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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17731/2026

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rrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1348/2019, depositata il 27/9/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1348/2019, depositata il 27/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della CTP di Prato di rigettare il ricorso dellaNumero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/2026contribuente contro l’avviso di accertamento catastale n.PO0055812/2016, con cui l’ufficio, non condividendo la proposta fatta concomunicazione Docfa resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, legge n.208/2015 (che indicava, per un'unità immobiliare in categoria speciale Dsita in Prato, la rendita di euro 4.758), aveva rideterminato la rendita ineuro

7.760. Alla base della decisione la considerazione che la proposta diuna nuova rendita ex art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015 “haragione d'essere se e in quanto la nuova stima presenti elementi di novitàsu ciò che a termini della nuova legge concorre o non deve concorrere allasua determinazione”, sicché, non avendo la contribuente allegato nédimostrato l’esistenza di impianti produttivi da escludersi dalla stima aisensi dell'art. 1, comma 21, cit., la modifica della rendita proposta inDOCFA non era consentita.

In secondo luogo, la CTR ha ritenuto congrua ecorretta la stima alla base dell’accertamento.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resistemediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, in combinatodisposto con gli artt. 4 D.M. 701/1994 e 17 R.D.L. n. 652/1939, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deducendoche l’art. 1, comma 22, cit., offre ai proprietari degli immobili censiti nellecategorie catastali del gruppo D ed E (e, cioè, immobili a destinazionespeciale o particolare) la possibilità di un aggiornamento della rendita, inlinea con il principio desumibile dall'art. 17 R.D.L. n. 652/1939, al fine diadeguarla ai nuovi criteri di stima indicati dal comma 21, che non sonolimitati alla individuazione degli elementi da escludere dalla valutazione,mentre l'interpretazione seguita dai giudici di merito presuppone uninesistente principio di immodificabilità della rendita.Numero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/20262.

Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, in combinatodisposto con gli artt. 10 R.D.L. n. 652/1939, 37 d.P.R. n. 917/1986 e 8d.P.R. n. 1142/1949, per aver la CTR ritenuto corretta la stima dell’ufficio,nonostante l’erroneità del calcolo del costo di costruzione, eseguito sullabase del prezziario DEI, inidoneo a dar conto delle caratteristichespecifiche dell’immobile oggetto di accertamento.3.

Osserva anzitutto il Collegio che la sentenza impugnata si fonda sudue autonome e distinte rationes decidendi, la prima costituitadall’inammissibilità della procedura instaurata dal contribuente ai sensidella legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, e l’altra dallacorrettezza della rendita accertata dall’ufficio, tali per cui la conferma diuna delle due rende superfluo l’esame dell’altra.4.

Va, inoltre, evidenziato che il giudizio tributario promosso dallaricorrente ha ad oggetto l’atto con cui l’amministrazione ha riterminato larendita di un immobile di sua proprietà, così manifestando l’intenzione disuperare il profilo di inammissibilità della procedura azionata dallacontribuente per carenza dei presupposti di cui all’ art. 1, commi 21 e 22,legge n. 208/2015, sicché l’oggetto del contendere va necessariamenteriportato all’accertamento della rendita, al di là dell’eventuale improprioutilizzo della procedura DOCFA da parte del contribuente, avendo l’ufficioaccettato la pratica e fondato sulla stessa la rettifica della rendita (Cass.4729/2023).5.

Diventa, quindi, decisivo esaminare preliminarmente il secondomotivo di ricorso.6.

La censura è inammissibile, disvelando il tentativo di rimettere indiscussione, sotto l'inappropriata doglianza della violazione di legge, lavalutazione di merito compiuta dal giudice regionale in ordine allacongruità della rendita catastale accertata dall’amministrazione finanziariae, in particolare, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie che haNumero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/2026portato il giudice di appello a ritenere corretta la stima direttadell’immobile - eseguita dall’ufficio ex art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 (Reg.per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) mediante ilprocedimento indiretto previsto dall'art. 28 Reg., fondato sul valore dicosto di ricostruzione - utilizzando il prezziario DEI.6.1.

Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti 10927/2024,32505/2023 e 24148/2013).6.2.

Il ricorrente per cassazione non può, infatti, sindacare,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alcontrollo di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traesse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.32505/2023, cit.).6.3.

Resta conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsinella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati dauna delle parti (Cass. 18665 del 2017) o, più in generale, nella denunciadi un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali,non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4, che, per iltramite dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., attribuisceNumero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/2026rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazionedi legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016) e che, nelcaso di specie, non viene in discussione.6.4.

Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).6.5.

L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).7.

Si impone, dunque, il rigetto del ricorso.8.

