CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 18145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Messineo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vecchio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22 gennaio 2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilitàdei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];sentito le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],presente anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato ai motivi per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], mentre per i propri assistiti ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 22 gennaio 2025 la Corte d'appello di Milano, pronunciando inparziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 15 settembre 2023, harideterminato, su accordo delle parti, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di GiaccoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha rideterminato al pena nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamenteascritti, revocando le pene accessorie e la misura di sicurezza nei confronti di questi ultimi; haconfermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altresì, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese in favore delle costitute particivili.2.Per l'annullamento della sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'intervenuto concordato ex art. 599-bis cod. proc.pen., con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio,condannato, per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo4), alla pena di due anni di reclusone e 16.000,00 euro di multa, con revoca della dispostal’interdizione temporanea dai pubblici uffici, solleva un unico motivo, col quale deduce, ai sensidell’articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione inquanto, indipendentemente dall'accordo, la Corte di merito avrebbe potuto approfondire lasussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata erevocarla d’ufficio.4. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, condannato dai giudici di merito alla pena di quattro anni di reclusioneed euro 16.000 di multa, oltre alla libertà vigilata per anni due, in quanto ritenuto responsabiledel delitto di cui agli articoli 110 cod. pen., 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (capo 2dell'imputazione) per avere ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], 11 chilogrammi dihashish a [OSCURATO:PERSONA], di cui 10 venivano ulteriormente ceduti a [OSCURATO:PERSONA] per iltramite di [OSCURATO:PERSONA], mentre i concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono statiassolti per non aver commesso il fatto, premesso che, nel caso in esame, non ricorre un'ipotesidi doppia conforme in quanto, con specifico riferimento al capo 2), come detto, la Corteterritoriale, divergendo dalle conclusioni nel primo giudice, ha assolto due dei sei coimputati,ancora, in relazione al capo 4) ha mandato assolto [OSCURATO:PERSONA], sulla base diun'interpretazione del dato intercettivo del tutto differente da quella validata dal Gup, e cosìanalogamente con riguardo al capo 13) della rubrica, dal quale è stato assolto [OSCURATO:PERSONA],ha articolano i sei motivi di gravame di seguito enunciati.4.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen.,il vizio di motivazione illogica in quanto sarebbe stato travisato il contenuto della conversazionedi cui al progressivo 2600 del RIT 1152/2018 del 18 dicembre 2018 nella parte in cui si è ritenutodi identificare il ricorrente nel soggetto di nome “Saro” menzionato dai due interlocutori (LuigiAquilano e [OSCURATO:PERSONA]), in violazione del principio del ragionevole dubbio.Si assume che la Corte ha ritenuto di superare le argomentazioni difensive sviluppate neimotivi d'appello - ove si era sostenuta l'impossibilità di tale identificazione in quanto, appenadue ore dopo detta conversazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente incontrato [OSCURATO:PERSONA]Angelo,nonché [OSCURATO:PERSONA] per cui non vi era alcuna necessità di veicolare messaggi tramite il primo,qualsiasi coinvolgimento del ricorrente; il riferimento nella medesima conversazione anche a tale“Peppe” non era idoneo e sufficiente a ricollegare il discorso ai due fratelli [OSCURATO:PERSONA] (Saro) eGiuseppe (Peppe) [OSCURATO:PERSONA] - con motivazione carente e inadeguata atteso che gli elementiindicati a pagina 39 del provvedimento avversato non hanno alcun valore individualizzante e nonpermettono di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente,con conseguente macroscopica violazione dell’indicata regola di giudizio (si cita, Sezione 6,Sentenza n. 45.506 del 27/04/2023 e le massime in essa richiamate).La motivazione della Corte sarebbe, peraltro, viziata da un'evidente travisamento dellaprova attesa la errata percezione degli elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate: inspecie, la conversazione telefonica del 18 dicembre 2018 richiamata, è intervenutaesclusivamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non vi ha partecipato il ricorrente, contrariamente aquanto si trae dal passaggio nel provvedimento impugnato in cui si afferma che non risultadecisivo che “gli interessati ne abbiano parlato prima per telefono e poco dopo, incontratisi dipersona, non ne abbiano fatto cenno”: inoltre la Corte ha dato risalto a un fatto ignoto, ossia lacircostanza che nell'entourage di [OSCURATO:PERSONA] non vi fossero altri fratelli di nome Saro e Peppe.4.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e),cod. proc. pen., il vizio di motivazione assente rispetto alle specifiche deduzioni formulate con ilsecondo motivo d'appello e comunque illogica e carente, in relazione al ravvisato contributo delD'[OSCURATO:PERSONA] nella condotta di cessione di 11 chilogrammi di hashish.Dalla disanima delle pagine da 34 a 40 della sentenza impugnata, si deduce, emerge unadiffusa carenza di autonomia della motivazione rispetto alla sentenza di primo grado (pagg. 45-54) - a sua volta recettiva delle considerazioni contenute nell'informativa della polizia giudiziaria- non essendo stata fornita alcuna risposta al secondo motivo d’appello, con cui era stata eccepital’insufficienza del compendio probatorio rispetto al contributo che il ricorrente avrebbe fornitoalla cessione della sostanza stupefacente (sì cita, Sezione 2, Sentenza n. 16.510 del 31/01/2022;Sezione 6, Sentenza n. 5224 del 02/10/2019, RV 278611- 01); considerato, da una parte, chenella conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si faceva soltanto riferimento allanecessità di consegnare delle somme di danaro a tale Saro affinché a sua volta le consegnassea Peppe, escluso quindi qualsiasi coinvolgimento del ricorrente in attività di detenzione, offertain vendita, trasporto o agevolazione nella diffusione di sostanze stupefacenti; dall'altra, l'assenzadi indizi dimostrativi della consapevolezza di Saro di essere destinatario di tali somme oltre chedella effettiva consegna, tanto più considerato che la conversazione aveva riguardo, quanto allaconsegna del denaro, non a un fatto passato bensì a un proposito futuro.La motivazione risulta parimenti censurabile in quanto, basandosi esclusivamente su unaconversazione postuma rispetto alla presunta consegna dello stupefacente, che non vedeneppure coinvolto il ricorrente, si perviene all'affermazione del coinvolgimento di RosarioD’angelo in virtù di un chiaro travisamento del dato intercettivo, quale si apprezza dalla letturadel tratto di conversazione, riportato nel ricorso (pagine 15 e 16, come tratte dall'allegato 1 alricorso, progressivo 2006 del RIT 1152/2018), da cui emerge chiaramente - anche in virtù delleespressioni al singolare utilizzate dagli interlocutori e del fatto che nel momento in cui discutonodell'eventuale restituzione dello stupefacente si riferiscono a Peppe ([OSCURATO:PERSONA]) - che Saro([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto soltanto consegnare il denaro a Peppe ([OSCURATO:PERSONA]), dunque non ne erail destinatario finale, per cui in alcun modo poteva essere considerato fornitore dello stupefacenteovvero concorrente in una presunta cessione precedentemente consumata.4.3. Col quarto motivo, strettamente legato ai due precedenti, si deduce ulteriore vizio dimotivazione con riguardo alla qualificazione della condotta contestata al ricorrente nellafattispecie di cui all'art. 73 del dpr 309 del 1990, in quanto la mera riscossione di un creditooriginato dalla cessione di sostanze stupefacenti in favore di terzi non integra necessariamenteil concorso nella cessione delle sostanze, se non vi è la prova di un preventivo accordo ocomunque di un qualche contributo partecipativo all'altrui condotta (si cita, Sezione 1, Sentenzan. 45.355 del 14/07/2023).Si assume in tal senso che nel caso in esame è, al più, comprovato che il ricorrente si siainteressato al recupero di una parte del prezzo di vendita, con intervento collocato in una fasesuccessiva alla consegna dello stupefacente.4.4. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e), cod. proc.pen., ulteriore vizio di motivazione, illogica e contraddittoria in quanto, sulla base dellamedesima piattaforma probatoria, è stato emesso un giudizio assolutorio con riguardo allaposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].Argomenta che, a partire dalla medesima intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018,appare manifestamente illogico ritenere che i riferimenti a tale Saro fatti dal [OSCURATO:PERSONA], ritenutoestraneo alla compravendita, possano di per sé soli, in assenza di elementi di supporto, costituirela prova del ruolo di fornitore addebitato al [OSCURATO:PERSONA].4.5. Col sesto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della penae al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Si deduce in specie:-con riferimento alla dosimetria della pena, che la stessa è stata ragguagliata al massimoedittale nonostante non ricorra un'ipotesi di ingente quantità, il fatto sia concretamente modesto,gli elementi a suo carico siano costituiti da una sola conversazione tra terzi, oggetto dicaptazione, e soprattutto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], pur gravato da numerosi precedenti econdannato per due distinti addebiti e così al fratello [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che vanta precedentiassociativi, è stata irrogata la medesima pena;-con riferimento alle circostanze attenuanti generiche si evidenzia un vero e propriotravisamento del certificato del casellario giudiziale da cui non risulta affatto, come ritenuto dallaCorte, che vi siano dei gravi reati e un provvedimento di sorveglianza speciale, considerato cheper questo è intervenuta riabilitazione, e comunque i reati, eccetto uno, sono stati dichiarati, avario titolo, estinti.5. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'intervenuto concordato ex art. 599-bis cod. proc.pen., con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio,condannato, per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestati ai capi 10),11) e 13), alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e 16.000,00 euro di multa, conrevoca della disposta interdizione legale e sostituzione di quella perpetua dai pubblici uffici conl'interdizione temporanea per anni 5, solleva un unico motivo, incentrato sull'episodio di cui alcapo 13), col quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 587, comma 1, e 129 nonché 530, comma 2, stesso codice, l'inosservanzae l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e la manifesta illogicità dellamotivazione, censurandosi l’omessa valutazione e la conseguente mancata estensione alricorrente (ai sensi dell'articolo 587 cod. proc. pen.) della decisione favorevole assunta per VitoScaravaglieri, pur in presenza di una evidente e perfetta sovrapponibilità tra le due posizioniprocessuali, atteso che, secondo la ricostruzione dell'episodio quale consolidata nella sentenzadi primo grado, l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era funzionale al perfezionamento dellatrattativa in essere tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti.6. [OSCURATO:PERSONA], condannato dai giudici di merito alla pena di tre anni e sei mesi direclusione ed euro 12.000 di multa, oltre alla libertà vigilata per anni uno, in quanto ritenutoresponsabile del delitto di cui agli articoli 110 cod. pen., 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990(capo 7 dell'imputazione) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimogiudicato separatamente), ha articolano i cinque motivi di gravame di seguito enunciati.6.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen,la violazione degli articoli 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen.Si assume che, essendo stata puntualmente dedotta, nei motivi d'appello, l’assenza dellamotivazione della sentenza di primo grado, in quanto la pagina 108, che faceva seguito allanarrazione dei fatti relativi alla imputazione di cui al capo 7), era bianca, per cui era del tuttomancante qualsiasi analisi degli indizi esposti, quale imposta dagli artt. 192 e 546 del codice dirito, da cui la conseguente nullità nella sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. cheriguarda non soltanto l'ipotesi della sentenza del tutto priva di un apparato motivazionale, maanche quella della incompletezza materiale, per la mancanza di una o più pagine, quando lamotivazione a fronte di detta incompletezza non sia idonea a render conto dell'iter logico giuridicodella decisione (si citano Sezione 6, Sentenza n. 39.312 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; sezione 1, Sentenzan. 16.319 del 01/03/2022., Sezione 6, Sentenza n. 31.392 del 07/10/2020, RV 279888), sicchènon si era correttamente instaurato neppure il giudizio di appello.6.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,in relazione agli articoli 192, comma 2, 546, comma 1, lett. e), 533 cod. proc. pen., la illogicitàdella motivazione con riferimento alla identificazione del ricorrente in uno dei conversantiintercettati all'interno dell'Audi A5 il giorno 7 febbraio 2019 e comunque la ricorrenza di unragionevole dubbio in merito.Argomenta che la conclusione secondo cui uno degli interlocutori sia identificabile nelMessineo è frutto di plurime congetture in quanto, da una parte, durante le conversazioni traCalabrese e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo aveva preannunciato l'arrivo di un cugino, non vienemai fatto il nome del [OSCURATO:PERSONA]; dall'altra il richiamo alle parti del dialogo inerenti le spartizionidi ricavi illeciti è incoerente in quanto non risulta attribuito al ricorrente nessun episodiopregresso; in ogni caso non è stata fornita risposta alla censura difensiva in ordine alla assenzad'indizi sulla base dei quali affermare che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si trovasse effettivamenteall'interno dell'auto, posto che, come evidenziato nell'omologo motivo d'appello, non è stataverificata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sull'auto, né l'eventualità che fosse sceso primadell'inizio della conversazione.6.3. Col terzo motivo denuncia il travisamento della prova in quanto dalle conversazioniregistrate 19 gennaio 2019 e il 28 gennaio 2019, in correlazione con la conversazione registratail 7 febbraio 2019, è stata tratta prova dell'esistenza di fatti in realtà mai commentati daiconversanti.Si assume che i riferimenti alla somma da saldare, pari a 500 €, contenuti nelleconversazioni del 19 gennaio e del 28 gennaio 2019, certamente legate alla cessione della drogaleggera di cui al capo 7), non sono però in rapporto col dialogo registrato il 7 febbraio 2019,come emerge in particolare dalla conversazione del 28 gennaio, di cui al progressivo n. 3578 dicui al Rit 1152/2018 (allegato n. 2 al ricorso), da cui risulta appunto che mancavano solo 500 €per saldare il debito della pregressa cessione; da cui la aperta contraddizione con l'affermazione,contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui nella conversazione del 7 febbraio, chevedeva coinvolto il ricorrente, l'ordine di grandezza dei valori era omogenea rispetto all'affaredelineato nel capo di imputazione, laddove invece quest'ultimo dialogo (vedi pag. 102 dellasentenza del Gup) evidenziava un debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] pari a euro 11.000 o a euro13.000. Pertanto sarebbe stata introdotta una informazione rilevante che non esiste negli attidel processo integrante il dedotto vizio di travisamento della prova (si citano Sezione 2, Sentenzan. 47.035 del 03/10/2003, RV 257499 e vari precedenti conformi).6.4. Col quarto motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc.pen.,, l'illogicità della motivazione con riferimento al concorso del ricorrente nel reato di cui alcapo 7), attribuito anche ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la violazione del parametrodell'oltre ogni ragionevole dubbio.Lamenta il ricorrente di aver già evidenziato, con i motivi d'appello, la circostanza, chedall'analisi combinata delle intercettazioni del 19/01/2019, 28/01/2019 e 07/02/2019, nonpotesse trarsi con certezza la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare della sostanza ceduta, cheil “[OSCURATO:PERSONA]” citato nella conversazione fosse proprio l'[OSCURATO:PERSONA] e soprattutto che il dialogo del 7febbraio potesse con certezza riferirsi all'episodio contestato al capo 7); rimarcato in propositoquanto risulta dal citato progressivo n. 3578 in merito ad un residuo di appena 500 € per saldareil debito, laddove i dialoghi trascritti a pagina 102 nella sentenza di primo grado fotografano undebito di [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 11.000 o forse anche ad euro 13.000.A fronte di tali specifiche censure, la Corte di merito, a pagina 46, offre una motivazionenon confortante dal punto di vista del ragionevole dubbio, in quanto non indica elementi in gradodi collegare con certezza la conversazione del 7 febbraio 2019 al reato in contestazione (capo7), che riguarda la cessione di sei chili di hashish al prezzo dei 3.100 €, in seguito alla qualeAquilano, alla data del 28 gennaio 2019, era ancora debitore di soli 500 € e non di una cifra paria oltre 11.000 € di cui si discorre nella conversazione di febbraio, tanto più in assenza di ulteriorielementi fattuali.6.5. Col quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., la violazione degli artt. 125, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonchédegli artt. 62 -bis, 132 e 133 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione con riferimento alladosimetria della pena e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Si deduce, sotto il primo profilo, che essendo stata irrogata una pena base di cinque annie tre mesi di reclusione, di poco inferiore al massimo edittale di sei anni, avrebbe dovuto essereofferta una motivazione rafforzata, laddove non è stato considerato il ruolo del ricorrente, cui,nonostante la diversa gravità delle condotte, sono state irrogate pene corrispondenti a quelle deiconcorrenti, né la sua incensuratezza.Inoltre, il motivo relativo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche,supportato dalla evidenziazione del ruolo marginale e della condotta processuale del ricorrente,non è stato considerato dalla Corte.7. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento personale,per aver fornito supporto a [OSCURATO:PERSONA] nell'eludere le attività di indagine provvedendo allabonifica della sua autovettura e consegnando allo stesso strumentazione idonea per larilevazione delle microspie nell'abitazione, ed è stato condannato alla pena di un anno e quattromesi di reclusione, come rideterminata dalla Corte di merito.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso articolando due motivi.7.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., la violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, 533 cod. proc. pen, e 378 cod. pen., iltravisamento della prova e il correlato vizio di motivazione quanto alla affermata sussistenzadell'elemento soggettivo.Si censura la motivazione in quanto è stata travisata la prova nella misura in cui si assume,a pagina 50 della sentenza, che la difesa avrebbe data per avvenuta l'attività di bonifica dallemicrospie e la partecipazione alla stessa del [OSCURATO:PERSONA], laddove in nessun passaggio dell'atto digravame è riscontrabile tale assunto, evidenziando, in proposito, che da nessuna immagineestrapolata dai sistemi di sorveglianza o da conversazioni intercettate è possibile evincere che ilVECCHIO abbia mai consegnato alcuna apparecchiatura elettronica per la rivelazione di microspiea [OSCURATO:PERSONA]: in entrambi i provvedimenti gravati sì da invece atto che il ricorrente non ha inalcun modo partecipato alla bonifica effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA] nella propria abitazione, risultandosoltanto una breve presenza del ricorrente nell'autovettura di quest'ultimo, durantel'effettuazione di una rudimentale e infruttuosa ricerca di microspie; circostanza quest'ultimaerroneamente svalutata dalla Corte in virtù della natura di reato di pericolo della fattispecie indiscorso, senza minimamente considerare che, nel caso concreto, per come si sono svolti i fatti(atteso che non vi è stata anche una ricerca minuziosa; l'attività si è esaurita in 10 minuti; nonha dato alcuna certezza dell'esistenza di una microspia, nè è stato individuato il punto esatto incui era stata celata; l'[OSCURATO:PERSONA] aveva già in precedenza, a prescindere dagli esiti della ricerca, ilsospetto che una microspia fosse presente, come si apprezza dalle intercettazioni qualirichiamate nella sentenza di primo grado) non risulta essere stato frapposto alcun ostacolo,anche solo limitato e temporaneo, allo svolgimento delle indagini (si cita, sezione 6, Sentenzan. 18.125 del 22/10/2019 ).Lamenta, altresì, l'omessa valutazione della censura difensiva inerente la sussistenzadell'elemento soggettivo, posto che, evidenziata nell'atto d'appello la necessità che ai finidell'integrazione del dolo generico occorre la consapevolezza dell'agente di fuorviare con lapropria condotta le ricerche anche essendo a conoscenza del reato presupposto (si cita Sez. 6,Sentenza n. 38.516 del 2007; Sez. 6, Sentenza n. 44.756 del 29/10/2003), nella sentenzagravata si considera l'argomentazione stravagante per essere comunque intuibile che leeventuali microspie fossero state collocate dalla polizia giudiziaria, e comunque si assume, incontrasto con l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la sostanziale irrilevanza dellaconoscenza dei reati per i quali era in corso l'indagine.7.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, aldiniego delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della misura di sicurezza.Si osserva, in primo luogo, che la Corte di merito si è limitata a confermare la decisionedel primo giudice in punto di denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,sul presupposto della assoluta assenza di elementi positivi a suo favore, altresì valorizzando, insenso negativo, la legittima scelta di difendersi in giudizio, mentre non ha preso inconsiderazione gli specifici rilievi formulati col gravame in specie la circostanza che,contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, il ricorrente non è mai stato condannato perassociazione a delinquere, a suo carico vi sono soltanto precedenti risalenti ai lontani anni 1985e 1988, non è mai stato sottoposto alla sorveglianza speciale, non è ovviamente intraneoall'associazione che è stata esclusa, all'esito dell'indagine è stato ritenuto responsabile di unasola condotta di rilievo marginale.Quanto alla dosimetria della pena, nonostante la Corte di appello abbia preso atto che lapena inflitta era stata ingiustificatamente determinata nel massimo edittale, la ha rideterminatanella misura media in virtù della statura criminale del favorito, [OSCURATO:PERSONA], peraltro anch'egliassolto dal reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., senza giustificare adeguatamente il sensibilescostamento dal minimo edittale (si citano Sezione 6, Sentenza n. 35.346 del 12/06/2008).La Corte territoriale ha altresì confermato la misura di sicurezza della libertà vigilatalimitandosi a ridurne la durata di un solo anno, omettendo del tutto di motivare con riguardo allaspecifica censura formulata nell'atto d'appello, con la quale si era evidenziato che tutti glielementi valorizzati dal Gup non potevano essere riferiti al ricorrente, tanto più che i fattirisalivano al 2019 e nel periodo successivo non risultava alcun tipo di segnalazione nei suoiconfronti, che la frequentazione di soggetti di elevata caratura criminale si riduce al fatto che lafiglia del ricorrente avesse sposato il fratello di tale [OSCURATO:PERSONA], con il quale non eraperaltro emerso alcun contatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati perquanto di ragione; sono inammissibili, nel resto. Sono inammissibili i ricorsi di MassimilianoMazzanti e [OSCURATO:PERSONA].2. Prima di esaminare i singoli ricorsi è necessario ricordare i principi più volte affermati daquesta Corte.2.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentatívosui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o laloro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv.207944 - 01.2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè dispessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardoessere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logicoe adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).2.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo delprovvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrareche il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non giàopporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione,magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché unavolta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla valeopporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di egualecrisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), esula dal sindacatodemandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01).2.4. È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando nesia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione unainformazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di unaprova decisiva ai fini della pronuncia.Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolarel'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forzadimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso o ignorato, fermi restando il limite del"devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel meritodel risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova taleda minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. Inparticolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero comeinesistenti fatti certamente esistenti. Esso rende la motivazione insanabilmente contraddittoriacon le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato,una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo: ilvizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e laconclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua letturasia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso,difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).2.5. Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la provatravisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve esseredevoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendoessere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio dimotivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era statorappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudicedi secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual casoil vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv.258438).2.6. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingerel'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò siastrumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici delricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame puòavere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'attoprocessuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto)e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio ele sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazionedi sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzionialternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso dicd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e sempliceriproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, comenel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corteterritoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.2.7. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con laSuprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandonel'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quelladei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepitoil travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nelmerito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione allaluce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.2.8. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto diintercettazioni telefoniche, come ambientali - che nel caso di specie sono parte del compendioprobatorio - costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito,il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti dellamanifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n.35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n.17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n.46301 del 30/10/2013, Rv. 258164); quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatticomunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personaliin esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone allequali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito,censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbiaapplicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1 - , Sentenza n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599- 01).E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di unaintercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamentodella prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in mododifforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito daSez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggettiintercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez.3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea,Rv. 268389, e da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).3. La doglienza sottoposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'assenza di una rinnovatavalutazione in merito ai presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza della libertàvigilata, è inammissibile, generica e manifestamente infondata.3.1. Il motivo, come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, è privo dicontenuto in quanto non sottopone alla Corte alcuna argomentazione fattuale o logica perevidenziare la patologia della motivazione, pur a fronte di una sentenza di primo grado dove ipresupposti per l'applicazione della misura erano stati compiutamente evidenziati.3.2. Sotto altro profilo, osserva la Corte che in ogni caso il ricorso, diretto a censurare unasentenza emessa in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., èinammissibile, atteso che la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazionedella pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, nonriguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione(si veda da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256 - 01).3.3. Da ultimo si ritiene di rilevare che, secondo il costante orientamento di legittimità, larinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599 -bis cod.proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata invigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggettodi rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabilid'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamentea quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 37111 del04/07/2024, Salvatori; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato; Sez. 6, n. 41254 del04/07/2019, Leone, cit., Rv. 277196 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194- 01). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicatosostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277381 - 01; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso percassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori, cit.; Sez. 4, n. 30040,del 23/05/2024, Amato, cit.; Sez. 4, n. 29866 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ademi, Rv. 283451 - 01).In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sullarichiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Per converso, sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimentonel merito ex art. 129 cod. proc. pen., all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alladeterminazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità dellasanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; sivedano altresì Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, cit., quanto alle censure inerenti allaqualificazione giuridica del fatto, e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01).In ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto dirinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n.30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani,Rv. 272853 - 01), con l'unico limite della rilevazione della prescrizione maturataantecedentemente alla pronuncia stessa e non altrimenti espressamente rinunciata (Sez. U, n.19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01) e dell'irrogazione di una pena illegale (da ultimoSez. 6, Sentenza n. 21233 del 09/04/2025 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288235 - 01).3.4. Nella fattispecie in esame, peraltro, non si versa in ipotesi di applicazione illegale diuna misura di sicurezza, in quanto disposta in ragione della previsione di cui all’art. 229 cod.pen. che prevede possa essere ordinata la libertà vigilata nel caso di condanna alla reclusioneper un tempo superiore a un anno, laddove il ricorrente è stato condannato ad una pena di dueanni di reclusione.4. La doglianza sottoposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.4.1. Ad avviso del ricorrente non potrebbe infatti negarsi l'applicazione del beneficio di cuiall'art. 587 cod. proc. pen. per il reato di cui al capo 13), contestato in concorso conScaravaglieri, per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] rinunziò, in parte, ai proposti motivi di appello.Va premesso che, al riguardo, può ritenersi superato, - con Sez. 3, , Sentenza n. 55001del 18/07/2018 Ud. Rv. 274213 - 02 - il parziale contrasto in seno alla giurisprudenza dilegittimità (si veda Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258393) in ordineall'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso percassazione non esclusivamente personale, anche agli altri imputati che non hanno propostoricorso, ivi compresi coloro che il ricorso hanno proposto ma che hanno concordato la pena inappello (o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hannosuccessivamente rinunciato), in quanto non vi è alcun motivo per disallineare la posizione di chiabbia coltivato sino in fondo l'impugnazione proposta rispetto a chi, per ragioni di strategiaprocessuale, abbia concordato la pena o rinunciato ai motivi di merito, quando la posizione dicostoro si presenti identica a chi abbia ottenuto, sulla base di motivi non personali, l'assoluzionenel merito per ragioni estensibili anche al coimputato, in relazione al quale, se non avesseimpugnato affatto, non si porrebbe, a condizioni esatte, alcuna questione circa l'applicabilità neisuoi riguardi dell'effetto estensivo.Pertanto anche nei confronti dell'imputato che abbia concordato la pena in appello o abbiarinunciato ai motivi deve affermarsi, qualora ne ricorrano le condizioni, l'effetto estensivo dellaimpugnazione proposta da altro ricorrente, ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedurapenale, avendo le Sezioni Unite, con la sentenza del 24 marzo 1995, n. 9, Cacciapuoti, già avutomodo di affermare che il "fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processoplurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato nonimpugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 delcodice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento,in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamentepersonale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto comerimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questipartecipe del beneficio conseguito dal coimputato".4.2. Tuttavia, nel caso in esame, il beneficio non spetta al ricorrente perché, come emergedal testo della sentenza impugnata, l'assoluzione del coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), con laformula per non aver commesso il fatto, è stata correttamente ritenuta dalla Corte di merito sulrilievo che non vi fosse una prova univoca della sua presenza al momento della cessione esoprattutto (si veda a pagina 46 della sentenza impugnata ) perché dalla conversazioneintercettata in ambientale riportata a pagina 137 della sentenza di primo grado, nella quale gliinterlocutori, diversi dallo [OSCURATO:PERSONA], che ancora una volta non è presente, discutono deiguadagni, emerge che quest'ultimo, a differenza del [OSCURATO:PERSONA], non è fra i quattro soggetti chepartecipano alla distribuzione degli utili, con la conseguenza che la posizione del ricorrentediverge nettamente da quella del coimputato e dal motivo di impugnazione che è stato accoltosulla base del carattere strettamente personale di esso.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, chiamato a rispondere dell'episodio di cui al capo 2), èfondato con riguardo al trattamento sanzionatorio oggetto del sesto motivo, sono inammissibilile ulteriori doglianze.5.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casiconsentiti dalla legge nella fase di legittimità.Propone, infatti, una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, in particolare diquella del 18 dicembre 2018, non consentita, alla luce dei principi richiamati ai superiori §§ da2.1. a 2.5 e soprattutto 2.8., e deduce la mancanza di prova della identificazione del ricorrentenel soggetto di nome Saro menzionato dai due interlocutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro basatasulla prova di un fatto ignoto, che nell'entourage dell'[OSCURATO:PERSONA] non vi fossero altri fratelli di nomeSaro e Peppe, e comunque espressa in violazione del principio del ragionevole dubbio.Premesso che, come detto, l'individuazione del contesto e così l'identificazione dellepersone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti costituisce un'attività propria delgiudizio di merito, censurabile solo se fondata su criteri inaccettabili, privi di logica e scorretti,nessun travisamento della prova per invenzione emerge ictu oculi dalle sentenze dei giudici dimerito in relazione al fatto che i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo fossero usualmentechiamati con i diminutivi Peppe e Saro, mentre costituisce un'ipotesi alternativa, del tuttoesplorativa, quella che non si possa escludere l'esistenza di un'ulteriore coppia di fratellianalogamente appellati. Oltretutto, la conclusione espressa dalla Corte nel confutare analogomotivo d'appello, non si basa affatto su una presunzione, avendola raccordata, coerentemente,alla circostanza che i soggetti in discorso erano stati attenzionati e oggetto di indagini e attivitàintercettiva per mesi, cui si somma la rilevata corrispondenza temporale fra l’intercettazione del18 dicembre 2018 e l'effettivo arrivo sul posto dell'imputato, comprovata da un servizio diosservazione visiva da parte delle forze dell'ordine, di cui si dà atto anche nello stralcio dellainformativa allegato al ricorso.Né del resto emerge alcun ulteriore errore percettivo dalla considerazione conclusiva chesi legge a pagina 39 della sentenza in esame ove si evidenzia la non decisivitàdell'argomentazione difensiva in merito alla circostanza che dopo la conversazione fra i duecoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui si era discusso di sostanze stupefacenti e delcoinvolgimento di Saro, cui avrebbero dovuto consegnare del denaro per il fratello, nell'incontrodi persona con il ricorrente non se n'era fatto cenno, atteso che l'espressione “gli interessati”,che si assume riferita anche al ricorrente, da cui l'ipotizzato travisamento non avendo egli presoparte a siffatta conversazione né essendo coinvolto in dialoghi, anche telefonici, di tal fatta,risulta invece - come si apprezza dalla lettura della sentenza in revisione - chiaramente utilizzata,in sintesi, con riferimento ai dialoganti individuati nella censura da confutare riportata pocherighe sopra, che sono appunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non già [OSCURATO:PERSONA] (Saro) [OSCURATO:PERSONA].5.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché proposti al di fuori deicasi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.5.2.1. Ribadito, si veda al superiore § 2.7., che non è consentito, in sede di legittimità,interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede digiudizio di merito, sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione dellaillogicità manifesta della motivazione, neppure rientrando tra le sue competenze lo stabilire se ilgiudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne lagiustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01), il ricorrenteinvece nel lamentare la carenza e comunque l'illogicità della motivazione in relazione alcontributo offerto nella condotta di cessione di 11 chilogrammi di hashish, mira a una nonconsentita rivalutazione del compendio probatorio.5.2.2. Dal complesso della motivazione offerta dai giudici di merito, con riferimento allaposizione del ricorrente ampiamente concordi, giacché la struttura motivazionale della sentenzadi appello si salda con quella del grado precedente a formare un unico complesso corpoargomentativo (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01), emergechiaramente (si vedano, oltre alla pagine 13 e 39 della sentenza, le pagine dal 45 a 54 e 143della prima sentenza) che [OSCURATO:PERSONA]Angelo, certamente conosciuto con il diminutivo di Saro (siveda pag. 46 della sentenza del Gup), era pienamente