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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28453/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7882/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli avv.t i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e LLOYD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA; -intimata - Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 61/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 11/1/2022, la Corte d’appello di Napoli, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 25413/2019), ha confermato la decisione conla quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodei danni asseritamente subiti dall’attore in conseguenza della denunciata tardività con la quale il notaio Iaccarino avrebbe provvedutoalla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante su un immobileche lo stesso Tortora aveva acquistato da terzi e che, secondo la prospettazione del Tortora, sarebbe stata alla base del mancato conseguimentodi un mutuo bancario richiesto dal medesimo Tortora; a fondamento della decisione assunta, il giudice del rinvio ha evidenziato come, a prescindere dalla qualificazione giuridica della domandarisarcitoria originariamente proposta dal Tortora (se d’indole aquiliana o, piuttosto, da inadempimento di obbligazione contratta a seguitodi ‘contatto sociale’, atteso che l’incarico per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria era stato conferito allo Iaccarino dal proprietario dell’immobile dante causa del Tortora), quest’ultimo non avesse fornito alcuna prova adeguata del nesso di causalità tra il comportamentoasseritamente inadempiente, o comunque illecito, del notaioIaccarino e le conseguenze dannose indicate dal Tortora come derivateda detto comportamento del notaio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste concontroricorso; Lloyd’s of London, Rappresentanza Generale per l’Italia, non ha svoltodifese in questa sede; AntonioTortora e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., ovvero, subordinatamente,nullità della sentenza ex art. 132 comma 2°, n. 4) c.p.c. per carenza di motivazione (motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria – motivazione perplessa o incomprensibile), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in riferimentoalla lettera della Banca di Roma del 3.10.2005, per avere la C orte territoriale erroneamente ritenuto inidonea la lettera del 3.10.2005inviata dalla Banca di Roma ad [OSCURATO:PERSONA] a costituire provadel nesso di causalità tra la tardiva cancellazione dell’ipoteca ad operadel [OSCURATO:PERSONA] ed i danni chiesti dal Tortora; e tanto, sulla basedi una lettura di tale documento travisata, una delibazione illogica ed incompiuta ed altresì contraddittoria, tale da configurare una violazione dell’art. 116 c.p.c. oltre che una motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria o comunque perplessaod obiettivamente incomprensibile; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056,2059 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma I, n. 3) c.p.c., nonchéper violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullitàdella sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per avere la C orte territoriale Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la tardiva cancellazione dell’ipoteca e la produzione di danni a carico di TortoraAntonio; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono nel loro complesso infondati ; osserva preliminarmente il Collegio come – al di là dell’inammissibilità della prospettazione del vizio di motivazione apparente attraverso il relativo confronto con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo motivazionale in sé considerato (unicamente rilevanteai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c.) – come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione s i configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del do cumento/ sentenza ( n el senso che alla premessa dell'oggetto del decidere , siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), o vvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongru i da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod ob i ettiva m ente incomprensibili ; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla C orte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili agli elementi di prova in questa sede evocat i dal ricorrente e del grado della relativa attendibilitàsulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezzae congruità logica ; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; nel resto, osserva il Collegio come l e censur e illustrat e dal ricorrentenon contenga no alcuna denuncia del paradigma di cui all'art.115 c.p.c., limitandosi a contestare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie : rilievo estensibile nei medesimi termini alla dedotta violazione dei restanti parametri normativi denunciatidal ricorrente , in realtà esauriti nella prospettazione di una diversalettura dei fatti di causa e delle prove rispetto a quella fatta propriodal giudice di merito ; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della C orte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c. nonché 2043,2056 e 2059 stesso codice, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., ovvero, in subordine, nullità della sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c. per carenza di motivazione (motivazione obiettivamenteincomprensibile), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con riferimento al primo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenzaimpugnata; ilmotivo è nel suo complesso infondato; osserva il Collegio come , ancora una volta, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente si sia limitato a Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prospettare un esame del tessuto argomentativo della sentenza impugnata al solo scopo di rileggere in chiave alternativa il ragionamentoprobatorio sviluppato dalla corte territoriale sulla base di una elaborazione logica del tutto congrua , sulla base di un’impostazionecritica non consentita in questa sede di legittimità; in forza delle medesime considerazioni varrà rimarcare l’infondatezzadell’evocato vizio di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dovendo ritenersi pienamente comprensibile e del tutto lineare l’ iter logico-giuridico seguito dalla corte territoriale al fine di giungere alla decisioneassunta; con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c. per violazione: del principio della pronuncia secondo diritto (art. 113 c.p.c.); del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.; nonché per violazione o falsa applicazionedegli artt. 1175, 1176, co. 2, e 1183 c.c., 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c., degli artt. 1218 e2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c.; si duole altresì della nullità della sentenza ex art. 132,comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con riferimento al secondo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il carattere colpevole della condotta per la tardività nell’espletamento dell’incarico per la cancellazione dell’iscrizione ipotecariadi cui trattasi; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione degli artt. 1173, 1372 e 2230 c.c., in Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione del giudicato implicito interno (art. 2909 c.c.) ovvero, in subordine, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.; nullità della sentenzaex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.con riferimento all’art. 1460 c.c., ovvero, in subordine, degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., nullità dellasentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 101, 112 c.p.c., violazione o falsa applicazionedegli artt. 1175, 1176, co. 2, e 1183 c.c., degli artt. 1218 e2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3) e n. 4) c.p.c., in ordine alle asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 6 della sentenza impugnata, per avere la C orte territoriale erroneamente escluso il carattere colpevole della condotta per la tardività nell’espletamento dell’incaricoper la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria di cui trattasi; ilquarto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione – sono inammissibili; osserva il Collegio come entrambe le censure in esame si sostanzinoin una rilettura dei passaggi della sentenza impugnata che attengono all’esclusione di una rilevanza contrattuale (sotto il profilo dell’inadempimento) del tempo impiegato dal notaio per la cancellazionedell’ipoteca o, in generale, del comportamento tenuto dal notaioin vista di tale adempimento; taliconsiderazioni, tuttavia , devono ritenersi del tutto irrilevanti ai finidella decisione impugnata, poiché, a l di là degli eventuali profili di colpevolezza del comportamento del notaio, la ratio decidendi determinante, ai fini del rigetto della domanda del Tortora, è stata individuata,dal giudice a quo , nella mancata dimostrazione e prova del Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nessodi causalità tra tale comportamento del notaio (sia pur colpevole oinadempiente) e le conseguenze dannose denunciate dal Tortora ; daqui la sostanziale irrilevanza (e la conseguente inammissibilità) dellecensure critiche avanzate attraverso le due doglianze in esame; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056,2059 e 2697 c.c., nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n.4), c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art.1227 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c., nonchéper violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza exart. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in ordine al terzo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenzaimpugnata; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, il ricorrente torni a censurare i termini dello sviluppo argomentativo contenuto nella sentenza impugnata attraverso un sostanziale tentativo di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo agli elementi di prova richiamati in ordinealla pretesa sussistenza di un asserito nesso di causalità tra il comportamentodel notaio Iaccarino e i danni denunciati dal Tortora) ; e tanto, ancora una volta, sulla base di una prospettiva critica non consentitain sede di legittimità ; del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi la denuncia della pretesa violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. , avendola il ricorrente evocata sulla base di un inammissibile confronto tra il testo della motivazioneed elementi tratte aliunde ;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7882/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli avv.t i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e LLOYD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA; -intimata - Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 61/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 11/1/2022, la Corte d’appello di Napoli, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 25413/2019), ha confermato la decisione conla quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodei danni asseritamente subiti dall’attore in conseguenza della denunciata tardività con la quale il notaio Iaccarino avrebbe provvedutoalla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante su un immobileche lo stesso Tortora aveva acquistato da terzi e che, secondo la prospettazione del Tortora, sarebbe stata alla base del mancato conseguimentodi un mutuo bancario richiesto dal medesimo Tortora; a fondamento della decisione assunta, il giudice del rinvio ha evidenziato come, a prescindere dalla qualificazione giuridica della domandarisarcitoria originariamente proposta dal Tortora (se d’indole aquiliana o, piuttosto, da inadempimento di obbligazione contratta a seguitodi ‘contatto sociale’, atteso che l’incarico per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria era stato conferito allo Iaccarino dal proprietario dell’immobile dante causa del Tortora), quest’ultimo non avesse fornito alcuna prova adeguata del nesso di causalità tra il comportamentoasseritamente inadempiente, o comunque illecito, del notaioIaccarino e le conseguenze dannose indicate dal Tortora come derivateda detto comportamento del notaio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste concontroricorso; Lloyd’s of London, Rappresentanza Generale per l’Italia, non ha svoltodifese in questa sede; AntonioTortora e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., ovvero, subordinatamente,nullità della sentenza ex art. 132 comma 2°, n. 4) c.p.c. per carenza di motivazione (motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria – motivazione perplessa o incomprensibile), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in riferimentoalla lettera della Banca di Roma del 3.10.2005, per avere la C orte territoriale erroneamente ritenuto inidonea la lettera del 3.10.2005inviata dalla Banca di Roma ad [OSCURATO:PERSONA] a costituire provadel nesso di causalità tra la tardiva cancellazione dell’ipoteca ad operadel [OSCURATO:PERSONA] ed i danni chiesti dal Tortora; e tanto, sulla basedi una lettura di tale documento travisata, una delibazione illogica ed incompiuta ed altresì contraddittoria, tale da configurare una violazione dell’art. 116 c.p.c. oltre che una motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria o comunque perplessaod obiettivamente incomprensibile; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056,2059 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma I, n. 3) c.p.c., nonchéper violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullitàdella sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per avere la C orte territoriale Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la tardiva cancellazione dell’ipoteca e la produzione di danni a carico di TortoraAntonio; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono nel loro complesso infondati ; osserva preliminarmente il Collegio come – al di là dell’inammissibilità della prospettazione del vizio di motivazione apparente attraverso il relativo confronto con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo motivazionale in sé considerato (unicamente rilevanteai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c.) – come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione s i configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del do cumento/ sentenza ( n el senso che alla premessa dell'oggetto del decidere , siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), o vvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongru i da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod ob i ettiva m ente incomprensibili ; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla C orte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili agli elementi di prova in questa sede evocat i dal ricorrente e del grado della relativa attendibilitàsulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezzae congruità logica ; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; nel resto, osserva il Collegio come l e censur e illustrat e dal ricorrentenon contenga no alcuna denuncia del paradigma di cui all'art.115 c.p.c., limitandosi a contestare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie : rilievo estensibile nei medesimi termini alla dedotta violazione dei restanti parametri normativi denunciatidal ricorrente , in realtà esauriti nella prospettazione di una diversalettura dei fatti di causa e delle prove rispetto a quella fatta propriodal giudice di merito ; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della C orte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c. nonché 2043,2056 e 2059 stesso codice, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., ovvero, in subordine, nullità della sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c. per carenza di motivazione (motivazione obiettivamenteincomprensibile), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con riferimento al primo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenzaimpugnata; ilmotivo è nel suo complesso infondato; osserva il Collegio come , ancora una volta, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente si sia limitato a Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prospettare un esame del tessuto argomentativo della sentenza impugnata al solo scopo di rileggere in chiave alternativa il ragionamentoprobatorio sviluppato dalla corte territoriale sulla base di una elaborazione logica del tutto congrua , sulla base di un’impostazionecritica non consentita in questa sede di legittimità; in forza delle medesime considerazioni varrà rimarcare l’infondatezzadell’evocato vizio di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dovendo ritenersi pienamente comprensibile e del tutto lineare l’ iter logico-giuridico seguito dalla corte territoriale al fine di giungere alla decisioneassunta; con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c. per violazione: del principio della pronuncia secondo diritto (art. 113 c.p.c.); del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.; nonché per violazione o falsa applicazionedegli artt. 1175, 1176, co. 2, e 1183 c.c., 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c., degli artt. 1218 e2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c.; si duole altresì della nullità della sentenza ex art. 132,comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con riferimento al secondo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il carattere colpevole della condotta per la tardività nell’espletamento dell’incarico per la cancellazione dell’iscrizione ipotecariadi cui trattasi; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione degli artt. 1173, 1372 e 2230 c.c., in Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione del giudicato implicito interno (art. 2909 c.c.) ovvero, in subordine, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.; nullità della sentenzaex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.con riferimento all’art. 1460 c.c., ovvero, in subordine, degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., nullità dellasentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 101, 112 c.p.c., violazione o falsa applicazionedegli artt. 1175, 1176, co. 2, e 1183 c.c., degli artt. 1218 e2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3) e n. 4) c.p.c., in ordine alle asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 6 della sentenza impugnata, per avere la C orte territoriale erroneamente escluso il carattere colpevole della condotta per la tardività nell’espletamento dell’incaricoper la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria di cui trattasi; ilquarto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione – sono inammissibili; osserva il Collegio come entrambe le censure in esame si sostanzinoin una rilettura dei passaggi della sentenza impugnata che attengono all’esclusione di una rilevanza contrattuale (sotto il profilo dell’inadempimento) del tempo impiegato dal notaio per la cancellazionedell’ipoteca o, in generale, del comportamento tenuto dal notaioin vista di tale adempimento; taliconsiderazioni, tuttavia , devono ritenersi del tutto irrilevanti ai finidella decisione impugnata, poiché, a l di là degli eventuali profili di colpevolezza del comportamento del notaio, la ratio decidendi determinante, ai fini del rigetto della domanda del Tortora, è stata individuata,dal giudice a quo , nella mancata dimostrazione e prova del Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nessodi causalità tra tale comportamento del notaio (sia pur colpevole oinadempiente) e le conseguenze dannose denunciate dal Tortora ; daqui la sostanziale irrilevanza (e la conseguente inammissibilità) dellecensure critiche avanzate attraverso le due doglianze in esame; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056,2059 e 2697 c.c., nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n.4), c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art.1227 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c., nonchéper violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza exart. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in ordine al terzo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenzaimpugnata; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, il ricorrente torni a censurare i termini dello sviluppo argomentativo contenuto nella sentenza impugnata attraverso un sostanziale tentativo di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo agli elementi di prova richiamati in ordinealla pretesa sussistenza di un asserito nesso di causalità tra il comportamentodel notaio Iaccarino e i danni denunciati dal Tortora) ; e tanto, ancora una volta, sulla base di una prospettiva critica non consentitain sede di legittimità ; del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi la denuncia della pretesa violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. , avendola il ricorrente evocata sulla base di un inammissibile confronto tra il testo della motivazioneed elementi tratte aliunde ;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 7882/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del
Sentenza Cassazione n. 28453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris