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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33645/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 26 febbraio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale la difesa diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto che si procedesse, nelle forme dell’incidenteprobatorio, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen., all’esame delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Nel corpo dell’ordinanza il Tribunale ha:- riconosciuto la propria competenza a valutare l’istanza in esame, daidifensori originariamente avanzata al G.I.P. del Tribunale di Catanzaro;- delineato le ragioni che ne hanno legittimato la presentazione; secondo laprospettazione difensiva, l’acquisizione del contributo eventualmente offerto dalpredetto collaboratore, se favorevole al [OSCURATO:PERSONA], potrebbe giustificare lapresentazione di una richiesta di revisione della sentenza di condanna, ormaidefinitiva, emessa nei riguardi di quest’ultimo;- ricostruito in fatto le motivazioni che renderebbero necessario procedere aldetto esame; invero il [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un interrogatorio reso il 19 giugno2017, ha operato un sintetico riferimento alla specifica vicenda delittuosa checostituisce la pietra angolare sulla quale è stato fondato il giudizio la penaleresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] («giacchè, in relazione alla vicenda Partesa eglidichiarava che - da lì è nata la tragedia, ma chiddu propriu secondo me CarmeloRiggiu non era iutu mi nci pigghia nenti, è successa una montatura -»),riferimento che, nell’ottica difensiva, si appalesa meritevole di approfondimentospecie ove valutato alla luce dell’errore nel quale sarebbero incorsi i giudici dimerito nell’interpretazione di uno specifico passo delle risultanze captativeacquisite nel relativo procedimento penale.1.2.

Tutto ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto la richiesta immeritevole diapprezzamento.L’esame del collaboratore non è, infatti, prova nuova, «ossia sopravvenuta oscoperta dopo la condanna», atteso che il [OSCURATO:PERSONA] ha reso le dichiarazioni soprariportate allorquando il procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] era ancora incorso.La stessa non può, peraltro, qualificarsi come «decisiva, ossia in grado didimostrare che il condannato deve essere prosciolto».La richiesta avanzata dai difensore presenta, piuttosto, un’inammissibileconnotazione esplorativa.Il Tribunale, a chiusura del proprio argomentare, ha altresì evidenziato comel’istanza in esame costituisce pedissequa riproposizione di una pregressa identicaistanza già rigettata da altra autorità giudiziaria con valutazione condivisa dallaCorte di cassazione con sentenza n. 29596 del 2024.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA]Chianese ed [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in sei motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.La difesa premette che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva allapena di anni dieci e mesi sei di reclusione in relazione ai delitti di partecipazionead un’associazione di tipo mafioso, falsità ideologica, violazione di domicilio elesioni, questi ultimi tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203(oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), come rispettivamente descritti ai capi a), g1), c1)e c2) della rubrica.Ricostruite in fatto le vicende sulle quali è stata fondata l’affermazione dellapenale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla più grave delle fattispeciedelittuose ed evidenziato il rilievo che assumono, nell’ottica difensiva, ledichiarazioni rese in data 19 giugno 2017 da [OSCURATO:PERSONA], la difesa,in particolare, lamenta:2.1. violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) inrelazione agli artt. 630, 631 e 391-bis cod. proc. pen. con riguardo al concetto di«prova nuova».I difensori contestano che il Tribunale ha errato nell’affermare che la provarichiesta non sia nuova sol perché formata in epoca anteriore rispetto alla data incui il procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stato definito.

«Prova nuova» è,infatti, anche quella preesistente ma non acquisita o conoscibile con l’ordinariadiligenza nel giudizio di cognizione o che, pur astrattamente conoscibile, non siastata comunque oggetto di effettivo vaglio nel processo.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen.) per travisamento del concetto di sopravvenienza della«prova nuova», omessa verifica della decisività del c.d.

«novum probatorio»,violazione dell’art. 111 Cost e del principio del giusto processo.I difensori contestano che il Tribunale ha omesso di operare la necessariaverifica sulla potenzialità demolitoria delle dichiarazioni rese dal collaboratore digiustizia, limitandosi ad esaltare il dato, meramente cronologico, legato alla suaacquisizione e ritenendo così irrilevante l’esame sol perché la prova è emersaprima della pronuncia della Corte di cassazione che ha confermato la sentenza dicondanna nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA].

L’ordinanza impugnata è, pertanto, affettada motivazione apparente.

Con essa il Tribunale si è, peraltro, posto in contrastocon il principio del c.d. favor revisionis riconosciuto dalla stessa giurisprudenza dilegittimità («la Suprema Corte di cassazione …ha ripetutamente affermato che lenorme in materia di revisione debbano essere interpretate in modo da noncomprimere irragionevolmente il diritto di difesa ed il principio di giustiziasostanziale»).2.3.

