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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 29596/2024

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zio [OSCURATO:PERSONA]”) –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Udine, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura per notar Castellini di Roma del 16.3.2012, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 3868/2019della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 30.5.2011 il “[OSCURATO:PERSONA]” s.c. a r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma “ReteFerroviaria Italiana” [OSCURATO:SOCIETA] che con d.m. n. 2646/1983 l’ “[OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie dello Stato” (ora “R.F.I.”)aveva affidato all’A.T.I. denominata “[OSCURATO:PERSONA]” la concessione delle prestazioni integrate occorrenti per il completamento della progettazione definitiva del raddoppio della linea ferroviariacompresa tra le stazioni di S. Agata di Militello e S. Filippo del Mela e per la realizzazione di una prima fase funzionale dei medesimi lavori tra le stazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Milazzo (cfr. ricorso, pag. 2). [OSCURATO:SOCIETA] che nel corso dei lavori erano state avanzate richieste di maggiori corrispettivi, correlati a maggiori oneri e costi, e dunque erano state formulate sei (6)riserve (cfr. ricorso, pag. 3), riserve che tuttavia non erano state risolte nel corso del rapporto (cfr. ricorso, pag. 6).

Chiedeva peraltro accertarsi e darsi atto del proprio diritto ad esser ristorato per i maggiori oneri sopportati, per il complessivo importo di euro 148.304.670,35, per l’andamento anomalo dei lavori e, per l’effetto, condannarsi “R.F.I.” al pagamento della somma anzidetta ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione (cfr. ricorso, pagg. 6 -7). 2.Si costituiva “ [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Disposta la consulenza tecnica d’ufficio, l’officiato ausiliario concludeva nel senso che le riserve –indipendentemente dai profili afferenti alla tempestività della relativa formulazione – erano senz’altro fondate nei limiti dell’importo di euro 9.411.259,03 con riferimento all’arco temporale compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 10.4.1995 (cfr. ricorso, pag. 10).

4. Con sentenza n. 12 731/2016 il tribunale rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite e di c.t.u. 5.Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.c. a r.l. proponeva appello .

Resisteva “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; esperiva appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese di prime cure.

6. Con sentenza n. 3868/2019 la Corte di Roma rigettava il gravame principale ed accoglieva il gravame incidentale. 7.Avverso tale sentenza il “[OSCURATO:PERSONA]” s.c. a r.l. ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla scorta di due motivi con ogni conseguente statuizione.

Il “[OSCURATO:PERSONA]” ha precisato che il ricorso mira a conseguire la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma “esclusivamente con riferimento alle statuizioni di inammissibilità e tardività delle riserve da considerare per il periodo ritenuto rilevante dalla c.t.u. assunta in primo grado dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10.4.1995” (così ricorso, pag. 12).

“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del [OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie dello Stato del 9.4.1909 e dell’art. 14 del Capitolato per l’esecuzione dei lavori e forniture per conto della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 3.5.1922 e del 14.7.1922nonché degli artt. 1366 e 1367 cod. civ.

Deduce che l’art. 41 del C.G.A. individua con certezza il soggetto cui è attribuito il compito di pronunciarsi sul ricorso dell’appaltatore veicolante le riserve; che nella specie si è pronunciatoun soggetto diverso , ossia il dirigente dell’areatecnica; che di conseguenza il concedente ha disatteso la disciplina di cui al capitolato e non è abilitato ad eccepire la decadenza del concessionario (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce poi che non vi è margine per evocare la delegazione amministrativa, siccome la decadenza dal diritto di azionare le pretese risarcitorie non può essere ricollegata ad un atto assunto al di fuori della procedura in via tassativa prevista dalla normativa di riferimento (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce dunque che il provvedimento decisorio individuante il dies a quodel termine decadenziale ai fini della formulazione delle riserve non poteva che essere adottato dal direttore generale, unico organo competente a pronunciarsi (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce ancora che la delega amministrativa è ammissibile nei limiti in cui sia espressamente consentita dalla legge e sia l’art. 41 cit. sia l’art. 14 cit. non contemplano alcuna facoltà di delega (cosìricorso, pag. 21).Deduce infine che è irrilevante cheil provvedimento n. 284 /1995 richiamasse la deliberan.

