Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 154/1977
ECLI:IT:COST:1977:154
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso notificato il 13 giugno 1975, la Provincia autonoma di
Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la sanità,
impugnando il decreto ministeriale 10 dicembre 1974 (pubblicato nella
[OSCURATO:PERSONA] n. 99 del 14 aprile 1975), che ha ricostituito il
comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il
Trentino-[OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 5 della legge 13 luglio
1966, n. 615.
Il ricorso deduce anzitutto che in materia di "igiene e sanità" la
Provincia di Bolzano dispone di competenza legislativa ed
amministrativa propria, ai sensi degli artt. 9, n. 10, e 16 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Inoltre, nell'esercizio di tale competenza sono già state emanate le
leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 6 e 4 giugno 1973, n. 12 (e
successive modificazioni): la prima delle quali ha costituito il
comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, affidandogli
- fra l'altro - il compito di esprimere pareri "su qualsiasi problema
inerente l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e
locali chiusi"; mentre la seconda ha integralmente sostituito la
normativa statale sulla prevenzione degli inquinamenti atmosferici,
disponendo pertanto - con il primo comma dell'art. 34 - che "la legge
13 luglio 1966, n. 615, ed ogni altra disposizione contraria ed
incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di
Bolzano".
Sulla base di tali considerazioni, la Provincia ricorrente propone
a questa Corte la seguente alternativa: che si consideri inapplicabile
al territorio provinciale il decreto ministeriale dal quale è derivato
il presente conflitto, interpretandolo in modo da riferirlo alla sola
Provincia di Trento, perché tuttora sprovvista di una propria
normativa sugli inquinamenti atmosferici; oppure che si annulli il
decreto medesimo, in quanto invasivo della competenza provinciale in
materia di "igiene e sanità" (previa, ove occorra, la dichiarazione
dell'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 13
luglio 1966, n. 615).
Nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio del
ministri.
:
L'ambito territoriale di efficacia del decreto ministeriale 10
dicembre 1974, con riferimento al quale la Provincia di Bolzano ha
sollevato il presente conflitto, si estende indubbiamente ad entrambe
le province del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], anziché limitarsi alla sola
provincia di Trento. Il provvedimento preannuncia, infatti, che "si
provvederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle
premesse, alla nomina del rappresentante delle province della regione";
mentre nelle premesse si precisa testualmente "che l'amministrazione
provinciale di Bolzano non ha provveduto alla designazione del proprio
rappresentante", e tuttavia si ritiene "che per motivi di pubblico
interesse non possa essere differita, in mancanza della designazione di
cui sopra, la ricostituzione del comitato in parola".
Ciò posto, nell'impossibilità di adottare un'interpretazione
riduttiva ed adeguatrice del decreto in questione, il ricorso risulta
fondato.
Che i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, previsti
dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, attengano alla materia "igiene e
sanità" è comprovato - nell'ordine - dall'espressa menzione
dell'esigenza di evitare pregiudizi "alla salute dei cittadini",
contenuta nell'art. 1 della legge medesima; dalla somma di poteri che
la legge attribuisce al Ministero della sanità, presso il quale viene
anche costituita - ai sensi dell'art. 3 - la commissione centrale
contro l'inquinamento atmosferico; e dai conseguenti disposti dell'art.
5, che istituisce i corrispondenti comitati regionali presso l'ufficio
del medico provinciale in ciascun capoluogo di regione.
Ma nel Trentino-[OSCURATO:PERSONA] le competenze legislative ed
amministrative in tema di "igiene e sanità" spettano attualmente alle
due Province autonome. E le relative attribuzioni dell'amministrazione
dello Stato sono state trasferite alle Province stesse, con le sole
eccezioni specificamente previste dall'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 474, che non riguardano affatto la prevenzione degli inquinamenti
atmosferici.
Per converso, l'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 474 stabilisce
che "gli organismi aventi sede presso gli unici del medico provinciale
e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le
attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non
sia diversamente disposto con legge provinciale. Ed anzi il successivo
comma fa salvo "quanto già disposto con leggi regionali e provinciali
anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di
cui al presente decreto": con chiaro riferimento ad atti legislativi
sul tipo delle ricordate leggi provinciali n. 6 e n. 12 del 1973, in
vista delle quali la Provincia di Bolzano ha lamentato l'invasione
della propria sfera di competenza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza ad
adottare i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; ed in
conseguenza annulla, nella parte riguardante la Provincia stessa, il
decreto 10 dicembre 1974 del Ministro per la sanità, sulla
ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico
per il [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere