Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025

Cassazione n. 34344/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22389/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.323/2018 depositata i l 23/01/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il presente giudizio trae origine da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) e impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso del contribuente con sentenza n. 15506/2016, confermata alla Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 323/2018 depositata in data 23/01/2018 che aveva respinto l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

2. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

3. Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il contribuente ha esposto che: -la cartella di pagamento impugnata, alla pag . 2 nell’ambito della sezione “Note relative alla descrizione”, precisa che si tratta di « iscrizione a seguito sentenza ctp n. 435/62/11 depositata il 21/12/2011, relativa all’avviso di accertamento TK7021700777/2010 anno di imposta 2005 …»; - il giudizio definito dalla sentenza n. 435/62/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma è stato, successivamente, interessato dal ricorso proposto davanti a questa Corte iscritto al R.G. n. 12043/2014 , definito con decreto n. 22058/2021, depositato in cancelleria il 2 agosto 2021, in esito alla presentazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] ( in qualità di successore, quale socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) della domanda di definizione agevolata relativa alla controversia pendente in ordine all’avviso di accertamento n.

TK7021700777cit.; - il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato per un totale complessivo di euro 65.668,66 , producendo quietanze allegate alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. Il ricorrente afferma, quindi, che: « Nella fattispecie sono dunque presenti tutti i presupposti per procedere alla estinzione del presente giudizio nonché alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere posto che il [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto, nelle more, anche al pagamento integrale del debito rateizzato - v. doc.ti cit. dal n.15 al n.40 - (cfr. ex multis: Cass. n. 16463/2025; Cass.n.764/2025; Cass. n. 3095/2025; Cass. n. 24083/2018).

È di tutta evidenza che nel caso di specie la cartella impugnata risulta ormai priva del titolo visto l'avvenuto perfezionamento della definizone [definizione] agevolata della controversia dinanzi la Corte di Cassazione R.G. n.12043/2014 e la estinzione del relativo giudizio -nell’ambito del quale era stata emessa la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.435/62/11 da cui scaturiva la cartella de qua - e vista la documentazione prodotta con la presente memoria attestante l’avvenuto integrale pagamento di tutte le somme dovute da parte del [OSCURATO:PERSONA].» [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, occorre rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agiredel ricorrente.

2. La cartella impugnata prodotta agli atti è stata, infatti, emessa in esito alla definizione del giudizio di primo grado relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

TK7021700777, cui viene fatto riferimento non solo nella cartella, ma anche nell’ambito del decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22058 con il quale è stato estinto il giudizio sub R.G. n. 12043/2014.

3. La parte ricorrente afferma, quindi, di aver estinto l’intero debito portato nella cartella di pagamento impugnata.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite.

4.1. Non deve essere dato luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente. dispone la compensazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22389/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.323/2018 depositata i l 23/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente giudizio trae origine da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) e impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso del contribuente con sentenza n. 15506/2016, confermata alla Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 323/2018 depositata in data 23/01/2018 che aveva respinto l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 3. Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il contribuente ha esposto che: -la cartella di pagamento impugnata, alla pag . 2 nell’ambito della sezione “Note relative alla descrizione”, precisa che si tratta di « iscrizione a seguito sentenza ctp n. 435/62/11 depositata il 21/12/2011, relativa all’avviso di accertamento TK7021700777/2010 anno di imposta 2005 …»; - il giudizio definito dalla sentenza n. 435/62/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma è stato, successivamente, interessato dal ricorso proposto davanti a questa Corte iscritto al R.G. n. 12043/2014 , definito con decreto n. 22058/2021, depositato in cancelleria il 2 agosto 2021, in esito alla presentazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] ( in qualità di successore, quale socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) della domanda di definizione agevolata relativa alla controversia pendente in ordine all’avviso di accertamento n. TK7021700777cit.; - il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato per un totale complessivo di euro 65.668,66 , producendo quietanze allegate alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. Il ricorrente afferma, quindi, che: « Nella fattispecie sono dunque presenti tutti i presupposti per procedere alla estinzione del presente giudizio nonché alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere posto che il [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto, nelle more, anche al pagamento integrale del debito rateizzato - v. doc.ti cit. dal n.15 al n.40 - (cfr. ex multis: Cass. n. 16463/2025; Cass.n.764/2025; Cass. n. 3095/2025; Cass. n. 24083/2018). È di tutta evidenza che nel caso di specie la cartella impugnata risulta ormai priva del titolo visto l'avvenuto perfezionamento della definizone [definizione] agevolata della controversia dinanzi la Corte di Cassazione R.G. n.12043/2014 e la estinzione del relativo giudizio -nell’ambito del quale era stata emessa la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.435/62/11 da cui scaturiva la cartella de qua - e vista la documentazione prodotta con la presente memoria attestante l’avvenuto integrale pagamento di tutte le somme dovute da parte del [OSCURATO:PERSONA].» [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agiredel ricorrente. 2. La cartella impugnata prodotta agli atti è stata, infatti, emessa in esito alla definizione del giudizio di primo grado relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK7021700777, cui viene fatto riferimento non solo nella cartella, ma anche nell’ambito del decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22058 con il quale è stato estinto il giudizio sub R.G. n. 12043/2014. 3. La parte ricorrente afferma, quindi, di aver estinto l’intero debito portato nella cartella di pagamento impugnata. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite. 4.1. Non deve essere dato luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso. P.Q.M dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente. dispone la compensazi