La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ineuro 4.500, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/2026a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1348/2019, depositata il 27/9/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1348/2019, depositata il 27/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della CTP di Prato di rigettare il ricorso dellaNumero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/2026contribuente contro l’avviso di accertamento catastale n.PO0055812/2016, con cui l’ufficio, non condividendo la proposta fatta concomunicazione Docfa resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, legge n.208/2015 (che indicava, per un'unità immobiliare in categoria speciale Dsita in Prato, la rendita di euro 4.758), aveva rideterminato la rendita ineuro 7.760. Alla base della decisione la considerazione che la proposta diuna nuova rendita ex art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015 “haragione d'essere se e in quanto la nuova stima presenti elementi di novitàsu ciò che a termini della nuova legge concorre o non deve concorrere allasua determinazione”, sicché, non avendo la contribuente allegato nédimostrato l’esistenza di impianti produttivi da escludersi dalla stima aisensi dell'art. 1, comma 21, cit., la modifica della rendita proposta inDOCFA non era consentita. In secondo luogo, la CTR ha ritenuto congrua ecorretta la stima alla base dell’accertamento.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resistemediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, in combinatodisposto con gli artt. 4 D.M. 701/1994 e 17 R.D.L. n. 652/1939, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deducendoche l’art. 1, comma 22, cit., offre ai proprietari degli immobili censiti nellecategorie catastali del gruppo D ed E (e, cioè, immobili a destinazionespeciale o particolare) la possibilità di un aggiornamento della rendita, inlinea con il principio desumibile dall'art. 17 R.D.L. n. 652/1939, al fine diadeguarla ai nuovi criteri di stima indicati dal comma 21, che non sonolimitati alla individuazione degli elementi da escludere dalla valutazione,mentre l'interpretazione seguita dai giudici di merito presuppone uninesistente principio di immodificabilità della rendita.Numero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/20262. Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, in combinatodisposto con gli artt. 10 R.D.L. n. 652/1939, 37 d.P.R. n. 917/1986 e 8d.P.R. n. 1142/1949, per aver la CTR ritenuto corretta la stima dell’ufficio,nonostante l’erroneità del calcolo del costo di costruzione, eseguito sullabase del prezziario DEI, inidoneo a dar conto delle caratteristichespecifiche dell’immobile oggetto di accertamento.3. Osserva anzitutto il Collegio che la sentenza impugnata si fonda sudue autonome e distinte rationes decidendi, la prima costituitadall’inammissibilità della procedura instaurata dal contribuente ai sensidella legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, e l’altra dallacorrettezza della rendita accertata dall’ufficio, tali per cui la conferma diuna delle due rende superfluo l’esame dell’altra.4. Va, inoltre, evidenziato che il giudizio tributario promosso dallaricorrente ha ad oggetto l’atto con cui l’amministrazione ha riterminato larendita di un immobile di sua proprietà, così manifestando l’intenzione disuperare il profilo di inammissibilità della procedura azionata dallacontribuente per carenza dei presupposti di cui all’ art. 1, commi 21 e 22,legge n. 208/2015, sicché l’oggetto del contendere va necessariamenteriportato all’accertamento della rendita, al di là dell’eventuale improprioutilizzo della procedura DOCFA da parte del contribuente, avendo l’ufficioaccettato la pratica e fondato sulla stessa la rettifica della rendita (Cass.4729/2023).5. Diventa, quindi, decisivo esaminare preliminarmente il secondomotivo di ricorso.6. La censura è inammissibile, disvelando il tentativo di rimettere indiscussione, sotto l'inappropriata doglianza della violazione di legge, lavalutazione di merito compiuta dal giudice regionale in ordine allacongruità della rendita catastale accertata dall’amministrazione finanziariae, in particolare, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie che haNumero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/2026portato il giudice di appello a ritenere corretta la stima direttadell’immobile - eseguita dall’ufficio ex art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 (Reg.per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) mediante ilprocedimento indiretto previsto dall'art. 28 Reg., fondato sul valore dicosto di ricostruzione - utilizzando il prezziario DEI.6.1. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti 10927/2024,32505/2023 e 24148/2013).6.2. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, sindacare,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alcontrollo di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traesse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.32505/2023, cit.).6.3. Resta conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsinella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati dauna delle parti (Cass. 18665 del 2017) o, più in generale, nella denunciadi un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali,non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4, che, per iltramite dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., attribuisceNumero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/2026rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazionedi legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016) e che, nelcaso di specie, non viene in discussione.6.4. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).6.5. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).7. Si impone, dunque, il rigetto del ricorso.8. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ineuro 4.500, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 16572/2020Numero sezionale 4528/2026Numero di raccolta generale 17731/2026Data pubblicazione 03/06/2026a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA