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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 42976/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel procedimento a carico di: OLIVA Alfonso, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Avellino, ritenuta la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, applicava nuovamente ad OLIVA Alfonso, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. la misura degli arresti domiciliari, dopo che il precedente analogo titolo cautelare (disposto nei confronti dell'OLIVA in relazione ai reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) aveva perso efficacia per un difetto di notifica dell'avviso di udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame.

Tale nuovo provvedimento cautelare veniva peraltro annullato dal Tribunale, con ordinanza del 28/05/2024, per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari eccezionali.

2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo vizio di motivazione.

Si censura, in particolare, la sottovalutazione della condotta dell'OLIVA durante l'esecuzione del primo titolo cautelare, quando l'indagato si era rifiutato di consegnare il telefono cellulare adducendo falsamente di averlo portato a riparare dopo una caduta (circostanza smentita dalle apposite indagini svolte); si censura inoltre la mancata considerazione della condotta analoga tenuta durante la seconda esecuzione della misura, quando l'OLIVA aveva riferito agli operanti di aver gettato via il cellulare.

Tali risultanze evidenziavano, ad avviso del ricorrente, un concreto e grave pericolo di inquinamento probatorio che andava ad aggiungersi a quello di reiterazione già ritenuto in sede di prima applicazione della misura.

Si deduce inoltre che l'OLIVA, dopo la scarcerazione, era tornato alla guida della società coinvolta nelle indagini.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando: che le indagini erano ormai concluse; che nei confronti di tutti gli altri indagati, aventi tra l'altro un ruolo di maggior rilievo rispetto all'OLIVA, era stata disposta - in alcuni casi su richiesta dello stesso P.M. - la sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura non detentiva; che il cellulare non consegnato aveva contenuti strettamente personali; che la volontà di non ostacolare le indagini era desumibile dall'avvenuta consegna di altri quattro cellulari e di un tablet, connessi all'attività imprenditoriale oggetto di indagine. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Questa Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire che «le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc:. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un quid pluris rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l'emissione di una misura coercitiva» (Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039 - 02, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura).

2.1. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento.

Se è vero che la mancata consegna del cellulare costituisce condotta certamente suscettibile di apprezzamento anche in chiave cautelare, altrettanto vero è che il ricorrente non ha adeguatamente confutato (se non con generici richiami all'allarme sociale, al territorio pervaso da episodi di criminalità economica, alla mancanza di resipiscenza desunta dall'ammissione dei fatti "a suo modo" da parte dell'OLIVA, alla gravità dei fatti, ecc.) le valutazioni del Tribunale in ordine ai tratti essenziali del coinvolgimento dell'OLIVA nella vicenda per cui è causa.

In particolare, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo, da un lato, il ruolo "del tutto subalterno" (pur se non di mero prestanome) svolto dall'OLIVA, privo di esperienza nel settore del commercio di pellami (egli risultava essere un dipendente stagionale nel settore agricolo) rispetto a quello del cugino SIANO, "vero artefice e dominus del sistema fraudolento" oggetto di indagine.

D'altro lato, il Tribunale ha fatto leva sulla mancanza di precedenti specifici a carico dell'OLIVA (gravato da due condanne per minaccia e atti persecutori).

En tale complessivo contesto, e alla luce dell'interrogatorio di garanzia reso dall'OLIVA, il Tribunale ha escluso che sulla mancata consegna del cellulare potesse fondarsi una valutazione di eccezionalità delle esigenze cautelari, indispensabile per la rinnovazione della misura ai sensi del comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. 2.2.

Ad avviso del Collegio, le valutazioni del Tribunale si sottraggono a censure di legittimità qui deducibili, alla luce delle coordinate interpretative inizialmente richiamate.

Il P.M. ricorrente prospetta invero una accentuazione della prognosi di pericolosità dell'OLIVA, desunta dalla questione del cellulare (non consegnato neanche nel corso della seconda esecuzione della misura).

