CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 3340/2025 della CORTE D’APPELLO DIROMA, depositata il 28/5/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del29/4/20261.1. Il tribunale di Roma, con sentenza 29/1/2023, haaccolto la domanda che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaproposto ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha, per l’effetto, dichiarato l’inefficacia, neiconfronti della massa dei creditori, degli atti di compravenditaNumero registro generale 17554/2025Nu2m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026intercorsi, in data 17/6/2016 e 5/7/2016, tra la venditrice poifallita e l’acquirente convenuta.1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avverso talesentenza.1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame chiedendone ilrigetto.1.4. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello.1.5. La corte, in particolare, ha ritenuto, in primo luogo,la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’azione proposta sulrilievo che gli atti dispositivi oggetto della domanda direvocatoria avevano indiscutibilmente provocato “una riduzionedel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere più incerta lasoddisfazione dei crediti preesistenti”: - in effetti, “il pregiudizioa carico della venditrice è insito nel fatto che, in assenza diaccollo del debito, con efficacia liberatoria, da partedell’acquirente (eventualmente nei limiti del valore per cui leipoteche erano state iscritte sugli immobili compravenduti) lasocietà poi fallita è rimasta titolare dell’intero debito preesistentenei confronti delle creditrici ipotecarie (32 milioni di euro quantoad [OSCURATO:PERSONA] e 13 milioni di euro quanto a [OSCURATO:PERSONA])potendo però risponderne con un patrimonio inferiore, in quantoappunto depauperato degli immobili, di rilevante valore, che indifetto avrebbero concorso a comporre la garanzia patrimonialegenerica in favore dei creditori”; - la società venditrice, pertanto,è rimasta debitrice per l’intero nei confronti delle creditriciipotecarie (per circa 45 milioni di euro), mentre si è privata diimmobili di rilevante valore, pari quantomeno al “valore delleipoteche” iscritte sugli stessi, corrispondente a quattro milioni dieuro; - il dato è di per sé idoneo ad integrare l’eventus damni;- l’operazione depauperativa del patrimonio, del resto, èavvenuta senza alcuna sostanziale contropartita, quand’anche siRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/2025Nu3m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026volesse dare per ammesso il pagamento (asseritamenteintervenuto mediante compensazione con controcrediti della cuieffettiva esistenza non ricorre peraltro prova) dell’irrisoriocorrispettivo in denaro previsto nelle compravendite impugnate.1.6. La corte d’appello ha, inoltre, rilevato che: - almomento degli atti di compravendita impugnati, erano esistenti“i rilevanti crediti facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] peri quali erano state iscritte le ipoteche sugli immobilicompravenduti, complessivamente pari a circa 45 milioni dieuro”; - tali crediti, come è rimasto pacifico tra le parti, sonostati poi ammessi al passivo del fallimento (per importi superiori,considerati gli interessi nelle more maturati); - tale ammissione,contrariamente a quanto addotto dall’appellante, è, del resto,corretta, se è vero che Intercarta è rimasta debitrice e nonrisulta che le creditrici ipotecarie siano state anche soloparzialmente soddisfatte a mezzo esecuzione specifica sugliimmobili oggetto della garanzia reale; - alle date in cui sono staticompiuti gli atti di compravendita oggetto di causa esistevano,inoltre, ulteriori esposizioni debitorie rimaste poi insoddisfatte,con conseguente ammissione al passivo dei relativi creditori, trale quali (considerate solo quelle di maggiore rilevanza) leesposizioni nei confronti del Comune di Moncalieri per IMUrelativa alle annualità 2014-2016 (circa 2 milioni di euro), diSiena NPL, cessionaria del credito già facente capo aItalfondiario s.p.a., a titolo di insoluto relativo al mutuo fondiariocon ipoteca sugli immobili in Moncalieri contratto nell’anno 2010(circa 5 milioni di euro), e dell’Agenzia delle Entrate (per circatre milioni di euro).1.7. La corte ha, quindi, rilevato che, come emerge dalladocumentazione prodotta dal Fallimento, gli atti dispositiviimpugnati, oltre ad avere all’evidenza reso più difficoltoso ilrecupero dei crediti a fronte del mutamento qualitativo dellaRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/2025Nu4m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026garanzia patrimoniale della debitrice, erano stati tali da metterea rischio il soddisfacimento dei creditori, non potendo