CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale Dello [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lombardian. 1069/2024 depositata il 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25035/2024Numero sezionale 5348/2026Numero di raccolta generale 23311/2026Data pubblicazione 15/07/2026La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n. 2021MI0171821)emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente)concernente una rettifica di un classamento di un impianto di sollevamentoacque potabili posto al servizio della rete idrica del comune di Lesmo cuil’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente) attribuiva la categoriacatastale D/7 in luogo di quella E/9 proposta dalla società ricorrente.La CTP ha accolto il ricorso, sul presupposto che si trattasse di una societàin house del comune di Lesmo con attività svolta interamente in favore dellostesso e da ciò hanno desunto la qualificazione in termini di articolazionedella P.A. e non già quale società commerciale.La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’appellodell’Agenzia delle Entrate, sulla base delle seguenti ragioni:- il gruppo E presenta un’indicazione di tipo analitico e specifico conmetodo casistico che non legittima un’estensione a tutti gli immobili dirilevanza pubblica;- per tale ragione è stato chiarito che rientrano nel gruppo suddetto quegliimmobili che presentano una marcata caratterizzazione tipologico –funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmenteincommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzioneindustriale;- quanto alle caratteristiche, l’impianto è costituito da due pozzi di prelievodell’acqua di falda per il tramite di pompe elettromeccaniche checonsentono il successivo rilancio per il sollevamento delle acque potabiliprevio filtro e trattamento; ciò è assicurato da un dissabbiatore che valea garantire la potabilità dell’acqua;- può ritenersi, pertanto, acclarato che lo stesso sia destinato alla reteidrica del comune di Lesmo e l’attività espletata si connoti come serviziopubblico; non a caso, il Comune è socio della società appositamentecostituita, la stessa non è assoggettata all’IMU e si connota per l’assenzadi finalità lucrativa;Numero registro generale 25035/2024Numero sezionale 5348/2026Numero di raccolta generale 23311/2026Data pubblicazione 15/07/2026- sia la natura di pubblico servizio dell’attività che la strumentalità del beneper il soddisfacimento delle esigenze delle collettività, lungi dal costituiredati irrilevanti, come preteso, connotano in modo precipuo il perimetrodelle caratteristiche oggettive del bene;- inoltre, si evidenzia che la circolare nr. 4/07 - allegata dall’Ufficio -nell’identificare i beni che devono rientrare nella categoria E / 9 menzionaanche gli acquedotti civici (torri piezometriche, vasche per la riservaidrica, locali per i depuratori e regolazione dell’acqua potabile) ossiavalorizza la speciale destinazione funzionale dei beni al soddisfacimentodi esigenze pubbliche;- i pozzi di prelievo dell’acqua dal sottosuolo costituiscono infrastruttureinsuscettibili, sia di un utilizzo diverso, sia di produzione di redditoproprio, poiché accessorie all’impianto di depurazione;- tali manufatti non valgono affatto ad integrare immobili idonei allosvolgimento di un’attività industriale/commerciale quale il servizio idricointegrato rientranti nella categoria D/7, perché prive di autonomiafunzionale prima ancora che reddituale.La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositatomemoria, mentre la controparte si è costituita con controricorso edepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di dirittodegli artt. 4, 6, 8 e 10 del r.d.l. n. 652/1939, degli artt. 6 e 8 delRegolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n.1142/1949. Sostiene che le fonti normative richiamate individuano lacategoria da attribuire ad un determinato immobile sulla base dellecaratteristiche tipologiche e costruttive del medesimo, dalle quali discendela destinazione d’uso ordinaria e permanente. Rappresenta che,nell’attività di qualificazione catastale non assume rilevanza la natura delsoggetto detentore del medesimo immobile.Numero registro generale 25035/2024Numero sezionale 5348/2026Numero di raccolta generale 23311/20262. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, commaData pubblicazione 15/07/20261, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge ovvero dell’art. 6,comma 1 d.P.R. n. 1142/1949, dell’art.3 commi 2 e 3 del d.m. n.28/1998,dell’art. 8 d.P.R. n. 1142/1949, dell’art. 5 R.R.L. 13 aprile 1939 n. 652,dell’art. 1, comma 244, l.n. 190/2014, in relazione all’art. 360, comma 1,n.3 c.p.c. Riprendendo le medesime ragioni svolte nel primo motivo, conil secondo si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui escludel’autonomia funzionale dell’unità oggetto di imposizione.3. 1. I motivi sono fondati e, stante la loro stretta connessione, possonoessere trattati congiuntamente.La questione del classamento catastale dei depuratori idrici comunali è giàstata recentemente affrontata e risolta da questa corte di legittimità laquale – nel richiamare e fare propria la giurisprudenza formatasi conriguardo a fattispecie analoghe: (tra le altre, v. Cass. 12741/18 sulclassamento dell’impianto di discarica per la gestione dei rifiuti solidiurbani e la captazione di biogas; Cass. n. 17022/20 sugli impianti dicompostaggio dei rifiuti; Cass. 9427/19 sugli impianti del servizio idricointegrato; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19393; Cass., Sez. 5^, 13luglio 2021, n. 19873) ha stabilito che: «in tema di classificazionecatastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha naturaeconomica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimentodelle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibilinella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazionetipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlisostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commercialee produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni cheospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7,senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibilecon la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevantepartecipazione pubblica» (Cass., Sez. 5, n. 2247/2021, Rv. 660306 – 01,Sez. 6 - 5, n. 3921/2022, Rv. 663876 - 01).Numero registro generale 25035/2024Numero sezionale 5348/2026Numero di raccolta generale 23311/2026Nello stesso senso si è pronunciata in modo uniforme la giurisprudenzaData pubblicazione 15/07/2026successiva ribadendo che, come si evince dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262,art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre2006, n. 286, a tenore del quale nelle unità immobiliari censite nellecategorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono esserecompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessipresentino autonomia funzionale e reddituale’, la qualificazione nel gruppo“E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto,cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale,costruttiva e dimensionale tale da renderli radicalmente incommerciabilied estranei ad ogni logica di scambio e di produzione industriale (Cass.,Sez. 5, n. 34855/2021).Posto che la norma citata instaura una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria “E”, da un lato, e destinazione dell’immobilead uso commerciale o industriale, dall’altro, diventa dirimente, ai fini dellavalutazione del corretto censimento dell’immobile, accertare se lagestione dell’impianto di depurazione presenti gli obiettivi caratteri dellaeconomicità intesa quale perseguimento del cosiddetto “lucro oggettivo”,ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel sensoche questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori dellaproduzione.A questo scopo è irrilevante che l’impianto di depurazione sia destinatoad una attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale allosvolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitatasecondo parametri essenzialmente imprenditoriali, intesi appunto comeconseguiti attraverso l’applicazione di tariffe predeterminate.Si è, così, anche chiarito che il sistema tariffario che connota il servizioidrico integrato (L. n. 36 del 1994, art. 9, comma 1; D.Lgs. n. 152 del2006, art. 141; D.Lgs. cit., art. 154, comma 1 mod. dal D.P.R. n. 116 del2011) richiama i principi, oltre che di corrispettività, di efficienza, efficaciaNumero registro generale 25035/2024Numero sezionale 5348/2026Numero di raccolta generale 23311/2026Data pubblicazione 15/07/2026ed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto comela tariffa del servizio idrico integrato configuri appunto il corrispettivo diuna prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un attoautoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell’utente, bensì nelcontratto di utenza (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez.5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l’ispirazione della relativagestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con ilrequisito teleologico minimo per l’assunzione della qualificaimprenditoriale (art. 2050 c.c.).La normativa di settore con riferimento alla gestione del servizio idricointegrato richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Sirichiama in tal senso la l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1: " Icomuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art.8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambitomedesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art.4, comma 1, lett. f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri diefficienza, di efficacia e di economicità"; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,art. 141:"Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizipubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili difognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestitosecondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dellenorme nazionali e comunitarie"; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154,comma 1, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativodisposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, art.1, comma 1: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idricointegrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idricae del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti Corte di Cassazione- copia non ufficiale 8 di 10 necessari, dell'entità dei costi di gestione delleopere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di unaquota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata lacopertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo ilprincipio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".Numero registro generale 25035/2024Numero sezionale 5348/2026Numero di raccolta generale 23311/2026Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura diData pubblicazione 15/07/2026corrispettivo".L’inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema trova ancheconferma nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre2010 e n. 187 dell’8 giugno 2011, che hanno affermato la riconducibilitàalle materie della “tutela della concorrenza” e della “tutela dell’ambiente”.In linea con questa ricostruzione si pone, a superamento dei pregressiindirizzi di prassi, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16maggio 2006 n. 4 la quale ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che lecostruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delleacque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e,pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è daindividuare nel gruppo “D”.La natura economica dell’attività non viene meno per la circostanza chea gestire il servizio pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttostoche una azienda municipalizzata o una società partecipata in toto dalComune (o da un consorzio di Comuni), in quanto ciò che rileva ai fini delclassamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la suadestinazione funzionale.Tali principi sono stati di recente ribaditi (Cass., Sez. 5, n. 21287 del2025) con l’ulteriore rilievo secondo cui l’interesse generale cui allude lagravata sentenza non esclude, né l’autonomia funzionale e reddituale diunità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specifico ordinamentocatastale, né la loro stessa rilevanza nell’ordinamento eurounitario - intema di aiuti di Stato e di concorrenza - sotto il profilo dell’identificazionedi un’impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo statusgiuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE,6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, ScuolaElementare [OSCURATO:PERSONA], punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017,causa C-74/16, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], punto50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28;CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-Numero registro generale 25035/2024Numero sezionale 5348/2026Numero di raccolta generale 23311/2026Data pubblicazione 15/07/202676/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04,Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE,12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlove altri, punti 74 e 75).Nel caso di specie, era dunque appropriata la classificazione D7, a nullarilevando la finalità pubblicistica dell’attività di depurazione delle acque,così come la integrale partecipazione pubblica al capitale dell’odiernacontroricorrente.Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata; non sussistendo la necessità di accertamenti in fatto, la causadeve essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto.4. Stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzointerpretativo, sussistono i presupposti per l’integrale compensazionedelle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originarioricorso della società;spese tutte compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile,il 7 luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]