AS/993 del 3.10.1991 (cfr. ricorso, pag. 22) .

Deduce invero che il provvedimento di rigetto “non dà conto che il provvedimento richiamato conteneva la delega di poteri da parte del Direttore Generale relativamente alla adozione dei provvedimenti sui ricorsi formulati dagli appaltatori”(cfr. ricorso, pag. 22). 9.Con il secondo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessae insufficiente motivazione ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del [OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie dello Stato del 9.4.1909 e dell’art. 14 del Capitolato per l’esecuzione dei lavori e forniture per conto della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 3.5.1922 e del 14.7.1922.

Deduce che le riservenotificate con la raccomandata del 4.3.1994 erano volte “ad ottenere il risarcimento dei maggiori oneri determinati dall’improduttivo prolungamento del vincolo contrattuale” (cosìricorso, pag. 23).

Deduce che viceversa “il procedimentoscandito dal CGA del 1909 e dal CLF del 1922 era riservatoa eventuali controversie insorte tra [OSCURATO:PERSONA] e appaltatore (nel caso di specie, Concessionario) con riferimento alla fase esecutivadei lavori” (così ricorso, pag. 25).

Deduce dunque che la mancata attivazione del procedimento di cui agli artt. 41 C.G.A. e 14 C.L.F. non avrebbe potuto sortire effetti caducatori (cfr. ricorso, pag. 25), siccome, appunto, il medesimo procedimento attiene alle contestazioni di natura tecnica (cfr. ricorso, pag. 26). 10.Alla disamina dei motivi di ricorso vanno premessi i seguenti rilievi.11.

In ordine alla nota del 4.3.1994, con cui il concessionario ebbe a formulare le sei (6)riserve, ebbe a pronuncia rsi , rigettandole integralmente, il [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] Area 3 con comunicazione di lavoro n. 111 del 23.3.1994 (cfr. ricorso, pag. 16).

Il concessionario interpose ricorso al Direttore Generale delle FF.SS. ed il ricorso fu respinto con delibera n. 284 del 12.10.1995 del Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Trasporti delle FF.SS. comunicata con nota del 16.11.1995 (cfr. ricorso, pag. 16).

Successivamente alla ricezione della nota del 16.11.1995 il concessionario non provvide alla notifica delle riserve a mezzo ufficiale giudiziario nel termine di decadenza di 15 giorni di cui all’art. 41, 6° co., del C.G.A. approvato il 9.4.1909(cfr. sentenza d’appello, pag. 5 , ove è riprodotta la motivazione, in parte qua, del primo dictum, primo dictum ove si dava atto che “la prima richiesta successiva venne (…) formulata dal concessionario soltanto con la lettera raccomandata a.r. del 2.8.2000”).

Cosicché – ha opinato il tribunale – “ la decisione di rigetto [ n. 284/1995 ] assunta in merito al ricorso si è quindi consolidata e i l concessionario non può più far valere pretese in contrasto con quella decisione, e cioè le pretese specificamente formulate con le sei riserve comunicate con la lettera del 4.3.1994”(così sentenza d’appello, pag. 5 , ove è riprodotto il riferito passaggio motivazionale del primo dictum).

Il tribunale ha puntualizzato altresì che non rivestiva valenza alcuna la circostanza che la decisione del 12.10.1995 fosse stata assunta non già dal Direttore Generale delle FF.SS. –cioè dall’organo di vertice - bensì dal Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Trasporti delle FF.SS., siccome a quest’ultimo organo il potere di decisione era stato delegato con delibera n.

AS/993 del 3.10.1991 dell’amministratore straordinario dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, delibera, quest’ultima, espressamente menzionata nella delibera n. 284/1995 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 -6).

Edha puntualizzato a n c or a che invano erano stati invocati i criteri di buona fede e correttezza (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 12.Dal canto suo, la Corte d’Appello di Roma ha reputato quanto segue.

In ordine al primo motivo di gravame– con cui si era, per un verso, censurato il primo dictumnella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che il “Consorzio” fosse decaduto dalle pretese oggetto delle riserve formulate con la nota del 4.3.1994e con cui si era, per altro verso , addotto che il tribunale non aveva motivato in merito alla inapplicabilità dell’art. 41 del capitolato, giacché si era nella specie al cospetto di una richiesta risarcitoria correlata all’andamento anomalo dei lavori eziologicamente riconducibile a colpadel committente e non già al cospetto di una richiesta correlata a fatti riconducibili a divergenze di natura tecnica nell’esecuzione dei lavori – che l’applicabilità del capitolato del 1909era da affermare “non solo per divergenze di natura tecnica riguardanti l’esecuzione dell’opera, maanche per contrasti emersi nell’esecuzione dei lavori riconducibili a comportamenti dell’Amministrazione ovvero a fatto del terzo” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Altresì, che correttamente il tribunale aveva ritenuto che la delibera n. 284 del 12.10.1995 fosse stata legittimamente assunta dal Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Trasporti delle FF.SS. in virtù della delega a costui conferita con delibera n.

AS/993 del 3.10.1991 dell’amministratore straordinario dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato (cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Invero, che il potere di delega non era precluso da alcuna disposizione normativa e ben poteva reputarsi implicito nella previsione dell’art. 41 del capitolato (cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Infine,che l’impugnato dictumera da ribadire pur nella parte in cui il tribunale aveva negato che potessero invocarsi i principi di buonafede e correttezza onde giustificare l’inerzia del concessionario, giacché il provvedimento del direttore d’area “conteneva un esplicito riferimento alla delibera n.

AS/993 del 03.10.1991 contenente la delegazione di poteri” (così sentenza d’appello, pag. 11). 13.I motiv i di ricorso sono evidentemente connessi, quanto meno giacché con ambedue i mezzi di impugnazione si prospettano, in parte , i medesimi asseriti “errores in iudicando ”; ne è opportuna, per tanto , la disamina contestuale; in ogni caso, entrambi i mezzi sono inammissibili.

14. Rileva dapprima – ai fini del riscontro di inammissibilità – la seppur risalente elaborazione di questa Corte a tenor della quale le disposizioni deicapitolati per l ’ appalto di opere e per l’esecuzione di lavori o forniture ferroviarie, approvate rispettivamente con delibere del consiglio di amministrazione delle FF.SS.del 9 aprile 1909 e del 3 maggio - 14 luglio 1922, hanno carattere puramente interno e non natura regolamentare; cosicché talicapitolati non sono conoscibili dal giudice ex officio ma sono soggetti all’onere della produzione di parte in giudizio e correlativamente al limite dell’art.372 cod. proc . civ . , che la esclude per il giudizio di Cassazione; c osicché, inoltre, l’inosservanza ela violazione delle norme di tali capitolati non p ossono esserededottecon ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge [il che, viceversa, è avvenuto nella specie] e l ’ interpretazione del capitolato, richiamato nel contratto, si risolve in una valutazione “di fatto” sottratta al controllo della suprema Corte se immune da vizi logici e giuridici e rispettosa delle regole di ermeneutica dei contratti (cfr. Cass. 1.4.1980, n. 2097; Cass.14.1.1977, n. 174, secondo cui le disposizioni dei capitolati generali per l’appalto di opere e per l’esecuzione di lavori o forniture ferroviarie, approvati, rispettivamente, con delibere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato in data 9 aprile 1909 e 3 maggio - 14 luglio 1922, non hanno la portata e la natura di norme regolamentari, ma hanno carattere puramente interno, in quanto, secondo la legislazione all’epoca vigente (r.d.17 febbraio 1884, n. 2016, art. 11; r.d. 4 maggio 1885, n. 3174, art. 50; legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 31), il potere di emanare capitolati con efficacia regolamentare spettava al Ministro dei lavori pubblici, non anche al predetto consiglio di amministrazione; da ciò consegue che il giudice non ha l’obbligo di conoscere tali disposizioni, indipendentemente dalla produzione delle parti, e che l’inosservanza delle medesime non può essere dedotta, con ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto).