ritenersisufficiente il residuo patrimonio della società: - “il compendiosito in Moncalieri, che era l’unico ulteriore immobile di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA], nel bilancio 2017 veniva devalutato di 40 milionidi euro rispetto alla stima effettuata nella perizia di parte svoltaa metà 2015, secondo la quale il compendio avrebbe avuto unvalore di 53 milioni di euro, comunque già inferiore al totale delleesposizioni debitorie preesistenti e poi ammesse al passivo (circa55 milioni di euro)”; - tale devalutazione (per effetto della qualel’immobile era stato dunque stimato circa 13 milioni di euro,importo nettamente inferiore alle esposizioni debitorie esistentia metà 2016, data del compimento degli atti dispositiviimpugnati) era conseguita al fallimento della conduttrice I.L.T.E.s.p.a., intervenuto a inizio 2016, ed al conseguente rilasciodell’immobile in favore della proprietaria avvenuto entro laprima metà dello stesso anno, in esito al quale si era accertatala presenza di amianto e rifiuti industriali nell’area industriale,tale da richiedere (come esposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] neldescrivere le cause della crisi nell’ambito del ricorso perammissione al concordato preventive proposto nell’anno 2019)ingenti oneri di bonifica; - già nella metà del 2016, quando sonostati appunto posti in essere gli impugnati atti di compravendita(giugno e luglio 2016), il valore del compendio in Moncalieri,ovvero del residuo patrimonio facente capo alla debitrice, era,pertanto, “nettamente inferiore alla somma dei crediti a quelladata già esistenti”; - l’alienazione degli immobili oggetto dei due“oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misuraeccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditoreverso i propri creditori”, sia sotto il profilo qualitativo chequantitativo, stante la già evidenziata assenza di alcun effettoRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/2025Nu5m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026liberatorio dal debito in capo alla venditrice e l’insufficienza delresiduo patrimonio della debitrice.1.8. La corte d’appello ha, inoltre, ritenuto che sussistevaanche il requisito soggettivo.1.9. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato chel’accoglimento della domanda di revocatoria richiede la meraconsapevolezza, in capo al debitore ed al terzo contraente, delpregiudizio che l’atto arrecava alle preesistenti pretese creditorie(scientia damni), ha ritenuto, quanto al caso in esame, che: -“la consapevolezza della lesione arrecata alle ragioni dei creditorideve … ritenersi insita nell’alienazione contestuale di unapluralità di immobili, nella conoscenza in capo ai disponenti(quantomeno) dell’esistenza delle rilevantissime esposizionidebitorie già a quella data esistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eIntesa Sanpaolo (… pari a 45 milioni di euro per sola sortecapitale), di cui veniva data espressa menzione negli atti dicompravendita, e nell’insufficienza del patrimonio residuo diIntercarta Re a soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori”;- tale conclusione, per quanto necessario, è, del resto,confermata dalle “peculiari circostanze” con le quali si sono svoltii fatti; - l’amministratore e legale rappresentante della societàIntercarta Re, infatti, era “a conoscenza della difficile situazioneeconomico finanziaria in cui versava la società”, stantel’intervenuto recente fallimento della società conduttrice delcompendio in Moncalieri, con il venir meno dei redditi dalocazione che costituivano la provvista necessaria perl’adempimento agli obblighi discendenti dai mutui, tanto che gliistituti di credito mutuanti avevano risolto i contratti e ottenutol’emissione, nell’aprile 2016, di decreti ingiuntivi in danno dellamutuataria; - questo stesso soggetto, del resto, sino al giornoprima della stipula del primo atto di compravendita, rivestivaanche il ruolo di “legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].”, con laRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/2025Nu6m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026conseguente necessità di ritenere che l’atto dispositivo, conclusodinanzi al notaio rogante esattamente il giorno dopo la nominadi un nuovo rappresentante legale, era stato, in realtà, decisodal primo.1.10. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 2/9/2025,ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza,documentandone la notifica il 6/6/2025.1.11. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.12. Il Presidente, con decreto del 13/11/2025, haproposto la definizione anticipata del ricorso.1.13. La ricorrente ha chiesto la decisione.1.14. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 2697c.c., dell’art. 66 l.fall., nonché degli art. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e132, comma 2°, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto, sulla base di “documenti contabili”“formatisi in epoca successiva”, come il “bilancio relativoall’anno 2017”, la sussistenza dell’eventus damni, senza,tuttavia, considerare che: - tale presupposto dev’essereaccertato con una valutazione ex ante, e cioè con riferimentoalla data dell’atto dispositivo impugnato e alla consistenza delpatrimonio della società debitrice dopo il compimento dellostesso, restando irrilevanti le successive vicende patrimonialidel debitore non collegate direttamente all’atto di disposizione;- nel caso in esame, invece, il Fallimento non ha dimostrato,come era suo onere, la sussistenza dell’eventus damni,fornendo la prova che gli atti dispositivi avevano modificato lasituazione patrimoniale della società cedente, rendendo il suopatrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori diRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/2025Nu7m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026quest’ultima; - la perizia di stima redatta da un tecnico nell’anno2015 dimostra, infatti, che, contrariamente a quanto affermatodalla sentenza impugnata, il residuo patrimonio immobiliaredella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato dal compendioimmobiliare sito in Moncalieri, era pari, nelle date in cui sonostate stipulate le compravendite immobiliari impugnate, non a13 milioni di euro ma a circa 53 milioni di euro, vale a dire unimporto enormemente superiore al valore del cespite alienatoalla [OSCURATO:SOCIETA]. (pari al valore delle ipoteche iscritte sugliimmobili, ossia circa 4 milioni di curo), la cui vendita, pertanto,non ha arrecato alcun nocumento ai creditori della venditrice; -pur dopo gli atti dispositivi per cui è causa, la presenza diulteriori proprietà immobiliari di ingente valore economico,ancora nella disponibilità della società cedente, come lostabilimento di Moncalieri, consente, in definitiva, di ravvisarela piena sufficienza dei residui beni del debitore ad offrire lanecessaria garanzia patrimoniale per i propri creditori e diescludere, quindi, il presupposto dell’eventus damni.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 2697 c.c.,2729 c.c., 1391 c.c. e dell’art. 66 l.fall., nonché degli artt. 115c.p.c., 116 c.p.c. e 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dellascientia damni in capo alla società acquirente sulla base dellamera comunanza soggettiva dell’amministratore delle duesocietà, che era lo stesso sino a qualche giorno prima dellastipula degli atti dispositivi contestati, omettendo, per contro, diconsiderare che: - nella revocatoria ordinaria proposta dalaccertato con riferimento allo stato psicologico del soggetto chene ha la rappresentanza; - la consapevolezza del pregiudizioRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/2025Nu8m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026derivante dall’atto dispositivo deve, inoltre, risultare da provarigorosa, che dev’essere offerta dal curatore; - nel caso inesame, peraltro, mancavano prove concrete, anche solo dinatura indiziaria, in ordine alla sussistenza in concreto dellaconsapevolezza del pregiudizio in capo all’amministratore unicodella [OSCURATO:SOCIETA]. che, per conto di tale società, ha stipulato glisocietà venditrice è stato dichiarato a distanza di oltre tre annidalla stipula degli atti impugnati.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentandol’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio el’insanabile contraddittorietà della motivazione, in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui la corte d’appello non ha considerato che le venditedegli immobili oggetto di revocatoria sono state stipulate ad unprezzo dalla stessa ritenuto congruo e comunque proporzionato,in quanto “equivalente al debito ipotecario”, ossia circa quattromilioni di euro, e che tali atti non hanno avuto alcuna efficaciacausale sul successivo dissesto della società venditrice,intervenuto tre anni dopo gli atti dispositivi contestati.2.4. I motivi, da trattare congiuntamente,sono inammissibili,2.5. La ricorrente, in effetti, pur lamentando laviolazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, aben vedere, censurato la ricognizione asseritamente erronea deifatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudicidi merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delleemergenze asseritamente contrarie delle stesse, hanno, insostanza, ritenuto che: - gli atti dispositivi impugnati avevanodeterminato “una riduzione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], taleda rendere più incerta la soddisfazione dei crediti preesistenti”;- al momento della stipula di tali atti, infatti, esistevano “iRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/2025Nu9m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026rilevanti crediti” nei confronti della venditrice “facenti capo aUnicredit e [OSCURATO:PERSONA] per i quali erano state iscritte leipoteche sugli immobili compravenduti, complessivamente paria circa 45 milioni di euro”; - tali crediti sono stati poi ammessial passivo del fallimento, per importi peraltro superiori,considerati gli interessi nelle more maturati; - alle date in cuisono stati compiuti gli atti di compravendita oggetto di causaesistevano, inoltre, altre esposizioni debitorie rimaste poiinsoddisfatte, con conseguente ammissione al passivo deirelativi creditori, come il Comune di Moncalieri per IMU relativaalle annualità 2014-2016 (per circa 2 milioni di euro) e la SienaNPL, cessionaria del credito già facente capo a Italfondiarios.p.a. per effetto del mutuo fondiario con ipoteca sugli immobiliin Moncalieri contratto nell’anno 2010 (per circa 5 milioni dieuro); - gli atti dispositivi impugnati, oltre ad avere reso piùdifficoltoso il recupero dei crediti a fronte del mutamentoqualitativo della garanzia patrimoniale della debitrice, erano,dunque, tali da mettere a rischio il soddisfacimento dei creditori,non potendo ritenersi sufficiente il residuo patrimonio dellasocietà; - “il compendio sito in Moncalieri, che era l’unicoulteriore immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]”, “nel bilancio2017”, “rispetto alla stima effettuata nella perizia di parte svoltaa metà 2015, secondo la quale il compendio avrebbe avuto unvalore di 53 milioni di euro, comunque già inferiore al totaledelle esposizioni debitorie preesistenti e poi ammesse al passivo(circa 55 milioni di euro)”, è stato “devalutato di 40 milioni dieuro”, essendo stato stimato in circa 13 milioni di euro, e cioèun importo nettamente inferiore alle esposizioni debitorieesistenti a metà 2016, data del compimento degli atti dispositiviimpugnati; - la società venditrice e quella acquirente, infine,erano a conoscenza del fatto che gli atti di disposizioneimpugnati avrebbero pregiudicato le ragioni dei creditori dellaRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero 1reg0is tro generale 17554/2025Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026venditrice (a partire dalle “rilevantissime esposizioni debitoriegià a quella data esistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e IntesaSanpaolo (… pari a 45 milioni di euro per sola sorte capitale), dicui veniva data espressa menzione negli atti dicompravendita”), come poteva desumersi, tra l’altro, siadall’evidenziata insufficienza del patrimonio residuo diIntercarta Re a “soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori”,sia dalla comunanza dell’amministratore unico, il quale, avendorivestito (fino al giorno prima del primo atto di compravendita)il ruolo di legale rappresentante tanto della [OSCURATO:PERSONA],quanto della [OSCURATO:SOCIETA]., non poteva che essere a conoscenza(in ragione del recente fallimento della società conduttrice delcompendio in Moncalieri, che aveva determinato il venir menodei redditi da locazione che costituivano la provvista necessariaper l’adempimento agli obblighi discendenti dai mutui, tanto chele banche mutuanti avevano risolto i contratti e ottenutol’emissione, nell’aprile 2016, di decreti ingiuntivi in danno dellamutuataria) della difficile situazione economico finanziaria in cuiversava la società venditrice.2.6. Si tratta, com’è evidente, di apprezzamenti in fattoche, come tali, sono suscettibili di essere sindacati in cassazioneesclusivamente per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede diaccertamento della fattispecie concreta: - a) omesso del tuttol’esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici,principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testodella sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, chesiano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le partied abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014),nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto algiudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla partericorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dallaRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero 1reg1is tro generale 17554/2025Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026stessa proposta; - b) supposto l’esistenza di uno o più fattistorici, principali o secondari, la cui verità risulti per controincontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenzao dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi trale parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo(Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel sensoche, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice dimerito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla partericorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dallastessa proposta.2.7. Resta, pertanto, fermo che: - l’omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (ecioè, nel caso in esame, l’effettiva sussistenza di uncollegamento teleologico tra le operazioni di cessione degliimmobili in favore della società istante e il contratto di locazionestipulato tra quest’ultima e la società in amministrazionestraordinaria), sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie; - è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che (come nei casi nella “mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella"motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”) si sia tramutata in unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).2.8. La sentenza impugnata, dopo aver valutato leprove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle(asseritamente contrarie) invocate dall’appellante, ha ritenuto,motivando il proprio convincimento sul punto in modo tutt’altroRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/20251Nu2m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026che apparente, perplesso o contraddittorio e prendendo a talfine in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sulladomanda di revoca proposta dal Fallimento: - innanzitutto, chegli atti impugnati avevano reso più difficoltosa ed incerta lariscossione coattiva dei crediti ammessi al passivo fallimentaree già sorti al momento della loro stipulazione e che il patrimonioresiduo della società venditrice, poi fallita, non era sufficiente asoddisfare le ragioni di tali creditori; - in secondo luogo, che leparti dei contratti di compravendita, in ragione della comunanzadell’amministratore e dell’insufficienza del patrimonio residuo diIntercarta Re a soddisfarne le ragioni, erano a conoscenza dellalesione che tali atti avrebbero arrecato ai creditori dellavenditrice, come quelli “esistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eIntesa Sanpaolo (… pari a 45 milioni di euro per sola sortecapitale), di cui veniva data espressa menzione negli atti dicompravendita”.2.9. Ed una volta che, come nella specie, taleapprezzamento non è stato utilmente censurato dalla ricorrentenei termini in precedenza esposti, non si presta, evidentemente,a censure, per violazione (o falsa applicazione) di norme dilegge, la decisione che la stessa corte d’appello haconseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento delladomanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, allarevoca, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., dei contratti dicompravendita immobiliare stipulati tra la società venditrice, poifallita, e la convenuta poi appellante.2.10. L’art. 66 l.fall., rubricato “azione revocatoriaordinaria”, dispone, infatti, che il curatore può domandare chesiano dichiarati inefficaci “gli atti compiuti dal debitore inpregiudizio dei creditori” secondo le norme del codice civile.2.11. La disposizione, lì dove compie un rinvio alla normecivilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la naturaRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/20251Nu3m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026derivata dell’azione proposta dal curatore ai sensi dellarichiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suoesercizio nell’ambito di una procedura concorsuale, rimanecomunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal dispostodell’art. 2901 c.c.2.12. L’esercizio dell’azione pauliana ad opera delcuratore del fallimento comporta una deviazione dallo schemacomune unicamente quanto a effetti, legittimazione ecompetenza, in ragione del contesto concorsuale da cui traeorigine, ma non modifica i presupposti a cui è correlatol’accoglimento dell’azione e la sua natura di mezzo diconservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033del 2021).3. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale, pertanto,dev’essere dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata, come liquidata in dispositivo; - alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommadi €. 2.500,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17554/20251Nu4m ero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 15495/2026Data pubblicazione 21/05/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 10.200,00 di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,pari €. 10.000,00; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2025 n. 17554 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026