Si è visto peraltro che - ai fini che qui rilevano - deve aversi riguardo, essenzialmente, ad un aggravarsi del quadro cautelare che rende assolutamente indispensabile la misura detentiva, alla luce della gravità dei fatti e/o della capacità criminale del soggetto: ed in tale prospettiva, non possono non essere valorizzati - in senso ostativo all'accoglimento del ricorso - l'avvenuta sostituzione della misura detentiva anche nei confronti degli indagati principali, il marginale ruolo svolto dall'OLIVA, la almeno parziale ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio di garanzia, nonché l'assoluta assenza di precedenti specifici a suo carico. 3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel procedimento a carico di: OLIVA Alfonso, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Avellino, ritenuta la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, applicava nuovamente ad OLIVA Alfonso, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. la misura degli arresti domiciliari, dopo che il precedente analogo titolo cautelare (disposto nei confronti dell'OLIVA in relazione ai reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) aveva perso efficacia per un difetto di notifica dell'avviso di udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame. Tale nuovo provvedimento cautelare veniva peraltro annullato dal Tribunale, con ordinanza del 28/05/2024, per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari eccezionali. 2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo vizio di motivazione. Si censura, in particolare, la sottovalutazione della condotta dell'OLIVA durante l'esecuzione del primo titolo cautelare, quando l'indagato si era rifiutato di consegnare il telefono cellulare adducendo falsamente di averlo portato a riparare dopo una caduta (circostanza smentita dalle apposite indagini svolte); si censura inoltre la mancata considerazione della condotta analoga tenuta durante la seconda esecuzione della misura, quando l'OLIVA aveva riferito agli operanti di aver gettato via il cellulare. Tali risultanze evidenziavano, ad avviso del ricorrente, un concreto e grave pericolo di inquinamento probatorio che andava ad aggiungersi a quello di reiterazione già ritenuto in sede di prima applicazione della misura. Si deduce inoltre che l'OLIVA, dopo la scarcerazione, era tornato alla guida della società coinvolta nelle indagini. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando: che le indagini erano ormai concluse; che nei confronti di tutti gli altri indagati, aventi tra l'altro un ruolo di maggior rilievo rispetto all'OLIVA, era stata disposta - in alcuni casi su richiesta dello stesso P.M. - la sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura non detentiva; che il cellulare non consegnato aveva contenuti strettamente personali; che la volontà di non ostacolare le indagini era desumibile dall'avvenuta consegna di altri quattro cellulari e di un tablet, connessi all'attività imprenditoriale oggetto di indagine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire che «le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc:. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un quid pluris rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l'emissione di una misura coercitiva» (Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039 - 02, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura). 2.1. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento. Se è vero che la mancata consegna del cellulare costituisce condotta certamente suscettibile di apprezzamento anche in chiave cautelare, altrettanto vero è che il ricorrente non ha adeguatamente confutato (se non con generici richiami all'allarme sociale, al territorio pervaso da episodi di criminalità economica, alla mancanza di resipiscenza desunta dall'ammissione dei fatti "a suo modo" da parte dell'OLIVA, alla gravità dei fatti, ecc.) le valutazioni del Tribunale in ordine ai tratti essenziali del coinvolgimento dell'OLIVA nella vicenda per cui è causa. In particolare, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo, da un lato, il ruolo "del tutto subalterno" (pur se non di mero prestanome) svolto dall'OLIVA, privo di esperienza nel settore del commercio di pellami (egli risultava essere un dipendente stagionale nel settore agricolo) rispetto a quello del cugino SIANO, "vero artefice e dominus del sistema fraudolento" oggetto di indagine. D'altro lato, il Tribunale ha fatto leva sulla mancanza di precedenti specifici a carico dell'OLIVA (gravato da due condanne per minaccia e atti persecutori). En tale complessivo contesto, e alla luce dell'interrogatorio di garanzia reso dall'OLIVA, il Tribunale ha escluso che sulla mancata consegna del cellulare potesse fondarsi una valutazione di eccezionalità delle esigenze cautelari, indispensabile per la rinnovazione della misura ai sensi del comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. 2.2. Ad avviso del Collegio, le valutazioni del Tribunale si sottraggono a censure di legittimità qui deducibili, alla luce delle coordinate interpretative inizialmente richiamate. Il P.M. ricorrente prospetta invero una accentuazione della prognosi di pericolosità dell'OLIVA, desunta dalla questione del cellulare (non consegnato neanche nel corso della seconda esecuzione della misura). Si è visto peraltro che - ai fini che qui rilevano - deve aversi riguardo, essenzialmente, ad un aggravarsi del quadro cautelare che rende assolutamente indispensabile la misura detentiva, alla luce della gravità dei fatti e/o della capacità criminale del soggetto: ed in tale prospettiva, non possono non essere valorizzati - in senso ostativo all'accoglimento del ricorso - l'avvenuta sostituzione della misura detentiva anche nei confronti degli indagati principali, il marginale ruolo svolto dall'OLIVA, la almeno parziale ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio di garanzia, nonché l'assoluta assenza di precedenti specifici a suo carico. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il