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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 34565/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5164/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in Milano, alla via Puccini n. 3, in persona del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Società di Gestione del [OSCURATO:PERSONA] , ed [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, in persona del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentatee difese, giusta procura speciale allegata in calce a l ric orso , dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 161 ([OSCURATO:PERSONA]). - r icorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in Roncello (MB), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e d [OSCURATO:PERSONA] (antonellagiglio@ordine avvocatiroma.org), con cui elettivamente domiciliapresso i riportati loro indirizzi di posta elettronica certificata o, in caso di impedimento, presso lo studio di quest’ultima in Roma, alViale Parioli n. 12. -controricorrente anche al ricorso incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] P.A. (BNP), con sede in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona dei procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Società di Gestione delFondo Celio, rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al controricorso a margine de l contro ricorso , dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] n. 20. -Controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] S.A., con sede in Boulevard F.W.

Raiffeisen 15, L-2411, in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Società di Gestione delFondo Celio a far data dall’1 luglio 2022, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata alla “comparsa di intervento ” datata 26 settembre 2022, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - interveniente - avverso la sentenza, n. cronol. 2628/2020, della C O [OSCURATO:PERSONA] pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con contratto del 17 ottobre 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo breviter, [OSCURATO:SOCIETA]), quale gestore del [OSCURATO:PERSONA], concesse in locazione alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti solo [OSCURATO:SOCIETA].) un edificio commerciale sito nel Comune di Roncello (MB).

1.1. Fin dal 2010, la conduttrice cominciò a lamentare il manifestarsi di problematiche nell’immobile locato (consistenti infiltrazioni d’acqua e distacchi di materiale da alcuni punti della sua copertura) e ciò generò plurime vicende processuali che sfociarono nella sottoscrizione tra le parti suddette, il 24 settembre 2013, di un accordo transattivo nel quale fu previsto: i) l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare i canoni pregressi e di provvedere alla manutenzione dell’immobile; ii) l’esecuzione, a cura e spese di [OSCURATO:SOCIETA], dei lavori, indicati nell’allegato D) della transazione, tutti approvati dalla conduttrice e che, sempre con il consenso di quest’ultima, si sarebbero dovuti esegui re nei giorni di domenica, senza blocchi, seppure minimi,della produzione; iii) il pagamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di € 1.878.173,33 “a saldo, stralcio e transazione di qualsiasi diritto e/o pretesa (…) riferiti a tutti i danni, oneri e spese derivanti e, comunque, connessi agli eventi e/o ai vizi dedotti e comunque deducibili dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]. (…) riguardanti l’immobile, il suo utilizzo, l’attività eseguita dalla medesima società conduttrice”; iv) la contestuale stipula di un nuovo contratto di locazione, con decorrenza dall’1gennaio 2014, che recepisse il contenuto della scrittura transattiva.

1.2. Il successivo 23 dicembre 2014, [OSCURATO:SOCIETA] trasferì l’immobile locato alla BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, BNP), in qualità di gestione del [OSCURATO:PERSONA], la quale, dunque, subentrò, in qualità di nuova locatrice, nel contratto di locazione del 2013 in essere con [OSCURATO:SOCIETA]..

1.3. Nel 2016, quest’ultima, deducendo il manifestarsi di nuovi fenomeni di distacco di calcestruzzo, intraprese, avanti la Camera Arbitrale di Milano, un procedimento per arbitrato rituale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e BNP chiedendo, in via principale, premesso l’inadempimento di BNP al contratto di locazione [del 2013.

Ndr] e di [OSCURATO:SOCIETA] agli obblighi assunti con la transazione, la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione predetto e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] e BNP al risarcimento del relativo danno, quantificato in oltre 76 milioni di Euro, da liquidarsi, eventualmente, anche in via equitativa, oltre allarestituzione dei canoni ed oneri accessori medio temporeversati.

In via subordinata, [OSCURATO:SOCIETA]. domandò accertarsi l'intervenuto recesso exart. 27, ultimo comma, della legge n. 392/1978, con condanna di BNP alla restituzione dei detti canoni ed oneriaccessori.

1.4. [OSCURATO:SOCIETA] e BNP si costituirono chiedendo, tra l’altro, rigettarsi tutte le domande, perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il contratto di locazione suddetto era perfettamente valido ed efficace tra le parti sino alla naturale scadenza al 31 dicembre 2021.

In via riconvenzionale, invocarono la condanna di K -[OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento di tutti i danni ad esse cagionati.1.5.

Nel corso del procedimento arbitrale, durante il quale fu anche disposta ed espletata una c.t.u., intervenne, con atto depositato il 9 aprile 2018, la [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo semplicemente [OSCURATO:SOCIETA]), dando atto di essere subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] (precedente proprietario dell'immobile di Roncello) e, facendo proprie tutte le difese svolte dalla sua dante causa, chiedendo pure che quest'ultima venisse estromessa dal procedimento.

2. L’arbitro unico, con ordinanza n. 4 del 20 aprile 2018, dichiarò ammissibile l'intervento predetto e respinse l'istanza di estromissione di [OSCURATO:SOCIETA].

Successivamente, all’esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, il 14 settembre 2018 depositò il lodo definitivo mediante il quale: i) rigettò le eccezioni preliminari sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e da BNP riguardanti: a) l'incompetenza arbitrale per non essere contenuta la clausola arbitrale nell'atto di transazione, b) l'improcedibilità,per mancato esperimento del procedimento di mediazione,sollevata da BNP in relazione alla domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., in via subordinata , riguardante l'esercizio del recesso exart. 27 della legge n. 392/1978; ii ) quanto al merito, invece: a ) riconobbe l'inadempimento tanto di BNP quanto di [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] ma, non ritenendolograve, non accolse la domanda di risoluzione del contratto formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., limitandosi a riconoscere a quest'ultima un risarcimento del danno quantificato, in via equitativa, nella misura di € 3.281.000,00, oltre interessi, posto a carico solidale di tutte le parti convenute; b) disattese la domanda subordinata svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. relativa alla declaratoria di intervenuto recesso dal contratto di locazione exart. 27 della legge n. 392/1978; c ) accolse la domanda riconvenzionale svolta da BNP, avente ad oggetto l'accertamento della validità ed efficacia del contratto di locazione e di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei canoni ed oneri accessori maturati e non pagati limitatamente alla data di deposito del lodo; d) respinse espressamente tutte le altre domande riconvenzionali di BNP e dichiarò, più in generale, respinta e/o assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione.

3. Il lodo fu impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. che, insistendo per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione stipulato contestualmente alla transazione del 24 settembre 2013, stante l'inadempimento di quest’ultima, nonché il risarcimento del danno, dedusse: 1) l’errata interpretazione della CTU: contraddittorietà della motivazione nei diversi passaggi e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; 2) l’inconciliabilità logica delle ragioni della decisione nella parte in cui l'arbitro aveva valutato i parametri della “diminuzione apprezzabile dell’idoneità” e della “ totale inidoneità ”; 3) la contraddittorietà ed illogicità della motivazione che aveva utilizzato, per la liquidazione dei danni subiti dalla conduttrice, il criterio della riduzione del canone anziché quello della risoluzione, nonostante la perfetta alternatività dei rimedi di cui all’art. 1578 cod. civ.; 4) l’oscurità della motivazione nella parte in cui l'arbitro aveva negato rilevanza, ai fini della risoluzione, alla garanzia prestata da [OSCURATO:SOCIETA] (circa l’idoneità degli interventi manutentivi che si era impegnata a realizzare) nella transazione stipulata il 24 settembre 2013; 5) la violazione del contraddittorio per non avere l'arbitro accolto l'istanza di integrazione della c.t.u. in ordine alle interferenze dei vizi riscontrati sul ciclo produttivo di [OSCURATO:SOCIETA]., elemento decisivo per valutare la rilevanza dell'inadempimento ai fini della domanda di risoluzione; 6) la conseguente nullità del lodo per difetto di motivazione nella parte in cui aveva escluso il nesso causale fra l'inadempimento dei convenuti e la cessazione dell'attività produttiva di [OSCURATO:SOCIETA].; 7) l’ultrapetizione, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in relazione all'accoglimento della domanda di BNP di accertamento della validità ed efficacia del contrattodi locazione predetto e di condanna della conduttrice al pagamento dei canoni; 8) l’omessa motivazione circa le ragioni per le quali l’arbitro aveva ritenuto di rigettare la domanda subordinata di recesso per gravi motivi exart. 27 della legge n. 392/1978.

3.1. Nel corrispondente giudizio innanzi alla Corte di appello di Milano, si costituì BNP, concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza delle avverse richieste e proponendoimpugnazione incidentale, tra l’altro, per: 1) nullità del lodo, nella parte in cui aveva ritenuto la domanda risarcitoria autonoma rispetto a quella di risoluzione, laddove, invece, la prima era stata prospettata come conseguenza della seconda; 2) nullità del lodo, nella parte in cui l’arbitro aveva individuato il danno nei fastidi che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva subito, benché mai lamentati e provati, e l'aveva quantificato, in via equitativa, sulla base di un criterio incongruo e sproporzionato; 3) nullità del lodo, nella parte in cui l’arbitro non aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei canoni fino al 31 dicembre 2021, pur riconoscendo la teorica possibilità della pronuncia condizionale richiesta, con una motivazione evanescente e contraddittoria; 4) omessa pronuncia sulla domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di un’indennità di occupazione per aree illegittimamente occupate.

3.2. Si costituirono pure la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., le quali, eccepita l’inammissibilità e l'infondatezza dell’impugnazione principale, proposero, a loro volta,impugnazione incidentale per i seguenti motivi: 1) nullità del lodo, per essersi l’arbitro pronunciato sull’interpretazione ed esecuzione della transazione intervenuta fra le parti, benché la stessa non prevedesse clausola arbitrale, con la motivazione incongrua di un'avvenuta fusione o dissolvenza della transazione all’ interno delia locazione.

A loro dire, la transazione del 24 settembre 2013 era il solo ed unico titolo dedotto a fondamento delle domande di accertamento e di risoluzione, e nessun “collegamento negoziale” esisteva con il contratto di locazione; 2) nullità del lodo nella parte in cui l’arbitro, avendo altresì preso atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei soli danni subiti “conseguentemente” alla risoluzione per inadempimento, avrebbe dovuto rigettare anche tale dipendente domanda risarcitoria non appena respinta quella principale di risoluzione, ed esaurire così il thema decidendum.[OSCURATO:SOCIETA]., infatti, aveva prospettato una domanda risarcitoria del tutto dipendente dall'accoglimento di quella risolutoria, mentre l'arbitro, mutando causa petendi(passando, da danno richiesto “in conseguenza” a danno richiesto “in ogni caso”) aveva riconosciuto un astratto diritto ad ottenere il risarcimento del danno, così violando il principio della domanda ed il principio del contraddittorio; 3) nullità del lodo, nella parte in cui l'arbitro, dopo avere rigettato le specifiche domande risarcitorie formulate da [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendole non provate, aveva dichiarato che la mancata prova, da parte di quest’ultima, di tutti i danni dalla medesima prospettati non valesse ad escludere la sussistenza del danno stesso (a suo dire rimasto “certo nell'an") e che le conseguenze di tale integrale mancanza di prova si riducessero, semmai, ad un mero problema di “quantificazione” del relativo ammontare (oltretutto integralmente ovviabile ricorrendo allo strumento dell'equità).

L’arbitro era incorso, così,in una contraddittorietà rilevante ai sensi dell'art. 829 comma 1, n. 11, cod. proc. civ., ed altresì inun vizio di extrapetizione ex art 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; 4) nullità del lodo nella parte in cui l'arbitro aveva determinato il danno sulla base dei costi ragionevolmente necessari per eliminare il vizio e li aveva quantificati in una media tra costi diretti ed indiretti, benché avesse in precedenza escluso che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse adeguatamente provato di avere sopportato simili costisotto il profilo dei dedotti danno emergente e lucro cessante; 5) nullità del lodo, nella parte in cui l’arbitro, dopo avere escluso la sussistenza di vizi che diminuivano in modo apprezzabile l'idoneità dei locali all'uso pattuito, e conseguentemente rigettato la domanda di recesso, aveva ridotto il canone di locazione a titolo di risarcimento del danno subito da [OSCURATO:SOCIETA]., in totale assenza di una sua corrispondente domanda; 6) nullità del lodo, exart. 829, comma 1, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’arbitro aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] piuttosto che estrometterla dal giudizio a seguito della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] dopo il passaggio a quest’ultima della gestione del [OSCURATO:PERSONA].

4. L’adita Corte di appello di Milano, pronunciandosi su tali impugnazioni, le decise con sentenza del 19 ottobre 2020, n. 2628, la quale: i) in via preliminare, rigettò il primo motivo di impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e confermò la competenza arbitrale aderendo alla ricostruzione del lodo che aveva concluso per la “irrilevanza” della mancata apposizione di una clausola compromissoria nella scrittura transattiva del 24 settembre 2013; ii ) in via rescindente: 1) in parziale accoglimento dell’impugnazione principale presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò nullo il lodo per difetto di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 5 e 11,cod. proc. civ, nelle parti in cui l’arbitro aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione del contratto di locazione del 2013 per insussistenza del requisito della “diminuzione apprezzabile” dell'idoneità del bene all'uso pattuito (art. 1578, comma 1, cod. civ.) e, comunque, della gravità dell’inadempimento delle locatrici pro tempore; 2) chiarì che la contraddittorietà inficiante la validità del lodo era evidente anche nella parte in cui l’arbitro aveva liquidato in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. un danno di oltre tre milioni di euro che mal si attagliava alla valutazione di “non-gravità” dell’inadempimento della locatrice e/o di “non-apprezzabile” diminuzione dell'utilità dei bene locato; 3) allo stesso tempo precisò che anche i criteri di quantificazione del suddetto danno di oltretre milioni di euro rientrassero tra le “contraddittorietà [che] inducono la Corte a ritenere impossibile il controllo del percorso logico giuridico seguito e giustificano la pronuncia di nullità del lodo ex artt. 829-830 c.p.c.”.

A tal proposito, anzi, in accoglimento dei motivi di impugnazione incidentale nn. 2, 3 e 4 di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (analoghi, in punto, a quelli di BNP) -la corte d’appello affermò che “vanno sicuramente disattesi i criteri di liquidazione utilizzati dall’Arbitro (come richiestonei motivi di impugnazione incidentale nn. 2-3 di [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] e n. 3 di BNP)” e che “[OSCURATO:SOCIETA]. non ha certo diritto al rimborso di costi di ripristino (pari ad € 1.225.000), che pacificamente non ha sostenuto (motivo n. 4 impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA])”; iii) in via rescissoria: 1) dichiarò la risoluzione del contratto di locazione del 2013 per le medesime ragioni poste alla base della declaratoria di nullità del Lodo di cui si è detto; 2) statuìche detta risoluzione dovesse decorrere dall’1 ottobre 2015; 3) confermò che nessun danno risarcibile fosse stato provato da [OSCURATO:SOCIETA].; 4) riconobbe a quest’ultima un importo di € 1.800.000,00 a titolo di “rimborso dei costi di trasloco” verso la Polonia: all'esito di “una non agevole cernita dei documenti di spesa”, il giudice di seconde cure ritenne comunque che fosse “congruo” riconoscere tale importo; 5) rigettò il sesto motivo d’impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], confermando di dover rendere la pronuncia anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] quale parte “non estromessa” ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ..

5. Per la cassazione della descritta sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. quale società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a sette motivi, alcuni dei quali recanti duplici articolazioni.

Hanno resistito, con due distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e la BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di gestione del [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale, recante quattro motivi, ai quali ha resistito, con controricorso exartt. 370 e 371, comma 4, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]..

E’ intervenuta, infine, la [OSCURATO:PERSONA] s.a., quale società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere succeduta, in tale qualità, a decorrere dall’1 luglio 2022, alla BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., facendo proprie le conclusioni già rese da quest’ultima e chiedendo trattarsi la causa in pubblica udienza con discussione orale.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio, quanto all’intervento spiegato in questa sede (evidentemente exart. art. 111 cod. proc. civ.) dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A., nella indicata qualità, che, come recentemente ribadito da Cass. n. 27363 del 2022 (cfr. in motivazione), «sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità, si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte.

In un primo momento, invero, si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. Cass.

SU, n. 9753 del 1994; Cass., SU, n. 1245 del 2004), tuttavia “nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso”(cfr. Cass. n. 10598 del 2005).

Tale indirizzo ermeneutico è stato poi superato, affermandosi nel tempo il diverso principio per cui “il successore atitolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza”- in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo –“ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito”(cfr. Cass. n. 10215 del 2007; Cass. n. 11375 del 2010, Cass. n. 7986 del 2011; Cass. n. 12179 del 2014; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 5759 del 2016; Cass. n. 5987 del 2021), fermo restando che “il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie” (cfr. Cass. n. 11322 del 2005) e che “ la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare”(cfr. Cass. n. 6610 del 1988).

In seno a questo nuovo orientamento, tuttavia, si è venuta progressivamente a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18967 del 2013; Cass. n. 25423 del 2019): nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., “nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa”(cfr. Cass.n. 11638 del 2016; Cass. n. 23439 del 2017; Cass. n. 33444 del 2018; Cass. n. 25423 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021, in motivazione).

Si è ulteriormente puntualizzato, peraltro (cfr. Cass. n. 6774 del 2022), che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile -pena analoga lesione del diritto di difesa - l’ipotesi in cui vi sia una successione a titolo particolare parziale ed il dante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ultimo le relativedifese; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria (cfr. Cass. n. 25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorso della società cessionaria dei crediti di una banca)”.

1.1. Alla stregua dei suesposti princìpi, quindi, l’odierno intervento spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A., quale subentrata a BNP Paribas nella gestione del [OSCURATO:PERSONA], deve considerarsi inammissibile, posto che quest’ultima, sua dante causa, si è ritualmente costituita in questa sede al fine di ottenere la tutela della medesima posizione soggettiva in relazione alla qualela prima ha effettuato il suo intervento.

Resta fermo, peraltro, che la decisione di questo giudizio avrà effetto anche nei suoi confronti.2.

Per mera completezza, poi, va ricordato – quanto alla richiesta della menzionata società interveniente, datata 26 settembre 2022, di trattazione dell’odierno procedimento in pubblica udienza, con discussione orale, -che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, occupandosi di un’istanza analoga, hanno recentemente avuto modo di chiarire (cfr. Cass., SU, n. 8093 del 2020) che: «Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass.

SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass. n. 19115/17)».

Il che è appunto quanto accade - come appresso apparirà chiaro - nel caso in esame, con la precisazione che la parte istante si è limitata aformulare affatto genericamente la richiesta suddetta senza minimamente giustificarne le ragioni dell’eventualeprofilo nomofilattica della lite, né quanto alla sua particolare rilevanza.

3. Fermo quanto precede, iformulati motivi del ricorso principale denunciano, in sintesi, rispettivamente: I) «Illegittimità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., ove la corte di appello ha considerato ammissibili i motivi di impugnazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto un riesame del merito».

Si contesta alla corte distrettuale di aver considerato ammissibili i motivi dell’impugnazione principale innanzi ad essa promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. malgrado fossero tutti diretti, nella sostanza, ad ottenere una revisione degli accertamenti di merito svolti dall’arbitro e della valutazione da lui operata sui fatti ed i documenti di causa; II) «Illegittimità della sentenzaex art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., nella parte in cui ha confermato la competenza dell’arbitro».

Esso reca una duplice articolazione: A) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. ove, nel qualificare la transazione, ha ritenuto di dover indagare su una volontà delle parti diversa da quella risultante da un tenore testuale oggettivamente chiaro, specie se letto alla luce dell’intero contratto»;B) «Violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1325 e 1965 c.c., nonché degli artt. 808, 817 e 829, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto irrilevante l’assenza di una clausola compromissoria nella transazione per essere stata questa “incorporata” in un “unico rapporto di locazione”»; III) «Illegittimità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., nella parte in cui la corte di appello ha sindacato il meritodelle valutazioni dell’arbitro sull’insussistenza del requisito della diminuzione apprezzabile dell’idoneità del bene all’uso pattuito (art. 1578, comma 1, c.c.) e, comunque, della gravità dell’inadempimento delle locatricipro tempore».

Si assume che, «lungi dall’aver rilevato un reale vizio di illogicità e contraddittorietà del lodo (infatti insussistente), la Corte ha […] evidentemente proceduto a nuovo esame dei fatti e delle risultanze istruttorie di causa e, segnatamente, ad un nuovo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1578, comma 1, c.c. e 1455 c.c. per la risoluzione del contratto di locazione, così apertamente violando, e comunque falsamente applicando, i limiti di sindacato imposti dall’art. 829 c.p.c.»; IV) «Illegittimità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per essere la motivazione irriducibilmente contraddittoria nella parte in cui prima accerta (correttamente) che il lodo è nullo ove ha liquidato un danno di € 3.281.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e, allo stesso tempo, afferma che la misura di tale danno sarebbe un valido indice di gravità dell’inadempimento della locatrice (e/o di “apprezzabile diminuzione” dell’utilità dell’immobile)»; V) «Illegittimità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui -in sede rescissoria - ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione basandosi su una perizia di parte»; VI) «Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA]. il risarcimento di un danno consistente in ipotetici esborsi per il trasferimento in Polonia».

Anch’esso, come il secondo motivo, reca una duplice articolazione: A) «Illegittimitàex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.: superati i limiti del giudicato interno».

Si rappresenta che nessuno di riportati capi del lodo nn. 232, 234 e 212 erano stati impugnati da [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alla corte di appello, sicché gli stessi dovevano intendersi passati in giudicato senza che la medesima corte potesse ritornare su quanto ivi sancito, come, invece, era concretamente accaduto; B) «Illegittimità, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed illegittimità,ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché, in ogni caso, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c,p.c. e 2697 c.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata aveva considerato “congruo” riconoscere a [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di risarcimento per asseriti danni da trasloco (verso la Polonia), l’importo di € 1.800.000,00, ricavandolo dalle fatture prodotte da quest’ultima,con riferimento alle quali aveva effettuato, con criteri e modalità imprecisati, «una non agevolecernita dei documentidi spesa al fine di accertarne la sicura connessione con la dismissione dell’immobile locato».

Si sostiene che la motivazione della corte diappello è talmente lacunosa sul punto da rendere impossibile qualsivoglia controllo sull’iterche la stessa avrebbe seguito per selezionare, tra le fatture prodotte da [OSCURATO:SOCIETA]., quelle a suo dire che sarebbero in sicura connessione con la dismissionedell’immobile locato; VII) «Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la decisione dell’arbitro di rendere la condanna anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale parte non estromessa dal giudizio a seguito del passaggio del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione di [OSCURATO:SOCIETA].».

Pure questa doglianza reca una duplice articolazione: A) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e nullità rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.», laddove la sentenza impugnata ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]., quale “parte originaria del processo”, a rispondere in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., quale suo “successore a titolo particolare”, di tutto quanto oggetto di condanna; B) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 TUF, oltre che dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) per avere conseguentemente condannato una SGR a rispondere con il proprio patrimonio di obbligazione a suo tempo assunte in nome e per conto del fondo che gestiva».

Si ascrive alla corte territoriale di aver violato il principio di separazione patrimoniale imposto dall’art. 36 TUF, avendo chiamato [OSCURATO:SOCIETA]. a rispondere con il proprio patrimonio “personale” di un debito contratto per conto del Fondo (Gennaker) che gestiva.

Nulla, peraltro, la medesima corte aveva argomentato in ordine alla corrispondente eccezione ivi ribadita (dopo che analoga violazione era stata contestato all’arbitro) da [OSCURATO:SOCIETA]..

4. Iformulati motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], invece, prospettano, in sintesi:I) «Nullità exart. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per omesso esame dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]», avendo la corte di a ppello totalmente omesso di pronunciarsi sulgravame incidentale promosso da [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto l'accertamento della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo l'arbitro unico riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA]. un danno conseguente al semplice inadempimento, mentre quest’ultimaaveva proposto nel procedimento arbitrale una domanda finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni quale conseguenza della risoluzione del contratto di locazione e non quale conseguenza del mero inadempimento; II) «Nullità [della.

Ndr] sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per la violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 11, e dell'art.1578 c.c.», laddove la corte distrettualeha (erroneamente) ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel lodo rilevante ai sensi dell'art. 829 cod.proc . c iv . e , per tale ragione,ha dichiarato la nullità del lodo, sì è pronunciata nel merito , ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 1578 cod.civ. e,per l'effetto , dichiarando risolto il contratto di locazione in essere tra le parti; III) «Nullitàex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909c.c.», non avendo rilevato, la corte territoriale, che i capi da 130 a 134 del lodo- con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria di K - [OSCURATO:SOCIETA]. perché ritenuta (i) non provata e (ii) priva, comunque, del nesso di causalità con l'inadempimento delle convenute - non erano stati specificamente impugnati e , pertanto,erano definitivamente coperti da giudicato; IV) «Nullitàex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti», avendo la corte di appello dichiarato che sarebbe pacifico che l'immobile oggetto di locazione sarebbe stato riconsegnato a settembre 2018 e che le indennità di occupazione sino a tale data sarebbero state corrisposte da K-Flexs.p.a..

Al contrario, si assume: i ) essere stata la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. a sostenere che l'immobile sarebbe stato riconsegnato quantomeno a maggio 2020 (cfr. pag. 15 della comparsa conclusionale in appello); ii) che [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente contestato tale circostanza ( cfr . pag. 8 della memoria di replica in appello); iii) l’immobile è stato riconsegnato solo a dicembre

5. Il primo motivo del ricorso principale èinsuscettibile di accoglimento.

5.1. Esso, invero, dopo aver richiamato i principi sanciti da alcune pronunce di questa Suprema Corte (Cass. n. 21836 del 2014; Cass. n. 5857 del 2000), si risolve nella mera enunciazionedella doglianza, non seguita, però, da un adeguato supporto argomentativo (ivi ci si limita a richiamare alcune censure già formulate da [OSCURATO:SOCIETA]., descritte, peraltro, in modo estremamente generico).Il m otiv o per cui si chiede la cassazione della sentenza, invece, non p uò essere affidat o a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche,posto che lo stesso, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, assolve alla funzione condizionante ildevolutum della sentenza impugnata .

C onseguen temente, il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione (principale o incidentale) sia basato (come nella specie) sul mero richiamo di censure formulate innanzi al giudice a quo, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad unaparte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata,rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e deglierrori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Cass.1479 del 2018; Cass. n. 15882 del 2007; Cass. n. 10420 del2005).

6. Il secondo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile nel suo complesso.

6.1. Esso, invero, nel descritto duplice profilo in cui è articolato, è volto, sostanzialmente, a contestare la natura non novativa, come ritenuta dalla corte distrettuale (ed ancor prima dall’arbitro), dell’accordo transattivo del 24 settembre 2013,intervenuto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. - al fine di porre fine alle plurime vicende processuale che, fino a quel momento, avevano caratterizzato lo sviluppo del rapportonato dal contratto con cui, il 17 ottobre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].) aveva concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’edificio commerciale sito nel Comune di Roncello (MB), località [OSCURATO:PERSONA]- ed a criticare le argomentazioni con cui la medesima corte (così come già l’arbitro) aveva considerato «irrilevante, ai fini della determinazione della competenza arbitrale, la presenza, o meno, di una clausola compromissoria nel documento contenente le specifiche pattuizioni concordate transattivamente», pacificamente sfociate, poi, nel contratto di locazione, con decorrenza 1 gennaio 2014, chiaramente concluso da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in adempimento della menzionata transazione, da cui aveva tratto il contenuto, e da intendersi collegato al precedente, descritto contratto di locazione del 2008.

6.1.1. La corte milanese, invero, ha opinato essere «chiaro, nella vicenda, che l’intento comune perseguito dalle parti, perseguito con la transazione sottoscritta tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], fosse quello di continuare il rapporto locatizio in essere (iniziato con la locazione del 2008), con modifiche concordate transattivamente (come risulta evidente dal tenore dell’art. 3(questo il testo di tale articolo riprodotto alla pag. 22 del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].: “per effetto della [Transazione], il Contratto di Locazione [del 2008] deve intendersi modificato come segue […].

Rimangono, pertanto, valide, efficaci e vincolanti tutte le altre pattuizioni contenute nel Contratto di Locazione [del 2008] .

Ndr.) correttamente riportato dall’arbitro al par. 160 del lodo)» (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata). 6.2.Le ricorrenti principali invocano,oggi, una diversa interpretazione del tenore letterale di alcuni articoli (tra cui anche di quell’art. 3 appena citato) dell’atto transattivo predetto, a loro dire idonea a far concludere nel senso della natura novativa della stessa e, per conseguenza, della assoluta indipendenza tra il preteso nuovo contratto di locazione stipulato,in adempimento della stessa,dalle menzionate società, con decorrenza dall’1 gennaio 2014(in cui era poi subentrata, nella posizione di locatrice, la [OSCURATO:PERSONA], quale gestore delFondo Celio, avendone acquistato l’immobile che costituiva l’oggetto da [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del [OSCURATO:PERSONA]),rispetto a quello precedente del 2008.

6.2.1. Assumono, inoltre, che la medesima transazione fosse priva di una clausola compromissoria (diversamente, da quanto pacificamente sancito nel primo dei citati contratti di locazione, oltre che nel secondo), sicché, almeno in ordine a quanto specificamente dedotto circa il suo inadempimento, l’arbitro era carente di potestà decisionale.

Il valore della stessa, peraltro, nemmeno poteva essere sminuito fino al punto di ritenerla – come , invece, opinato dalla corte distrettuale - “incorporata” in “unico rapporto di locazione”».

6.3. Rileva, tuttavia, il Collegio che, come ancora recentemente ribadito, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022, Cass. n. 19146 del 2022, Cass. n.25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019),il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudicedi merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione).

6.3.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).

6.3.2. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazionedei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

6.3.3. Nel quadro di detti principi,risulta chiaro, allor a, che il motivo in esame si risolve, complessivamente,nel sostenere, come si è già anticipato, una diversa lettura dell’atto transattivo predetto, anche per ciò che concerne il suo palese collegamento funzionale con i contratti di locazione (quello del 2008 e quello, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, che ne aveva ripreso il contenuto) in funzione dei quali era stato sottoscritto. 6.3.4.In definitiva, la corte distrettuale ha offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto degli atti, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede.

7. E’ fondato, invece, il terzo motivo del ricorso principale, volto, come si ricorderà, a censurare la ritenuta (da parte della corte distrettuale)nullità de l lodo per difetto di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 5 e 11,cod. proc. civ, nelle parti in cui l’arbitro aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione del contratto di locazione del 2013 per insussistenza del requisito della “diminuzione apprezzabile” dell'idoneità del bene all'uso pattuito (art. 1578, comma 1, cod. civ.) e, comunque, della gravità dell’inadempimento delle locatrici pro tempore.

7.1. Secondo quella corte, il lodo era inficiato, in parte qua , da una “inconciliabilità logico giuridica”tra le premesse della motivazione esposta dell’arbitro e le conclusioni, non conseguenziali, da lui raggiunteladdove: i ) dapprima, aveva premesso che,per stabilire se [OSCURATO:SOCIETA]. avesse , o non, diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, occorrevaverificare se il vizio fosse, o meno,tale da determinare una diminuzione apprezzabile della idoneità dell’ i mmobile rispetto all’uso pattuito exartt. 1455 e 1578 cod. civ.”; successivamente, invece, si era discostato da tale criterio,accontentandosi di verificare che dell’immobile stesso un uso erastato comunque possibile; ii) aveva introdotto un parametro valutato del tutto inedito, quale la tollerabilità, affermando che “il fatto che i vizi fossero già noti al conduttore e fossero già stati in precedenza neutralizzati a mezzo di rimedi tollerabili è elemento che conforta il giudizio sulla eccessività della risoluzione rispetto alla qualità ed intensità della lesione non devastante inflitta dall’inadempimento all’interesse locatizio di [OSCURATO:SOCIETA].”; iii) i criteri enunciati per la liquidazione del danno erano in netta contraddizione con quanto da lui precedentemente affermato per escludere la rilevanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di locazione.

7.2. Orbene, giova premettere, in proposito, che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di arbitrato:i) la sanzione di nullità oggi prevista dall'art. 829,comma 1 , n. 11 ) , cod. proc. civ. [già 829, comma 1, n. 4 ) c od .proc.civ, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006] per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deveemergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione,non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, so ltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruirel'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza diuna motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16077 del 2021; Cass.n. 2747 del 2021, Cass.n. 291 del 2021; Cass. n. 16553 del 2020; Cass. n. 1258 del 2016; Cass. n. 11895 del 2014;Cass. n. 3768 del 2006 ) ; ii ) l'obbligo di esposizione sommaria dei motividella decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., ilcui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma1, n. 5,cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratiodella decisione (cfr. Cass. n. 16077 del 2021; Cass.n. 28218del 2013).

7.3. Alla stregua di questi princìpi di diritto, che quisi condividonoe si intend ono ribadire, la riportata statuizione rescindente della corte distrettuale che ha sancito la nullità del lodo innanzi ad essa impugnato per le ragioni precedentemente illustrate al § 7.1.non può essere confermata.

7.3.1. Quella corte, invero, è giunta al proprio convincimento sul punto chiaramente sovrapponendo alle negative valutazioni fornite dall’arbitro (riprodotte alle pag. 22 e ss. della sentenza impugnata) circa (a) la configurabilità di un grave inadempimento contrattuale ascritto dalla conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. alla controparte locatrice e (b) la insussistenza di un’ apprezzabile diminuzione dell’idoneità dell’immobile locato all’uso pattuito a quella dell’arbitro, una propria diversa, positiva, valutazione di quei medesimi aspetti controversi tra le parti (cfr. pag. 24 e ss. della medesima sentenza).

La stessa, infatti, ha così operato in concreto: i) prima ha riesaminato i fatti e le risultanze della consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso del procedimento arbitraleed ha concluso che i vizi strutturali dell’immobile avessero avuto un’incidenza sull’attività produttiva di K-Flexs.p.a.; ii ) successivamente , ha dato atto che tale incidenza era consistita nell’adozione di presidi di sicurezza imprecisati che, verosimil mente , erano consistiti in transennamenti e caschi di sicurezza; iii) infine, ha ritenuto sussistente la prova dell’apprezzabile diminuzione dell’utilità dell’immobile avvalendosi di una relazione tecnica di parte, peraltro prodotta dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo, sostanzialmente, che l’arbitro avrebbe dovuto attribuire ad essa maggior valore, nella sua valutazione, perché “molto più analitica della CTU e corredata da significativo servizio fotografico”.

7.3.2. Non vi è chi non veda, però, che così procedendo, la corte milanese ha finito con ilsindacare il merito delle valutazioni dell’ a rbitro circa l’insussistenza (da lui ritenuta) del requisito della diminuzione apprezzabile dell’idoneità del bene all’uso pattuito (art. 1578, comma 1, c.c.) e, comunque, della gravità dell’inadempimento delle locatrici pro tempore.

La giurisprudenza di legittimità, invece, è costante nell’affermare chela valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso delprocedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo (cfr. Cass. n. 16553 del 2020; Cass. n. 9387 del 2018, secondo cui Cass. n. 17097 del 2013; Cass. n.13968del 2011).

7.3.3. Népuò dirsi, ad avviso di questo Collegio, che la motivazione del lodo, su questi profili, proprio per come riprodotta nella decisione della corte distrettuale, sia inficiata da una contraddittorietà, peraltro di gravità tale da renderla riconducibile a quella richiesta dalle già citate pronunce di legittimità per poter configurare il relativo vizio.

Alteris verbis, non appareriscontrabile alcun contrasto tra le diverse parti della motivazione del lodocon efficacia causale sul dispositivo, né, d'altra parte , sussiste unacontraddittorietà interna al tessuto motivazionale, tale da comportare l'assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Il tutto non senza rimarcare che, anche a voler ravvisare un difetto di consequenzialità tra le descritte premesse e conclusioni dell’arbitro, asseritamente non conseguenziali, tale vizio non sarebbe comunque riconducibile alla nozione di contraddittorietà del lodo, nel senso dianzi indicato, rinvenendosi tanto nel dispositivo quanto nella motivazionee non riguardando la ricostruzione dei fatti, ma l'individuazione delle conseguenze giuridiche agli stessi ricollegabili, ascrivibile all'ambito della motivazione in diritto.

8. L’accoglimento della doglianza in esame, che investe il giudizio rescindente operato dalla corte distrettuale, consente di ritenere assorbitii restanti motivi quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso principale, nonché tutti quelli del ricorso incidentale propostoda BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di gestione del [OSCURATO:PERSONA], vertendo le corrispondenti censure sulla (logicamente) successiva statuizione resa dalla medesima corte in sede rescissoria.9.

In definitiva, quindi, il ricorso principale diCastello [OSCURATO:SOCIETA]. quale società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto limitatamente al suo terzo motivo, respingendosene il primo e dichiarandosene inammissibile il secondo ed assorbiti quelli dal quarto al settimo, mentre tutti i motivi del ricorso incidentale di BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. devono anch’essi considerarsi assorbiti.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. quale società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:SOCIETA]limitatamente al suo terzo motivo, resping

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5164/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in Milano, alla via Puccini n. 3, in persona del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Società di Gestione del [OSCURATO:PERSONA] , ed [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, in persona del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentatee difese, giusta procura speciale allegata in calce a l ric orso , dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 161 ([OSCURATO:PERSONA]). - r icorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in Roncello (MB), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e d [OSCURATO:PERSONA] (antonellagiglio@ordine avvocatiroma.org), con cui elettivamente domiciliapresso i riportati loro indirizzi di posta elettronica certificata o, in caso di impedimento, presso lo studio di quest’ultima in Roma, alViale Parioli n. 12. -controricorrente anche al ricorso incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] P.A. (BNP), con sede in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona dei procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Società di Gestione delFondo Celio, rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al controricorso a margine de l contro ricorso , dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] n. 20. -Controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] S.A., con sede in Boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411, in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Società di Gestione delFondo Celio a far data dall’1 luglio 2022, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata alla “comparsa di intervento ” datata 26 settembre 2022, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - interveniente - avverso la sentenza, n. cronol. 2628/2020, della C O [OSCURATO:PERSONA] pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contratto del 17 ottobre 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo breviter, [OSCURATO:SOCIETA]), quale gestore del [OSCURATO:PERSONA], concesse in locazione alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti solo [OSCURATO:SOCIETA].) un edificio commerciale sito nel Comune di Roncello (MB). 1.1. Fin dal 2010, la conduttrice cominciò a lamentare il manifestarsi di problematiche nell’immobile locato (consistenti infiltrazioni d’acqua e distacchi di materiale da alcuni punti della sua copertura) e ciò generò plurime vicende processuali che sfociarono nella sottoscrizione tra le parti suddette, il 24 settembre 2013, di un accordo transattivo nel quale fu previsto: i) l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare i canoni pregressi e di provvedere alla manutenzione dell’immobile; ii) l’esecuzione, a cura e spese di [OSCURATO:SOCIETA], dei lavori, indicati nell’allegato D) della transazione, tutti approvati dalla conduttrice e che, sempre con il consenso di quest’ultima, si sarebbero dovuti esegui re nei giorni di domenica, senza blocchi, seppure minimi,della produzione; iii) il pagamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di € 1.878.173,33 “a saldo, stralcio e transazione di qualsiasi diritto e/o pretesa (…) riferiti a tutti i danni, oneri e spese derivanti e, comunque, connessi agli eventi e/o ai vizi dedotti e comunque deducibili dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]. (…) riguardanti l’immobile, il suo utilizzo, l’attività eseguita dalla medesima società conduttrice”; iv) la contestuale stipula di un nuovo contratto di locazione, con decorrenza dall’1gennaio 2014, che recepisse il contenuto della scrittura transattiva. 1.2. Il successivo 23 dicembre 2014, [OSCURATO:SOCIETA] trasferì l’immobile locato alla BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, BNP), in qualità di gestione del [OSCURATO:PERSONA], la quale, dunque, subentrò, in qualità di nuova locatrice, nel contratto di locazione del 2013 in essere con [OSCURATO:SOCIETA].. 1.3. Nel 2016, quest’ultima, deducendo il manifestarsi di nuovi fenomeni di distacco di calcestruzzo, intraprese, avanti la Camera Arbitrale di Milano, un procedimento per arbitrato rituale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e BNP chiedendo, in via principale, premesso l’inadempimento di BNP al contratto di locazione [del 2013. Ndr] e di [OSCURATO:SOCIETA] agli obblighi assunti con la transazione, la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione predetto e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] e BNP al risarcimento del relativo danno, quantificato in oltre 76 milioni di Euro, da liquidarsi, eventualmente, anche in via equitativa, oltre allarestituzione dei canoni ed oneri accessori medio temporeversati. In via subordinata, [OSCURATO:SOCIETA]. domandò accertarsi l'intervenuto recesso exart. 27, ultimo comma, della legge n. 392/1978, con condanna di BNP alla restituzione dei detti canoni ed oneriaccessori. 1.4. [OSCURATO:SOCIETA] e BNP si costituirono chiedendo, tra l’altro, rigettarsi tutte le domande, perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il contratto di locazione suddetto era perfettamente valido ed efficace tra le parti sino alla naturale scadenza al 31 dicembre 2021. In via riconvenzionale, invocarono la condanna di K -[OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento di tutti i danni ad esse cagionati.1.5. Nel corso del procedimento arbitrale, durante il quale fu anche disposta ed espletata una c.t.u., intervenne, con atto depositato il 9 aprile 2018, la [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo semplicemente [OSCURATO:SOCIETA]), dando atto di essere subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] (precedente proprietario dell'immobile di Roncello) e, facendo proprie tutte le difese svolte dalla sua dante causa, chiedendo pure che quest'ultima venisse estromessa dal procedimento. 2. L’arbitro unico, con ordinanza n. 4 del 20 aprile 2018, dichiarò ammissibile l'intervento predetto e respinse l'istanza di estromissione di [OSCURATO:SOCIETA]. Successivamente, all’esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, il 14 settembre 2018 depositò il lodo definitivo mediante il quale: i) rigettò le eccezioni preliminari sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e da BNP riguardanti: a) l'incompetenza arbitrale per non essere contenuta la clausola arbitrale nell'atto di transazione, b) l'improcedibilità,per mancato esperimento del procedimento di mediazione,sollevata da BNP in relazione alla domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., in via subordinata , riguardante l'esercizio del recesso exart. 27 della legge n. 392/1978; ii ) quanto al merito, invece: a ) riconobbe l'inadempimento tanto di BNP quanto di [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] ma, non ritenendolograve, non accolse la domanda di risoluzione del contratto formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., limitandosi a riconoscere a quest'ultima un risarcimento del danno quantificato, in via equitativa, nella misura di € 3.281.000,00, oltre interessi, posto a carico solidale di tutte le parti convenute; b) disattese la domanda subordinata svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. relativa alla declaratoria di intervenuto recesso dal contratto di locazione exart. 27 della legge n. 392/1978; c ) accolse la domanda riconvenzionale svolta da BNP, avente ad oggetto l'accertamento della validità ed efficacia del contratto di locazione e di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei canoni ed oneri accessori maturati e non pagati limitatamente alla data di deposito del lodo; d) respinse espressamente tutte le altre domande riconvenzionali di BNP e dichiarò, più in generale, respinta e/o assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione. 3. Il lodo fu impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. che, insistendo per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione stipulato contestualmente alla transazione del 24 settembre 2013, stante l'inadempimento di quest’ultima, nonché il risarcimento del danno, dedusse: 1) l’errata interpretazione della CTU: contraddittorietà della motivazione nei diversi passaggi e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; 2) l’inconciliabilità logica delle ragioni della decisione nella parte in cui l'arbitro aveva valutato i parametri della “diminuzione apprezzabile dell’idoneità” e della “ totale inidoneità ”; 3) la contraddittorietà ed illogicità della motivazione che aveva utilizzato, per la liquidazione dei danni subiti dalla conduttrice, il criterio della riduzione del canone anziché quello della risoluzione, nonostante la perfetta alternatività dei rimedi di cui all’art. 1578 cod. civ.; 4) l’oscurità della motivazione nella parte in cui l'arbitro aveva negato rilevanza, ai fini della risoluzione, alla garanzia prestata da [OSCURATO:SOCIETA] (circa l’idoneità degli interventi manutentivi che si era impegnata a realizzare) nella transazione stipulata il 24 settembre 2013; 5) la violazione del contraddittorio per non avere l'arbitro accolto l'istanza di integrazione della c.t.u. in ordine alle interferenze dei vizi riscontrati sul ciclo produttivo di [OSCURATO:SOCIETA]., elemento decisivo per valutare la rilevanza dell'inadempimento ai fini della domanda di risoluzione; 6) la conseguente nullità del lodo per difetto di motivazione nella parte in cui aveva escluso il nesso causale fra l'inadempimento dei convenuti e la cessazione dell'attività produttiva di [OSCURATO:SOCIETA].; 7) l’ultrapetizione, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in relazione all'accoglimento della domanda di BNP di accertamento della validità ed efficacia del contrattodi locazione predetto e di condanna della conduttrice al pagamento dei canoni; 8) l’omessa motivazione circa le ragioni per le quali l’arbitro aveva ritenuto di rigettare la domanda subordinata di recesso per gravi motivi exart. 27 della legge n. 392/1978. 3.1. Nel corrispondente giudizio innanzi alla Corte di appello di Milano, si costituì BNP, concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza delle avverse richieste e proponendoimpugnazione incidentale, tra l’altro, per: 1) nullità del lodo, nella parte in cui aveva ritenuto la domanda risarcitoria autonoma rispetto a quella di risoluzione, laddove, invece, la prima era stata prospettata come conseguenza della seconda; 2) nullità del lodo, nella parte in cui l’arbitro aveva individuato il danno nei fastidi che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva subito, benché mai lamentati e provati, e l'aveva quantificato, in via equitativa, sulla base di un criterio incongruo e sproporzionato; 3) nullità del lodo, nella parte in cui l’arbitro non aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei canoni fino al 31 dicembre 2021, pur riconoscendo la teorica possibilità della pronuncia condizionale richiesta, con una motivazione evanescente e contraddittoria; 4) omessa pronuncia sulla domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di un’indennità di occupazione per aree illegittimamente occupate. 3.2. Si costituirono pure la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., le quali, eccepita l’inammissibilità e l'infondatezza dell’impugnazione principale, proposero, a loro volta,impugnazione incidentale per i seguenti motivi: 1) nullità del lodo, per essersi l’arbitro pronunciato sull’interpretazione ed esecuzione della transazione intervenuta fra le parti, benché la stessa non prevedesse clausola arbitrale, con la motivazione incongrua di un'avvenuta fusione o dissolvenza della transazione all’ interno delia locazione. A loro dire, la transazione del 24 settembre 2013 era il solo ed unico titolo dedotto a fondamento delle domande di accertamento e di risoluzione, e nessun “collegamento negoziale” esisteva con il contratto di locazione; 2) nullità del lodo nella parte in cui l’arbitro, avendo altresì preso atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei soli danni subiti “conseguentemente” alla risoluzione per inadempimento, avrebbe dovuto rigettare anche tale dipendente domanda risarcitoria non appena respinta quella principale di risoluzione, ed esaurire così il thema decidendum.[OSCURATO:SOCIETA]., infatti, aveva prospettato una domanda risarcitoria del tutto dipendente dall'accoglimento di quella risolutoria, mentre l'arbitro, mutando causa petendi(passando, da danno richiesto “in conseguenza” a danno richiesto “in ogni caso”) aveva riconosciuto un astratto diritto ad ottenere il risarcimento del danno, così violando il principio della domanda ed il principio del contraddittorio; 3) nullità del lodo, nella parte in cui l'arbitro, dopo avere rigettato le specifiche domande risarcitorie formulate da [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendole non provate, aveva dichiarato che la mancata prova, da parte di quest’ultima, di tutti i danni dalla medesima prospettati non valesse ad escludere la sussistenza del danno stesso (a suo dire rimasto “certo nell'an") e che le conseguenze di tale integrale mancanza di prova si riducessero, semmai, ad un mero problema di “quantificazione” del relativo ammontare (oltretutto integralmente ovviabile ricorrendo allo strumento dell'equità). L’arbitro era incorso, così,in una contraddittorietà rilevante ai sensi dell'art. 829 comma 1, n. 11, cod. proc. civ., ed altresì inun vizio di extrapetizione ex art 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; 4) nullità del lodo nella parte in cui l'arbitro aveva determinato il danno sulla base dei costi ragionevolmente necessari per eliminare il vizio e li aveva quantificati in una media tra costi diretti ed indiretti, benché avesse in precedenza escluso che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse adeguatamente provato di avere sopportato simili costisotto il profilo dei dedotti danno emergente e lucro cessante; 5) nullità del lodo, nella parte in cui l’arbitro, dopo avere escluso la sussistenza di vizi che diminuivano in modo apprezzabile l'idoneità dei locali all'uso pattuito, e conseguentemente rigettato la domanda di recesso, aveva ridotto il canone di locazione a titolo di risarcimento del danno subito da [OSCURATO:SOCIETA]., in totale assenza di una sua corrispondente domanda; 6) nullità del lodo, exart. 829, comma 1, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’arbitro aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] piuttosto che estrometterla dal giudizio a seguito della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] dopo il passaggio a quest’ultima della gestione del [OSCURATO:PERSONA]. 4. L’adita Corte di appello di Milano, pronunciandosi su tali impugnazioni, le decise con sentenza del 19 ottobre 2020, n. 2628, la quale: i) in via preliminare, rigettò il primo motivo di impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e confermò la competenza arbitrale aderendo alla ricostruzione del lodo che aveva concluso per la “irrilevanza” della mancata apposizione di una clausola compromissoria nella scrittura transattiva del 24 settembre 2013; ii ) in via rescindente: 1) in parziale accoglimento dell’impugnazione principale presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò nullo il lodo per difetto di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 5 e 11,cod. proc. civ, nelle parti in cui l’arbitro aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione del contratto di locazione del 2013 per insussistenza del requisito della “diminuzione apprezzabile” dell'idoneità del bene all'uso pattuito (art. 1578, comma 1, cod. civ.) e, comunque, della gravità dell’inadempimento delle locatrici pro tempore; 2) chiarì che la contraddittorietà inficiante la validità del lodo era evidente anche nella parte in cui l’arbitro aveva liquidato in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. un danno di oltre tre milioni di euro che mal si attagliava alla valutazione di “non-gravità” dell’inadempimento della locatrice e/o di “non-apprezzabile” diminuzione dell'utilità dei bene locato; 3) allo stesso tempo precisò che anche i criteri di quantificazione del suddetto danno di oltretre milioni di euro rientrassero tra le “contraddittorietà [che] inducono la Corte a ritenere impossibile il controllo del percorso logico giuridico seguito e giustificano la pronuncia di nullità del lodo ex artt. 829-830 c.p.c.”. A tal proposito, anzi, in accoglimento dei motivi di impugnazione incidentale nn. 2, 3 e 4 di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (analoghi, in punto, a quelli di BNP) -la corte d’appello affermò che “vanno sicuramente disattesi i criteri di liquidazione utilizzati dall’Arbitro (come richiestonei motivi di impugnazione incidentale nn. 2-3 di [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] e n. 3 di BNP)” e che “[OSCURATO:SOCIETA]. non ha certo diritto al rimborso di costi di ripristino (pari ad € 1.225.000), che pacificamente non ha sostenuto (motivo n. 4 impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA])”; iii) in via rescissoria: 1) dichiarò la risoluzione del contratto di locazione del 2013 per le medesime ragioni poste alla base della declaratoria di nullità del Lodo di cui si è detto; 2) statuìche detta risoluzione dovesse decorrere dall’1 ottobre 2015; 3) confermò che nessun danno risarcibile fosse stato provato da [OSCURATO:SOCIETA].; 4) riconobbe a quest’ultima un importo di € 1.800.000,00 a titolo di “rimborso dei costi di trasloco” verso la Polonia: all'esito di “una non agevole cernita dei documenti di spesa”, il giudice di seconde cure ritenne comunque che fosse “congruo” riconoscere tale importo; 5) rigettò il sesto motivo d’impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], confermando di dover rendere la pronuncia anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] quale parte “non estromessa” ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.. 5. Per la cassazione della descritta sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. quale società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a sette motivi, alcuni dei quali recanti duplici articolazioni. Hanno resistito, con due distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e la BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di gestione del [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale, recante quattro motivi, ai quali ha resistito, con controricorso exartt. 370 e 371, comma 4, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].. E’ intervenuta, infine, la [OSCURATO:PERSONA] s.a., quale società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere succeduta, in tale qualità, a decorrere dall’1 luglio 2022, alla BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., facendo proprie le conclusioni già rese da quest’ultima e chiedendo trattarsi la causa in pubblica udienza con discussione orale. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva pregiudizialmente il Collegio, quanto all’intervento spiegato in questa sede (evidentemente exart. art. 111 cod. proc. civ.) dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A., nella indicata qualità, che, come recentemente ribadito da Cass. n. 27363 del 2022 (cfr. in motivazione), «sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità, si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. In un primo momento, invero, si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. Cass. SU, n. 9753 del 1994; Cass., SU, n. 1245 del 2004), tuttavia “nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso”(cfr. Cass. n. 10598 del 2005). Tale indirizzo ermeneutico è stato poi superato, affermandosi nel tempo il diverso principio per cui “il successore atitolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza”- in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo –“ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito”(cfr. Cass. n. 10215 del 2007; Cass. n. 11375 del 2010, Cass. n. 7986 del 2011; Cass. n. 12179 del 2014; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 5759 del 2016; Cass. n. 5987 del 2021), fermo restando che “il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie” (cfr. Cass. n. 11322 del 2005) e che “ la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare”(cfr. Cass. n. 6610 del 1988). In seno a questo nuovo orientamento, tuttavia, si è venuta progressivamente a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18967 del 2013; Cass. n. 25423 del 2019): nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., “nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa”(cfr. Cass.n. 11638 del 2016; Cass. n. 23439 del 2017; Cass. n. 33444 del 2018; Cass. n. 25423 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021, in motivazione). Si è ulteriormente puntualizzato, peraltro (cfr. Cass. n. 6774 del 2022), che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile -pena analoga lesione del diritto di difesa - l’ipotesi in cui vi sia una successione a titolo particolare parziale ed il dante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ultimo le relativedifese; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria (cfr. Cass. n. 25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorso della società cessionaria dei crediti di una banca)”. 1.1. Alla stregua dei suesposti princìpi, quindi, l’odierno intervento spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A., quale subentrata a BNP Paribas nella gestione del [OSCURATO:PERSONA], deve considerarsi inammissibile, posto che quest’ultima, sua dante causa, si è ritualmente costituita in questa sede al fine di ottenere la tutela della medesima posizione soggettiva in relazione alla qualela prima ha effettuato il suo intervento. Resta fermo, peraltro, che la decisione di questo giudizio avrà effetto anche nei suoi confronti.2. Per mera completezza, poi, va ricordato – quanto alla richiesta della menzionata società interveniente, datata 26 settembre 2022, di trattazione dell’odierno procedimento in pubblica udienza, con discussione orale, -che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, occupandosi di un’istanza analoga, hanno recentemente avuto modo di chiarire (cfr. Cass., SU, n. 8093 del 2020) che: «Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass. SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass. n. 19115/17)». Il che è appunto quanto accade - come appresso apparirà chiaro - nel caso in esame, con la precisazione che la parte istante si è limitata aformulare affatto genericamente la richiesta suddetta senza minimamente giustificarne le ragioni dell’eventualeprofilo nomofilattica della lite, né quanto alla sua particolare rilevanza. 3. Fermo quanto precede, iformulati motivi del ricorso principale denunciano, in sintesi, rispettivamente: I) «Illegittimità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., ove la corte di appello ha considerato ammissibili i motivi di impugnazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto un riesame del merito». Si contesta alla corte distrettuale di aver considerato ammissibili i motivi dell’impugnazione principale innanzi ad essa promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. malgrado fossero tutti diretti, nella sostanza, ad ottenere una revisione degli accertamenti di merito svolti dall’arbitro e della valutazione da lui operata sui fatti ed i documenti di causa; II) «Illegittimità della sentenzaex art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., nella parte in cui ha confermato la competenza dell’arbitro». Esso reca una duplice articolazione: A) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. ove, nel qualificare la transazione, ha ritenuto di dover indagare su una volontà delle parti diversa da quella risultante da un tenore testuale oggettivamente chiaro, specie se letto alla luce dell’intero contratto»;B) «Violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1325 e 1965 c.c., nonché degli artt. 808, 817 e 829, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto irrilevante l’assenza di una clausola compromissoria nella transazione per essere stata questa “incorporata” in un “unico rapporto di locazione”»; III) «Illegittimità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., nella parte in cui la corte di appello ha sindacato il meritodelle valutazioni dell’arbitro sull’insussistenza del requisito della diminuzione apprezzabile dell’idoneità del bene all’uso pattuito (art. 1578, comma 1, c.c.) e, comunque, della gravità dell’inadempimento delle locatricipro tempore». Si assume che, «lungi dall’aver rilevato un reale vizio di illogicità e contraddittorietà del lodo (infatti insussistente), la Corte ha […] evidentemente proceduto a nuovo esame dei fatti e delle risultanze istruttorie di causa e, segnatamente, ad un nuovo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1578, comma 1, c.c. e 1455 c.c. per la risoluzione del contratto di locazione, così apertamente violando, e comunque falsamente applicando, i limiti di sindacato imposti dall’art. 829 c.p.c.»; IV) «Illegittimità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per essere la motivazione irriducibilmente contraddittoria nella parte in cui prima accerta (correttamente) che il lodo è nullo ove ha liquidato un danno di € 3.281.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e, allo stesso tempo, afferma che la misura di tale danno sarebbe un valido indice di gravità dell’inadempimento della locatrice (e/o di “apprezzabile diminuzione” dell’utilità dell’immobile)»; V) «Illegittimità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui -in sede rescissoria - ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione basandosi su una perizia di parte»; VI) «Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA]. il risarcimento di un danno consistente in ipotetici esborsi per il trasferimento in Polonia». Anch’esso, come il secondo motivo, reca una duplice articolazione: A) «Illegittimitàex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.: superati i limiti del giudicato interno». Si rappresenta che nessuno di riportati capi del lodo nn. 232, 234 e 212 erano stati impugnati da [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alla corte di appello, sicché gli stessi dovevano intendersi passati in giudicato senza che la medesima corte potesse ritornare su quanto ivi sancito, come, invece, era concretamente accaduto; B) «Illegittimità, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed illegittimità,ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché, in ogni caso, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c,p.c. e 2697 c.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata aveva considerato “congruo” riconoscere a [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di risarcimento per asseriti danni da trasloco (verso la Polonia), l’importo di € 1.800.000,00, ricavandolo dalle fatture prodotte da quest’ultima,con riferimento alle quali aveva effettuato, con criteri e modalità imprecisati, «una non agevolecernita dei documentidi spesa al fine di accertarne la sicura connessione con la dismissione dell’immobile locato». Si sostiene che la motivazione della corte diappello è talmente lacunosa sul punto da rendere impossibile qualsivoglia controllo sull’iterche la stessa avrebbe seguito per selezionare, tra le fatture prodotte da [OSCURATO:SOCIETA]., quelle a suo dire che sarebbero in sicura connessione con la dismissionedell’immobile locato; VII) «Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la decisione dell’arbitro di rendere la condanna anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale parte non estromessa dal giudizio a seguito del passaggio del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione di [OSCURATO:SOCIETA].». Pure questa doglianza reca una duplice articolazione: A) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e nullità rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.», laddove la sentenza impugnata ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]., quale “parte originaria del processo”, a rispondere in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., quale suo “successore a titolo particolare”, di tutto quanto oggetto di condanna; B) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 TUF, oltre che dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) per avere conseguentemente condannato una SGR a rispondere con il proprio patrimonio di obbligazione a suo tempo assunte in nome e per conto del fondo che gestiva». Si ascrive alla corte territoriale di aver violato il principio di separazione patrimoniale imposto dall’art. 36 TUF, avendo chiamato [OSCURATO:SOCIETA]. a rispondere con il proprio patrimonio “personale” di un debito contratto per conto del Fondo (Gennaker) che gestiva. Nulla, peraltro, la medesima corte aveva argomentato in ordine alla corrispondente eccezione ivi ribadita (dopo che analoga violazione era stata contestato all’arbitro) da [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Iformulati motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], invece, prospettano, in sintesi:I) «Nullità exart. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per omesso esame dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]», avendo la corte di a ppello totalmente omesso di pronunciarsi sulgravame incidentale promosso da [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto l'accertamento della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo l'arbitro unico riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA]. un danno conseguente al semplice inadempimento, mentre quest’ultimaaveva proposto nel procedimento arbitrale una domanda finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni quale conseguenza della risoluzione del contratto di locazione e non quale conseguenza del mero inadempimento; II) «Nullità [della. Ndr] sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per la violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 11, e dell'art.1578 c.c.», laddove la corte distrettualeha (erroneamente) ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel lodo rilevante ai sensi dell'art. 829 cod.proc . c iv . e , per tale ragione,ha dichiarato la nullità del lodo, sì è pronunciata nel merito , ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 1578 cod.civ. e,per l'effetto , dichiarando risolto il contratto di locazione in essere tra le parti; III) «Nullitàex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909c.c.», non avendo rilevato, la corte territoriale, che i capi da 130 a 134 del lodo- con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria di K - [OSCURATO:SOCIETA]. perché ritenuta (i) non provata e (ii) priva, comunque, del nesso di causalità con l'inadempimento delle convenute - non erano stati specificamente impugnati e , pertanto,erano definitivamente coperti da giudicato; IV) «Nullitàex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti», avendo la corte di appello dichiarato che sarebbe pacifico che l'immobile oggetto di locazione sarebbe stato riconsegnato a settembre 2018 e che le indennità di occupazione sino a tale data sarebbero state corrisposte da K-Flexs.p.a.. Al contrario, si assume: i ) essere stata la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. a sostenere che l'immobile sarebbe stato riconsegnato quantomeno a maggio 2020 (cfr. pag. 15 della comparsa conclusionale in appello); ii) che [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente contestato tale circostanza ( cfr . pag. 8 della memoria di replica in appello); iii) l’immobile è stato riconsegnato solo a dicembre 5. Il primo motivo del ricorso principale èinsuscettibile di accoglimento. 5.1. Esso, invero, dopo aver richiamato i principi sanciti da alcune pronunce di questa Suprema Corte (Cass. n. 21836 del 2014; Cass. n. 5857 del 2000), si risolve nella mera enunciazionedella doglianza, non seguita, però, da un adeguato supporto argomentativo (ivi ci si limita a richiamare alcune censure già formulate da [OSCURATO:SOCIETA]., descritte, peraltro, in modo estremamente generico).Il m otiv o per cui si chiede la cassazione della sentenza, invece, non p uò essere affidat o a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche,posto che lo stesso, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, assolve alla funzione condizionante ildevolutum della sentenza impugnata . C onseguen temente, il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione (principale o incidentale) sia basato (come nella specie) sul mero richiamo di censure formulate innanzi al giudice a quo, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad unaparte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata,rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e deglierrori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Cass.1479 del 2018; Cass. n. 15882 del 2007; Cass. n. 10420 del2005). 6. Il secondo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile nel suo complesso. 6.1. Esso, invero, nel descritto duplice profilo in cui è articolato, è volto, sostanzialmente, a contestare la natura non novativa, come ritenuta dalla corte distrettuale (ed ancor prima dall’arbitro), dell’accordo transattivo del 24 settembre 2013,intervenuto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. - al fine di porre fine alle plurime vicende processuale che, fino a quel momento, avevano caratterizzato lo sviluppo del rapportonato dal contratto con cui, il 17 ottobre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].) aveva concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’edificio commerciale sito nel Comune di Roncello (MB), località [OSCURATO:PERSONA]- ed a criticare le argomentazioni con cui la medesima corte (così come già l’arbitro) aveva considerato «irrilevante, ai fini della determinazione della competenza arbitrale, la presenza, o meno, di una clausola compromissoria nel documento contenente le specifiche pattuizioni concordate transattivamente», pacificamente sfociate, poi, nel contratto di locazione, con decorrenza 1 gennaio 2014, chiaramente concluso da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in adempimento della menzionata transazione, da cui aveva tratto il contenuto, e da intendersi collegato al precedente, descritto contratto di locazione del 2008. 6.1.1. La corte milanese, invero, ha opinato essere «chiaro, nella vicenda, che l’intento comune perseguito dalle parti, perseguito con la transazione sottoscritta tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], fosse quello di continuare il rapporto locatizio in essere (iniziato con la locazione del 2008), con modifiche concordate transattivamente (come risulta evidente dal tenore dell’art. 3(questo il testo di tale articolo riprodotto alla pag. 22 del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].: “per effetto della [Transazione], il Contratto di Locazione [del 2008] deve intendersi modificato come segue […]. Rimangono, pertanto, valide, efficaci e vincolanti tutte le altre pattuizioni contenute nel Contratto di Locazione [del 2008] . Ndr.) correttamente riportato dall’arbitro al par. 160 del lodo)» (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata). 6.2.Le ricorrenti principali invocano,oggi, una diversa interpretazione del tenore letterale di alcuni articoli (tra cui anche di quell’art. 3 appena citato) dell’atto transattivo predetto, a loro dire idonea a far concludere nel senso della natura novativa della stessa e, per conseguenza, della assoluta indipendenza tra il preteso nuovo contratto di locazione stipulato,in adempimento della stessa,dalle menzionate società, con decorrenza dall’1 gennaio 2014(in cui era poi subentrata, nella posizione di locatrice, la [OSCURATO:PERSONA], quale gestore delFondo Celio, avendone acquistato l’immobile che costituiva l’oggetto da [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del [OSCURATO:PERSONA]),rispetto a quello precedente del 2008. 6.2.1. Assumono, inoltre, che la medesima transazione fosse priva di una clausola compromissoria (diversamente, da quanto pacificamente sancito nel primo dei citati contratti di locazione, oltre che nel secondo), sicché, almeno in ordine a quanto specificamente dedotto circa il suo inadempimento, l’arbitro era carente di potestà decisionale. Il valore della stessa, peraltro, nemmeno poteva essere sminuito fino al punto di ritenerla – come , invece, opinato dalla corte distrettuale - “incorporata” in “unico rapporto di locazione”». 6.3. Rileva, tuttavia, il Collegio che, come ancora recentemente ribadito, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022, Cass. n. 19146 del 2022, Cass. n.25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019),il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudicedi merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione). 6.3.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017). 6.3.2. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazionedei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 6.3.3. Nel quadro di detti principi,risulta chiaro, allor a, che il motivo in esame si risolve, complessivamente,nel sostenere, come si è già anticipato, una diversa lettura dell’atto transattivo predetto, anche per ciò che concerne il suo palese collegamento funzionale con i contratti di locazione (quello del 2008 e quello, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, che ne aveva ripreso il contenuto) in funzione dei quali era stato sottoscritto. 6.3.4.In definitiva, la corte distrettuale ha offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto degli atti, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede. 7. E’ fondato, invece, il terzo motivo del ricorso principale, volto, come si ricorderà, a censurare la ritenuta (da parte della corte distrettuale)nullità de l lodo per difetto di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 5 e 11,cod. proc. civ, nelle parti in cui l’arbitro aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione del contratto di locazione del 2013 per insussistenza del requisito della “diminuzione apprezzabile” dell'idoneità del bene all'uso pattuito (art. 1578, comma 1, cod. civ.) e, comunque, della gravità dell’inadempimento delle locatrici pro tempore. 7.1. Secondo quella corte, il lodo era inficiato, in parte qua , da una “inconciliabilità logico giuridica”tra le premesse della motivazione esposta dell’arbitro e le conclusioni, non conseguenziali, da lui raggiunteladdove: i ) dapprima, aveva premesso che,per stabilire se [OSCURATO:SOCIETA]. avesse , o non, diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, occorrevaverificare se il vizio fosse, o meno,tale da determinare una diminuzione apprezzabile della idoneità dell’ i mmobile rispetto all’uso pattuito exartt. 1455 e 1578 cod. civ.”; successivamente, invece, si era discostato da tale criterio,accontentandosi di verificare che dell’immobile stesso un uso erastato comunque possibile; ii) aveva introdotto un parametro valutato del tutto inedito, quale la tollerabilità, affermando che “il fatto che i vizi fossero già noti al conduttore e fossero già stati in precedenza neutralizzati a mezzo di rimedi tollerabili è elemento che conforta il giudizio sulla eccessività della risoluzione rispetto alla qualità ed intensità della lesione non devastante inflitta dall’inadempimento all’interesse locatizio di [OSCURATO:SOCIETA].”; iii) i criteri enunciati per la liquidazione del danno erano in netta contraddizione con quanto da lui precedentemente affermato per escludere la rilevanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di locazione. 7.2. Orbene, giova premettere, in proposito, che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di arbitrato:i) la sanzione di nullità oggi prevista dall'art. 829,comma 1 , n. 11 ) , cod. proc. civ. [già 829, comma 1, n. 4 ) c od .proc.civ, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006] per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deveemergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione,non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, so ltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruirel'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza diuna motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16077 del 2021; Cass.n. 2747 del 2021, Cass.n. 291 del 2021; Cass. n. 16553 del 2020; Cass. n. 1258 del 2016; Cass. n. 11895 del 2014;Cass. n. 3768 del 2006 ) ; ii ) l'obbligo di esposizione sommaria dei motividella decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., ilcui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma1, n. 5,cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratiodella decisione (cfr. Cass. n. 16077 del 2021; Cass.n. 28218del 2013). 7.3. Alla stregua di questi princìpi di diritto, che quisi condividonoe si intend ono ribadire, la riportata statuizione rescindente della corte distrettuale che ha sancito la nullità del lodo innanzi ad essa impugnato per le ragioni precedentemente illustrate al § 7.1.non può essere confermata. 7.3.1. Quella corte, invero, è giunta al proprio convincimento sul punto chiaramente sovrapponendo alle negative valutazioni fornite dall’arbitro (riprodotte alle pag. 22 e ss. della sentenza impugnata) circa (a) la configurabilità di un grave inadempimento contrattuale ascritto dalla conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. alla controparte locatrice e (b) la insussistenza di un’ apprezzabile diminuzione dell’idoneità dell’immobile locato all’uso pattuito a quella dell’arbitro, una propria diversa, positiva, valutazione di quei medesimi aspetti controversi tra le parti (cfr. pag. 24 e ss. della medesima sentenza). La stessa, infatti, ha così operato in concreto: i) prima ha riesaminato i fatti e le risultanze della consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso del procedimento arbitraleed ha concluso che i vizi strutturali dell’immobile avessero avuto un’incidenza sull’attività produttiva di K-Flexs.p.a.; ii ) successivamente , ha dato atto che tale incidenza era consistita nell’adozione di presidi di sicurezza imprecisati che, verosimil mente , erano consistiti in transennamenti e caschi di sicurezza; iii) infine, ha ritenuto sussistente la prova dell’apprezzabile diminuzione dell’utilità dell’immobile avvalendosi di una relazione tecnica di parte, peraltro prodotta dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo, sostanzialmente, che l’arbitro avrebbe dovuto attribuire ad essa maggior valore, nella sua valutazione, perché “molto più analitica della CTU e corredata da significativo servizio fotografico”. 7.3.2. Non vi è chi non veda, però, che così procedendo, la corte milanese ha finito con ilsindacare il merito delle valutazioni dell’ a rbitro circa l’insussistenza (da lui ritenuta) del requisito della diminuzione apprezzabile dell’idoneità del bene all’uso pattuito (art. 1578, comma 1, c.c.) e, comunque, della gravità dell’inadempimento delle locatrici pro tempore. La giurisprudenza di legittimità, invece, è costante nell’affermare chela valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso delprocedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo (cfr. Cass. n. 16553 del 2020; Cass. n. 9387 del 2018, secondo cui Cass. n. 17097 del 2013; Cass. n.13968del 2011). 7.3.3. Népuò dirsi, ad avviso di questo Collegio, che la motivazione del lodo, su questi profili, proprio per come riprodotta nella decisione della corte distrettuale, sia inficiata da una contraddittorietà, peraltro di gravità tale da renderla riconducibile a quella richiesta dalle già citate pronunce di legittimità per poter configurare il relativo vizio. Alteris verbis, non appareriscontrabile alcun contrasto tra le diverse parti della motivazione del lodocon efficacia causale sul dispositivo, né, d'altra parte , sussiste unacontraddittorietà interna al tessuto motivazionale, tale da comportare l'assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Il tutto non senza rimarcare che, anche a voler ravvisare un difetto di consequenzialità tra le descritte premesse e conclusioni dell’arbitro, asseritamente non conseguenziali, tale vizio non sarebbe comunque riconducibile alla nozione di contraddittorietà del lodo, nel senso dianzi indicato, rinvenendosi tanto nel dispositivo quanto nella motivazionee non riguardando la ricostruzione dei fatti, ma l'individuazione delle conseguenze giuridiche agli stessi ricollegabili, ascrivibile all'ambito della motivazione in diritto. 8. L’accoglimento della doglianza in esame, che investe il giudizio rescindente operato dalla corte distrettuale, consente di ritenere assorbitii restanti motivi quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso principale, nonché tutti quelli del ricorso incidentale propostoda BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di gestione del [OSCURATO:PERSONA], vertendo le corrispondenti censure sulla (logicamente) successiva statuizione resa dalla medesima corte in sede rescissoria.9. In definitiva, quindi, il ricorso principale diCastello [OSCURATO:SOCIETA]. quale società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto limitatamente al suo terzo motivo, respingendosene il primo e dichiarandosene inammissibile il secondo ed assorbiti quelli dal quarto al settimo, mentre tutti i motivi del ricorso incidentale di BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. devono anch’essi considerarsi assorbiti. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. quale società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:SOCIETA]limitatamente al suo terzo motivo, resping
Sentenza Cassazione n. 34565/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris