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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 699/1988

ECLI:IT:COST:1988:699
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per avere quest'ultima prodotto emissioni in atmosfera non conformi ai limiti di accettabilità richiesti dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978, n. 47, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 10 dicembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata norma per carenza del potere legislativo della Provincia nella specifica materia e quindi per contrasto con gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Premesso che la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (nella specie, atmosferici) non è espressamente prevista tra le competenze statutarie della Provincia di Trento, il giudice a quo dubita che la potestà legislativa possa derivare per connessione da quella spettante alla Provincia nelle materie, espressamente attribuite, dell'urbanistica e dei lavori pubblici (rispettivamente art. 8 n. 5 e art. 8 n. 17 dello Statuto), ovvero dell'igiene e sanità (art. 9 n. 10 dello Statuto); né alcuna influenza possono avere sulla questione della competenza sia la normativa del titolo V del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la quale, "ridefinendo" la materia solo per le Regioni a statuto ordinario, non può estendersi alla Provincia di Trento, sia la sentenza di questa Corte, n. 225 del 1983, con la quale è stata decisa analoga questione sollevata con riferimento ad una legge di una regione a statuto ordinario.

Inoltre lo stesso giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della legge impugnata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., per la omessa previsione dell'avviso delle operazioni peritali, con facoltà di nomina del difensore e del consulente tecnico di parte, in sede di accertamento di eventuali infrazioni.

Intervenuta nel presente giudizio, la Provincia autonoma di Trento ha contestato la dedotta carenza di potestà legislativa nello specifico settore dell'inquinamento atmosferico, rientrando i relativi interventi nella più ampia materia della igiene e sanità, così come ha già riconosciuto questa Corte con la sentenza n. 154 del 1977 con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano.

In tale ambito di competenza, ai sensi del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di igiene e sanità, spettano alla Provincia tutte le funzioni amministrative (art. 1), con eccezione di quelle riservate allo Stato (art. 3), fra le quali non figurano le attribuzioni relative all'inquinamento atmosferico.

1. - Sono sollevate, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed all'art. 24, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n. 47, il quale disciplina i limiti di accettabilità delle emissioni degli impianti nell'atmosfera.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non è specificamente compresa tra quelle previste dallo Statuto di autonomia che delimita le materie di competenza delle Province, ed inoltre che nella norma denunciata manca ogni "previsione di un avviso delle operazioni peritali, con facoltà di nomina di difensore e di consulente tecnico di parte".

2. - La questione, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, non è fondata, perché questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 154 del 1977), sia pure in occasione della impugnativa di provvedimenti della Provincia di Bolzano, che la competenza legislativa ed amministrativa in tema di inquinamento atmosferico, attenendo alla tutela della salute, deve intendersi compresa nella materia dell'igiene e sanità che l'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia prevede fra quelle attribuite alla potestà delle Province di Trento e di Bolzano.

Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., perché l'art. 36 della stessa legge provinciale n. 47 del 1978, - di cui fa parte anche l'art. 3 oggetto della questione di legittimità costituzionale - disciplina le metodologie di accertamento, prevedendo espressamente che le operazioni relative debbano avvenire in contradditorio con gli interessati che possono anche farsi assistere da un consulente tecnico: previsione, questa, che smentisce completamente quanto asserito sul punto nell'ordinanza di rimessione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n. 47 ("Norme per la tutela dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento") sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]") ed all'art. 24, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per avere quest'ultima prodotto emissioni in atmosfera non conformi ai limiti di accettabilità richiesti dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978, n. 47, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 10 dicembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata norma per carenza del potere legislativo della Provincia nella specifica materia e quindi per contrasto con gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Premesso che la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (nella specie, atmosferici) non è espressamente prevista tra le competenze statutarie della Provincia di Trento, il giudice a quo dubita che la potestà legislativa possa derivare per connessione da quella spettante alla Provincia nelle materie, espressamente attribuite, dell'urbanistica e dei lavori pubblici (rispettivamente art. 8 n. 5 e art. 8 n. 17 dello Statuto), ovvero dell'igiene e sanità (art. 9 n. 10 dello Statuto); né alcuna influenza possono avere sulla questione della competenza sia la normativa del titolo V del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la quale, "ridefinendo" la materia solo per le Regioni a statuto ordinario, non può estendersi alla Provincia di Trento, sia la sentenza di questa Corte, n. 225 del 1983, con la quale è stata decisa analoga questione sollevata con riferimento ad una legge di una regione a statuto ordinario. Inoltre lo stesso giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della legge impugnata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., per la omessa previsione dell'avviso delle operazioni peritali, con facoltà di nomina del difensore e del consulente tecnico di parte, in sede di accertamento di eventuali infrazioni. Intervenuta nel presente giudizio, la Provincia autonoma di Trento ha contestato la dedotta carenza di potestà legislativa nello specifico settore dell'inquinamento atmosferico, rientrando i relativi interventi nella più ampia materia della igiene e sanità, così come ha già riconosciuto questa Corte con la sentenza n. 154 del 1977 con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano. In tale ambito di competenza, ai sensi del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di igiene e sanità, spettano alla Provincia tutte le funzioni amministrative (art. 1), con eccezione di quelle riservate allo Stato (art. 3), fra le quali non figurano le attribuzioni relative all'inquinamento atmosferico. 1. - Sono sollevate, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed all'art. 24, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n. 47, il quale disciplina i limiti di accettabilità delle emissioni degli impianti nell'atmosfera. Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non è specificamente compresa tra quelle previste dallo Statuto di autonomia che delimita le materie di competenza delle Province, ed inoltre che nella norma denunciata manca ogni "previsione di un avviso delle operazioni peritali, con facoltà di nomina di difensore e di consulente tecnico di parte". 2. - La questione, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, non è fondata, perché questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 154 del 1977), sia pure in occasione della impugnativa di provvedimenti della Provincia di Bolzano, che la competenza legislativa ed amministrativa in tema di inquinamento atmosferico, attenendo alla tutela della salute, deve intendersi compresa nella materia dell'igiene e sanità che l'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia prevede fra quelle attribuite alla potestà delle Province di Trento e di Bolzano. Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., perché l'art. 36 della stessa legge provinciale n. 47 del 1978, - di cui fa parte anche l'art. 3 oggetto della questione di legittimità costituzionale - disciplina le metodologie di accertamento, prevedendo espressamente che le operazioni relative debbano avvenire in contradditorio con gli interessati che possono anche farsi assistere da un consulente tecnico: previsione, questa, che smentisce completamente quanto asserito sul punto nell'ordinanza di rimessione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n. 47 ("Norme per la tutela dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento") sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]") ed all'art. 24, secondo comma, Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 699/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris