CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 13850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4235– 20 17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliatein ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difende ; -resistente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , CARLA D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; - resistente – [OSCURATO:PERSONA] di collaborazione ex art. 76 d.P.R. n. 579/1997 per insegnamento della lingua straniera Qualificazione del rapporto R.G.N.4235/2017 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 CC avverso la sentenza n. 204 /2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 17/10/2016 R.G. n.666/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Ancona, previa riunione dei giudizi, ha respinto gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze rese dal Tribunale di Macerata con le quali erano state rigettate le domande, formulate neiconfronti dell’Università degli Studi di Macerata e dell’[OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere: l’accertamento della natura subordinata delle prestazioni rese e dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti; la dichiarazione della sussistenza di rapporti a tempo indeterminato; la condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione previdenziale; 2. la Corte territoriale ha richiamato giurisprudenza di questa Corte sulla giuridica impossibilità della conversione dei rapportia tempo determinato instaurati dalle Università con i collaboratori esperti linguistici ed ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie i principi affermati dalla Corte di Giustizia in tema di abuso del contratto a termine, rilevando che le appellanti avevano sottoscritto, all’esito di selezione, contratti di lavoro autonomo e, pur accennando ad un concreto svolgimento del rapporto difforme dalla tipologia contrattuale utilizzata, non avevano allegato «riferimenti idonei a ricondurre i predetti rapporti nell’alveo di quelli a carattere subordinato»; 3. il giudice d’appello ha aggiunto che, quanto al trattamento retributivo, le originarie ricorrenti non potevano invocare l’applicazione della legge n. 62/2004, come interpretata dalla legge n. 240/2010, perché non avevano mai ricoperto la qualifica di collaboratore esperto linguistico ed inoltre non avevano in alcun modo chiarito se e per quale ragione o misura il corrispettivo previsto fosse insufficiente rispetto all’attività prestata; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le litisconsorti indicate in epigrafe sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali non hanno opposte difese l’Università e l’[OSCURATO:PERSONA], che hanno solo depositato atto di costituzione, al fine di poter partecipare alla discussione in udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla natura subordinata dei rapporti di lavoro di cui è causa» e sostengono che le circostanze allegate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dalle quali doveva essere desunta la natura subordinata dei rapporti, non erano state specificamente contestate dall’Università e dovevano essere valutate dal giudice d’appello,perché decisive ai fini di causa; 2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., eccepisce la «violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per mancata motivazione in relazione all’asserita mancata prova della natura subordinata dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio»; le ricorrenti sostengono che la Corte d’appello ha motivato solo apparentemente sulla natura dei rapporti e, nel ritenere che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado contenesse solo un accenno al concreto svolgimento delle mansioni in termini di subordinazione, non aveva tenuto in alcun conto le deduzioni del ricorso, nel quale era stato precisato che le ricorrenti erano inserite nell’organizzazione dell’Università, dovevano attenersi alle direttive impartite e dovevano segnalare eventuali assenze; 3. la terza critica, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 236/1995 in relazione all’art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e poi dell’art. 5 d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 ed in relazione all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alladirettiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999» le ricorrenti,sulla premessa della natura privatistica dei rapporti che si instaurano con i collaboratori esperti linguistici, sostengono che il divieto di conversione, in caso di abuso del contratto a tempo determinato, non può essere fondato sulla necessità della selezione, non equiparabile al concorso pubblico, e neppure sulle esigenze di bilancio; aggiungono che il divieto di conversione si pone in contrasto con il diritto eurounitario,che impone di sanzionare adeguatamente la reiterazione abusiva del contratto a termine; 4. con il quarto motivo, formulato ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ, è denunciata la «erronea interpretazione della domanda ex art.112 c.p.c. nella parte in cui afferma che la domanda di adeguamento della retribuzione formulata dalle ricorrenti fos se fondata sull’applicazione diretta dell’art. 1 l. 62/2004»; sostengono le ricorrenti che era stato domandato l’adeguamento della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato ex art.36 Cost. ed aggiungono che la necessaria proporzionalità nonera stata assicurata dalla contrattazione collettiva, ma solo dal parametro previsto dall’art. 1 della legge n. 63/2004; il legislatore, infatti, con la disposizione invocata ha posto fine alla discriminazione realizzata in danno dei lettori di lingua straniera, censurata dalla Corte di Giustizia, la quale aveva ritenuto insufficiente ed inadeguata la contrattazione collettiva stipulata a seguito della legge n. 236/1995; 5. infine con il quinto motivo è censurato il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite per violazione dell’art.91 cod. proc. civ. e del d.M. n. 55/2014; le ricorrenti addebitano alla Corte territoriale di avere liquidato, senza alcuna specificazione inerente alle fasi, un importo «eccessivo e sproporzionato al valore della causa e all’attività processuale svolta»; sostengono che, tenuto conto del tenore delle difese e del carattere documentale della causa, doveva essere liquidato il minimo,quantificato in € 3.307,50; 6. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; all’esitodella riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si è consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte l’orientamentosecondo cui: a) il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. n. 34476/2019 che richiama Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018 e Cass. S.U. n. 33679/2018); 6.1. il primo motivo, pur richiamando nella rubrica il vizio tipizzato dal riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella sostanza sollecita una rivisitazione del giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale, che, sia pure con motivazione sintetica, ha mostrato (pag. 4 della sentenza di appello) di avere apprezzato le circostanze fattuali indicate negli atti introduttivi dei giudizi di primo grado, ritenendole non idonee a provare l’asserita natura subordinata dei rapporti, qualificati nei contratti individuali di collaborazione autonoma; non si è, dunque, in presenza di un omesso esame, da intendere nei termini sopra indicati; 7. parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso; le pronunce richiamate nel punto che precede hanno chiarito che, a seguitodelle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, è scomparso il controllo della Corte di legittimità sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza e resta solo quello sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata;non integra, in particolare,il vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; si è già detto che la sentenza impugnata, seppure con motivazione estremamente sintetica, ha escluso che l’accenno fatto nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado alle modalità di svolgimento del rapporto, fosse idoneo a consentire la riconducibilità dello stesso a quello di carattere subordinato, sicché appare evidente che la censura sollecita un non consentito confronto fra le ragioni della decisione, comunque esplicitate, e il materiale di causa; 8. l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso consolida il capo della decisione che ha escluso l’asserita natura subordinata dei rapporti intercorsi fra le parti e ciò determina l’inammissibilità della terza e della quarta censura, con le quali le ricorrenti, facendo leva su quella natura, in realtà indimostrata, hanno riproposto le questioni della convertibilità dei rapporti a termine illegittimamente instaurati con i collaborati esperti linguistici e della estensione agli stessi del trattamento retributivo previsto dall’art. 1 della legge n. 62/2004, questioni, peraltro,già ritenute infondate da plurime pronunce di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 30909/2021 e Cass. n. 18523/2022e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); occorre ribadire che, qualora la sentenza impugnata risult i sorretta da diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti alle altre, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare la cassazionedella sentenza impugnata, una volta consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile( cfr. fra le tante Cass. n. 13880/2020; Cass. n. 15399/2018; Cass. n. 11403/2018; Cass. n. 9752/2017); il richiamato orientamento è applicabile alla fattispecie,giacché l’esclusione della natura subordinata dei rapporti intercorsi fra le parti è sufficiente a fondare il rigetto sia della domanda di accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti e di conversione in rapporto a tempo indeterminato, sia di quella formulata ex art. 36 Cost.; 9. inammissibile è anche la quinta censura; questa Corte ha giàaffermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che «in tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa solo allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso» ( Cass. n. 14198/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); il motivo non denuncia il superamento del limite massimo previsto dal d.M. e inammissibilmente sollecita questa Corte ad esprimere un giudizio sulla effettiva attività difensiva svolta dalle parti, giudizio riservato al giudice del merito; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché l’Università e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno solo depositato atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalle ricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presuppost