15. Rileva dipoi – ai fini parimenti del riscontro di inammissibilità – la circostanzaper cui e l’uno e l’altro mezzo di impugnazione si risolv ono nella sostanziale riproposizione del primo motivo d’appello(che aveva “riguardato: (a) le riserve così come originariamente formulate (I° motivo); (…)”: così ricorso, pag.

13. Il secondo motivo d’appello concerneva le riserve come aggiornate in data 2.8.2000 e 3.11.2000;il terzo motivo d’appello le riserve formulate in data 16.9.2009 e 18.3.2009:cfr. ricorso, pag. 13).

In tal guisasoccorrono gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento – seppur espresso sullo specifico terreno del contenzioso elettorale– a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi aquesta Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili(cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass.24.2.2006, n. 4250).

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile exart. 366, 1° co.,n. 4, cod. p roc . c iv . (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098). 16.Con precipuo riguardo al primo motivo di ricorso si rimarca ulteriormente cheper nulla si configurano gli asseriti “ errores” in relazione agli artt. 1366 e 1367 cod. civ.

Va ribadito ovviamente che il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti mira a precludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con il criterio d ell’ affidamento dell’uomo medio , sicché la buona fede ex art.1366 cod. civ. non consente di assegnare all’atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, portata diversa corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona (cfr. Cass. 15.3.2004, n. 5239; Cass.12.3.2014, n. 5782, secondo cui in tema di interpretazione del contratto la buona fede esclude significati unilaterali o contrastanti con l’affidamento dell’uomo medio).

Su tale scorta, allorchéha reiterato i rilievi alla stregua dei quali il tribunale aveva ritenuto che invano fossero stati invocati i criteri di buona fede e correttezza, la Corte di Romasi è evidentemente uniformata al criterio esegetico dell’affidamento dell’uomo medio,siccome, appunto, ha congruamente reputato che i riferimenti contenuti nella delibera n. 284 del 12.10.1995fossero di per sé bastevoli a far presumere che “proprio quello fosse il provvedimento di manifestazione della decisione di Ferrovie dello Statio e delle sue ragioni” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Va ribadito ovviamente che il principio di conservazione exart. 1367 cod. civ. postula che l’interpretazione per nulla frustri la proiezione applicativa del testo contrattuale (cfr. Cass. 1.9.1997, n. 8301).

Su tale scorta, nondimeno, è sufficiente rimarcare che la soluzione recepita dai giudici del merito e qui censurata non ha comportato la vanificazione del l a potenziale efficacia applicativadel contratto.

17. Con precipuo ri guardo al secondo motivo di ricorso si rimarca ulteriormente quanto segue.Sono stati anticipati i passaggi motivazionali sulla cui scorta la Corte di Roma ha fatto luogo al rigetto del primo motivo d’appello.

Cosicché, innegabilmente, la corte distrettuale si è pronunciata in ordine al profilo oggetto dell’asserita carenza/insufficienza motivazionale(il procedimento di cui all’art. 41 cit. e 14 cit. attiene –adduce la ricorrente - alle contestazioni di ordine tecnico)ed ha, ben vero, motivato in maniera congrua ed esaustiva mercè il riferimento alla pronuncia di ampio spettro n. 9328 del 9.5.2016 di questa Corte(secondo cui, in tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile “ratione temporis”) si ricava la regola secondo cui sono soggette all’onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall’appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell’appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l’onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria).