Violazione di legge.

Erronea affermazione di preclusione derivante daprecedente rigetto di revisione.I difensori censurano l’errore in cui il Tribunale è incorso ritenendo preclusa lanuova iniziativa processuale in ragione del precedente rigetto di analogadomanda di revisione.

Quest’ultimo, infatti, non determina alcun effettopreclusivo «allorquando siano dedotti elementi nuovi ovvero una diversaarticolazione del quadro probatorio».

Evidenziano, al riguardo, come laprecedente istanza non fosse fondata sulle dichiarazioni rese il 19 giugno 2017dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sicchè «la mera identità del fattostorico…non integra identità della domanda».2.4.

Violazione di legge processuali (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.) per erronea applicazione degli artt. 391-bis e 392 cod. proc. pen. eviolazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio di cui agli artt. 24e 111 Cost.

Vizio della motivazione anche per travisamento della richiestadifensiva.I difensori contestano che il Tribunale ha erroneamente reputato che l’istanzadovesse contenere una dettagliata articolazione dei capitoli di prova sui qualil’esame del collaboratore di giustizia doveva vertere.

Quest’ultima, infatti, non èprevista dagli artt. 391-bis e 392 cod. proc. pen.

Ha, in tal modo, violato il dirittodi difesa ed il principio del contraddittorio poiché ha omesso di considerare se ifatti oggetto della chiesta audizione fossero già individuabili e se la testimonianzafosse potenzialmente decisiva.2.5 Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) pererronea applicazione degli artt. 391-bis e 392 cod. proc. pen. e violazione deldiritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.I difensori contestano che il Tribunale ha respinto la richiesta sull’erroneopresupposto che essa fosse inidonea a dimostrare che il condannato dovesseessere prosciolto mentre, ai sensi degli artt. 391-bis e 392 cod. proc. pen., ilGiudice è tenuto unicamente a valutare la pertinenza della prova rispetto ai fattioggetto di accertamento.

Ha in tal modo trasformato il vaglio di ammissibilità inuna valutazione prognostica sulla decisione finale «del tutto ultronea al sistemaprocessuale».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

Dotata di valenza assorbente - tale da rendere del tutto superfluoimmorare sulla valutazione della fondatezza delle doglianze veicolate a mezzo delpresente gravame con riguardo alla congruità dell’apparato motivazionale delprovvedimento ed alla correttezza della lettura delle norme processuali in essorichiamate - è la circostanza che l’istanza difensiva che ha dato origineall’incidente camerale oggetto della presente verifica costituisce, diversamenteda quanto rappresentato dai difensori del [OSCURATO:PERSONA], la mera riproposizione diuna richiesta di assunzione della testimonianza del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ex art.391-bis, comma 11, cod. proc. pen., funzionale alla successiva riproposizione diistanza di revisione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],irrevocabile il 3 luglio 2018, con la quale il ricorrente è stato condannato,richiesta dagli stessi già avanzata e rigettata con sentenza della Corte di appellodi Catanzaro del 19 aprile 2023.

La lettura della motivazione della pronuncia diquesta Corte (il riferimento è alla già menzionata sentenza n. 29596/24 del 27marzo 2024), che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ladeterminazione assunta dalla Corte territoriale catanzarese, rende, invero,patente il fatto che il tema devoluto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 629 ess. cod. proc. pen. e, soprattutto, gli elementi posti a fondamento della richiestarisultano perfettamente sovrapponibili a quelli offerti alla cognizione del giudicedell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Va, in particolare, rimarcato come anche in quella sede l’istanza fosse statafondata sulla valorizzazione delle sintetiche dichiarazioni offerte dal collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] nel corpo dell’interrogatorio reso il 19giugno 2017 (cfr. pag. 2 della motivazione) e come, con i motivi di ricorsodevoluti all’attenzione della Corte, la difesa avesse in particolare aggredito ladecisione di non disporre l’esame, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., delpredetto collaboratore di giustizia, ritenendo sufficiente procedere all’acquisizionedel verbale di interrogatorio dallo stesso reso, esame che, invece, «si sarebbereso necessario per approfondire il tema del coinvolgimento del ricorrente nellavicenda Partesa, anche alla luce della valorizzazione, da parte della Corteterritoriale, del dato emerso dal compendio intercettativo che non ha mostrato ilcoinvolgimento dello stesso nella vicenda in questione» (così pag. 3 dellamotivazione).3.

