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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 154/1977

ECLI:IT:COST:1977:154
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ricorso notificato il 13 giugno 1975, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la sanità, impugnando il decreto ministeriale 10 dicembre 1974 (pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 99 del 14 aprile 1975), che ha ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Il ricorso deduce anzitutto che in materia di "igiene e sanità" la Provincia di Bolzano dispone di competenza legislativa ed amministrativa propria, ai sensi degli artt. 9, n. 10, e 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Inoltre, nell'esercizio di tale competenza sono già state emanate le leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 6 e 4 giugno 1973, n. 12 (e successive modificazioni): la prima delle quali ha costituito il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, affidandogli - fra l'altro - il compito di esprimere pareri "su qualsiasi problema inerente l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi"; mentre la seconda ha integralmente sostituito la normativa statale sulla prevenzione degli inquinamenti atmosferici, disponendo pertanto - con il primo comma dell'art. 34 - che "la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano".

Sulla base di tali considerazioni, la Provincia ricorrente propone a questa Corte la seguente alternativa: che si consideri inapplicabile al territorio provinciale il decreto ministeriale dal quale è derivato il presente conflitto, interpretandolo in modo da riferirlo alla sola Provincia di Trento, perché tuttora sprovvista di una propria normativa sugli inquinamenti atmosferici; oppure che si annulli il decreto medesimo, in quanto invasivo della competenza provinciale in materia di "igiene e sanità" (previa, ove occorra, la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 13 luglio 1966, n. 615).

Nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio del ministri. : L'ambito territoriale di efficacia del decreto ministeriale 10 dicembre 1974, con riferimento al quale la Provincia di Bolzano ha sollevato il presente conflitto, si estende indubbiamente ad entrambe le province del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], anziché limitarsi alla sola provincia di Trento.

Il provvedimento preannuncia, infatti, che "si provvederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle premesse, alla nomina del rappresentante delle province della regione"; mentre nelle premesse si precisa testualmente "che l'amministrazione provinciale di Bolzano non ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante", e tuttavia si ritiene "che per motivi di pubblico interesse non possa essere differita, in mancanza della designazione di cui sopra, la ricostituzione del comitato in parola".

Ciò posto, nell'impossibilità di adottare un'interpretazione riduttiva ed adeguatrice del decreto in questione, il ricorso risulta fondato.

Che i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, attengano alla materia "igiene e sanità" è comprovato - nell'ordine - dall'espressa menzione dell'esigenza di evitare pregiudizi "alla salute dei cittadini", contenuta nell'art. 1 della legge medesima; dalla somma di poteri che la legge attribuisce al Ministero della sanità, presso il quale viene anche costituita - ai sensi dell'art. 3 - la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico; e dai conseguenti disposti dell'art. 5, che istituisce i corrispondenti comitati regionali presso l'ufficio del medico provinciale in ciascun capoluogo di regione.

Ma nel Trentino-[OSCURATO:PERSONA] le competenze legislative ed amministrative in tema di "igiene e sanità" spettano attualmente alle due Province autonome.

E le relative attribuzioni dell'amministrazione dello Stato sono state trasferite alle Province stesse, con le sole eccezioni specificamente previste dall'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, che non riguardano affatto la prevenzione degli inquinamenti atmosferici.

Per converso, l'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 474 stabilisce che "gli organismi aventi sede presso gli unici del medico provinciale e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Ed anzi il successivo comma fa salvo "quanto già disposto con leggi regionali e provinciali anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto": con chiaro riferimento ad atti legislativi sul tipo delle ricordate leggi provinciali n. 6 e n. 12 del 1973, in vista delle quali la Provincia di Bolzano ha lamentato l'invasione della propria sfera di competenza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza ad adottare i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; ed in conseguenza annulla, nella parte riguardante la Provincia stessa, il decreto 10 dicembre 1974 del Ministro per la sanità, sulla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ricorso notificato il 13 giugno 1975, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la sanità, impugnando il decreto ministeriale 10 dicembre 1974 (pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 99 del 14 aprile 1975), che ha ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615. Il ricorso deduce anzitutto che in materia di "igiene e sanità" la Provincia di Bolzano dispone di competenza legislativa ed amministrativa propria, ai sensi degli artt. 9, n. 10, e 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Inoltre, nell'esercizio di tale competenza sono già state emanate le leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 6 e 4 giugno 1973, n. 12 (e successive modificazioni): la prima delle quali ha costituito il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, affidandogli - fra l'altro - il compito di esprimere pareri "su qualsiasi problema inerente l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi"; mentre la seconda ha integralmente sostituito la normativa statale sulla prevenzione degli inquinamenti atmosferici, disponendo pertanto - con il primo comma dell'art. 34 - che "la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano". Sulla base di tali considerazioni, la Provincia ricorrente propone a questa Corte la seguente alternativa: che si consideri inapplicabile al territorio provinciale il decreto ministeriale dal quale è derivato il presente conflitto, interpretandolo in modo da riferirlo alla sola Provincia di Trento, perché tuttora sprovvista di una propria normativa sugli inquinamenti atmosferici; oppure che si annulli il decreto medesimo, in quanto invasivo della competenza provinciale in materia di "igiene e sanità" (previa, ove occorra, la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 13 luglio 1966, n. 615). Nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio del ministri. : L'ambito territoriale di efficacia del decreto ministeriale 10 dicembre 1974, con riferimento al quale la Provincia di Bolzano ha sollevato il presente conflitto, si estende indubbiamente ad entrambe le province del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], anziché limitarsi alla sola provincia di Trento. Il provvedimento preannuncia, infatti, che "si provvederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle premesse, alla nomina del rappresentante delle province della regione"; mentre nelle premesse si precisa testualmente "che l'amministrazione provinciale di Bolzano non ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante", e tuttavia si ritiene "che per motivi di pubblico interesse non possa essere differita, in mancanza della designazione di cui sopra, la ricostituzione del comitato in parola". Ciò posto, nell'impossibilità di adottare un'interpretazione riduttiva ed adeguatrice del decreto in questione, il ricorso risulta fondato. Che i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, attengano alla materia "igiene e sanità" è comprovato - nell'ordine - dall'espressa menzione dell'esigenza di evitare pregiudizi "alla salute dei cittadini", contenuta nell'art. 1 della legge medesima; dalla somma di poteri che la legge attribuisce al Ministero della sanità, presso il quale viene anche costituita - ai sensi dell'art. 3 - la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico; e dai conseguenti disposti dell'art. 5, che istituisce i corrispondenti comitati regionali presso l'ufficio del medico provinciale in ciascun capoluogo di regione. Ma nel Trentino-[OSCURATO:PERSONA] le competenze legislative ed amministrative in tema di "igiene e sanità" spettano attualmente alle due Province autonome. E le relative attribuzioni dell'amministrazione dello Stato sono state trasferite alle Province stesse, con le sole eccezioni specificamente previste dall'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, che non riguardano affatto la prevenzione degli inquinamenti atmosferici. Per converso, l'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 474 stabilisce che "gli organismi aventi sede presso gli unici del medico provinciale e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale. Ed anzi il successivo comma fa salvo "quanto già disposto con leggi regionali e provinciali anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto": con chiaro riferimento ad atti legislativi sul tipo delle ricordate leggi provinciali n. 6 e n. 12 del 1973, in vista delle quali la Provincia di Bolzano ha lamentato l'invasione della propria sfera di competenza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza ad adottare i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; ed in conseguenza annulla, nella parte riguardante la Provincia stessa, il decreto 10 dicembre 1974 del Ministro per la sanità, sulla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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