2022Numero sezionale 5079/202530/9/2019 che poi era la data del contratto da sottoscNrumiveero rdei r accolta generale 9495/2026quello stesso giorno. Data pubblicazione 14/04/20264.3 D’altra parte, l’accertamento compiuto circa la sussistenzadi un rifiuto di accettare l’assunzione assorbe ogni altraquestione.4.4 La censura di omesso esame altresì è inammissibile perdoppia conforme.4.5 E’, comunque infondata la tesi secondo cui sarebbe statanecessaria la forma scritta anche per rinunciare, atteso che larinuncia ad un diritto può dirsi integrata anche da fatticoncludenti.Al riguardo questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez. L, Sentenza n.13322 del 21/06/2005) che la volontà tacita di rinunziare ad undiritto si può desumere soltanto da un comportamentoconcludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di nonavvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardonell'esercizio del diritto non costituiscono elemento sufficiente,di per sé, per dedurne la volontà di rinunciare del titolare,potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimentoo di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini dellaprescrizione estintiva. Ne consegue che il solo ritardonell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare e perquanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che ildiritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo pernegare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardosia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinunzia tacita o diuna modifica della disciplina, e ne costituisca quindicomportamento attuativo, mentre, in assenza di una precedenterinunzia o modificazione del patto, il silenzio o l'inerzia nonpossono avere da soli alcuna valenza dimostrativa, restandoinoltre esclusa la loro valorizzabilità secondo il criterio Nduemegroli r egistro generale 2497/2022Numero sezionale 5079/2025standard sociali di comportamento in vigore in deterNmumienroa dti ir accolta generale 9495/2026ambienti economici o sociali, trattandosi di condotte tipichDeat a pubblicazione 14/04/2026tipizzate dall'ordinamento, che alla mera inerzia del titolare deldiritto ricollega non la rinunzia allo stesso, ma la prescrizione.In tema occorre altresì richiamare il principio consolidatosecondo cui (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13169 del 04/10/2000)la natura negoziale della remissione, quale atto abdicativo,esige e postula che il diritto di credito si estinguaconformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questafissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quantovoluta dal creditore. La volontà di remissione presupponedunque anche, ed in primo luogo, la consapevolezzadell'esistenza del debito da parte del creditore, non potendoconfigurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittentereputasse, a torto o a ragione, inesistente. La remissione deldebito, pur non potendosi presumere, può tuttavia ricavarsi dauna manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso èindispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie dicircostanze concludenti e non equivoche, assolutamenteincompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.5. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso in favore di ciascuncontroricorrente della somma parti ad € 4.000,00 a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Numero registro generale 2497/2022Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attoN umero sezionale 5079/2025Numero di raccolta generale 9495/2026della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentDoat a pubblicazione 14/04/2026da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta
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