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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 03095/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16132/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA – sezione staccata di Salerno -n. 10146 / 20 18 , depositata il 23 / 11 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Definizione agevolata –d.l. n. 119 del 2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], che resisteva a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. h a accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006,erano state recuperate maggiori Ires ed Irap.

2. Con successiva nota depositata il 14 ottobre 2020 l’Agenzia delle entrate ha riferito che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6. d.l. n. 119 del 2018 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento.

Per l’effetto, ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. La contribuente il 10 gennaio 2025 ha depositato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata ed ha dichiarato di aver provveduto al pagamento anche delle ulteriori rate.

Considerato che:

1. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

2. L’Agenzia delle entrate ha espressamente dichiarato che la contribuente ha corrisposto quanto dovuto e che è cessata la materia del contendere;pertanto, può provvedersi in conformità.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit. 4.In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16132/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – sezione staccata di Salerno -n. 10146 / 20 18 , depositata il 23 / 11 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Definizione agevolata –d.l. n. 119 del 2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], che resisteva a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. h a accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006,erano state recuperate maggiori Ires ed Irap. 2. Con successiva nota depositata il 14 ottobre 2020 l’Agenzia delle entrate ha riferito che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6. d.l. n. 119 del 2018 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento. Per l’effetto, ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3. La contribuente il 10 gennaio 2025 ha depositato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata ed ha dichiarato di aver provveduto al pagamento anche delle ulteriori rate. Considerato che: 1. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). 2. L’Agenzia delle entrate ha espressamente dichiarato che la contribuente ha corrisposto quanto dovuto e che è cessata la materia del contendere;pertanto, può provvedersi in conformità. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit. 4.In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della
Sentenza Cassazione n. 03095/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris