CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 14519/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 6651-2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore -intimato- avverso la sentenz a n. 7099 /202 1 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA, depositat a il 3/ 8 /2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso, affidato a d unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Siciliaaveva respintol'appello avverso la sentenza n. 1613/2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Messina in rigetto del ricorso propostiavverso avvis o di accertamento IMU 2013 emess o dal Comune di Milazzo; il Comune è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1 L. 296/2006; all’art. 9 D. Lgs. 23/2011; all’art. 13 comma 12 – ter D.L. n. 201/2011; agli art.li 2935, 2943 e 2948 comma 4 cod. civ.; all’art. 60 comma 6 D.P.R. 600/1973» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Società ricorrente sulla base di norme giuridiche e principi interpretativi (la scissione degli effetti temporali della notifica) relativi all’istituto della decadenza, in violazione delle disposizioni sulla prescrizione e di quelle relative all’imposta in contestazione»; 1.2. la sentenza impugnata ha respinto l’appello del contribuente ritenendo tempestivamente emesso e notificato l’avviso di accertamento impugnato ai sensi dell ’« art. 1, comma 161, della L. 296/2006 che fissa il termine nel quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (o il versamento) sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati » , evidenziando quanto segue:«...nel caso di specie il termine quinquennale risulta rispettato avendo ilComune spedito l’atto in contestazione prima del termine ultimo di decadenza.Legittimo certamente anche il ricorso alla notifica a mezzo del servizio postale (anulla rilevando l ’esistenza o meno di messi notificatori) »; 1.3.com'è noto, l'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007) prevede quanto segue:«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedelio dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficiodevono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»; 1.4.con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i terministabiliti dagli artt. 10 e 11 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degliatti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisitiessenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione; 1.5. in particolare, la suddetta norma subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti , e t utti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versam ento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati»; 1.6. secondo il più recente indirizzo di questa Corte (inparticolare: Cass.8 marzo 2019, n. 6842; Cass.15 gennaio 2020, n. 554; Cass. 13 gennaio 2021, n. 352; Cass. 24 marzo 2021, nn. 8197 e 8199; Cass. 16 giugno 2021, nn. 17036 e 17037),per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potereimpositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto peri tributi locali; 1.7. nel caso in cui il contribuente presentiuna dichiarazione ed omett a il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributoavrebbe dovuto essere pagato, ed a tal proposito, per quanto riguarda l'IMU, si rileva che il tributo doveva essere versato per l’annualità 2013 in due rate delle quali la prima, entro il 17 giugnoe la seconda entro il 16 dicembre (art. 9, comma 3, del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23); 1.8. nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla; 1.9. a questo proposito, ai fini IMU, i soggetti passivi «devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta... La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta ... Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni» (art. 13, comma 12—ter d.l. del 06/12/2011 n. 201, come modificato dal d.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35, art. 10); 1.10. pertanto, nel primo caso sopra riportato, nel quale la dichiarazione è stata presentata ed il versamento è stato omesso, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nel secondo caso,in cui la dichiarazione non è stata presentata, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l'accertamento del tributo; 1.11.ciò posto, nel caso in esame, come emerge dal ricorso e dall’avviso di accertamento impugnato (ad esso allegato), era stato richiesto il pagamento dell’imposta dovuta, e non versata, in base agli «elementi contenuti nella dichiarazione IMU», oltre che ai «dati catastali in possesso dell’ufficio e ...(ad)... altri atti acquisiti relativamente ai versamenti effettuati»; 1.12.ne consegue che, nel caso in esame, nel quale la dichiarazione era stata presentata,il primo dei cinque anni previsti dall’art. 1, comma 161, n. 296/2006, era, come si è detto, quello successivo all’anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributoavrebbe dovuto essere pagato, e dunque per l’anno 2013, il primo anno dei cinque previsti per la decadenzadal potere impositivo è il 2014, con la conseguenza che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente impositore scadevail 31 dicembre 20 18 ; 1.13.alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato oltreil termine di cui all'art. 1, comma 161 della l. n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2018, ed essendo stata effettuata la notifica in data 10.1.2019 (circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata); 2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del la contribuente; 4. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato nel corso del giudizio, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito, con condanna del Comune intimato al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieil ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune intimatoal pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti. Così