La richiesta di incidente probatorio in esame si appalesa allorainammissibile poiché si risolve nella sostanziale riproposizione di una precedenteistanza già scrutinata e rigettata, senza che siano stati prospettati elementinuovi, sopravvenuti o comunque non esaminati nel precedente giudizio, che ladifesa si limita ad affermare sussistenti senza fornirne la dimostrazione.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 26 febbraio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale la difesa diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto che si procedesse, nelle forme dell’incidenteprobatorio, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen., all’esame delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].1.1. Nel corpo dell’ordinanza il Tribunale ha:- riconosciuto la propria competenza a valutare l’istanza in esame, daidifensori originariamente avanzata al G.I.P. del Tribunale di Catanzaro;- delineato le ragioni che ne hanno legittimato la presentazione; secondo laprospettazione difensiva, l’acquisizione del contributo eventualmente offerto dalpredetto collaboratore, se favorevole al [OSCURATO:PERSONA], potrebbe giustificare lapresentazione di una richiesta di revisione della sentenza di condanna, ormaidefinitiva, emessa nei riguardi di quest’ultimo;- ricostruito in fatto le motivazioni che renderebbero necessario procedere aldetto esame; invero il [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un interrogatorio reso il 19 giugno2017, ha operato un sintetico riferimento alla specifica vicenda delittuosa checostituisce la pietra angolare sulla quale è stato fondato il giudizio la penaleresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] («giacchè, in relazione alla vicenda Partesa eglidichiarava che - da lì è nata la tragedia, ma chiddu propriu secondo me CarmeloRiggiu non era iutu mi nci pigghia nenti, è successa una montatura -»),riferimento che, nell’ottica difensiva, si appalesa meritevole di approfondimentospecie ove valutato alla luce dell’errore nel quale sarebbero incorsi i giudici dimerito nell’interpretazione di uno specifico passo delle risultanze captativeacquisite nel relativo procedimento penale.1.2. Tutto ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto la richiesta immeritevole diapprezzamento.L’esame del collaboratore non è, infatti, prova nuova, «ossia sopravvenuta oscoperta dopo la condanna», atteso che il [OSCURATO:PERSONA] ha reso le dichiarazioni soprariportate allorquando il procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] era ancora incorso.La stessa non può, peraltro, qualificarsi come «decisiva, ossia in grado didimostrare che il condannato deve essere prosciolto».La richiesta avanzata dai difensore presenta, piuttosto, un’inammissibileconnotazione esplorativa.Il Tribunale, a chiusura del proprio argomentare, ha altresì evidenziato comel’istanza in esame costituisce pedissequa riproposizione di una pregressa identicaistanza già rigettata da altra autorità giudiziaria con valutazione condivisa dallaCorte di cassazione con sentenza n. 29596 del 2024.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA]Chianese ed [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in sei motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.La difesa premette che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva allapena di anni dieci e mesi sei di reclusione in relazione ai delitti di partecipazionead un’associazione di tipo mafioso, falsità ideologica, violazione di domicilio elesioni, questi ultimi tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203(oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), come rispettivamente descritti ai capi a), g1), c1)e c2) della rubrica.Ricostruite in fatto le vicende sulle quali è stata fondata l’affermazione dellapenale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla più grave delle fattispeciedelittuose ed evidenziato il rilievo che assumono, nell’ottica difensiva, ledichiarazioni rese in data 19 giugno 2017 da [OSCURATO:PERSONA], la difesa,in particolare, lamenta:2.1. violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) inrelazione agli artt. 630, 631 e 391-bis cod. proc. pen. con riguardo al concetto di«prova nuova».I difensori contestano che il Tribunale ha errato nell’affermare che la provarichiesta non sia nuova sol perché formata in epoca anteriore rispetto alla data incui il procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stato definito. «Prova nuova» è,infatti, anche quella preesistente ma non acquisita o conoscibile con l’ordinariadiligenza nel giudizio di cognizione o che, pur astrattamente conoscibile, non siastata comunque oggetto di effettivo vaglio nel processo.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen.) per travisamento del concetto di sopravvenienza della«prova nuova», omessa verifica della decisività del c.d. «novum probatorio»,violazione dell’art. 111 Cost e del principio del giusto processo.I difensori contestano che il Tribunale ha omesso di operare la necessariaverifica sulla potenzialità demolitoria delle dichiarazioni rese dal collaboratore digiustizia, limitandosi ad esaltare il dato, meramente cronologico, legato alla suaacquisizione e ritenendo così irrilevante l’esame sol perché la prova è emersaprima della pronuncia della Corte di cassazione che ha confermato la sentenza dicondanna nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza impugnata è, pertanto, affettada motivazione apparente. Con essa il Tribunale si è, peraltro, posto in contrastocon il principio del c.d. favor revisionis riconosciuto dalla stessa giurisprudenza dilegittimità («la Suprema Corte di cassazione …ha ripetutamente affermato che lenorme in materia di revisione debbano essere interpretate in modo da noncomprimere irragionevolmente il diritto di difesa ed il principio di giustiziasostanziale»).2.3. Violazione di legge. Erronea affermazione di preclusione derivante daprecedente rigetto di revisione.I difensori censurano l’errore in cui il Tribunale è incorso ritenendo preclusa lanuova iniziativa processuale in ragione del precedente rigetto di analogadomanda di revisione. Quest’ultimo, infatti, non determina alcun effettopreclusivo «allorquando siano dedotti elementi nuovi ovvero una diversaarticolazione del quadro probatorio». Evidenziano, al riguardo, come laprecedente istanza non fosse fondata sulle dichiarazioni rese il 19 giugno 2017dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sicchè «la mera identità del fattostorico…non integra identità della domanda».2.4. Violazione di legge processuali (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.) per erronea applicazione degli artt. 391-bis e 392 cod. proc. pen. eviolazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio di cui agli artt. 24e 111 Cost. Vizio della motivazione anche per travisamento della richiestadifensiva.I difensori contestano che il Tribunale ha erroneamente reputato che l’istanzadovesse contenere una dettagliata articolazione dei capitoli di prova sui qualil’esame del collaboratore di giustizia doveva vertere. Quest’ultima, infatti, non èprevista dagli artt. 391-bis e 392 cod. proc. pen. Ha, in tal modo, violato il dirittodi difesa ed il principio del contraddittorio poiché ha omesso di considerare se ifatti oggetto della chiesta audizione fossero già individuabili e se la testimonianzafosse potenzialmente decisiva.2.5 Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) pererronea applicazione degli artt. 391-bis e 392 cod. proc. pen. e violazione deldiritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.I difensori contestano che il Tribunale ha respinto la richiesta sull’erroneopresupposto che essa fosse inidonea a dimostrare che il condannato dovesseessere prosciolto mentre, ai sensi degli artt. 391-bis e 392 cod. proc. pen., ilGiudice è tenuto unicamente a valutare la pertinenza della prova rispetto ai fattioggetto di accertamento. Ha in tal modo trasformato il vaglio di ammissibilità inuna valutazione prognostica sulla decisione finale «del tutto ultronea al sistemaprocessuale».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Dotata di valenza assorbente - tale da rendere del tutto superfluoimmorare sulla valutazione della fondatezza delle doglianze veicolate a mezzo delpresente gravame con riguardo alla congruità dell’apparato motivazionale delprovvedimento ed alla correttezza della lettura delle norme processuali in essorichiamate - è la circostanza che l’istanza difensiva che ha dato origineall’incidente camerale oggetto della presente verifica costituisce, diversamenteda quanto rappresentato dai difensori del [OSCURATO:PERSONA], la mera riproposizione diuna richiesta di assunzione della testimonianza del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ex art.391-bis, comma 11, cod. proc. pen., funzionale alla successiva riproposizione diistanza di revisione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],irrevocabile il 3 luglio 2018, con la quale il ricorrente è stato condannato,richiesta dagli stessi già avanzata e rigettata con sentenza della Corte di appellodi Catanzaro del 19 aprile 2023. La lettura della motivazione della pronuncia diquesta Corte (il riferimento è alla già menzionata sentenza n. 29596/24 del 27marzo 2024), che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ladeterminazione assunta dalla Corte territoriale catanzarese, rende, invero,patente il fatto che il tema devoluto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 629 ess. cod. proc. pen. e, soprattutto, gli elementi posti a fondamento della richiestarisultano perfettamente sovrapponibili a quelli offerti alla cognizione del giudicedell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Va, in particolare, rimarcato come anche in quella sede l’istanza fosse statafondata sulla valorizzazione delle sintetiche dichiarazioni offerte dal collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] nel corpo dell’interrogatorio reso il 19giugno 2017 (cfr. pag. 2 della motivazione) e come, con i motivi di ricorsodevoluti all’attenzione della Corte, la difesa avesse in particolare aggredito ladecisione di non disporre l’esame, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., delpredetto collaboratore di giustizia, ritenendo sufficiente procedere all’acquisizionedel verbale di interrogatorio dallo stesso reso, esame che, invece, «si sarebbereso necessario per approfondire il tema del coinvolgimento del ricorrente nellavicenda Partesa, anche alla luce della valorizzazione, da parte della Corteterritoriale, del dato emerso dal compendio intercettativo che non ha mostrato ilcoinvolgimento dello stesso nella vicenda in questione» (così pag. 3 dellamotivazione).3. La richiesta di incidente probatorio in esame si appalesa allorainammissibile poiché si risolve nella sostanziale riproposizione di una precedenteistanza già scrutinata e rigettata, senza che siano stati prospettati elementinuovi, sopravvenuti o comunque non esaminati nel precedente giudizio, che ladifesa si limita ad affermare sussistenti senza fornirne la dimostrazione.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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