Per nulla si giustifica, quindi , l’assunto del ricorrente secondo cui su tali questioni, oggetto di specifiche censure, “la Sentenza di Appello non si è espressa, limitandosi a richiamare principi generali” (così ricorso, pag. 26).Per nulla si giustificano, dunque,e la denuncia di omessa motivazione e la denuncia di insufficiente motivazione(al di là, ben vero, del rilievo per cui tra le “anomalie motivazionali” aventi valenzaalla luce dell’insegnamento n. 8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle sezioni unite di questa Corte il vizio di “insufficienza” della motivazionenon è più annoverabile). 18.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.c. a r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,le spese del pres ente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 32.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.p.r. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zio [OSCURATO:PERSONA]”) –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Udine, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura per notar Castellini di Roma del 16.3.2012, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 3868/2019della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 30.5.2011 il “[OSCURATO:PERSONA]” s.c. a r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma “ReteFerroviaria Italiana” [OSCURATO:SOCIETA] che con d.m. n. 2646/1983 l’ “[OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie dello Stato” (ora “R.F.I.”)aveva affidato all’A.T.I. denominata “[OSCURATO:PERSONA]” la concessione delle prestazioni integrate occorrenti per il completamento della progettazione definitiva del raddoppio della linea ferroviariacompresa tra le stazioni di S. Agata di Militello e S. Filippo del Mela e per la realizzazione di una prima fase funzionale dei medesimi lavori tra le stazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Milazzo (cfr. ricorso, pag. 2). [OSCURATO:SOCIETA] che nel corso dei lavori erano state avanzate richieste di maggiori corrispettivi, correlati a maggiori oneri e costi, e dunque erano state formulate sei (6)riserve (cfr. ricorso, pag. 3), riserve che tuttavia non erano state risolte nel corso del rapporto (cfr. ricorso, pag. 6). Chiedeva peraltro accertarsi e darsi atto del proprio diritto ad esser ristorato per i maggiori oneri sopportati, per il complessivo importo di euro 148.304.670,35, per l’andamento anomalo dei lavori e, per l’effetto, condannarsi “R.F.I.” al pagamento della somma anzidetta ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione (cfr. ricorso, pagg. 6 -7). 2.Si costituiva “ [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Disposta la consulenza tecnica d’ufficio, l’officiato ausiliario concludeva nel senso che le riserve –indipendentemente dai profili afferenti alla tempestività della relativa formulazione – erano senz’altro fondate nei limiti dell’importo di euro 9.411.259,03 con riferimento all’arco temporale compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 10.4.1995 (cfr. ricorso, pag. 10). 4. Con sentenza n. 12 731/2016 il tribunale rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite e di c.t.u. 5.Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.c. a r.l. proponeva appello . Resisteva “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; esperiva appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese di prime cure. 6. Con sentenza n. 3868/2019 la Corte di Roma rigettava il gravame principale ed accoglieva il gravame incidentale. 7.Avverso tale sentenza il “[OSCURATO:PERSONA]” s.c. a r.l. ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla scorta di due motivi con ogni conseguente statuizione. Il “[OSCURATO:PERSONA]” ha precisato che il ricorso mira a conseguire la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma “esclusivamente con riferimento alle statuizioni di inammissibilità e tardività delle riserve da considerare per il periodo ritenuto rilevante dalla c.t.u. assunta in primo grado dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10.4.1995” (così ricorso, pag. 12). “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del [OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie dello Stato del 9.4.1909 e dell’art. 14 del Capitolato per l’esecuzione dei lavori e forniture per conto della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 3.5.1922 e del 14.7.1922nonché degli artt. 1366 e 1367 cod. civ. Deduce che l’art. 41 del C.G.A. individua con certezza il soggetto cui è attribuito il compito di pronunciarsi sul ricorso dell’appaltatore veicolante le riserve; che nella specie si è pronunciatoun soggetto diverso , ossia il dirigente dell’areatecnica; che di conseguenza il concedente ha disatteso la disciplina di cui al capitolato e non è abilitato ad eccepire la decadenza del concessionario (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce poi che non vi è margine per evocare la delegazione amministrativa, siccome la decadenza dal diritto di azionare le pretese risarcitorie non può essere ricollegata ad un atto assunto al di fuori della procedura in via tassativa prevista dalla normativa di riferimento (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce dunque che il provvedimento decisorio individuante il dies a quodel termine decadenziale ai fini della formulazione delle riserve non poteva che essere adottato dal direttore generale, unico organo competente a pronunciarsi (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce ancora che la delega amministrativa è ammissibile nei limiti in cui sia espressamente consentita dalla legge e sia l’art. 41 cit. sia l’art. 14 cit. non contemplano alcuna facoltà di delega (cosìricorso, pag. 21).Deduce infine che è irrilevante cheil provvedimento n. 284 /1995 richiamasse la deliberan. AS/993 del 3.10.1991 (cfr. ricorso, pag. 22) . Deduce invero che il provvedimento di rigetto “non dà conto che il provvedimento richiamato conteneva la delega di poteri da parte del Direttore Generale relativamente alla adozione dei provvedimenti sui ricorsi formulati dagli appaltatori”(cfr. ricorso, pag. 22). 9.Con il secondo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessae insufficiente motivazione ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del [OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie dello Stato del 9.4.1909 e dell’art. 14 del Capitolato per l’esecuzione dei lavori e forniture per conto della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 3.5.1922 e del 14.7.1922. Deduce che le riservenotificate con la raccomandata del 4.3.1994 erano volte “ad ottenere il risarcimento dei maggiori oneri determinati dall’improduttivo prolungamento del vincolo contrattuale” (cosìricorso, pag. 23). Deduce che viceversa “il procedimentoscandito dal CGA del 1909 e dal CLF del 1922 era riservatoa eventuali controversie insorte tra [OSCURATO:PERSONA] e appaltatore (nel caso di specie, Concessionario) con riferimento alla fase esecutivadei lavori” (così ricorso, pag. 25). Deduce dunque che la mancata attivazione del procedimento di cui agli artt. 41 C.G.A. e 14 C.L.F. non avrebbe potuto sortire effetti caducatori (cfr. ricorso, pag. 25), siccome, appunto, il medesimo procedimento attiene alle contestazioni di natura tecnica (cfr. ricorso, pag. 26). 10.Alla disamina dei motivi di ricorso vanno premessi i seguenti rilievi.11. In ordine alla nota del 4.3.1994, con cui il concessionario ebbe a formulare le sei (6)riserve, ebbe a pronuncia rsi , rigettandole integralmente, il [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] Area 3 con comunicazione di lavoro n. 111 del 23.3.1994 (cfr. ricorso, pag. 16). Il concessionario interpose ricorso al Direttore Generale delle FF.SS. ed il ricorso fu respinto con delibera n. 284 del 12.10.1995 del Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Trasporti delle FF.SS. comunicata con nota del 16.11.1995 (cfr. ricorso, pag. 16). Successivamente alla ricezione della nota del 16.11.1995 il concessionario non provvide alla notifica delle riserve a mezzo ufficiale giudiziario nel termine di decadenza di 15 giorni di cui all’art. 41, 6° co., del C.G.A. approvato il 9.4.1909(cfr. sentenza d’appello, pag. 5 , ove è riprodotta la motivazione, in parte qua, del primo dictum, primo dictum ove si dava atto che “la prima richiesta successiva venne (…) formulata dal concessionario soltanto con la lettera raccomandata a.r. del 2.8.2000”). Cosicché – ha opinato il tribunale – “ la decisione di rigetto [ n. 284/1995 ] assunta in merito al ricorso si è quindi consolidata e i l concessionario non può più far valere pretese in contrasto con quella decisione, e cioè le pretese specificamente formulate con le sei riserve comunicate con la lettera del 4.3.1994”(così sentenza d’appello, pag. 5 , ove è riprodotto il riferito passaggio motivazionale del primo dictum). Il tribunale ha puntualizzato altresì che non rivestiva valenza alcuna la circostanza che la decisione del 12.10.1995 fosse stata assunta non già dal Direttore Generale delle FF.SS. –cioè dall’organo di vertice - bensì dal Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Trasporti delle FF.SS., siccome a quest’ultimo organo il potere di decisione era stato delegato con delibera n. AS/993 del 3.10.1991 dell’amministratore straordinario dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, delibera, quest’ultima, espressamente menzionata nella delibera n. 284/1995 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 -6). Edha puntualizzato a n c or a che invano erano stati invocati i criteri di buona fede e correttezza (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 12.Dal canto suo, la Corte d’Appello di Roma ha reputato quanto segue. In ordine al primo motivo di gravame– con cui si era, per un verso, censurato il primo dictumnella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che il “Consorzio” fosse decaduto dalle pretese oggetto delle riserve formulate con la nota del 4.3.1994e con cui si era, per altro verso , addotto che il tribunale non aveva motivato in merito alla inapplicabilità dell’art. 41 del capitolato, giacché si era nella specie al cospetto di una richiesta risarcitoria correlata all’andamento anomalo dei lavori eziologicamente riconducibile a colpadel committente e non già al cospetto di una richiesta correlata a fatti riconducibili a divergenze di natura tecnica nell’esecuzione dei lavori – che l’applicabilità del capitolato del 1909era da affermare “non solo per divergenze di natura tecnica riguardanti l’esecuzione dell’opera, maanche per contrasti emersi nell’esecuzione dei lavori riconducibili a comportamenti dell’Amministrazione ovvero a fatto del terzo” (così sentenza d’appello, pag. 10). Altresì, che correttamente il tribunale aveva ritenuto che la delibera n. 284 del 12.10.1995 fosse stata legittimamente assunta dal Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Trasporti delle FF.SS. in virtù della delega a costui conferita con delibera n. AS/993 del 3.10.1991 dell’amministratore straordinario dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Invero, che il potere di delega non era precluso da alcuna disposizione normativa e ben poteva reputarsi implicito nella previsione dell’art. 41 del capitolato (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Infine,che l’impugnato dictumera da ribadire pur nella parte in cui il tribunale aveva negato che potessero invocarsi i principi di buonafede e correttezza onde giustificare l’inerzia del concessionario, giacché il provvedimento del direttore d’area “conteneva un esplicito riferimento alla delibera n. AS/993 del 03.10.1991 contenente la delegazione di poteri” (così sentenza d’appello, pag. 11). 13.I motiv i di ricorso sono evidentemente connessi, quanto meno giacché con ambedue i mezzi di impugnazione si prospettano, in parte , i medesimi asseriti “errores in iudicando ”; ne è opportuna, per tanto , la disamina contestuale; in ogni caso, entrambi i mezzi sono inammissibili. 14. Rileva dapprima – ai fini del riscontro di inammissibilità – la seppur risalente elaborazione di questa Corte a tenor della quale le disposizioni deicapitolati per l ’ appalto di opere e per l’esecuzione di lavori o forniture ferroviarie, approvate rispettivamente con delibere del consiglio di amministrazione delle FF.SS.del 9 aprile 1909 e del 3 maggio - 14 luglio 1922, hanno carattere puramente interno e non natura regolamentare; cosicché talicapitolati non sono conoscibili dal giudice ex officio ma sono soggetti all’onere della produzione di parte in giudizio e correlativamente al limite dell’art.372 cod. proc . civ . , che la esclude per il giudizio di Cassazione; c osicché, inoltre, l’inosservanza ela violazione delle norme di tali capitolati non p ossono esserededottecon ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge [il che, viceversa, è avvenuto nella specie] e l ’ interpretazione del capitolato, richiamato nel contratto, si risolve in una valutazione “di fatto” sottratta al controllo della suprema Corte se immune da vizi logici e giuridici e rispettosa delle regole di ermeneutica dei contratti (cfr. Cass. 1.4.1980, n. 2097; Cass.14.1.1977, n. 174, secondo cui le disposizioni dei capitolati generali per l’appalto di opere e per l’esecuzione di lavori o forniture ferroviarie, approvati, rispettivamente, con delibere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato in data 9 aprile 1909 e 3 maggio - 14 luglio 1922, non hanno la portata e la natura di norme regolamentari, ma hanno carattere puramente interno, in quanto, secondo la legislazione all’epoca vigente (r.d.17 febbraio 1884, n. 2016, art. 11; r.d. 4 maggio 1885, n. 3174, art. 50; legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 31), il potere di emanare capitolati con efficacia regolamentare spettava al Ministro dei lavori pubblici, non anche al predetto consiglio di amministrazione; da ciò consegue che il giudice non ha l’obbligo di conoscere tali disposizioni, indipendentemente dalla produzione delle parti, e che l’inosservanza delle medesime non può essere dedotta, con ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto). 15. Rileva dipoi – ai fini parimenti del riscontro di inammissibilità – la circostanzaper cui e l’uno e l’altro mezzo di impugnazione si risolv ono nella sostanziale riproposizione del primo motivo d’appello(che aveva “riguardato: (a) le riserve così come originariamente formulate (I° motivo); (…)”: così ricorso, pag. 13. Il secondo motivo d’appello concerneva le riserve come aggiornate in data 2.8.2000 e 3.11.2000;il terzo motivo d’appello le riserve formulate in data 16.9.2009 e 18.3.2009:cfr. ricorso, pag. 13). In tal guisasoccorrono gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero l’insegnamento – seppur espresso sullo specifico terreno del contenzioso elettorale– a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi aquesta Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili(cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass.24.2.2006, n. 4250). Ovvero l’insegnamento a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile exart. 366, 1° co.,n. 4, cod. p roc . c iv . (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098). 16.Con precipuo riguardo al primo motivo di ricorso si rimarca ulteriormente cheper nulla si configurano gli asseriti “ errores” in relazione agli artt. 1366 e 1367 cod. civ. Va ribadito ovviamente che il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti mira a precludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con il criterio d ell’ affidamento dell’uomo medio , sicché la buona fede ex art.1366 cod. civ. non consente di assegnare all’atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, portata diversa corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona (cfr. Cass. 15.3.2004, n. 5239; Cass.12.3.2014, n. 5782, secondo cui in tema di interpretazione del contratto la buona fede esclude significati unilaterali o contrastanti con l’affidamento dell’uomo medio). Su tale scorta, allorchéha reiterato i rilievi alla stregua dei quali il tribunale aveva ritenuto che invano fossero stati invocati i criteri di buona fede e correttezza, la Corte di Romasi è evidentemente uniformata al criterio esegetico dell’affidamento dell’uomo medio,siccome, appunto, ha congruamente reputato che i riferimenti contenuti nella delibera n. 284 del 12.10.1995fossero di per sé bastevoli a far presumere che “proprio quello fosse il provvedimento di manifestazione della decisione di Ferrovie dello Statio e delle sue ragioni” (così sentenza d’appello, pag. 6). Va ribadito ovviamente che il principio di conservazione exart. 1367 cod. civ. postula che l’interpretazione per nulla frustri la proiezione applicativa del testo contrattuale (cfr. Cass. 1.9.1997, n. 8301). Su tale scorta, nondimeno, è sufficiente rimarcare che la soluzione recepita dai giudici del merito e qui censurata non ha comportato la vanificazione del l a potenziale efficacia applicativadel contratto. 17. Con precipuo ri guardo al secondo motivo di ricorso si rimarca ulteriormente quanto segue.Sono stati anticipati i passaggi motivazionali sulla cui scorta la Corte di Roma ha fatto luogo al rigetto del primo motivo d’appello. Cosicché, innegabilmente, la corte distrettuale si è pronunciata in ordine al profilo oggetto dell’asserita carenza/insufficienza motivazionale(il procedimento di cui all’art. 41 cit. e 14 cit. attiene –adduce la ricorrente - alle contestazioni di ordine tecnico)ed ha, ben vero, motivato in maniera congrua ed esaustiva mercè il riferimento alla pronuncia di ampio spettro n. 9328 del 9.5.2016 di questa Corte(secondo cui, in tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile “ratione temporis”) si ricava la regola secondo cui sono soggette all’onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall’appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell’appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l’onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria). Per nulla si giustifica, quindi , l’assunto del ricorrente secondo cui su tali questioni, oggetto di specifiche censure, “la Sentenza di Appello non si è espressa, limitandosi a richiamare principi generali” (così ricorso, pag. 26).Per nulla si giustificano, dunque,e la denuncia di omessa motivazione e la denuncia di insufficiente motivazione(al di là, ben vero, del rilievo per cui tra le “anomalie motivazionali” aventi valenzaalla luce dell’insegnamento n. 8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle sezioni unite di questa Corte il vizio di “insufficienza” della motivazionenon è più annoverabile). 18.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.c. a r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,le spese del pres ente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 32.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.p.r. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit.,