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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04729/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31694-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - ta avverso la sentenza n. 344/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31694 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg. n. 31694/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. 344/20, dep. il 4/06/2020 che, in controversia su un avviso di accertamento per la rideterminazione, a seguito di DOCFA anno 2016, di classamento e di rendita catastale di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] , sito in Genova, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, ha accolto l'appello della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, ritenendo legittima la qualificazione in categoria A/2 e non A/1, come accertata dall'Agenzia.

La contribuente si costituisce con controricorso, propone ricorso incidentaé-aposita successiva memoria.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 20 r.d.l. 652/1939, e dell'art. 1 d.m. 701/1994, ex art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR proceduto a un nuovo classamento dell'immobile senza verificare la sussistenza dei requisiti per modificare l'originario classamento, potendo il contribuente accedere alla procedura Docfa nelle sole ipotesi di effettiva variazione dello stato dell'immobile, nella fattispecie assente.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione di legge sul difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato ex art.360, n.3 c.p.c.; con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato ex art. 360 n.3 c.p.c.; con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce il difetto di istruttoria ex art. 360 n. 3 c.p.c.; con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce la decadenza del potere di rettifica ex art. 360 n.3 c.p.c.

3. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.k.oi"01;),po, n 3.1.Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Agenzia pone la questione della ammissibilità della DOCFA, ritenendo che sia prevista solo per la prima iscrizione in catasto ovvero se vi è stata una variazione dello stato dell'immobile. 3.2.Va premesso che la DOCFA è la procedura da utilizzare per dichiarare al [OSCURATO:PERSONA] unità immobiliari o altri beni immobili di nuova costruzione ovvero per le dichiarazioni di fabbricati già dichiarati al catasto terreni, di fabbricati mai dichiarati, di unità afferenti a un fabbricato accatastato in parte e di porzioni di fabbricati (variazioni planimetriche, fusione, divisione, ampliamento, demolizione, variazione di destinazione: in questo ultimo caso la sola modifica dei dati di ubicazione, in assenza di variazioni oggettive da dichiarare, deve essere richiesta all'Ufficio con istanza in carta semplice). 3.3.Ciò premesso, l'Agenzia si duole della insussistenza dei presupposti per poter proporre la DOCFA, solo in questa sede.

Tale circostanza avrebbe dovuto essere puntualmente dedotta in sede di motivazione del provvedimento con cui l'Ufficio, nel ripristinare la categoria A/1, avrebbe dovuto evidenziare l'improprio utilizzo di una procedura, reputata non consentita.

L'Ufficio, infatti, ove valutata la non sussistenza dei presupposti per la revisione del classamento mediante la procedura DOCFA presentata dalla contribuente, non avrebbe dovuto accettare la pratica e fondare sulla stessa una rettifica della consistenza dell'immobile.

Sulla base del provvedimento di rettifica impugnato, riprodotto in sede di controdeduzioni dalla contribuente, si evince che prima della presentazione della DOCFA, l'immobile aveva categoria A/1, consistenza di vani 9 e rendita euro 2.626,18, e che con la DOCFA è stata proposta categoria A/2, consistenza 9 vani e rendita euro 1.417,65, mentre il provvedimento di rettifica ha portato l'immobile in categoria A/1, consistenza 9,5 vani e rendita euro 2.772,08. 3.4.[OSCURATO:PERSONA] ha nel merito accertato che: "Non è contestato che l'immobile sia collocato al piano terra e che per tale motivo, unito alla circostanza che alcune finestre, sopraelevate di soli 15/20 cm.

Rispetto alla quota di solaio, affacciano sul cavedio condominiale e sono dotate di inferriate metalliche, risenta di una scarsissima luminosità (...).

La superficie del cespite, mq. 196, per quanto considerevole non è particolarmente rilevante e mantenendosi ampiamente al di sotto di 240 mq, limite oltre il quale la superficie diviene caratteristica " di lusso", risulta riconducibile ai parametri di media metratura.

Inoltre, il valore attribuito non trova riscontro in altre realtà similari della zona che benché a piani superiori si trovano classificate in A/2.

Si giustifica, pertanto, sia per le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare in oggetto, sia per comparazione, l'inquadramento in categoria A2, anziché Al.

La classe catastale dipende dalla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (...) oltre che dalla qualità ambientale (...) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità stessa del fabbricato che la comprende (...).

L'immobile de quo è inserito in un contesto di pregio in zona considerata residenziale, in posizione centrale ed esclusiva e, del resto, non vi è contestazione che confacente sia la classe 2". 3.5.Alla luce di tale motivazione, le contestazioni contenute nel ricorso attengono all'evidenza alla richiesta di una rivalutazione del fatto, come accertato dal giudice di merito e congruamente motivato, come tale preclusa in sede di legittimità.

4. Il ricorso principale va conseguentemente dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile q ricorso principale, assorbito l'incidentale\'Córid-anna l'Agenzia dell'Entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15%, e accessori di legge.

Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31694-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - ta avverso la sentenza n. 344/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31694 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg. n. 31694/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. 344/20, dep. il 4/06/2020 che, in controversia su un avviso di accertamento per la rideterminazione, a seguito di DOCFA anno 2016, di classamento e di rendita catastale di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] , sito in Genova, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, ha accolto l'appello della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, ritenendo legittima la qualificazione in categoria A/2 e non A/1, come accertata dall'Agenzia. La contribuente si costituisce con controricorso, propone ricorso incidentaé-aposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 20 r.d.l. 652/1939, e dell'art. 1 d.m. 701/1994, ex art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR proceduto a un nuovo classamento dell'immobile senza verificare la sussistenza dei requisiti per modificare l'originario classamento, potendo il contribuente accedere alla procedura Docfa nelle sole ipotesi di effettiva variazione dello stato dell'immobile, nella fattispecie assente. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione di legge sul difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato ex art.360, n.3 c.p.c.; con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato ex art. 360 n.3 c.p.c.; con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce il difetto di istruttoria ex art. 360 n. 3 c.p.c.; con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce la decadenza del potere di rettifica ex art. 360 n.3 c.p.c. 3. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.k.oi"01;),po, n 3.1.Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Agenzia pone la questione della ammissibilità della DOCFA, ritenendo che sia prevista solo per la prima iscrizione in catasto ovvero se vi è stata una variazione dello stato dell'immobile. 3.2.Va premesso che la DOCFA è la procedura da utilizzare per dichiarare al [OSCURATO:PERSONA] unità immobiliari o altri beni immobili di nuova costruzione ovvero per le dichiarazioni di fabbricati già dichiarati al catasto terreni, di fabbricati mai dichiarati, di unità afferenti a un fabbricato accatastato in parte e di porzioni di fabbricati (variazioni planimetriche, fusione, divisione, ampliamento, demolizione, variazione di destinazione: in questo ultimo caso la sola modifica dei dati di ubicazione, in assenza di variazioni oggettive da dichiarare, deve essere richiesta all'Ufficio con istanza in carta semplice). 3.3.Ciò premesso, l'Agenzia si duole della insussistenza dei presupposti per poter proporre la DOCFA, solo in questa sede. Tale circostanza avrebbe dovuto essere puntualmente dedotta in sede di motivazione del provvedimento con cui l'Ufficio, nel ripristinare la categoria A/1, avrebbe dovuto evidenziare l'improprio utilizzo di una procedura, reputata non consentita. L'Ufficio, infatti, ove valutata la non sussistenza dei presupposti per la revisione del classamento mediante la procedura DOCFA presentata dalla contribuente, non avrebbe dovuto accettare la pratica e fondare sulla stessa una rettifica della consistenza dell'immobile. Sulla base del provvedimento di rettifica impugnato, riprodotto in sede di controdeduzioni dalla contribuente, si evince che prima della presentazione della DOCFA, l'immobile aveva categoria A/1, consistenza di vani 9 e rendita euro 2.626,18, e che con la DOCFA è stata proposta categoria A/2, consistenza 9 vani e rendita euro 1.417,65, mentre il provvedimento di rettifica ha portato l'immobile in categoria A/1, consistenza 9,5 vani e rendita euro 2.772,08. 3.4.[OSCURATO:PERSONA] ha nel merito accertato che: "Non è contestato che l'immobile sia collocato al piano terra e che per tale motivo, unito alla circostanza che alcune finestre, sopraelevate di soli 15/20 cm. Rispetto alla quota di solaio, affacciano sul cavedio condominiale e sono dotate di inferriate metalliche, risenta di una scarsissima luminosità (...). La superficie del cespite, mq. 196, per quanto considerevole non è particolarmente rilevante e mantenendosi ampiamente al di sotto di 240 mq, limite oltre il quale la superficie diviene caratteristica " di lusso", risulta riconducibile ai parametri di media metratura. Inoltre, il valore attribuito non trova riscontro in altre realtà similari della zona che benché a piani superiori si trovano classificate in A/2. Si giustifica, pertanto, sia per le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare in oggetto, sia per comparazione, l'inquadramento in categoria A2, anziché Al. La classe catastale dipende dalla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (...) oltre che dalla qualità ambientale (...) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità stessa del fabbricato che la comprende (...). L'immobile de quo è inserito in un contesto di pregio in zona considerata residenziale, in posizione centrale ed esclusiva e, del resto, non vi è contestazione che confacente sia la classe 2". 3.5.Alla luce di tale motivazione, le contestazioni contenute nel ricorso attengono all'evidenza alla richiesta di una rivalutazione del fatto, come accertato dal giudice di merito e congruamente motivato, come tale preclusa in sede di legittimità. 4. Il ricorso principale va conseguentemente dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile q ricorso principale, assorbito l'incidentale\'Córid-anna l'Agenzia dell'Entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15%, e accessori di legge. Roma, 1