CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na Magnante, rappresentato e difeso dall'avvocatoAngelo Cutone-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come legalmente rappresentata, rappresentata edifesa dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 153/2022depositata il 25/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026Chiarina Magnante, aveva proposto opposizione alle ordinanzeingiunzioni n.9042 e 9044 del 23.7.2019, con le quali lerappresentate erano state sanzionate per gli illeciti di cui agli art.192co 1 e 255 co 1 l. n.152/2006, accertate con verbali n.10 e 11 del20.1.2016 del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Isernia.Respinta l’opposizione dal Tribunale di Isernia la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], adita nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diChiarina Magnante, aveva respinto l’impugnazione, sulle seguenticonsiderazioni: -in fatto, gli accertamenti esperiti a seguito disegnalazione di una discarica di rifiuti nei pressi del Condominio DiBaggio in Isernia hanno confermato che, su un appezzamento diterreno di proprietà privata ubicato alle spalle del Condominio, «sonostati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi divario genere, costituiti principalmente da materiale in ferro, plastica,vetro e legno», con effettuazione di rilievi fotografici; l’area delladiscarica è pertinenziale al Condominio, che la utilizza anche comeparcheggio, con conseguente possibilità di verifica quotidiana dellecondizioni del luogo, che ben avrebbero potuto comportare interventiadeguati a tutela della proprietà, di dissuasione a terzi al deposito dirifiuti; -l’amministrazione non ha mai ipotizzato che le appellantifossero le autrici della discarica ma ha contestato loro, appunto,l’omessa custodia e vigilanza sul bene, a nulla rilevando che non cisia un obbligo per il proprietario di porre barriere all’accesso di terzie/o di segnalare all’autorità condotte dannose o pericolose da parte diterzi non essendo queste le condotte contestate alle opponenti; -insostanza, «risponde dell’illecito non solo chi deposita o abbandonaNumero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026rifiuti, ma chiunque realizzi, con la sua condotta, anche omissiva, uncontributo causale rilevante alla commissione del fatto», che è ciò cheè avvenuto nel caso di specie (concorso di persone nell’illecito,regolato dall’art.5 l. n.689/81); -anche sotto il profilo soggettivo,basta l’omissione delle doverose cautele volte ad evitare le condottesanzionate, individuabili nel caso di specie nelle cautele che l’ordinariadiligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezionedell’area.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del loroprocuratore generale, hanno proposto ricorso per cassazione affidatoad un unico complesso motivo.L’[OSCURATO:PERSONA] di Isernia ha depositatocontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizioneanticipata, opposta nell’interesse delle ricorrenti con richiesta delladecisione del ricorso: è stata quindi fissata adunanza in camera diconsiglio, prima della quale sono state depositate ulteriori memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEIl controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] di Campobasso èintempestivo, perché è stato depositato oltre i quaranta giorni dallanotificazione del ricorso, quindi oltre il termine previsto dal testoè stato introdotto dopo il 1° gennaio 2023, data dalla quale vige iltesto attuale dell’art. 370 co 1 c.p.c., ex art.35 co 5 d. lgsn.149/2022, come modificato dalla l. n.197/2022): il ricorso è statonotificato il 25.2.2023 e il controricorso -pur notificato alle ricorrenti-è stato depositato in data 20.4.2023, oltre il 6.4.2023.Numero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il ricorso proposto non viola le indicazioni emergenti dall’art.366n.4 c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di «forma-contenuto» emergenti dal«modello legale» apprestato dall'art. 366 c.p.c. perché, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della«esposizione sommaria dei fatti della causa», di cui al n. 3, e quellodella «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione», dicui al n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte dicomprendere i profili di critica formulati, così consentendole diprocedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti -cfr., al riguardo, ord.Cass. SU n.37552/2021-Il ricorso può altresì legittimamenteriproporre interpretazioni e argomentazioni difensive già inutilmentesottoposte al Giudice di appello, ove queste riguardino questionitecnico-giuridiche che si assumono mal valutate, nell’ambito delleindicazioni desumibili dall’art.360 co 1 n.1-5 c.p.c. e con unaformulazione adeguata rispetto a queste.Con un unico motivo di doglianza articolato in più punti, rubricatocome «violazione e falsa applicazione degli art.192, 1° e 3° comma, e255, 1° comma del d. lgs n.152/2006, nonché dell’art.1 della leggen.689/81, in relazione all’art.360, 1° comma, n.3 c.p.c.», le ricorrenti-che non contestano l’ordinanza del Sindaco, di recupero esmaltimento dei rifiuti e di rispristino dello stato dei luoghi, né ildisposto recupero delle somme spese dalla PA a tal fine- mettono indiscussione: -che gli illeciti amministrativi di divieto di deposito eabbandono di rifiuti siano configurabili in forma omissiva e colposa incapo al proprietario dell’area; -che la responsabilità per l’illecitoNumero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026amministrativo di abbandono di rifiuti sia desumibile dalla sussistenzadell’elemento soggettivo previsto per l’imputabilità dell’obbligazionecivile, incombente sul proprietario dell’area in solido con ilresponsabile, di rimozione e di smaltimento dei rifiuti e di ripristinodello stato dei luoghi. In sostanza, la Corte d’Appello di Campobasso,incontestato che le ricorrenti non furono le autrici materialidell’abbandono di rifiuti, avrebbe ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e aChiarina Magnante, quali proprietarie dell’area, una responsabilitàomissiva colposa per non aver adottato le dovute cautele volte adevitare la commissione dell’illecito da parte di terzi estranei. Secondole ricorrenti, così ragionando la Corte di merito avrebbe violato lenorme richiamate, che individuano come illecita la condotta di chiabbandona o deposita rifiuti, con la coscienza e volontà di porre inessere dette condotte, ma non prevedono alcun obbligo per ilproprietario dell’area di impedire che altri abbandonino o depositinorifiuti; l’assenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o ilmantenimento dell’evento lesivo escluderebbe l’ipotizzabilità degliilleciti contestati. La Corte di merito avrebbe violato pure il principiodi legalità, perché avrebbe assoggettato le ricorrenti a sanzioniamministrative per fatti non previsti dalla legge come illecitoamministrativo, dato che le condotte omissive e colpose contestatenon sono punite dalle disposizioni «incriminatorie» richiamate.Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili evidenziati.Sono norme di riferimento per la valutazione della posizione dellericorrenti in relazione agli illeciti amministrativi loro contestati nonsolo i richiamati art.192 e 255 d. lgs. n.152/2006, ma anche l’art.5l.n.689/1981 -nonché, indirettamente, l’art.6 l. cit.-.Numero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’art. 5 cit., intitolato «Concorso di persone», dispone che«Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa,ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo chesia diversamente stabilito dalla legge». È possibile quindi il concorsodi persone nella commissione di una violazione amministrativa.Le ricorrenti costruiscono la non ascrivibilità a sé, nemmeno atitolo di concorso, degli illeciti commessi sul terreno in comproprietàsulla mancanza a loro carico di un obbligo giuridico volto a impedirel’evento, come sarebbe invece stato necessario essendo state lorocontestate condotte omissive. Richiamano a fondamento della lorotesi l’orientamento giurisprudenziale di legittimità della Corte diCassazione Penale che, appunto, in relazione al reato di cui all'art.256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, escluderebbe lacorresponsabilità del proprietario di un terreno sul quale terzi abbianoabbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel casoin cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, «poiché taleresponsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico diimpedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che ilproprietario può assumere solo ove compia atti di gestione omovimentazione dei rifiuti» -cfr. Cass. Pen. n.36727/2021-. Maquesto orientamento interpretativo non è probante con riferimentoagli illeciti amministrativi, perché è la stessa Corte nella sentenzarichiamata ad evidenziare come, diversamente, si riconoscerebbe unconcorso «colposo» del proprietario in un fattispecie di reato dolosa,valorizzando quindi il contesto specificamente penalistico nel cuiambito viene condotta l’analisi: ciò trova conferma in una pronunciasuccessiva che, tenendo conto dello specifico articolarsi in concretodella fattispecie di reato esaminata, riconosce che concorre «nellaNumero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il proprietario di un fondo che, con condotta cosciente evolontaria, tollera che il soggetto al quale ne ha affidato la gestione virealizzi una discarica abusiva, posto che tale comportamento, pur sepassivo, contribuisce, moralmente e materialmente, alla realizzazionedell'illecito, sicché non può inquadrarsi nella mera connivenza nonpunibile» -cfr. Cass. Pen n.46231/2024-.Ne consegue che la non configurabilità in capo al proprietario diun obbligo giuridico di impedire l’evento abbandono o deposito dirifiuti sul proprio immobile, non costituisce di per sé un elemento attoad escludere in assoluto la possibilità di un suo concorso nellacommissione dell’illecito amministrativo di abbandono o deposito dirifiuti commesso da terzi, poiché, per la conformazione ordinaria didetti illeciti, per integrare i quali può essere sufficiente uncomportamento colposo -cfr. l’art.3 l. n.689/81-, può essere idoneaad integrare un’ipotesi di concorso nell’illecito anche una condottaomissiva colposa efficiente, che renda in concreto possibile edeffettiva l’attività di abbandono o deposito di rifiuti da parte di terzi.Ciò avviene tutte le volte in cui non venga esercitato il controllo sullostato e sulle condizioni di utilizzo del proprio immobilenell’esplicitazione di un accudimento diligente dei propri beni anche infunzione di protezione e custodia per la salvaguardia dell'ambiente,nei limiti in cui esso appare concretamente possibile e quindipretendibile anche per evitarne utilizzi abusivi di altri.Il concorso colposo, nei termini in cui si è delineato, non viola ilprincipio di legalità, perché il comportamento omissivo delproprietario si fonda con i comportamenti dei concorrenti,permettendo l’integrarsi degli elementi costitutivi della violazione.Numero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026L'accertamento, in fatto, del ricorrere dei presupposti delconcorso e, in particolare, dell’esistenza di colposa negligenzanell'assolvimento degli oneri di custodia da parte del proprietario edella sua efficienza causale sulla commissione dell’illecito, è oggettoesclusivo del giudizio di merito, come tale esulante dal vaglio diquesta Corte: nel caso di specie la Corte di merito ha tenuto contodella facile controllabilità da parte dei condomini comproprietaridell’area sulla quale erano stati abbandonati e depositati i rifiuti,costituita da un appezzamento di terreno alle spalle del CondominioDi Baggio, adibito anche a parcheggio di esclusivo uso condominiale,quotidianamente verificabile senza necessità di spostamentiparticolari e/o controlli difficoltosi.La previsione dell’art.6, rubricato «Solidarietà» («Il proprietariodella cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, insua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare diun diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autoredella violazione al pagamento della somma da questo dovuta se nonprova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. …») non èdel tutto pertinente rispetto alla problematica trattata, perchédisciplina non il concorso nell’illecito ma l’obbligazione solidale per ilpagamento della sanzione: la norma offre comunque elementi diriscontro alla rilevanza degli oneri di custodia diligente del bene daparte del proprietario o del titolare di diritti su di essa. In questitermini, essa giustifica l’orientamento interpretativo di questa Corte -che si può considerare consolidato- secondo cui «In tema diabbandono di rifiuti, sussiste la responsabilità solidale, con l'autoredel fatto, del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali digodimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o depositatiNumero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabile a titolo didolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità di diritti personali oreali di godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutelaambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggettoche si trovi con l'immobile interessato in un rapporto, anche di merofatto, che gli consenta - e, per ciò stesso, gli imponga - di esercitare,per la salvaguardia dell'ambiente, una funzione di protezione ecustodia finalizzata ad evitare che il terreno possa essere adibito adiscarica abusiva di rifiuti nocivi; inoltre, il menzionato requisito dellacolpa può ben consistere nell'omissione delle cautele e degliaccorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per un'efficacecustodia. L'accertamento di tali presupposti (esercizio in fatto deipoteri sul terreno e colposità della condotta) è rimesso al giudice dimerito ed è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C.ha confermato la decisione di appello che aveva accertato laresponsabilità di un comproprietario formale del terreno, merocoerede di questo, per avere omesso la vigilanza ed il grado dicustodia minimi necessari ad evitare che il sito divenisse unadiscarica abusiva, nonostante egli non avesse alcun rapporto direttocon il bene)» -così Cass. n.14612/2020, in linea con Cass. SUn.4472/2009; cfr. anche Cass. n. 22526/2019) -.In conclusione, il ricorso deve essere respinto per tutti i profili dicritica evidenziati.Nulla deve essere disposto in punto spese: essendo ilcontroricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] di Iserniainammissibile, per quanto sopra rilevato, non se ne può tenere contoai fini delle spese così come non si può considerare, sempre per ilNumero registro generale 5912/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 16934/2026Data pubblicazione 30/05/2026disposto dell’art.370 co 1 c.p.c., la memoria difensiva pure allegata,essendo l’Amministrazione da considerare intimata.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c. va applicato –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favoredella cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte, dichiarato intempestivo il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] diIsernia, rigetta il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], inqualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],e lo condanna, nella richiamata qualità, al pagamento, ai sensidell’art. 96 c.p.c., della somma di euro 1.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA].Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco