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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2025

Cassazione n. 02549/2025

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eniente al fine di garantirel’assolvimento del principio di anonimato rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo legale rappresentante, rappresentato e difesodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F._2-controricorrente-Avverso il DECRETO del TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNAn. 135/2023 depositato il 20/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025I ricorrenti G.Y. e O.I. sono genitori di un bambino, nato il [...]Data_1 , affetto da una grave malformazione cardiaca, peril quale era stato programmato, nel mese di gennaio 2022, unintervento chirurgico con elevata probabilità di trasfusione disangue.

I genitori hanno quindi rappresentato ai sanitari cheintendevano prestare il consenso alla trasfusione solo a condizioneche il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il covid-19 attivandosi per raccogliere personalmente la disponibilità didonatori rispondenti al suddetto requisito.

L’opposizione eramotivata sulla ritenuta pericolosità della proteina spike contenutanel vaccino e per motivi religiosi, in quanto per produrre il vaccinosarebbero state utilizzate linee cellulari provenienti da feti abortiti.L'azienda ospedaliera, dopo avere rappresentato ai genitori che nonera possibile garantire che i donatori non avessero ricevuto similivaccini, né aderire alla richiesta di ricorrere a donatori nonvaccinati, proponeva ricorso al Giudice tutelare di Modena ex art.art. 3, comma 5, legge n.219/2017 chiedendo di autorizzare conurgenza la prestazione del consenso all’intervento e all’eventualetrasfusione, proponendo la nomina di un curatore speciale nellapersona del Direttore. [OSCURATO:PERSONA] tutelare, con decreto dell’8febbraio 2022, rilevando che il consenso condizionato è un “nonconsenso”, e ritenuta sussistente la propria competenza ex art 3cit., ha nominato il Direttore generale dell'ospedale quale curatoredel minore al fine di esprimere il consenso all'intervento, nei modiordinari.

Il provvedimento era reclamato innanzi al Tribunale per iminorenni, che lo respingeva con provvedimento del 13 settembre2023 pubblicato il 20 settembre 2023, dando atto di essere nellemore intervenuto (21 febbraio 2022), sulla stessa linea, con unprovvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale,revocato in data 20 maggio 2022.2 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso ildecreto del Tribunale minorile del 13/20 settembre 2023 sulreclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare, affidandosi adue motivi.

Ha proposto controricorso l’azienda ospedaliera.Entrambe le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, le parti deducono che l’interesseall’impugnazione del decreto in esame sorge in relazione al fattoche la statuizione ha investito, con valore decisorio, una serie didiritti costituzionalmente garantiti (artt. 29/31 della Costituzione)di massima importanza, facenti capo ai genitori ed al minore.L’azienda ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto didecisorietà e definitività, nonché per carenza di interesse perchél'intervento è stato eseguito.2.- L’eccezione è infondata, e la sua confutazione rendenecessario un breve inquadramento di carattere generale dellafattispecie, che sarà utile anche nell’esame dei motivi di ricorso.2.1.- [OSCURATO:PERSONA] tutelare ha reso una decisione ai sensidell’art. 3 comma V, della legge n. 219/2017, comunemente notacome legge sulle direttive anticipate di trattamento (legge DAT).La legge DAT è diretta a tutelare, nel rispetto dei principi di cuiagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto allavita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della personae stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato oproseguito se privo del consenso libero e informato della personainteressata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.Il consenso informato, secondo anche l'insegnamento dellaCorte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) deve essere intesoquale espressione della consapevole adesione del paziente altrattamento sanitario proposto dal medico e si configura quale vero3 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025e proprio diritto della persona, trovando fondamento nei principiespressi nell'art. 2 della Costituzione, che della persona tutela epromuove i diritti fondamentali, nonché negli artt. 13 e 32 Cost.(Cass. n. 16543/2011; Cass. n. 10423/2019; Cass. 28985/ del11/11/2019)All’art. 1 della stessa legge DAT si afferma che «È promossae valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medicoche si basa sul consenso informato nel quale si incontranol'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomiaprofessionale e la responsabilità del medico».

In tal modo si rendeevidente che il consenso informato è un atto complesso che siperfeziona non solo per effetto di una dichiarazione di volontà delpaziente, ma in esito ad un procedimento partecipativo che vedeimpegnata anche la competenza del medico e la sua responsabilitàprofessionale.

Nell'ambito di questa responsabilità, propria dellarelazione di cura e strettamente connessa alla deontologiaprofessionale, rientra il dovere del medico di indirizzare ilpaziente al trattamento sanitario adeguato alle sue condizioni.Secondo il codice deontologico medico infatti (art. 3) «dovere delmedico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomoe il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignitàdella persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, dirazza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano lecondizioni istituzionali o sociali nelle quali opera».2.2.- In tema di trattamenti sanitari della persona minorennesi prevede (art. 3 comma II) che «il consenso informato altrattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagliesercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo contodella volontà della persona minore, in relazione alla sua età e alsuo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute4 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della suadignità».Lo stesso art. 3 al comma V prevede che «Nel caso in cui ilrappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppurel'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizionianticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o ilrappresentante legale della persona minore rifiuti le cure propostee il medico ritenga invece che queste siano appropriate enecessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso delrappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cuiagli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o delrappresentante legale della struttura sanitaria».Si tratta quindi di una procedura in esito alla quale si adottaun provvedimento che incide sul diritto personalissimo alla sceltadei trattamenti sanitari e sul diritto -dovere dei genitori dirappresentare il minore anche nelle scelte attinenti alle cure.2.4.- Come si rende evidente dall'incipit della legge DAT, ildiritto di scegliere liberamente e previa adeguata informazione itrattamenti sanitari è strettamente collegato non solo alla tuteladella salute e della vita ma anche alla libertà di autodeterminarsi equindi, in definitiva, al rispetto della dignità della persona umana.Esso assolve la funzione di sintesi di due diritti fondamentali dellapersona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, inquanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato,egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni inordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cuipuò essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative;informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio alfine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del pazientee, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art.32, secondo comma, della Costituzione (Corte Cost. 438/2008).5 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025Analogamente, la Carta di Nizza considera il rispetto delconsenso libero e informato quale aspetto del diritto alla integritàfisica e psichica della persona (art. 3) e negli stessi termini siesprime la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sullabiomedicina del 4 aprile 1997 la quale esplicitamente all’art. 1dichiara la propria finalità di proteggere l’essere umano nella suadignità e nella sua identità e di garantire ad ogni persona, senzadiscriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti elibertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e dellamedicina.3.- Tali diritti sono assicurati anche alla persona minorenne,la quale nel momento stesso in cui nasce, acquista la capacitàgiuridica e quindi la titolarità di tutti i diritti della personalità.Il minore, tuttavia, non ha il libero esercizio dei diritti chegli competono, ed è legalmente rappresentato dai suoi genitori.

Ilmeccanismo della rappresentanza opera in modo chiaro per i dirittipatrimoniali, laddove sussistono esigenze di certezza del trafficogiuridico ed i vantaggi nel concludere o rifiutare un dato negoziogiuridico sono -di regola- misurabili preventivamente in terminioggettivi.

Meno chiaro per i diritti personalissimi, poiché essi sonoappunto espressione di scelte personali, legati alla identitàdell’individuo, e quindi alla sua unicità; viene da chiedersi pertantocome il diritto personalissimo possa essere esercitato da altri innome e per conto dell’interessato.

Nondimeno, poiché in tema didiritti della persona titolarità ed esercizio tendono a coincidere, equindi privare dell’esercizio del diritto il minore (o l’adulto minushabens) significherebbe privarlo del diritto stesso, cosìcontraddicendo la regola della capacità giuridica, si ammette, indeterminati casi, che il diritto personalissimo possa essereesercitato dal legale rappresentante, sempre che sia accertato chel'atto corrisponda all’interesse del rappresentato e volto6 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025effettivamente a dare attuazione alle sue esigenze di protezione (siveda Cass. n. 14669 del 2018 in tema di divorzio dell’interdetto).In particolare, per quanto riguarda la condizione del minore e itrattamenti sanitari, la scelta e la attuazione dei trattamentirientrano in quei doveri di cura del figlio che connotano laresponsabilità genitoriale.3.1.- A sua volta l’esercizio della responsabilità genitorialecostituisce un aspetto dello status parentale, connotato da diritti edoveri, non arbitrario e svincolato da qualsivoglia controllo, magovernato dalla regola dell’accordo tra i genitori e finalizzato adrispetto, come recita l’art. 315 -bis c.c., delle capacità, inclinazioninaturali ed aspirazioni del minore stesso.

Sebbene sia daconsiderarsi un munus, e cioè una funzione, esercitare laresponsabilità genitoriale senza indebite interferenze costituisceanche un diritto dei genitori, ai sensi dell’art. 29 Cost. nonché unaspetto qualificante della relazione familiare tutelata anche dall’art8 CEDU, da preservare da indebite ingerenze da parte dello Stato,il quale tuttavia ha l’obbligo di porre il miglior interesse delminore, e anche quello dei minori quale gruppo, al centro di tutte ledecisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo (CorteEDU, 8 aprile 2021, Vavřička e altri c.

Repubblica Ceca 8 aprile2021, par. 286 e ss.).3.2.- Il nostro ordinamento conosce ipotesi di controllo elimitazione della responsabilità genitoriale, essenzialmentecollegate alla trascuratezza dei doveri o abuso della funzione checomporti un pregiudizio al figlio (artt. 330 e 333 c.c.) e ciò inconformità all’art. 29 della Costituzione che se da un lato enunciache è dovere, ma anche diritto dei genitori mantenere, istruire ededucare i figli, dall'altro prevede che «nei casi di incapacità deigenitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».7 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/20254.- Sulla base di questi principi, prima della promulgazionedella legge DAT, all’eventuale ingiustificato rifiuto da parte deigenitori di trattamenti sanitari ritenuti utili o necessari per i figliminori si poneva rimedio tramite una temporanea limitazione osospensione della responsabilità genitoriale.4.1.- Il quadro normativo è però mutato nel 2017, rendendoobsoleto e sproporzionato rispetto allo scopo questo rimedio.L’art. 3 della legge DAT interviene a chiarare come e conquali limiti si può esercitare il potere di rappresentanza dei genitoriin materia di trattamenti sanitari, stabilendo, in armonia con iprincipi sopra ricordati, una procedimentalizzazione per laformazione e manifestazione del consenso.

Esprimere o negare ilconsenso spetta quindi ai genitori, ma essi devono: a) tenereconto della volontà del minore, tramite il suo ascolto, «in relazionealla sua età e al suo grado di maturità» e cioè anche a prescinderedal fatto che abbia compiuto gli anni dodici; b) avere come scopola tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pienorispetto della sua dignità e quindi dare spazio anche al parere deimedici, e in genere della comunità scientifica poiché questoconsente di ancorare la scelta ad un dato oggettivo e di perseguireeffettivamente lo scopo.Correlativamente, la legge prevede il rimedio per l’ipotesi diviolazione di queste regole procedimentali, svincolando lafattispecie dalla azione di controllo sul corretto esercizio dellaresponsabilità genitoriale e limitandosi, in armonia con il dettatodell’art 29 Cost., a prevedere un meccanismo che opera solo inrelazione ad un determinato compito genitoriale, nonadeguatamente assolto.

La norma consente al Giudice tutelare,adito dai medici o dagli altri soggetti indicati dalla norma, didecidere se un certo intervento/trattamento possa aver luogoanche senza il consenso dei genitori, così comprimendo il diritto di8 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025costoro di autodeterminarsi (di comune accordo) nelle scelte dafare nella cura dei figli minori e direttamente provvedendo inmerito, in un settore ove le scelte comportano effetti nella vita delminore, potenzialmente irreversibili.

Sottoporre o meno il minoread un trattamento sanitario, infatti, modifica il corso della suasalute e la qualità della sua vita; e per quanto gli effetti dellaesecuzione di un intervento dannoso o della mancata esecuzione diun intervento utile possano essere rimediati da successivitrattamenti terapeutici, gli effetti della scelta iniziale si produconocomunque e modificano (in meglio o in peggio) le condizioni dellapersona interessata.

Inoltre, la ingiustificata compressione dellasfera di autodeterminazione dei genitori, ed eventualmente anchedi quella del minore nei limiti in cui si può tenere conto della suaopinione, è un fatto storico che si produce in ogni caso, qualeeffetto del provvedimento giudiziale, e ha una sua rilevanza aprescindere dalla buona o cattiva riuscita dell’intervento autorizzato(Cass. n. 24471/2020; Cass. n. 16633/2023).5.- Rese queste permesse, si osserva, quanto alla eccezionepreliminare, che non può dirsi quindi che manchi la decisorietàdel provvedimento reso ex art. 3 cit., consistente nell'attitudinedel provvedimento del giudice non solo ad incidere su dirittisoggettivi delle parti, nella specie diritti personalissimi, ma anchead incidervi con la particolare efficacia del giudicato (Cass. sez. u22048/2023), che in questo caso deve intendersi nel senso didefinitività, poiché la decisione determina un certo assetto degliinteressi in gioco non più modificabile.Questo principio, del resto, è già stato affermato da questaCorte di legittimità con riferimento ai decreti con cui il Giudicetutelare si sia pronunciato sulla domanda propostadall’amministratore di sostegno di autorizzazione ad esprimere, innome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla9 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025sottoposizione a terapie mediche, considerato provvedimentodefinitivo avente natura decisoria su diritti soggettivi personalissimi(Cass. n. 14158 del 07/06/2017) e a questa giurisprudenza ilCollegio ritiene di dare continuità anche con riferimento aiprovvedimenti resi ex art. 3 legge DAT.Né la circostanza che l'intervento sia stato eseguito fa veniremeno l'interesse a verificare la legittimità della decisione, dalmomento che una eventuale illegittima limitazione dei diritti di cuisi è detto, se pur non più rimediabile con la restitutio in integrum,comporterebbe tuttavia conseguenze risarcitorie, che non sonoescluse dalla buona riuscita dell’intervento (Cass. n. 10423 del2019).5.- Nel merito, i ricorrenti si affidano a due motivi.5.1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell’art. 360, comma I n. 3 c.p.c. la violazione ed errataapplicazione di norme di diritto (art.274 c.p.c.; artt. 3, 111 Cost;art 3 della legge 219/2017 artt. 330 e ss. c.c.).

I ricorrentilamentano l’incerto iter processuale del reclamo avverso il decretodel Giudice tutelare posto che detto reclamo è stato unito (oriunito) al procedimento per la sospensione della responsabilitàgenitoriale, e deciso dopo che il procedimento sulla sospensioneera stato portato a termine.

Deducono che il Tribunale minorileavrebbe violato le norme di diritto sopra indicate, avendo intesoriunire due liti che pendevano in gradi differenti ed aventi oggettialtrettanto divergenti.

Osservano che le anomalie della presentevicenda non ne hanno interessato soltanto la parte sostanziale maanche quella rituale; in particolare il provvedimento ultimo20.09.2023, qui gravato, non è di facile decifrazione e a frontedella lesione di diritti di valenza primaria fatti valere dai genitori, sisono conseguite risposte in sede giurisdizionale totalmenteinsoddisfacenti e con evidente violazione dei principi che10 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025regolamentano l’equo processo.

Inoltre lamentano che con talerinvio alla decisone assunta in sede di sospensione allaresponsabilità genitoriale occorsa nel proc. n. 119/2022, ilTribunale minorile di Bologna ha violato la corretta applicazionedell’art. 3. della legge L. 219/2017 in combinato disposto agli artt.330 e ss. c.c. poiché l’intervento giurisdizionale nella sfera dellaloro responsabilità genitoriale non può che rimanere confinataall’interno della fattispecie disciplinata dal menzionato art. 3 dellalegge 219/2017.

Ribadiscono che la loro decisione in termini discelta terapeutica era corretta, in quanto maggiormente cautelantel’identità (quale appartenenza culturale e religiosa del minore alproprio nucleo familiare) e la salute del proprio figlio, tuttavia,anche qualora ciò non fosse, senz’altro, l’intervento giurisdizionalenon può che rimanere confinato all’interno della fattispeciedisciplinata dal menzionato art. 3 L 219/2017 (sostituzione delconsenso non prestato) e non certo espandersi nel campo dellaviolazione delle potestà normate dagli artt. 330 e ss. c.c.,soprattutto dal momento in cui gli stessi, oltre ad avere avutomassima cura di X.W. , si sono sempre dichiarati disposti adottemperare volontariamente alla decisione del Giudice tutelare,anche qualora contraria ai loro motivati e primari convincimenti,così come avvenuto.

Lamentano inoltre la violazione dell’ art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. per erronea applicazione di norme di diritto(artt.2,3,13,19 e 32 Cost; artt. 3, 8 e 9 Cedu; articolo 3 legge219/2017; L. n. 180 del 1978, art. 1 L. n. 833 del 1978, artt. 4 e33).

Deducono che il provvedimento è abnorme poiché, avendosempre gli stessi dichiarato di acconsentire all’intervento, lasostituzione del consenso ai sensi della L. 219/2017 avrebbedovuto riguardare, al limite, esclusivamente l’emotrasfusione.

Lo è,inoltre, poiché viola ogni principio di diritto nazionale esovranazionale tutelante la libera scelta terapeutica (secondo i11 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025logici criteri della precauzione) e di orientamento religioso(obiezione di coscienza).

Rilevano che il provvedimento è basato suuna finzione consistente nella equiparazione del rifiuto dellatrasfusione “anonima” con il rifiuto dell'intervento che invece lorohanno sempre accettato ponendo solo la condizione del donatorecontrollato e che in caso di urgenza essi avrebbero comunqueacconsentito all'intervento e con ciò sono stati privati della lorolibertà di scelta in materia terapeutica anche per ragioni religiose(la dottrina cattolica esclude che si possano somministrare farmacinella cui preparazione siano stati impiegati feti abortiti).

Rilevanoinoltre la non corretta informazione circa la tempistica degliintervento ha interferito con il loro diritto ad attivarsi per la raccoltadel sangue di persone non immunizzate e stigmatizzano la condottadell'azienda ospedaliera per non avere acconsentito recepire lapreferenza terapeutica formulata dai genitori più chetempestivamente cioè nel settembre del 2021 e di averefalsamente rappresentato che i genitori si sarebbero oppostiall'intervento così determinando una compressione della sfera dellaloro libertà.

Deducono ancora di aver evidenziato, senza ricevererisposta dal Tribunale, come il Giudice tutelare di Modena avesseerrato a negare il diritto all'obiezione di coscienza travisando ilsignificato della nota della Congregazione per la dottrina e la fedeladdove si afferma che “coloro che, comunque, per motivi dicoscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedentida feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con altri mezziprofilattici e comportamenti idonei, di divenire veicoli ditrasmissione dell’agente infettivo” ricordando che in tema diaborto il diritto all'obiezione di coscienza è sancito nella enciclicaEvangelium Vitae.

Lamentano che è stato negato il diritto allalibertà religiosa invocato dai genitori per il minore, cattolico che inquanto battezzato fa parte della relativa comunità, costituendo12 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025detta appartenenza un tratto significativo della sua stessa identità.Tanto il giudice di prima che di seconda istanza avrebbero dovutocomunque esprimersi non già in termini di contrapposizione e disupremazia del diritto alla vita sul diritto al credo religioso bensìcoordinare le due esigenze, coordinamento reso possibiledall’utilizzo del sangue più “tutelante” per l’interesse religioso eterapeutico del minore possibilità sicuramente ammessanell’organizzazione dell’intervento, ove attuata tempestivamente dasettembre 2021.

Inoltre avrebbe dovuto osservarsi il criterioprudenziale in tema di scelte terapeutiche con riferimento allepossibili alle complicanze che la proteina spike potrebbe provocaresul sistema cardiocircolatorio, già gravemente minato del minore,secondo studi scientifici loro stessi allegati.5.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell’art. 360 comma I n. 5 c.p.c. la nullità decreto per omessaovvero perplessa motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia, e che avrebbe costituito statuizione implicita in meritoai motivi di reclamo relativi al proc. n. 346/2022, poi divenuto n.135/2023; per mero rinvio alla fonte di riferimento conimpossibilità di individuare le ragioni della decisioneprovvedimento.

I ricorrenti deducono che il Tribunale non ha svoltoalcun ragionamento a confutazione dei vari motivi su cui fondava ilreclamo ma si è limitato al mero richiamo, a più riprese svolto allestatuizioni dallo stesso Tribunale minorile assunte nel procedimentoinstaurato riguardo alla sospensione della potestà genitoriale(n.119/2022).

La decisone è, inoltre, nulla poiché si limita al merorinvio ad altre decisioni (quelle assunte nel proc. n. 119 RGVG2022), che, oltre ad essere tra loro contraddittorie, non sonopassate in giudicato ed, infine, non connotata dalle motivazioniminimali che soddisfino il principio di autosufficienza delprovvedimento giurisdizionale.13 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025Infine, si deve dare atto che i ricorrenti nelle loro conclusionichiedono non soltanto di cassare il provvedimento impugnato, maanche di ordinare alla struttura sanitaria di procedere allaraccolta di sangue da loro direttamente prelevato da soggetti chesiano esenti da vaccinazione antiSars-Cov2, e/o privo di proteinaSpike indotta da vaccinazione anti Sars-Cov2 o da virus contrattonaturalmente, anche per possibili futuri trattamenti del decorsopost- operatorio.6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente poiché sonocollegati, pur dovendosi distinguere il profilo relativo alle censureprocessuali e di nullità da quello relativo alle violazioni di norme didiritto.6.1.- In primo luogo i ricorrenti lamentano un percorsoprocessuale “anomalo” dal momento che il reclamo da loropresentato avverso il provvedimento del giudice tutelare reso aisensi dell'art. 3 della legge DAT è stato unito agli atti delprocedimento di limitazione della responsabilità genitoriale apertodal Tribunale per i minorenni, e deciso mesi dopo la conclusionedel procedimento de potestate, con un provvedimento privo dimotivazione.7.- Il provvedimento oggi impugnato così si esprime:«Visto il reclamo proposto dai genitori avverso il provvedimento delgiudice tutelare di Modena in data 8/2/22, reclamo che era statoinserito per unione agli atti nel procedimento 119/22 vol. portato adefinizione senza che il Tribunale si pronunciasse specificamentesul medesimo; visti gli esiti dell’istruttoria svolta e i provvedimentiprovvisori e definitivi emessi; rilevato che il reclamo deve essererigettato alla luce dei suddetti provvedimenti in quanto il Tribunale,successivamente all’emissione del decreto del [OSCURATO:PERSONA], è inseguito intervenuto nella stessa linea a tutela del minore, al fine diconsentire il particolare intervento che allora si era reso14 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025necessario; il decreto del Giudice tutelare, pertanto, il quale, siribadisce, si riferiva solo ed esclusivamente all’intervento chirurgicoal quale il minore fu poi sottoposto, deve essere confermato, oraper allora, e il reclamo rigettato; resta sulla situazione la vigenzadel decreto definitivo emesso nell’ambito del procedimento perintervento sulla responsabilità genitoriale instaurato dal PM eiscritto al 119/22».7.1.- Come si rende evidente dal testo del provvedimentoimpugnato, non è avvenuta una riunione in senso tecnico di dueprocedimenti, quanto piuttosto una “unione agli atti”, poiché ilreclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice tutelare è statoinserito nel fascicolo del procedimento inerente la responsabilitàgenitoriale ed è stato deciso dopo conclusione (con la revoca dellasospensione) di quest’ultimo.7.2.- L’art. 3 della legge DAT regolamenta, come sopra sidiceva, il conflitto tra il rappresentante legale dell’incapace ed ilmedico, in relazione alle cure da quest’ultimo proposte.Nel consenso informato, come recita l’art 1 della legge DAT«si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e lacompetenza, l'autonomia professionale e la responsabilità delmedico»; se il paziente è pienamente compos sui la decisione finalenon può che essere rimessa a quest’ultimo e salvo che non siano ingioco anche interessi superindividuali (Corte Cost. 14 /2023); se ilpaziente ha un legale rappresentante, la legge, pur disponendoche sia quest’ultimo a esprimere (o negare) il consenso, imponeuna procedimentalizzazione nella formazione del consenso stesso,in cui largo spazio è dato al parere dei sanitari, e rimette allacoscienza e responsabilità del medico che ritenga le cureappropriate e necessarie la scelta di sollecitare la verifica giudizialein merito; altresì la legge prevede che nell’interesse dell’incapacepossano ricorrere al Giudice tutelare gli stessi rappresentanti legali15 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025o anche i soggetti di cui all’art 406 c.c. e cioè non solo il coniuge ilconvivente i parenti entro il quarto grado e gli affini entro ilsecondo, ma anche il Pubblico Ministero.7.3.- Come sopra si diceva, l’art. 3 cit. disegna unmeccanismo di rappresentanza per la manifestazione del consensoche deve rispettare un iter prestabilito, nell'ottica di assicurare chela soluzione scelta sia quella che realizza il miglior interessedell’incapace.

Vi sono dunque dei limiti, in questa materia, alpotere di rappresentanza dei genitori, identici a quelli imposti alrappresentante dell’incapace adulto (tutore o amministratore disostegno).

Ciò rende evidente che il rimedio giudiziale costruitodalla norma (il ricorso al giudice tutelare) non ha nulla a chevedere con il controllo sul corretto esercizio della responsabilitàgenitoriale.

Si tratta piuttosto di valutare, nel conflitto tra il pareremedico e la volontà dei genitori, quale sia la soluzione che megliotutela la persona interessata.Il legislatore ha quindi svincolato la fattispecie dalla azione dicontrollo sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale ereso obsoleto, nonché sproporzionato rispetto al fine, il ricorso aldiverso rimedio della limitazione o sospensione della responsabilitàgenitoriale.7.4.- Pertanto, a far data dalla entrata in vigore della leggen. 219/2017 in tutti casi in cui i genitori o il tutore di un minorerifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste sianoappropriate e necessarie, deve ricorrersi al Giudice tutelare con laprocedura disegnata dall’art 3 della stessa legge 219/2017, e nongià al Tribunale minorile con una istanza di sospensione olimitazione della responsabilità genitoriale; la regola vale anche peril Pubblico Ministero che è soggetto legittimato ad adire il Giudicetutelare ai sensi del combinato disposto degli art. 3 della legge DATe degli artt. 406 e 417 c.c.16 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/20258.- Nondimeno il fatto che il genitore rifiuti le cureappropriate potrebbe essere indice, nell’ambito di un più generalequadro di trascuratezza o abuso della responsabilità genitoriale,della non idoneità di uno o di entrambi i genitori al ruolo, ed in talcaso resta fermo il dovere del Pubblico Ministero o degli altrisoggetti legittimati di adire il Tribunale per i minorenni con unaistanza ex art. 330 o 333 c.c.

E’ quindi possibile che, in casideterminati, vi sia una contemporanea pendenza dei dueprocedimenti, ma l’intervento del giudice minorile è legittimo solose ed in quanto si fondi non (soltanto) sulla ritenuta necessità diintervenire per autorizzare il trattamento sanitario proposto,poiché per questa evenienza vi è già uno specifico diverso rimedio,ma sul rilievo di altre condotte pregiudizievoli per il minore.9.- Venendo quindi al caso di specie, risulta dagli attirichiamati in ricorso e depositati telematicamente che il Tribunaleper i minorenni di Bologna ha sospeso in data 8.2.2022 gli odierniricorrenti dalla responsabilità genitoriale unicamente sul rilievodella necessità dell’intervento cui i genitori non avevano prestatoconsenso (o meglio avevano prestato consenso condizionato) e purnella consapevolezza che in pari data il Giudice tutelare di Modenaaveva già provveduto con la nomina di un curatore.Successivamente, in data 20 maggio 2002, detta sospensione èstata revocata sulla considerazione che i genitori «abbianoacquisto consapevolezza in merito alle problematiche che hannoportato all’intervento dei servizi e del Tribunale; che non siravvisano più i presupposti per mantenere la tutela in capo alminore».

E’ quindi evidente che il Tribunale minorile ha creato un(inutile) duplicato del procedimento di competenza del Giudicetutelare, sulla (erronea) considerazione che la situazione «imporràverosimilmente ulteriori interventi per tutelarne la salute ancheoltre quanto autorizzato dal giudice tutelare».

L’intervento del17 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025giudice minorile è stato un duplicato inutile del procedimento exart 3 cit. perché sulle attuali necessità del minore si era giàprovveduto e sugli ulteriori interventi “verosimilmente” necessari atutela della sua salute avrebbe dovuto provvedere, ricorrendone ipresupposti, sempre lo stesso Giudice tutelare.10.- Nondimeno, oggetto dell’odierno ricorso per cassazionenon sono i due provvedimenti de potestate dell’8 febbraio e del 20maggio 2022, bensì il provvedimento di rigetto del reclamoproposto dai genitori avverso il provvedimento del Giudice tutelaredi Modena.

I suddetti provvedimenti de potestate rilevano tuttaviain quanto il loro contenuto è richiamato all’interno delprovvedimento oggi impugnato e ne costituisce la motivazione; aloro volta i provvedimenti de potestate richiamano ilprovvedimento del giudice tutelare di Modena, che il Tribunaleminorile fa proprio, dichiarando di essere intervenuto ”sulla stessalinea”.In definitiva, non può dirsi che il provvedimento oggiimpugnato sia privo di motivazione per quanto espressa attraversoun complicato sistema di richiami ad attività istruttoria eprovvedimenti precedenti, né che la “unione agli atti” abbiacomportato per parti un pregiudizio difensivo; anzi, creando ununico fascicolo si è reso ancora più evidente che le ragioni delrigetto del reclamo erano le stesse che avevano determinato laapertura del procedimento de potestate.11.- Ciò detto e posto che questa Corte non deve giudicaresulla legittimità dei due provvedimenti de potestate deve valutarsila conformità a norme di diritto delle ragioni esposte dal Giudicetutelare di Modena in quanto recepite e fatte proprie (con ilcomplicato meccanismo di cui sopra) dal Tribunale minorile, nonchégli ulteriori argomenti esposti nei provvedimenti suddetti, inquanto richiamate nel provvedimento impugnato.18 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/202512.- Le ragioni di opposizione al decreto emesso dal Giudicetutelare di Modena in estrema sintesi, possono così riassumersi: a)non risponde a verità che i genitori hanno rifiutato il consensoall’intervento avendo posto soltanto la condizione che la eventuale(e probabile) trasfusione ad esso connessa avvenisse con sangue didonatori non vaccinati contro il covid-19: b) le ragioni di talecondizione non erano pretestuose ma legate, da un lato, ad unprincipio religioso in quanto i ricorrenti sono cattolici, contrariall’aborto e quindi alla utilizzazione anche indiretta di prodotti (ilvaccino) per cui fosse stati utilizzate linee cellulare derivate da fetiabortiti; dall’altro ad un principio di cautela posto che la proteinaspike avrebbe potuto, sia pure in estrema ipotesi, causare danni alminore; c) che essi avrebbero potuto fornire sangue proveniente dadonatori non vaccinati.Controparte oppone che la normativa in materia nonpermette la selezione dei donatori in base al dato vaccinale e ilpresunto diritto all’obiezione di coscienza non si fonda suidocumenti vaticani; che la soluzione alternativa offerta dai genitorinon garantisce i principi a cui si ispira la donazione volontaria eanonima comunque sicura; che non vi sono prove dellapericolosità della proteina spike e anzi gli effetti a lungo terminesono smentite dalla letteratura scientifica anche recente.13- In primo luogo sul consenso.Esprimere il consenso ad un trattamento sanitario ponendouna condizione non attuabile equivale a non esprimerlo.

Ilpaziente non può infatti esigere trattamenti sanitari contrari alladeontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali,incidendo sulla sfera di autodeterminazione del medico che inquesto caso può rifiutare l’intervento (Cass n. 26209/2022).Dagli atti e dalle difese delle parti emerge che per quantofosse (verosimilmente) possibile entrare in possesso di una certa19 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025quantità di sangue da donatori non vaccinati, l’azienda ospedalierasi atteneva a protocolli che impedivano il ricorso a questasoluzione, sia per adeguarsi alle linee guida e allaRaccomandazione del Consiglio d’Europa sulla donazione periodicaed anonima, richiamate anche dal Giudice tutelare, sia pertutelare la autodeterminazione dei medici, sia per ragionieconomiche.

L’azienda evidenza anche che i genitori, purprospettando che il Policlinico di Lg_1 si attenesse a protocollidiversi e che fosse disponibile alla raccolta del sangue coi requisitidomandati, hanno però confermato la scelta di tenere il figlio incarico al S. Luogo_2 , nonostante il rifiuto alla trasfusionecon sangue “dedicato”.

Di conseguenza, la condizione posta daigenitori, non attuabile per la struttura da loro scelta, viziaval’intero consenso che doveva ritenersi non prestato, comecorrettamente ritenuto dal Giudice tutelare.14.- Sulla obiezione di natura religiosa.Non spetta a questo giudice entrare nell’ambito della dottrinareligiosa, tuttavia è noto che la [OSCURATO:PERSONA] condanna l’abortovolontario e di conseguenza anche la “cooperazione materialepassiva” in questo caso individuabile, secondo la prospettazionedei ricorrenti, nel fatto che per produzione di alcuni vaccini sisarebbe fatto ricorso, nel processo di ricerca e produzione, a lineecellulari che provengono da tessuti ottenuti da feti abortiti;pertanto il cristiano cattolico non dovrebbe farne uso.Qui si può osservare che la Nota della Congregazione per laDottrina della Fede sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-Covid-19, del 21.12.2020 (e non del 2021) invocata di ricorrenti,non contiene solo il passaggio da essi menzionato, ma chiarisceche «quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19eticamente ineccepibili …. è moralmente accettabile utilizzare ivaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da20 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione» ed ancorache «la ragione fondamentale per considerare moralmente lecitol'uso di questi vaccini è che il tipo di cooperazione al male(cooperazione materiale passiva) dell’aborto procurato da cuiprovengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza ivaccini che ne derivano, è remota.

Il dovere morale di evitare talecooperazione materiale passiva non è vincolante se vi è un gravepericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un agentepatogeno grave».

Ciò basta ad osservare che se la Chiesaconsidera “remota” la cooperazione consistente nel fatto divaccinarsi - ed invero è fatto noto che anche [OSCURATO:PERSONA] hainvitato i fedeli a vaccinarsi contro il covid- ancora più remota deveconsiderarsi la cooperazione consistente nel sottoporsi atrasfusione di sangue senza sapere se il donatore sia o menovaccinato contro il covid e con quale vaccino.14.1.- Ma in ogni caso, deve osservarsi che i ricorrentiincorrono in un errore di diritto laddove parlano della identitàreligiosa del figlio che deve essere preservata.

Incorrono in erroreperché essi sovrappongo totalmente la propria identità religiosa aquella del minore.L’identità della persona è l’insieme delle caratteristiche cherappresentano l’uomo nel suo progressivo divenire.

Essa presentaprofili genetici, giuridici, sociali e tutti concorrono nella costruzioneprogressiva e costante della personalità.

I genitori, trasmettendo ilpatrimonio genetico se sono anche genitori biologici, ed in ognicaso esercitando la loro funzione di cura ed educazione, sono iprimi a costruire l’identità del minore; tuttavia devono farlo, comedispone l’art 315-bisc.c. nel rispetto delle sue capacità, delle sueinclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Anche un bambino intenera età ha inclinazioni naturali e aspirazioni, ma soprattutto hacapacità, intese come potenzialità del divenire; e si tratta di un21 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025divenire che nel progressivo entrare in contatto con personediverse dai genitori e comunità diverse dalla famiglia può ancheevolversi verso scelte diverse, che i genitori sono tenuti arispettare.Così, se pure è compito e prerogativa dei genitori dare alfiglio una educazione anche sotto il profilo religioso, non può nonconsiderarsi che le scelte religiose future del minore potrebberoessere diverse e pertanto non è accettabile che i genitori adottinodecisioni per il minore in cui la loro fede religiosa siaassolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre ecomunque sugli altri interessi del minore.

Ciò è stato ripetutamenteaffermato da questa Corte, la quale ha rimarcato che in tema discelte religiose resta comunque preminente la considerazione delmiglior interesse del minore, e del suo diritto ad una crescita sanaed equilibrata (Cass. n. 21916/2019; Cass. n. 12954/2018).Non incorre quindi in errore di diritto il giudice che bilanci lescelte religiose dei genitori con altri diritti ed interessi del minore,quali il diritto alla salute psico-fisica e ad una armoniosa crescita edecida, in questa operazione di bilanciamento, quale scelta attui ilmiglior interesse del minore; a questi criteri si è attenuto il Giudicetutelare di Modena ed anche, nella sostanza, il giudice minorile,che ha ritenuto di doversi muovere “sulla stessa linea”.15.- Sul principio di cautela per la pericolosità della proteinaspike.I ricorrenti lamentano che il giudice si sia fondato suinformazioni scientifiche non riferite al caso di specie e che cade inerrore a ritenere che la proteina spike non entri nel circolosanguigno se non accidentalmente e in concentrazioni irrilevanti;di contro essi hanno prodotto perizia dalla quale risulta che dettaproteina è presente nei tessuti a distanza di svariati mesi.

Pertanto,concludono, non è stato adeguatamente valutato il rischio al quale22 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025è stato esposto il minore, già gravato da una patologiacardiovascolare.15.1.- Occorre qui preliminarmente ricordare che nelleconclusioni i ricorrenti chiedono di non soltanto di cassare ilprovvedimento impugnato ma anche di ordinare alla strutturasanitaria di procedere alla raccolta di sangue da loro direttamenteprelevato da soggetti che siano esenti da vaccinazione antiSars-Cov2, e/o privo di proteina spike indotta da vaccinazione anti Sars-Cov2 o da virus contratto naturalmente, anche per possibili futuritrattamenti del decorso post- operatorio.Introducono così una domanda inammissibile nel giudizio dilegittimità, che non è giudice del merito ed è chiamato soltanto avalutare la legittimità del provvedimento impugnato; al tempostesso introducono un argomento che la parte controricorrentecontesta essere nuovo, introdotto solo in sede di reclamo e quiribadito, e cioè la condizione che il sangue non soltanto provenisseda donatori non vaccinati, ma anche da donatori che non avevanocontratto il covid-19.

Ed in effetti se il rischio paventato è quellolegato alla proteina spike i ricorrenti avrebbero dovuto sin dalprimo momento considerare che la proteina spike entra anche e inprimo luogo nel sangue di coloro che contraggono l'infezione,trattandosi del principale meccanismo che il virus utilizza perinfettare le cellule bersaglio; il vaccino replica questo meccanismoimmettendola non nel sangue ma per via muscolare, per suscitarela risposta immunitaria.La richiesta inziale avanzata nei confronti dell’ospedale,tuttavia, era quella di controllare che il sangue provenisse dadonatori non vaccinati (pag. 4 del ricorso, con riferimento al dc.10) e tale è la questione esaminata dal Giudice tutelare diModena, il quale valuta se fosse ragionevole la richiesta dicondizionare il consenso alla circostanza che il sangue fosse23 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025proveniente da donatori non vaccinati per evitare qualsivoglia(anche minimo) rischio di trasmissione della proteina spike.15.2.- [OSCURATO:PERSONA] tutelare di Modena ha ritenuto la richiestairragionevole, ritenendo attendibile l'opinione espressa dallacomunità scientifica maggioritaria secondo la quale non vi sarebbealcuna differenza tra il sangue dei vaccinati e dei non vaccinati equindi fosse da evitare al minore il rischio, grande o piccolo,«derivante da trasfusioni al di fuori di protocolli e sceltadell'ospedale in contrasto alla direzione dell'ordinamento e con ilsolo fine di evitare un pericolo che non appare inesistente».Così operando il giudice del merito non ha commesso alcunerrore di diritto, poiché nel contrasto tra l'opinione dei genitori equella dei medici ha individuato il miglior interesse del minore, inconformità all’art 12 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sui diritti delfanciullo, nella soluzione che secondo una determinata letteraturascientifica e i protocolli dalla struttura sanitaria scelta dai genitorigarantiva meglio la salute del minore, in conformità all’art 3 cit.secondo il quale lo scopo da perseguire è «la tutela della salutepsicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della suadignità».E’ poi evidente che quando il giudice deve fondare la propriascelta su una opinione scientifica tiene conto indubbiamente delfatto che gli studi scientifici hanno sempre un margine di fallibilitàe possono essere nel futuro smentiti, e che nessun trattamentomedico è assolutamente sicuro, comportando sempre un marginedi rischio più o meno rilevante.

Il giudizio è stato tuttavia espressoallo stato degli atti e delle conoscenze disponibili e nel momento incui doveva eseguirsi l'intervento.

La scelta tra più teorie scientificheè un aspetto del libero convincimento del giudice del merito (Cass.n. 43786/2010) al quale è rimesso il prudente apprezzamentodelle prove (Cass. n. 28453/2024) e di cui si deve dare conto in24 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025motivazione, come qui ha fatto il Giudice tutelare e per relationemil giudice del reclamo.Inoltre, appare corretto il rilievo che la scelta fatta daigenitori aggravasse inutilmente i protocolli dell'ospedale incidendosulla sfera di autodeterminazione dei medici.

E tanto più inutileappare questo aggravamento in relazione al ripensamento deiricorrenti, i quali si sono resi conto -posto che in sede di reclamohanno introdotto il relativo argomento- che controllare se i donatorierano vaccinati o meno non avrebbe garantito il figlio dallatrasmissione della proteina spike anzi probabilmente lo avrebbeancora più esposto a questo rischio.

Durante la pandemia infatti i«non vaccinati» erano in parte soggetti che rifiutavano il vaccinoper convinzioni personali, ma anche persone che avevano giàcontratto la malattia e quindi per certo tempo non sisottoponevano a vaccinazione; sicché la richiesta di controllare se ildonatore fosse vaccinato o meno (perché tale è la questionesottoposta al Giudice tutelare) non può giustificarsi prospettando ilrischio della trasmissione della proteina spike, poiché il tipo dicontrollo proposto, oltre che essere inattuabile per i protocolli dellastruttura, non avrebbe evitato il rischio.16.- Nell’insieme pertanto, la richiesta di trasfusioni dadonatori non vaccinati appare essenzialmente una scelta dicoscienza religiosa, sulla base della interpretazione individuale diun testo di dottrina, ma che in ogni caso non può essere imposta alminore se non all’esito di una adeguata valutazione eponderazione dei suoi diritti ed interessi, che sono suoi e non delnucleo familiare di cui fa parte; in alcuni casi possono identificarsicon quelli del nucleo familiare, ma in altri divergere e del rispettodi questi diritti ed interessi il giudice deve farsi garante.Ne consegue il rigetto del ricorso.25 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025In ragione della novità della questione si compensano tra le partile spese del procedimentoIn caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.

