CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.533/2021 depositata il 01/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] eRamirez Eva, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in primo grado,accoglieva l’eccezione di decadenza sollevata dai contribuenti in relazioneall’impugnato avviso di accertamento relativo all’IMU per l’annualità 2012,notificato dal Comune di Roma, che la [OSCURATO:PERSONA], invece, confermato rigettando il ricorso della dante causa a titolouniversale dei predetti eredi perché aveva ritenuto che i termini diNumero registro generale 22299/2021Numero sezionale 5473/2026Numero di raccolta generale 23666/2026Data pubblicazione 21/07/2026decadenza per la notificazione dell’atto di accertamento fossero statirispettati e, al contempo, che la sottoscrizione di tale atto fosse valida edefficace.2. In particolare, la CTR, dopo aver affermato che la sottoscrizionedell’atto di accertamento fosse valida, così come già dichiarato dal giudicedi prime cure, accoglieva l’appello in punto decadenza del potereimpositivo, ritenendo che, in ragione della notifica in data 18 maggio 2017dell’avviso di accertamento in riferimento all’annualità 2012,l’Amministrazione fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo inforza dell’art.11 comma 2 del d.lgss.504/1992, per non aver procedutoalla notificazione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello incui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia, ovvero, per gli anniin cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del qualeè stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.3. Avverso siffatta pronuncia propone ricorso per cassazione RomaCapitale che si affida ad un unico motivo.4. I contribuenti non hanno depositato difese, restando intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, sotto il profilodell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell'art. 13, comma 11 del d.l. n. 201 del 2011, dell'art. 9, comma 7, deld.lgs. n. 23 del 2011, nonché degli articoli 10, comma 6, e 11, commi 3,4, 5, 12, 14 e 15 del d. lgs. n .. 504 del 1992 e dell’articolo 1, commi da161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, della violazionee falsa applicazione della deliberazione di assemblea capitolina n. 37 del 7agosto 2012, sostenendo che la sentenza impugnata avesse errato nelritenere applicabile alla fattispecie in esame "il termine di decadenzaprevisto dall’articolo 11, comma 2 D.lgs. 504/1992", deducendone chel'Amministrazione avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento entroil 31 dicembre del terzo anno successivo, mentre la notifica era avvenutaNumero registro generale 22299/2021Numero sezionale 5473/2026Numero di raccolta generale 23666/2026Data pubblicazione 21/07/2026solamente 18 maggio 2017, anziché considerare che la norma di cuiall’art.11 cit. è stata abrogata dall'articolo 1, comma 173, lettera d), dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 e superata da normativa sopravvenutache ha allungato il termine di decadenza per la notifica degli avvisi diaccertamento portandola a cinque anni.1.1. Il motivo è fondato.1.2. In punto di fatto, è pacifico in causa che l’avviso di accertamento inrettifica per parziale omesso versamento dell’IMU dovuta per l’annualità2012 sia stato notificato al dante causa a titolo universale degli odierniintimati in data 18 maggio 2017 e, al contempo, che esso non riguardiun’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.1.3. Ciò posto, come già osservato da questa Corte (vediCass.n.14519/2024), l'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007) prevede quanto segue: "Gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardativersamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni odegli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo postacon raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebberodovuto essere effettuati".1.4. Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. D.Lgs. 30 dicembre1992, n. 504 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributicomunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento,dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e diriscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relativefunzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello cheNumero registro generale 22299/2021Numero sezionale 5473/2026Numero di raccolta generale 23666/2026Data pubblicazione 21/07/2026qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notificadegli atti di accertamento e del primo atto di riscossione.;1.5. In particolare, la suddetta norma subordina alla notifica di atto diaccertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete oinfedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svoltad'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti, e tutti gliavvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unicotermine, previsto a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono statio avrebbero dovuto essere effettuati";1.6. Secondo il più recente indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass.8 marzo 2019, n. 6842; Cass. 15 gennaio 2020, n. 554; Cass. 13 gennaio2021, n. 352; Cass. 24 marzo 2021, nn. 8197 e 8199; Cass. 16 giugno2021, nn. 17036 e 17037), per delimitare dal punto di vista temporalel'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies aquo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per itributi locali.1.7. Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione ed ometta ilversamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termineentro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato, ed a tal proposito,per quanto riguarda l'IMU, si rileva che il tributo doveva essere versatoper l'annualità 2012 in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno e laseconda entro il 16 dicembre ( art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011n. 23).1.8. Nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione delladichiarazione, per individuare i dies a quo deve, invece, farsi riferimento altermine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.1.9. A questo proposito, ai fini IMU, i soggetti passivi "devono presentarela dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ilpossesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioniNumero registro generale 22299/2021Numero sezionale 5473/2026Numero di raccolta generale 23666/2026Data pubblicazione 21/07/2026rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta ... La dichiarazione haeffetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichinomodificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diversoammontare dell'imposta dovuta ... Per gli immobili per i quali l'obbligodichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve esserepresentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni" (art. 13, comma 12– ter d.l. del 06/12/2011 n. 201, come modificato dal d.l. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 35, art. 10).1.10. Pertanto, nel primo caso sopra riportato, nel quale la dichiarazione èstata presentata ed il versamento è stato omesso, il primo dei cinque anniprevisti dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, èquello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale ilmaggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nel secondo caso, in cui ladichiarazione non è stata presentata, il Comune ha un termine più ampioper effettuare l'accertamento del tributo.1.11. Orbene, nel caso in esame, la CTR ha fatto malgoverno di siffattiprincipi, avendo affermato la decadenza dell’Ufficio in violazione delledisposizioni sopra citate con riferimento al primo caso sopra citato,anziché considerare che, nell’ipotesi di avviso di accertamento in rettificaper il pagamento dell’IMU per la parte non versata, ove non vi è questionesulla presentazione della dichiarazione, il termine di decadenza èquinquennale, con la precisazione che il primo dei cinque anni previstidall'art. 1, comma 161, n. 296/2006 è, come si è detto, quello successivoall'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributoavrebbe dovuto essere pagato, e dunque per l'anno 2012, il primo annodei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è il 2013, con laconseguenza che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento daparte dell'Ente impositore scadeva il 31 dicembre 2017.Numero registro generale 22299/2021Numero sezionale 5473/2026Numero di raccolta generale 23666/2026Data pubblicazione 21/07/20261.12. Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato, essendo statolegalmente partecipato alla dante causa degli odierni intimati in data 18maggio 2017, risulta tempestivamente notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 della l. n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie icinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2017.2. In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va,pertanto, cassata.2.1. Non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altroaccertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384c.p.c., comma 1, con il rigetto dell’originario ricorso.3. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base alquale si è decisa la causa, s'è consolidato nel corso del giudizio, si ritieneopportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito,con condanna degli intimati al pagamento delle spese del presente grado,con liquidazione come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso di parte contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito econdanna gli intimati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 percompensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generalie agli accessori di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9/7/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]