P.Q.MRigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali .Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003Così deciso in Roma, il 03/12/2024.Il PresidenteMARIA ACIERNO26 di 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eniente al fine di garantirel’assolvimento del principio di anonimato rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo legale rappresentante, rappresentato e difesodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F._2-controricorrente-Avverso il DECRETO del TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNAn. 135/2023 depositato il 20/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025I ricorrenti G.Y. e O.I. sono genitori di un bambino, nato il [...]Data_1 , affetto da una grave malformazione cardiaca, peril quale era stato programmato, nel mese di gennaio 2022, unintervento chirurgico con elevata probabilità di trasfusione disangue. I genitori hanno quindi rappresentato ai sanitari cheintendevano prestare il consenso alla trasfusione solo a condizioneche il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il covid-19 attivandosi per raccogliere personalmente la disponibilità didonatori rispondenti al suddetto requisito. L’opposizione eramotivata sulla ritenuta pericolosità della proteina spike contenutanel vaccino e per motivi religiosi, in quanto per produrre il vaccinosarebbero state utilizzate linee cellulari provenienti da feti abortiti.L'azienda ospedaliera, dopo avere rappresentato ai genitori che nonera possibile garantire che i donatori non avessero ricevuto similivaccini, né aderire alla richiesta di ricorrere a donatori nonvaccinati, proponeva ricorso al Giudice tutelare di Modena ex art.art. 3, comma 5, legge n.219/2017 chiedendo di autorizzare conurgenza la prestazione del consenso all’intervento e all’eventualetrasfusione, proponendo la nomina di un curatore speciale nellapersona del Direttore. [OSCURATO:PERSONA] tutelare, con decreto dell’8febbraio 2022, rilevando che il consenso condizionato è un “nonconsenso”, e ritenuta sussistente la propria competenza ex art 3cit., ha nominato il Direttore generale dell'ospedale quale curatoredel minore al fine di esprimere il consenso all'intervento, nei modiordinari. Il provvedimento era reclamato innanzi al Tribunale per iminorenni, che lo respingeva con provvedimento del 13 settembre2023 pubblicato il 20 settembre 2023, dando atto di essere nellemore intervenuto (21 febbraio 2022), sulla stessa linea, con unprovvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale,revocato in data 20 maggio 2022.2 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso ildecreto del Tribunale minorile del 13/20 settembre 2023 sulreclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare, affidandosi adue motivi. Ha proposto controricorso l’azienda ospedaliera.Entrambe le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, le parti deducono che l’interesseall’impugnazione del decreto in esame sorge in relazione al fattoche la statuizione ha investito, con valore decisorio, una serie didiritti costituzionalmente garantiti (artt. 29/31 della Costituzione)di massima importanza, facenti capo ai genitori ed al minore.L’azienda ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto didecisorietà e definitività, nonché per carenza di interesse perchél'intervento è stato eseguito.2.- L’eccezione è infondata, e la sua confutazione rendenecessario un breve inquadramento di carattere generale dellafattispecie, che sarà utile anche nell’esame dei motivi di ricorso.2.1.- [OSCURATO:PERSONA] tutelare ha reso una decisione ai sensidell’art. 3 comma V, della legge n. 219/2017, comunemente notacome legge sulle direttive anticipate di trattamento (legge DAT).La legge DAT è diretta a tutelare, nel rispetto dei principi di cuiagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto allavita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della personae stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato oproseguito se privo del consenso libero e informato della personainteressata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.Il consenso informato, secondo anche l'insegnamento dellaCorte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) deve essere intesoquale espressione della consapevole adesione del paziente altrattamento sanitario proposto dal medico e si configura quale vero3 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025e proprio diritto della persona, trovando fondamento nei principiespressi nell'art. 2 della Costituzione, che della persona tutela epromuove i diritti fondamentali, nonché negli artt. 13 e 32 Cost.(Cass. n. 16543/2011; Cass. n. 10423/2019; Cass. 28985/ del11/11/2019)All’art. 1 della stessa legge DAT si afferma che «È promossae valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medicoche si basa sul consenso informato nel quale si incontranol'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomiaprofessionale e la responsabilità del medico». In tal modo si rendeevidente che il consenso informato è un atto complesso che siperfeziona non solo per effetto di una dichiarazione di volontà delpaziente, ma in esito ad un procedimento partecipativo che vedeimpegnata anche la competenza del medico e la sua responsabilitàprofessionale. Nell'ambito di questa responsabilità, propria dellarelazione di cura e strettamente connessa alla deontologiaprofessionale, rientra il dovere del medico di indirizzare ilpaziente al trattamento sanitario adeguato alle sue condizioni.Secondo il codice deontologico medico infatti (art. 3) «dovere delmedico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomoe il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignitàdella persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, dirazza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano lecondizioni istituzionali o sociali nelle quali opera».2.2.- In tema di trattamenti sanitari della persona minorennesi prevede (art. 3 comma II) che «il consenso informato altrattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagliesercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo contodella volontà della persona minore, in relazione alla sua età e alsuo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute4 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della suadignità».Lo stesso art. 3 al comma V prevede che «Nel caso in cui ilrappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppurel'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizionianticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o ilrappresentante legale della persona minore rifiuti le cure propostee il medico ritenga invece che queste siano appropriate enecessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso delrappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cuiagli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o delrappresentante legale della struttura sanitaria».Si tratta quindi di una procedura in esito alla quale si adottaun provvedimento che incide sul diritto personalissimo alla sceltadei trattamenti sanitari e sul diritto -dovere dei genitori dirappresentare il minore anche nelle scelte attinenti alle cure.2.4.- Come si rende evidente dall'incipit della legge DAT, ildiritto di scegliere liberamente e previa adeguata informazione itrattamenti sanitari è strettamente collegato non solo alla tuteladella salute e della vita ma anche alla libertà di autodeterminarsi equindi, in definitiva, al rispetto della dignità della persona umana.Esso assolve la funzione di sintesi di due diritti fondamentali dellapersona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, inquanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato,egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni inordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cuipuò essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative;informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio alfine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del pazientee, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art.32, secondo comma, della Costituzione (Corte Cost. 438/2008).5 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025Analogamente, la Carta di Nizza considera il rispetto delconsenso libero e informato quale aspetto del diritto alla integritàfisica e psichica della persona (art. 3) e negli stessi termini siesprime la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sullabiomedicina del 4 aprile 1997 la quale esplicitamente all’art. 1dichiara la propria finalità di proteggere l’essere umano nella suadignità e nella sua identità e di garantire ad ogni persona, senzadiscriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti elibertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e dellamedicina.3.- Tali diritti sono assicurati anche alla persona minorenne,la quale nel momento stesso in cui nasce, acquista la capacitàgiuridica e quindi la titolarità di tutti i diritti della personalità.Il minore, tuttavia, non ha il libero esercizio dei diritti chegli competono, ed è legalmente rappresentato dai suoi genitori. Ilmeccanismo della rappresentanza opera in modo chiaro per i dirittipatrimoniali, laddove sussistono esigenze di certezza del trafficogiuridico ed i vantaggi nel concludere o rifiutare un dato negoziogiuridico sono -di regola- misurabili preventivamente in terminioggettivi. Meno chiaro per i diritti personalissimi, poiché essi sonoappunto espressione di scelte personali, legati alla identitàdell’individuo, e quindi alla sua unicità; viene da chiedersi pertantocome il diritto personalissimo possa essere esercitato da altri innome e per conto dell’interessato. Nondimeno, poiché in tema didiritti della persona titolarità ed esercizio tendono a coincidere, equindi privare dell’esercizio del diritto il minore (o l’adulto minushabens) significherebbe privarlo del diritto stesso, cosìcontraddicendo la regola della capacità giuridica, si ammette, indeterminati casi, che il diritto personalissimo possa essereesercitato dal legale rappresentante, sempre che sia accertato chel'atto corrisponda all’interesse del rappresentato e volto6 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025effettivamente a dare attuazione alle sue esigenze di protezione (siveda Cass. n. 14669 del 2018 in tema di divorzio dell’interdetto).In particolare, per quanto riguarda la condizione del minore e itrattamenti sanitari, la scelta e la attuazione dei trattamentirientrano in quei doveri di cura del figlio che connotano laresponsabilità genitoriale.3.1.- A sua volta l’esercizio della responsabilità genitorialecostituisce un aspetto dello status parentale, connotato da diritti edoveri, non arbitrario e svincolato da qualsivoglia controllo, magovernato dalla regola dell’accordo tra i genitori e finalizzato adrispetto, come recita l’art. 315 -bis c.c., delle capacità, inclinazioninaturali ed aspirazioni del minore stesso. Sebbene sia daconsiderarsi un munus, e cioè una funzione, esercitare laresponsabilità genitoriale senza indebite interferenze costituisceanche un diritto dei genitori, ai sensi dell’art. 29 Cost. nonché unaspetto qualificante della relazione familiare tutelata anche dall’art8 CEDU, da preservare da indebite ingerenze da parte dello Stato,il quale tuttavia ha l’obbligo di porre il miglior interesse delminore, e anche quello dei minori quale gruppo, al centro di tutte ledecisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo (CorteEDU, 8 aprile 2021, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca 8 aprile2021, par. 286 e ss.).3.2.- Il nostro ordinamento conosce ipotesi di controllo elimitazione della responsabilità genitoriale, essenzialmentecollegate alla trascuratezza dei doveri o abuso della funzione checomporti un pregiudizio al figlio (artt. 330 e 333 c.c.) e ciò inconformità all’art. 29 della Costituzione che se da un lato enunciache è dovere, ma anche diritto dei genitori mantenere, istruire ededucare i figli, dall'altro prevede che «nei casi di incapacità deigenitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».7 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/20254.- Sulla base di questi principi, prima della promulgazionedella legge DAT, all’eventuale ingiustificato rifiuto da parte deigenitori di trattamenti sanitari ritenuti utili o necessari per i figliminori si poneva rimedio tramite una temporanea limitazione osospensione della responsabilità genitoriale.4.1.- Il quadro normativo è però mutato nel 2017, rendendoobsoleto e sproporzionato rispetto allo scopo questo rimedio.L’art. 3 della legge DAT interviene a chiarare come e conquali limiti si può esercitare il potere di rappresentanza dei genitoriin materia di trattamenti sanitari, stabilendo, in armonia con iprincipi sopra ricordati, una procedimentalizzazione per laformazione e manifestazione del consenso. Esprimere o negare ilconsenso spetta quindi ai genitori, ma essi devono: a) tenereconto della volontà del minore, tramite il suo ascolto, «in relazionealla sua età e al suo grado di maturità» e cioè anche a prescinderedal fatto che abbia compiuto gli anni dodici; b) avere come scopola tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pienorispetto della sua dignità e quindi dare spazio anche al parere deimedici, e in genere della comunità scientifica poiché questoconsente di ancorare la scelta ad un dato oggettivo e di perseguireeffettivamente lo scopo.Correlativamente, la legge prevede il rimedio per l’ipotesi diviolazione di queste regole procedimentali, svincolando lafattispecie dalla azione di controllo sul corretto esercizio dellaresponsabilità genitoriale e limitandosi, in armonia con il dettatodell’art 29 Cost., a prevedere un meccanismo che opera solo inrelazione ad un determinato compito genitoriale, nonadeguatamente assolto. La norma consente al Giudice tutelare,adito dai medici o dagli altri soggetti indicati dalla norma, didecidere se un certo intervento/trattamento possa aver luogoanche senza il consenso dei genitori, così comprimendo il diritto di8 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025costoro di autodeterminarsi (di comune accordo) nelle scelte dafare nella cura dei figli minori e direttamente provvedendo inmerito, in un settore ove le scelte comportano effetti nella vita delminore, potenzialmente irreversibili. Sottoporre o meno il minoread un trattamento sanitario, infatti, modifica il corso della suasalute e la qualità della sua vita; e per quanto gli effetti dellaesecuzione di un intervento dannoso o della mancata esecuzione diun intervento utile possano essere rimediati da successivitrattamenti terapeutici, gli effetti della scelta iniziale si produconocomunque e modificano (in meglio o in peggio) le condizioni dellapersona interessata. Inoltre, la ingiustificata compressione dellasfera di autodeterminazione dei genitori, ed eventualmente anchedi quella del minore nei limiti in cui si può tenere conto della suaopinione, è un fatto storico che si produce in ogni caso, qualeeffetto del provvedimento giudiziale, e ha una sua rilevanza aprescindere dalla buona o cattiva riuscita dell’intervento autorizzato(Cass. n. 24471/2020; Cass. n. 16633/2023).5.- Rese queste permesse, si osserva, quanto alla eccezionepreliminare, che non può dirsi quindi che manchi la decisorietàdel provvedimento reso ex art. 3 cit., consistente nell'attitudinedel provvedimento del giudice non solo ad incidere su dirittisoggettivi delle parti, nella specie diritti personalissimi, ma anchead incidervi con la particolare efficacia del giudicato (Cass. sez. u22048/2023), che in questo caso deve intendersi nel senso didefinitività, poiché la decisione determina un certo assetto degliinteressi in gioco non più modificabile.Questo principio, del resto, è già stato affermato da questaCorte di legittimità con riferimento ai decreti con cui il Giudicetutelare si sia pronunciato sulla domanda propostadall’amministratore di sostegno di autorizzazione ad esprimere, innome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla9 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025sottoposizione a terapie mediche, considerato provvedimentodefinitivo avente natura decisoria su diritti soggettivi personalissimi(Cass. n. 14158 del 07/06/2017) e a questa giurisprudenza ilCollegio ritiene di dare continuità anche con riferimento aiprovvedimenti resi ex art. 3 legge DAT.Né la circostanza che l'intervento sia stato eseguito fa veniremeno l'interesse a verificare la legittimità della decisione, dalmomento che una eventuale illegittima limitazione dei diritti di cuisi è detto, se pur non più rimediabile con la restitutio in integrum,comporterebbe tuttavia conseguenze risarcitorie, che non sonoescluse dalla buona riuscita dell’intervento (Cass. n. 10423 del2019).5.- Nel merito, i ricorrenti si affidano a due motivi.5.1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell’art. 360, comma I n. 3 c.p.c. la violazione ed errataapplicazione di norme di diritto (art.274 c.p.c.; artt. 3, 111 Cost;art 3 della legge 219/2017 artt. 330 e ss. c.c.). I ricorrentilamentano l’incerto iter processuale del reclamo avverso il decretodel Giudice tutelare posto che detto reclamo è stato unito (oriunito) al procedimento per la sospensione della responsabilitàgenitoriale, e deciso dopo che il procedimento sulla sospensioneera stato portato a termine. Deducono che il Tribunale minorileavrebbe violato le norme di diritto sopra indicate, avendo intesoriunire due liti che pendevano in gradi differenti ed aventi oggettialtrettanto divergenti. Osservano che le anomalie della presentevicenda non ne hanno interessato soltanto la parte sostanziale maanche quella rituale; in particolare il provvedimento ultimo20.09.2023, qui gravato, non è di facile decifrazione e a frontedella lesione di diritti di valenza primaria fatti valere dai genitori, sisono conseguite risposte in sede giurisdizionale totalmenteinsoddisfacenti e con evidente violazione dei principi che10 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025regolamentano l’equo processo. Inoltre lamentano che con talerinvio alla decisone assunta in sede di sospensione allaresponsabilità genitoriale occorsa nel proc. n. 119/2022, ilTribunale minorile di Bologna ha violato la corretta applicazionedell’art. 3. della legge L. 219/2017 in combinato disposto agli artt.330 e ss. c.c. poiché l’intervento giurisdizionale nella sfera dellaloro responsabilità genitoriale non può che rimanere confinataall’interno della fattispecie disciplinata dal menzionato art. 3 dellalegge 219/2017. Ribadiscono che la loro decisione in termini discelta terapeutica era corretta, in quanto maggiormente cautelantel’identità (quale appartenenza culturale e religiosa del minore alproprio nucleo familiare) e la salute del proprio figlio, tuttavia,anche qualora ciò non fosse, senz’altro, l’intervento giurisdizionalenon può che rimanere confinato all’interno della fattispeciedisciplinata dal menzionato art. 3 L 219/2017 (sostituzione delconsenso non prestato) e non certo espandersi nel campo dellaviolazione delle potestà normate dagli artt. 330 e ss. c.c.,soprattutto dal momento in cui gli stessi, oltre ad avere avutomassima cura di X.W. , si sono sempre dichiarati disposti adottemperare volontariamente alla decisione del Giudice tutelare,anche qualora contraria ai loro motivati e primari convincimenti,così come avvenuto. Lamentano inoltre la violazione dell’ art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. per erronea applicazione di norme di diritto(artt.2,3,13,19 e 32 Cost; artt. 3, 8 e 9 Cedu; articolo 3 legge219/2017; L. n. 180 del 1978, art. 1 L. n. 833 del 1978, artt. 4 e33). Deducono che il provvedimento è abnorme poiché, avendosempre gli stessi dichiarato di acconsentire all’intervento, lasostituzione del consenso ai sensi della L. 219/2017 avrebbedovuto riguardare, al limite, esclusivamente l’emotrasfusione. Lo è,inoltre, poiché viola ogni principio di diritto nazionale esovranazionale tutelante la libera scelta terapeutica (secondo i11 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025logici criteri della precauzione) e di orientamento religioso(obiezione di coscienza). Rilevano che il provvedimento è basato suuna finzione consistente nella equiparazione del rifiuto dellatrasfusione “anonima” con il rifiuto dell'intervento che invece lorohanno sempre accettato ponendo solo la condizione del donatorecontrollato e che in caso di urgenza essi avrebbero comunqueacconsentito all'intervento e con ciò sono stati privati della lorolibertà di scelta in materia terapeutica anche per ragioni religiose(la dottrina cattolica esclude che si possano somministrare farmacinella cui preparazione siano stati impiegati feti abortiti). Rilevanoinoltre la non corretta informazione circa la tempistica degliintervento ha interferito con il loro diritto ad attivarsi per la raccoltadel sangue di persone non immunizzate e stigmatizzano la condottadell'azienda ospedaliera per non avere acconsentito recepire lapreferenza terapeutica formulata dai genitori più chetempestivamente cioè nel settembre del 2021 e di averefalsamente rappresentato che i genitori si sarebbero oppostiall'intervento così determinando una compressione della sfera dellaloro libertà. Deducono ancora di aver evidenziato, senza ricevererisposta dal Tribunale, come il Giudice tutelare di Modena avesseerrato a negare il diritto all'obiezione di coscienza travisando ilsignificato della nota della Congregazione per la dottrina e la fedeladdove si afferma che “coloro che, comunque, per motivi dicoscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedentida feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con altri mezziprofilattici e comportamenti idonei, di divenire veicoli ditrasmissione dell’agente infettivo” ricordando che in tema diaborto il diritto all'obiezione di coscienza è sancito nella enciclicaEvangelium Vitae. Lamentano che è stato negato il diritto allalibertà religiosa invocato dai genitori per il minore, cattolico che inquanto battezzato fa parte della relativa comunità, costituendo12 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025detta appartenenza un tratto significativo della sua stessa identità.Tanto il giudice di prima che di seconda istanza avrebbero dovutocomunque esprimersi non già in termini di contrapposizione e disupremazia del diritto alla vita sul diritto al credo religioso bensìcoordinare le due esigenze, coordinamento reso possibiledall’utilizzo del sangue più “tutelante” per l’interesse religioso eterapeutico del minore possibilità sicuramente ammessanell’organizzazione dell’intervento, ove attuata tempestivamente dasettembre 2021. Inoltre avrebbe dovuto osservarsi il criterioprudenziale in tema di scelte terapeutiche con riferimento allepossibili alle complicanze che la proteina spike potrebbe provocaresul sistema cardiocircolatorio, già gravemente minato del minore,secondo studi scientifici loro stessi allegati.5.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell’art. 360 comma I n. 5 c.p.c. la nullità decreto per omessaovvero perplessa motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia, e che avrebbe costituito statuizione implicita in meritoai motivi di reclamo relativi al proc. n. 346/2022, poi divenuto n.135/2023; per mero rinvio alla fonte di riferimento conimpossibilità di individuare le ragioni della decisioneprovvedimento. I ricorrenti deducono che il Tribunale non ha svoltoalcun ragionamento a confutazione dei vari motivi su cui fondava ilreclamo ma si è limitato al mero richiamo, a più riprese svolto allestatuizioni dallo stesso Tribunale minorile assunte nel procedimentoinstaurato riguardo alla sospensione della potestà genitoriale(n.119/2022). La decisone è, inoltre, nulla poiché si limita al merorinvio ad altre decisioni (quelle assunte nel proc. n. 119 RGVG2022), che, oltre ad essere tra loro contraddittorie, non sonopassate in giudicato ed, infine, non connotata dalle motivazioniminimali che soddisfino il principio di autosufficienza delprovvedimento giurisdizionale.13 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025Infine, si deve dare atto che i ricorrenti nelle loro conclusionichiedono non soltanto di cassare il provvedimento impugnato, maanche di ordinare alla struttura sanitaria di procedere allaraccolta di sangue da loro direttamente prelevato da soggetti chesiano esenti da vaccinazione antiSars-Cov2, e/o privo di proteinaSpike indotta da vaccinazione anti Sars-Cov2 o da virus contrattonaturalmente, anche per possibili futuri trattamenti del decorsopost- operatorio.6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente poiché sonocollegati, pur dovendosi distinguere il profilo relativo alle censureprocessuali e di nullità da quello relativo alle violazioni di norme didiritto.6.1.- In primo luogo i ricorrenti lamentano un percorsoprocessuale “anomalo” dal momento che il reclamo da loropresentato avverso il provvedimento del giudice tutelare reso aisensi dell'art. 3 della legge DAT è stato unito agli atti delprocedimento di limitazione della responsabilità genitoriale apertodal Tribunale per i minorenni, e deciso mesi dopo la conclusionedel procedimento de potestate, con un provvedimento privo dimotivazione.7.- Il provvedimento oggi impugnato così si esprime:«Visto il reclamo proposto dai genitori avverso il provvedimento delgiudice tutelare di Modena in data 8/2/22, reclamo che era statoinserito per unione agli atti nel procedimento 119/22 vol. portato adefinizione senza che il Tribunale si pronunciasse specificamentesul medesimo; visti gli esiti dell’istruttoria svolta e i provvedimentiprovvisori e definitivi emessi; rilevato che il reclamo deve essererigettato alla luce dei suddetti provvedimenti in quanto il Tribunale,successivamente all’emissione del decreto del [OSCURATO:PERSONA], è inseguito intervenuto nella stessa linea a tutela del minore, al fine diconsentire il particolare intervento che allora si era reso14 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025necessario; il decreto del Giudice tutelare, pertanto, il quale, siribadisce, si riferiva solo ed esclusivamente all’intervento chirurgicoal quale il minore fu poi sottoposto, deve essere confermato, oraper allora, e il reclamo rigettato; resta sulla situazione la vigenzadel decreto definitivo emesso nell’ambito del procedimento perintervento sulla responsabilità genitoriale instaurato dal PM eiscritto al 119/22».7.1.- Come si rende evidente dal testo del provvedimentoimpugnato, non è avvenuta una riunione in senso tecnico di dueprocedimenti, quanto piuttosto una “unione agli atti”, poiché ilreclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice tutelare è statoinserito nel fascicolo del procedimento inerente la responsabilitàgenitoriale ed è stato deciso dopo conclusione (con la revoca dellasospensione) di quest’ultimo.7.2.- L’art. 3 della legge DAT regolamenta, come sopra sidiceva, il conflitto tra il rappresentante legale dell’incapace ed ilmedico, in relazione alle cure da quest’ultimo proposte.Nel consenso informato, come recita l’art 1 della legge DAT«si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e lacompetenza, l'autonomia professionale e la responsabilità delmedico»; se il paziente è pienamente compos sui la decisione finalenon può che essere rimessa a quest’ultimo e salvo che non siano ingioco anche interessi superindividuali (Corte Cost. 14 /2023); se ilpaziente ha un legale rappresentante, la legge, pur disponendoche sia quest’ultimo a esprimere (o negare) il consenso, imponeuna procedimentalizzazione nella formazione del consenso stesso,in cui largo spazio è dato al parere dei sanitari, e rimette allacoscienza e responsabilità del medico che ritenga le cureappropriate e necessarie la scelta di sollecitare la verifica giudizialein merito; altresì la legge prevede che nell’interesse dell’incapacepossano ricorrere al Giudice tutelare gli stessi rappresentanti legali15 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025o anche i soggetti di cui all’art 406 c.c. e cioè non solo il coniuge ilconvivente i parenti entro il quarto grado e gli affini entro ilsecondo, ma anche il Pubblico Ministero.7.3.- Come sopra si diceva, l’art. 3 cit. disegna unmeccanismo di rappresentanza per la manifestazione del consensoche deve rispettare un iter prestabilito, nell'ottica di assicurare chela soluzione scelta sia quella che realizza il miglior interessedell’incapace. Vi sono dunque dei limiti, in questa materia, alpotere di rappresentanza dei genitori, identici a quelli imposti alrappresentante dell’incapace adulto (tutore o amministratore disostegno). Ciò rende evidente che il rimedio giudiziale costruitodalla norma (il ricorso al giudice tutelare) non ha nulla a chevedere con il controllo sul corretto esercizio della responsabilitàgenitoriale. Si tratta piuttosto di valutare, nel conflitto tra il pareremedico e la volontà dei genitori, quale sia la soluzione che megliotutela la persona interessata.Il legislatore ha quindi svincolato la fattispecie dalla azione dicontrollo sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale ereso obsoleto, nonché sproporzionato rispetto al fine, il ricorso aldiverso rimedio della limitazione o sospensione della responsabilitàgenitoriale.7.4.- Pertanto, a far data dalla entrata in vigore della leggen. 219/2017 in tutti casi in cui i genitori o il tutore di un minorerifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste sianoappropriate e necessarie, deve ricorrersi al Giudice tutelare con laprocedura disegnata dall’art 3 della stessa legge 219/2017, e nongià al Tribunale minorile con una istanza di sospensione olimitazione della responsabilità genitoriale; la regola vale anche peril Pubblico Ministero che è soggetto legittimato ad adire il Giudicetutelare ai sensi del combinato disposto degli art. 3 della legge DATe degli artt. 406 e 417 c.c.16 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/20258.- Nondimeno il fatto che il genitore rifiuti le cureappropriate potrebbe essere indice, nell’ambito di un più generalequadro di trascuratezza o abuso della responsabilità genitoriale,della non idoneità di uno o di entrambi i genitori al ruolo, ed in talcaso resta fermo il dovere del Pubblico Ministero o degli altrisoggetti legittimati di adire il Tribunale per i minorenni con unaistanza ex art. 330 o 333 c.c. E’ quindi possibile che, in casideterminati, vi sia una contemporanea pendenza dei dueprocedimenti, ma l’intervento del giudice minorile è legittimo solose ed in quanto si fondi non (soltanto) sulla ritenuta necessità diintervenire per autorizzare il trattamento sanitario proposto,poiché per questa evenienza vi è già uno specifico diverso rimedio,ma sul rilievo di altre condotte pregiudizievoli per il minore.9.- Venendo quindi al caso di specie, risulta dagli attirichiamati in ricorso e depositati telematicamente che il Tribunaleper i minorenni di Bologna ha sospeso in data 8.2.2022 gli odierniricorrenti dalla responsabilità genitoriale unicamente sul rilievodella necessità dell’intervento cui i genitori non avevano prestatoconsenso (o meglio avevano prestato consenso condizionato) e purnella consapevolezza che in pari data il Giudice tutelare di Modenaaveva già provveduto con la nomina di un curatore.Successivamente, in data 20 maggio 2002, detta sospensione èstata revocata sulla considerazione che i genitori «abbianoacquisto consapevolezza in merito alle problematiche che hannoportato all’intervento dei servizi e del Tribunale; che non siravvisano più i presupposti per mantenere la tutela in capo alminore». E’ quindi evidente che il Tribunale minorile ha creato un(inutile) duplicato del procedimento di competenza del Giudicetutelare, sulla (erronea) considerazione che la situazione «imporràverosimilmente ulteriori interventi per tutelarne la salute ancheoltre quanto autorizzato dal giudice tutelare». L’intervento del17 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025giudice minorile è stato un duplicato inutile del procedimento exart 3 cit. perché sulle attuali necessità del minore si era giàprovveduto e sugli ulteriori interventi “verosimilmente” necessari atutela della sua salute avrebbe dovuto provvedere, ricorrendone ipresupposti, sempre lo stesso Giudice tutelare.10.- Nondimeno, oggetto dell’odierno ricorso per cassazionenon sono i due provvedimenti de potestate dell’8 febbraio e del 20maggio 2022, bensì il provvedimento di rigetto del reclamoproposto dai genitori avverso il provvedimento del Giudice tutelaredi Modena. I suddetti provvedimenti de potestate rilevano tuttaviain quanto il loro contenuto è richiamato all’interno delprovvedimento oggi impugnato e ne costituisce la motivazione; aloro volta i provvedimenti de potestate richiamano ilprovvedimento del giudice tutelare di Modena, che il Tribunaleminorile fa proprio, dichiarando di essere intervenuto ”sulla stessalinea”.In definitiva, non può dirsi che il provvedimento oggiimpugnato sia privo di motivazione per quanto espressa attraversoun complicato sistema di richiami ad attività istruttoria eprovvedimenti precedenti, né che la “unione agli atti” abbiacomportato per parti un pregiudizio difensivo; anzi, creando ununico fascicolo si è reso ancora più evidente che le ragioni delrigetto del reclamo erano le stesse che avevano determinato laapertura del procedimento de potestate.11.- Ciò detto e posto che questa Corte non deve giudicaresulla legittimità dei due provvedimenti de potestate deve valutarsila conformità a norme di diritto delle ragioni esposte dal Giudicetutelare di Modena in quanto recepite e fatte proprie (con ilcomplicato meccanismo di cui sopra) dal Tribunale minorile, nonchégli ulteriori argomenti esposti nei provvedimenti suddetti, inquanto richiamate nel provvedimento impugnato.18 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/202512.- Le ragioni di opposizione al decreto emesso dal Giudicetutelare di Modena in estrema sintesi, possono così riassumersi: a)non risponde a verità che i genitori hanno rifiutato il consensoall’intervento avendo posto soltanto la condizione che la eventuale(e probabile) trasfusione ad esso connessa avvenisse con sangue didonatori non vaccinati contro il covid-19: b) le ragioni di talecondizione non erano pretestuose ma legate, da un lato, ad unprincipio religioso in quanto i ricorrenti sono cattolici, contrariall’aborto e quindi alla utilizzazione anche indiretta di prodotti (ilvaccino) per cui fosse stati utilizzate linee cellulare derivate da fetiabortiti; dall’altro ad un principio di cautela posto che la proteinaspike avrebbe potuto, sia pure in estrema ipotesi, causare danni alminore; c) che essi avrebbero potuto fornire sangue proveniente dadonatori non vaccinati.Controparte oppone che la normativa in materia nonpermette la selezione dei donatori in base al dato vaccinale e ilpresunto diritto all’obiezione di coscienza non si fonda suidocumenti vaticani; che la soluzione alternativa offerta dai genitorinon garantisce i principi a cui si ispira la donazione volontaria eanonima comunque sicura; che non vi sono prove dellapericolosità della proteina spike e anzi gli effetti a lungo terminesono smentite dalla letteratura scientifica anche recente.13- In primo luogo sul consenso.Esprimere il consenso ad un trattamento sanitario ponendouna condizione non attuabile equivale a non esprimerlo. Ilpaziente non può infatti esigere trattamenti sanitari contrari alladeontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali,incidendo sulla sfera di autodeterminazione del medico che inquesto caso può rifiutare l’intervento (Cass n. 26209/2022).Dagli atti e dalle difese delle parti emerge che per quantofosse (verosimilmente) possibile entrare in possesso di una certa19 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025quantità di sangue da donatori non vaccinati, l’azienda ospedalierasi atteneva a protocolli che impedivano il ricorso a questasoluzione, sia per adeguarsi alle linee guida e allaRaccomandazione del Consiglio d’Europa sulla donazione periodicaed anonima, richiamate anche dal Giudice tutelare, sia pertutelare la autodeterminazione dei medici, sia per ragionieconomiche. L’azienda evidenza anche che i genitori, purprospettando che il Policlinico di Lg_1 si attenesse a protocollidiversi e che fosse disponibile alla raccolta del sangue coi requisitidomandati, hanno però confermato la scelta di tenere il figlio incarico al S. Luogo_2 , nonostante il rifiuto alla trasfusionecon sangue “dedicato”. Di conseguenza, la condizione posta daigenitori, non attuabile per la struttura da loro scelta, viziaval’intero consenso che doveva ritenersi non prestato, comecorrettamente ritenuto dal Giudice tutelare.14.- Sulla obiezione di natura religiosa.Non spetta a questo giudice entrare nell’ambito della dottrinareligiosa, tuttavia è noto che la [OSCURATO:PERSONA] condanna l’abortovolontario e di conseguenza anche la “cooperazione materialepassiva” in questo caso individuabile, secondo la prospettazionedei ricorrenti, nel fatto che per produzione di alcuni vaccini sisarebbe fatto ricorso, nel processo di ricerca e produzione, a lineecellulari che provengono da tessuti ottenuti da feti abortiti;pertanto il cristiano cattolico non dovrebbe farne uso.Qui si può osservare che la Nota della Congregazione per laDottrina della Fede sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-Covid-19, del 21.12.2020 (e non del 2021) invocata di ricorrenti,non contiene solo il passaggio da essi menzionato, ma chiarisceche «quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19eticamente ineccepibili …. è moralmente accettabile utilizzare ivaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da20 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione» ed ancorache «la ragione fondamentale per considerare moralmente lecitol'uso di questi vaccini è che il tipo di cooperazione al male(cooperazione materiale passiva) dell’aborto procurato da cuiprovengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza ivaccini che ne derivano, è remota. Il dovere morale di evitare talecooperazione materiale passiva non è vincolante se vi è un gravepericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un agentepatogeno grave». Ciò basta ad osservare che se la Chiesaconsidera “remota” la cooperazione consistente nel fatto divaccinarsi - ed invero è fatto noto che anche [OSCURATO:PERSONA] hainvitato i fedeli a vaccinarsi contro il covid- ancora più remota deveconsiderarsi la cooperazione consistente nel sottoporsi atrasfusione di sangue senza sapere se il donatore sia o menovaccinato contro il covid e con quale vaccino.14.1.- Ma in ogni caso, deve osservarsi che i ricorrentiincorrono in un errore di diritto laddove parlano della identitàreligiosa del figlio che deve essere preservata. Incorrono in erroreperché essi sovrappongo totalmente la propria identità religiosa aquella del minore.L’identità della persona è l’insieme delle caratteristiche cherappresentano l’uomo nel suo progressivo divenire. Essa presentaprofili genetici, giuridici, sociali e tutti concorrono nella costruzioneprogressiva e costante della personalità. I genitori, trasmettendo ilpatrimonio genetico se sono anche genitori biologici, ed in ognicaso esercitando la loro funzione di cura ed educazione, sono iprimi a costruire l’identità del minore; tuttavia devono farlo, comedispone l’art 315-bisc.c. nel rispetto delle sue capacità, delle sueinclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Anche un bambino intenera età ha inclinazioni naturali e aspirazioni, ma soprattutto hacapacità, intese come potenzialità del divenire; e si tratta di un21 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025divenire che nel progressivo entrare in contatto con personediverse dai genitori e comunità diverse dalla famiglia può ancheevolversi verso scelte diverse, che i genitori sono tenuti arispettare.Così, se pure è compito e prerogativa dei genitori dare alfiglio una educazione anche sotto il profilo religioso, non può nonconsiderarsi che le scelte religiose future del minore potrebberoessere diverse e pertanto non è accettabile che i genitori adottinodecisioni per il minore in cui la loro fede religiosa siaassolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre ecomunque sugli altri interessi del minore. Ciò è stato ripetutamenteaffermato da questa Corte, la quale ha rimarcato che in tema discelte religiose resta comunque preminente la considerazione delmiglior interesse del minore, e del suo diritto ad una crescita sanaed equilibrata (Cass. n. 21916/2019; Cass. n. 12954/2018).Non incorre quindi in errore di diritto il giudice che bilanci lescelte religiose dei genitori con altri diritti ed interessi del minore,quali il diritto alla salute psico-fisica e ad una armoniosa crescita edecida, in questa operazione di bilanciamento, quale scelta attui ilmiglior interesse del minore; a questi criteri si è attenuto il Giudicetutelare di Modena ed anche, nella sostanza, il giudice minorile,che ha ritenuto di doversi muovere “sulla stessa linea”.15.- Sul principio di cautela per la pericolosità della proteinaspike.I ricorrenti lamentano che il giudice si sia fondato suinformazioni scientifiche non riferite al caso di specie e che cade inerrore a ritenere che la proteina spike non entri nel circolosanguigno se non accidentalmente e in concentrazioni irrilevanti;di contro essi hanno prodotto perizia dalla quale risulta che dettaproteina è presente nei tessuti a distanza di svariati mesi. Pertanto,concludono, non è stato adeguatamente valutato il rischio al quale22 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025è stato esposto il minore, già gravato da una patologiacardiovascolare.15.1.- Occorre qui preliminarmente ricordare che nelleconclusioni i ricorrenti chiedono di non soltanto di cassare ilprovvedimento impugnato ma anche di ordinare alla strutturasanitaria di procedere alla raccolta di sangue da loro direttamenteprelevato da soggetti che siano esenti da vaccinazione antiSars-Cov2, e/o privo di proteina spike indotta da vaccinazione anti Sars-Cov2 o da virus contratto naturalmente, anche per possibili futuritrattamenti del decorso post- operatorio.Introducono così una domanda inammissibile nel giudizio dilegittimità, che non è giudice del merito ed è chiamato soltanto avalutare la legittimità del provvedimento impugnato; al tempostesso introducono un argomento che la parte controricorrentecontesta essere nuovo, introdotto solo in sede di reclamo e quiribadito, e cioè la condizione che il sangue non soltanto provenisseda donatori non vaccinati, ma anche da donatori che non avevanocontratto il covid-19. Ed in effetti se il rischio paventato è quellolegato alla proteina spike i ricorrenti avrebbero dovuto sin dalprimo momento considerare che la proteina spike entra anche e inprimo luogo nel sangue di coloro che contraggono l'infezione,trattandosi del principale meccanismo che il virus utilizza perinfettare le cellule bersaglio; il vaccino replica questo meccanismoimmettendola non nel sangue ma per via muscolare, per suscitarela risposta immunitaria.La richiesta inziale avanzata nei confronti dell’ospedale,tuttavia, era quella di controllare che il sangue provenisse dadonatori non vaccinati (pag. 4 del ricorso, con riferimento al dc.10) e tale è la questione esaminata dal Giudice tutelare diModena, il quale valuta se fosse ragionevole la richiesta dicondizionare il consenso alla circostanza che il sangue fosse23 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025proveniente da donatori non vaccinati per evitare qualsivoglia(anche minimo) rischio di trasmissione della proteina spike.15.2.- [OSCURATO:PERSONA] tutelare di Modena ha ritenuto la richiestairragionevole, ritenendo attendibile l'opinione espressa dallacomunità scientifica maggioritaria secondo la quale non vi sarebbealcuna differenza tra il sangue dei vaccinati e dei non vaccinati equindi fosse da evitare al minore il rischio, grande o piccolo,«derivante da trasfusioni al di fuori di protocolli e sceltadell'ospedale in contrasto alla direzione dell'ordinamento e con ilsolo fine di evitare un pericolo che non appare inesistente».Così operando il giudice del merito non ha commesso alcunerrore di diritto, poiché nel contrasto tra l'opinione dei genitori equella dei medici ha individuato il miglior interesse del minore, inconformità all’art 12 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sui diritti delfanciullo, nella soluzione che secondo una determinata letteraturascientifica e i protocolli dalla struttura sanitaria scelta dai genitorigarantiva meglio la salute del minore, in conformità all’art 3 cit.secondo il quale lo scopo da perseguire è «la tutela della salutepsicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della suadignità».E’ poi evidente che quando il giudice deve fondare la propriascelta su una opinione scientifica tiene conto indubbiamente delfatto che gli studi scientifici hanno sempre un margine di fallibilitàe possono essere nel futuro smentiti, e che nessun trattamentomedico è assolutamente sicuro, comportando sempre un marginedi rischio più o meno rilevante. Il giudizio è stato tuttavia espressoallo stato degli atti e delle conoscenze disponibili e nel momento incui doveva eseguirsi l'intervento. La scelta tra più teorie scientificheè un aspetto del libero convincimento del giudice del merito (Cass.n. 43786/2010) al quale è rimesso il prudente apprezzamentodelle prove (Cass. n. 28453/2024) e di cui si deve dare conto in24 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025motivazione, come qui ha fatto il Giudice tutelare e per relationemil giudice del reclamo.Inoltre, appare corretto il rilievo che la scelta fatta daigenitori aggravasse inutilmente i protocolli dell'ospedale incidendosulla sfera di autodeterminazione dei medici. E tanto più inutileappare questo aggravamento in relazione al ripensamento deiricorrenti, i quali si sono resi conto -posto che in sede di reclamohanno introdotto il relativo argomento- che controllare se i donatorierano vaccinati o meno non avrebbe garantito il figlio dallatrasmissione della proteina spike anzi probabilmente lo avrebbeancora più esposto a questo rischio. Durante la pandemia infatti i«non vaccinati» erano in parte soggetti che rifiutavano il vaccinoper convinzioni personali, ma anche persone che avevano giàcontratto la malattia e quindi per certo tempo non sisottoponevano a vaccinazione; sicché la richiesta di controllare se ildonatore fosse vaccinato o meno (perché tale è la questionesottoposta al Giudice tutelare) non può giustificarsi prospettando ilrischio della trasmissione della proteina spike, poiché il tipo dicontrollo proposto, oltre che essere inattuabile per i protocolli dellastruttura, non avrebbe evitato il rischio.16.- Nell’insieme pertanto, la richiesta di trasfusioni dadonatori non vaccinati appare essenzialmente una scelta dicoscienza religiosa, sulla base della interpretazione individuale diun testo di dottrina, ma che in ogni caso non può essere imposta alminore se non all’esito di una adeguata valutazione eponderazione dei suoi diritti ed interessi, che sono suoi e non delnucleo familiare di cui fa parte; in alcuni casi possono identificarsicon quelli del nucleo familiare, ma in altri divergere e del rispettodi questi diritti ed interessi il giudice deve farsi garante.Ne consegue il rigetto del ricorso.25 di 26Numero registro generale 7267/2024Numero sezionale 4481/2024Numero di raccolta generale 2549/2025Data pubblicazione 03/02/2025In ragione della novità della questione si compensano tra le partile spese del procedimentoIn caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003. P.Q.MRigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali .Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003Così deciso in Roma, il 03/12/2024.Il PresidenteMARIA ACIERNO26 di 26
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