coinvolto nel traffico in discorso, che nonsi trattava del primo né dell'ultimo incontro, che era dunque addentro ai traffici del fratello;inoltre, risulta dalla motivazione ribadita dalla Corte di merito che gli stessi interlocutori non siriferiscono al ricorrente col ruolo di semplice incaricato a ricevere la consegnare del denaro,bensì di un soggetto pienamente coinvolto nell'affare, tanto che il [OSCURATO:PERSONA], poi assolto proprioper la non concludenza del quadro probatorio nei suoi confronti, nell’interloquire col cognatoAquilano, informandolo dell'incontro pregresso con “Saro”, non effettua alcuna distinzione inmerito al ruolo dei due fratelli e soprattutto lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel discutere del pagamento daportare a termine, relativo all'ultima fornitura conseguita tramite i fratelli [OSCURATO:PERSONA], riferisceanche di precedenti occasioni in cui lo schema, del pagamento a mani di Saro, si era ripetuto,così escludendo in radice l'eventualità di un contributo casuale, e inconsapevole, del ricorrentein una fase successiva alla consumazione del reato.Al riguardo deve infatti richiamarsi il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui la condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di un carico di drogaintegra, indipendentemente dal fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a dettaconsegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, potendosiin generale ravvisare il diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condottadell'agente non consista in un contributo alla diƯusione della sostanza stupefacente (Sez. 3, Sentenzan. 14747 del 22/01/2020, Rv. 278906 - 01; Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Rv. 240062; cfr Sez. U,Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151 - 01, che ha escluso la configurabilità delfavoreggiamento)5.2.3. Di conseguenza, dal complesso motivazionale essendo emerso il consapevolecoinvolgimento del ricorrente in una operazione più ampia, articolata in fasi che prevedevano laconsegna a credito della sostanza e il pagamento in più tranche via via che gli acquirentiall'ingrosso rivendevano la sostanza, si appalesa come manifestamente infondata anche laquarta doglianza, tesa a mettere in dubbio non tanto la condotta materiale ascritta a RosarioD'[OSCURATO:PERSONA], quanto la sua qualificazione giuridica, sul presupposto che si tratti di una condottapost delictum, per essersi la cessione consumata in precedenza e tra soggetti diversi.5.2.4. Rileva inoltre il collegio che il quarto motivo sottopone una questione non devolutain grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi deimotivi d'appello è del tutto assente, pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quantopresentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degliartt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez.2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3,n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. Rv. 269368- 01; Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023 Ud., Rv. 285313 - 01); regola che trova la sua"ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione dellasentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo dellaCorte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.5.3. Il quinto motivo è generico per aspecificità estrinseca, oltre che manifestamenteinfondato.Diversamente da quanto si assume, la Corte territoriale, come detto, ha puntualmenteanalizzato tutti gli elementi a carico del ricorrente, la cui posizione non è affatto speculare aquella del concorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato assolto in virtù della non concludenza del quadroprobatorio nei suoi confronti, quale illustrata a pagina 43 della sentenza impugnata, essendoemerso, dalla stessa conversazione del 18/12/2018, che questi non era a conoscenza dei dettaglidell'affare e neppure del quantitativo di stupefacenti acquistato da [OSCURATO:PERSONA], oltre alla nonsecondaria considerazione di quanto risulta da ulteriori conversazioni intercettate in ordine allasua indisponibilità ai traffici illeciti, elementi tutti che non si riverberano affatto sulla posizionedel ricorrente, inequivocabilmente indicato dai due interlocutori quale soggetto cui Aquilanoavrebbe dovuto consegnare il denaro, esplicitamente collegato alla pregressa consegna dellasostanza stupefacente di cui costituiva il pagamento.In definitiva, non si evidenzia alcuna macroscopica contraddizione o illogicità e neppurealcuna carenza motivazionale.5.4. Il sesto motivo è fondato nei limiti di cui alla motivazione.5.4.1. La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche evidenziando la erronea considerazione del certificato del casellario giudiziale, che siassume addirittura travisato in ragione della valorizzazione in termini negativi dei precedentipenali a carico, dalla Corte di merito indicati come gravi nonostante ne sia stata da tempodichiarata l'estinzione in sede esecutiva, e della disposta misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale, nonostante alla stessa abbia fatto seguito un provvedimento di riabilitazione, è genericaper aspecificità estrinseca.Al di là degli elementi tratti dal certificato del casellario giudiziale, non già travisati,considerato che la Corte d'appello ha fatto riferimento a pregiudizi certamente esistenti, soltantovalutati negativamente ovvero con un rigore non condiviso dal ricorrente, per le ragioniesplicitate, ma tuttavia non manifestamente illogico, il motivo si astiene dal considerare l'omessaevidenziazione di elementi positivamente valutabili, sulla quale in primo luogo si fonda il diniego.La ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice di meritodi esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale,Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e la decisione di nonapplicare le circostanze attenuanti generiche ben può essere basata anche sulla sola assenzal'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art.62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 32872del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Ud., Rv. 270986- 01).La sentenza impugnata, avendo la Corte ritenuto di confermare il diniego in virtùdell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, resiste dunque alle doglianze difensiveanche con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.5.4.2. È fondata la doglianza che investe la dosimetria della pena.I giudici di merito hanno determinato la pena base, al lordo della riduzione per il rito, nellamisura di sei anni reclusione e 24.000 € di multa (pena finale: quattro anni di reclusione ed euro16.000 di multa), individuando dunque la pena detentiva in misura esattamente corrispondenteal massimo edittale, di sei anni di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, commessi nel novembre2018.Si richiama in proposito il consolidato principio di questa Corte ai sensi del quale, nel casoin cui il giudice intenda discostarsi dalla misura del minimo edittale, lo stesso assume il doveredi rendere ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale in termini di progressivorigore, essendo chiamato a indicare in modo specifico, tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciatidall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio espresso (Sez. 3 - , Sentenza n. 29968del 22/02/2019; Rv. 276288 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356 -01).In particolare, nei casi in cui il giudice intenda irrogare una pena di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale, occorre che lo stesso corredi la decisione assunta con unaspecifica e dettagliata motivazione che dia conto della quantità di pena irrogata, dovendoritenersi a tal fine insufficiente, a dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ilgenerico richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento",come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 3 - , Sentenzan. 29968 del 22/02/2019, cit; Cass., Sez. 2, n. 36245/2009, Rv. 245596).Nel caso in esame, la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la carenza diun adeguato sviluppo motivazionale in relazione ai criteri utilizzati ai fini della determinazionedel trattamento sanzionatorio prossimo al massimo edittale, si è limitata ad affermarne lacongruità e proporzionalità senz'altro aggiungere alla altrettanto immotivata decisione del primogiudice.Ad avviso di questa Corte, la motivazione appare irrispettosa dei principi di diritto più sopraenunciati, avendo il giudice del merito omesso di indicare le specifiche ragioni che l'hanno indottoad applicare, nella specie, la misura massima della pena detentiva astrattamente prevista dallegislatore per il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], in tal modo incorrendo in una forma solo apparentedi motivazione, sostanzialmente equivalente all'ipotesi codificata della motivazione omessa.Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], segue l'annullamento dellasentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altrasezione della Corte d’appello di Milano.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere dell'episodio di cui al capo 7), èfondato con riguardo al trattamento sanzionatorio oggetto del quinto motivo; sono inammissibilile ulteriori doglianze.6.1. Il primo motivo, riproduttivo di analogo motivo d'appello col quale si deduceva lanullità, con riferimento alla posizione del ricorrente, della sentenza di primo grado in quantomancante di una pagina, completamente bianca, è generico e manifestamente infondato.La Corte di merito, del vero, nel disattendere la censura, da atto che la pagina 108, chenel ricorso si assumeva mancante, in realtà è presente in atti, come rileva, nel corso del giudizio,non essere stato disconosciuto dal ricorrente, il quale aveva dunque delimitato la propria censuraad una generica carenza motivazionale in ordine alla natura e alla gravità degli indizi; ebbenetale affermazione in fatto non è stata attinta da alcuna specifica censura.Ciò posto, osserva il Collegio che, esaminata la sentenza di primo grado, risulta evidenteche non manca affatto la pagina il discorso, né la stessa, a riprova di una deliberata sceltadell'estensore, risulta completamente bianca, al contrario riportando una frase compiutaconclusiva di un periodo iniziato nella precedente pagina 107; in definitiva, al termine delparagrafo, come non è inusuale, e prima di iniziarne uno nuovo dedicato all'episodio di cui alsuccessivo capo 9), è stata lasciata in bianco la restante parte della pagina per mere esigenzegrafiche.Si rileva, peraltro, che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado- non già di una sola pagina - integra un'ipotesi di nullità ma non di inesistenza del provvedimento(cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118).Tale vizio del documento sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art.604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenzaappellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, inforza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, lamotivazione mancante (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Rv. 288200 - 01; Sez.2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01; Sez.6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R.,Rv. 244118-01). Tanto ciò è vero che la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza dellaCorte d'Appello con cui, piuttosto che decidere nel merito, i giudici di secondo grado si eranolimitati - come vorrebbe l’odierno ricorrente - ad annullare con rinvio la sentenza resa dalTribunale e viziata perché aveva applicato la procedura di correzione degli errori materiali ex art.547 cod. proc. pen. per rimediare a deficit di omessa motivazione su alcuni capi di imputazionepresenti nella stessa sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico,Rv. 271735).Giova poi ribadire che la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazionedella sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, predisponendo anche integralmentela motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, noncomporta la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del18/03/2025 Ud., Grandi, Rv. 288200 - 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana,Rv. 287505).Quando poi alle massime richiamate dal ricorrente, ci si limita a rilevare che riguardano ladiversa ipotesi di provvedimenti incompleti o manchevoli di motivazione resi dalla Corted'appello, le cui carenze motivazionali non possono essere colmate da un intervento di questaCorte di legittimità, sempre che la dedotta incompletezza materiale, non sia idonea a rendereconto dell'"iter" logico-giuridico della decisione (da ultimo Sez. 6 - , Sentenza n. 36885 del02/10/2025, Rv. 288885 - 01).6.2. Il secondo motivo, col quale lamenta la illogicità della motivazione e comunque lasussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla identificazione del ricorrente in uno degliinterlocutori della conversazione registrata il 7 febbraio 2019, è generico per aspecificitàestrinseca non risultando correlato col nucleo della motivazione.Si tratta di una contestazione solo apparente che argomenta su un piano non coerente, inquanto non tiene conto del fatto che, del vero, il [OSCURATO:PERSONA] è stato immortalato dalle telecamereall'arrivo alla stazione nel corrispondente giorno, orario e momento cui ha fatto seguito laconversazione registrata, per cui non vi è dubbio alcuno sulla sua identificazione con il soggettoche si è incontrato con [OSCURATO:PERSONA] e poi è salito all'auto monitorata.Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, intema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non soloquando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo,Sez. 4 , Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24624 del17/04/2018 Ud., Rv. 273369 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essereapprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanzadi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senzacadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c),all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1,30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del09/02/2012 Ud. Rv. 253849 - 01).6.3. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al terzo motivo, anch'esso genericooltre che manifestamente infondato.Deve escludersi, in primo luogo, alla luce dei consolidati principi esposti ai superiori §§ 2.4.e 2.8., alcun travisamento del materiale intercettivo in specie della medesima conversazione del7 febbraio 2019, che si assume smentita, con riguardo alla entità del debito rilevante dallapregressa cessione, dalle conversazioni del gennaio precedente.Si ribadisce in proposito che il travisamento della prova, tanto più in presenza di una doppiaconforme affermazione di colpevolezza, deve emergere in maniera evidente dagli atti delprocesso, laddove quella prospettata dal ricorrente costituisce solo una ricostruzione alternativadel significato delle conversazioni intercettate, quale diversamente ritenuto e valutato dai giudicidi merito. Oltretutto l'assunto difensivo è smentito dagli stessi atti prodotti.Dalla lettura della breve conversazione del 28 gennaio 2019 (progr. 3578 di cui al Rit1152/2018), di cui peraltro è stato allegato soltanto uno stralcio, non emerge affatto quanto sipretende, e cioè che l'espressione “500 mancano ….. guarda!”, sia certamente riferita al saldoper l'acquisto della sostanza, considerato che in realtà i due interlocutori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])stanno discutendo dell'arresto, avvenuto quello stesso giorno di [OSCURATO:PERSONA], del fatto che“[OSCURATO:PERSONA]” non avesse rinvenuto tutta la sostanza stupefacente (“fumo non gliene hannotrovato”), che [OSCURATO:PERSONA] in particolare la avesse portata per consegnare “quei due chili a te”([OSCURATO:PERSONA]) e che, l'indomani, gli avrebbe dato anche il resto, precisando per l'appunto che nemancavano 500, con riferimento dunque alla sostanza stupefacente, non già a una precisaquantità di denaro.6.4. Il quarto motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casiconsentiti dalla legge nella fase di legittimità.La critica, limitata a una presunta incoerenza della contabilità quale risulterebbe dalcontenuto delle conversazioni, propone infatti, una lettura alternativa dei dialoghi intercettati, inparticolare di quelli del 19 e del 28 gennaio e del 7 febbraio 2019, non consentita, alla luce deiprincipi richiamati ai superiori §§ da 2.1. a 2.5 e soprattutto 2.8. Ricostruzione che, per di più,da una parte, alla luce di quanto evidenziato al § 6.3., nel trattare del presunto travisamento delmedesimo dato intercettivo, è incoerente con la prova in atti, quale risulta dalla conversazionedel 28 gennaio 2019, quale anche riportata a pagina 100 della sentenza di primo grado; dall’altra,nella misura in cui si assume che la transazione illecita avrebbe avuto ad oggetto la cessione disei chili di hashish al prezzo dei 3.100, configura un palese contrasto con la stessa imputazionedove la cifra di 3.500 € individua il prezzo al chilo della sostanza e non il valore dell'interatransazione, il che rende assolutamente logico e coerente il ragionamento della Corte riguardoagli ordini di grandezza dell'affare e l'alternativa ricostruzione difensiva una improponibilemistificazione.La Corte d'appello non si è affatto sottratta all'onere di motivare in merito alla censuradifensiva evidenziando gli elementi indicativi del pieno coinvolgimento del ricorrente; in specie:- la contingenza temporale, in quanto sono passati pochi giorni dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA], dicui esplicitamente discutono, al quale sono stati sequestrati oltre tre chili e mezzo di hashish;- la circostanza che nelle conversazioni si discuta di “fumo”, dunque di sostanzastupefacente, anche in vista di programmi futuri;- la coerenza dei conteggi quantomeno con riguardo agli ordini di grandezza.La stessa Corte di merito, peraltro, evidenzia che i calcoli che emergono dalle conversazionisono particolarmente complicati, anche considerato che si tratta di pagamenti in più tranche, eche gli stessi interlocutori sono in disaccordo sul relativo ammontare, ciò che non intacca il datoinequivoco della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] e del suo interesse a partecipare agli utili.6.5. Il quinto motivo, analogo al sesto della difesa di [OSCURATO:PERSONA], è, per le medesime ragioni,fondato nei limiti di cui alla motivazione (si richiamano i principi esposti al § 5.4.).La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheè aspecifica, in quanto il ricorrente non considera che il diniego si fonda sulla omessa indicazionedi elementi positivamente valutabili di rilievo, né d'altro canto il laconico riferimento al ruolomarginale e ad una non meglio specificata condotta processuale, quali riportati nella sintesi deimotivi di doglianza (vedi pagina 24 della sentenza), per l'evidente difetto di specificità,necessitava di una valutazione e confutazione più ampia di quella che si rinviene nella pursintetica motivazione della Corte di merito, non illogica ne assente.È invece fondata la doglianza che investe la dosimetria della pena.I giudici di merito hanno determinato la pena base, al lordo della riduzione per il rito, nellamisura di cinque anni e tre mesi di reclusione e 18.000 € di multa (pena finale: tre anni e seianni di reclusione ed euro 12.000 di multa), individuando dunque la pena detentiva in misura dipoco inferiore al massimo edittale, di sei anni di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, commessitra il dicembre 2018 e il gennaio 2019, e comunque ampiamente superiore alla media edittale(Sez. 5 - , Sentenza n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01), senza esplicitare i criteriindividuati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, la stessa Corte di merito,pur investita di specifica censura, limitandosi ad affermare la congruità e proporzionalità dellapena irrogata.Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], segue l'annullamento dellasentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altrasezione della Corte d’appello di Milano.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la condotta di favoreggiamento personale,così riqualificata l'originaria contestazione di partecipazione a un'associazione ex articolo 416 -bis cod. pen., contestata al capo 1), è fondato con riguardo all’applicazione della libertà vigilata,inammissibile nel resto.7.1. Il primo articolato motivo è generico e manifestamente infondato.7.1.1. Va premesso che il concetto stesso di travisamento evocato dal ricorrente, in quantonecessariamente riferito alla prova, in ipotesi oggetto di un errore percettivo, e non giàvalutativo, del giudice, non può evidentemente essere richiamato con riferimento all’attod’appello, di cui può soltanto lamentarsi l’omessa valutazione, salvo poi censuare le rispostedella Corte di merito in quanto viziate nei modi e termini previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.7.1.2. Come già premesso al superiore § 2. eccede dai limiti di cognizione della Corte diCassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, la cognizione della Corte di Cassazioneessendo funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il sensocomune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lostabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividernela giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01).L'articolata censura, non individua reali deficit motivazionali o argomentazioni illogiche econtraddittorie nella lineare e coerente ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di merito,che peraltro, convenendo sul fatto che, dalle immagini del sistema di videosorveglianza delpomeriggio del 30 marzo 2019 e dalle conversazioni tra presenti registrate quello stessopomeriggio all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e più tardi a casa di quest'ultimo (materialeanaliticamente esaminato alle pagine da 325 a 329 della sentenza di primo grado), emerge intermini inequivoci che il ricorrente, salito a bordo dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], aveva utilizzato unaapparecchiatura atta a individuare la presenza di microspie accertando che l'auto era “strapiena”e che, subito dopo tale incontro, [OSCURATO:PERSONA] era rientrato presso la sua abitazione, ove avevautilizzato analoga apparecchiatura personalmente, tentando di provvedere alla bonifica degliambienti (peraltro erroneamente pervenendo alla conclusione di esservi riuscito), hannoespresso, decisioni e percorsi motivazionali comuni, risolvendosi invece la doglianza nella pretesasvalutazione della prima parte dell'episodio in quanto infruttuosa e della seconda in quanto nonvi sono prove di una attiva collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] e comunque non sarebbe stato frappostoalcun ostacolo allo svolgimento delle indagini.7.1.3. Nè del resto appare contestabile la ritenuta configurabilità del delitto difavoreggiamento personale,Il reato di favoreggiamento personale è reato di pericolo, la condotta deve consistere inun'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delleindagini, che provochi cioè una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale leinvestigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del05/02/2015, Rv. 262799; Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257;). Nediscende che è irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, le microspie alacrementericercate non siano state concretamente rinvenute o disattivate, ma soltanto individuate. Il reato,dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta(Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria ladimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la provadella oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez.6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649), anche soltanto, come nel caso inesame in virtù della acquista consapevolezza della presenza delle microspie nell’auto enell’abitazione, provocando una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale leinvestigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare (Sez. 6 - , Sentenza n.13143 del 01/03/2022, Rv. 283109 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 9415 del 16/02/2016, Rv. 267276- 01). Va rimarcato infine che il delitto di favoreggiamento non implica la colpevolezza delsoggetto in concreto aiutato e corrispondentemente ne costituisce presupposto l'oggettivacommissione del delitto e non anche la verifica di tutti gli elementi necessari per affermare lacolpevolezza del soggetto aiutato, essendo dunque irrilevante che quest'ultimo risulti in concretoestraneo ai fatti o carente del prescritto coefficiente psicologico o che possa beneficiare di unacausa di non punibilità , ovvero che la sua posizione sia successivamente archiviata (Sez. 6 - ,Sentenza n. 13143 del 01/03/2022 Ud. Rv. 283109 - 01; Sez. 2, n. 45313 del 3/11/2015, Ricci,Rv. 26509); per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deveconsistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza dellaloro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione dellestesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche, (Sez. 2, Sentenza n.20195 del 09/03/2015, Rv. 263524 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 24035 del 24/05/2011, Rv. 250433- 01; Sez. 6, 29 ottobre 2003 n. 44756), esclusa dunque una precisa conoscenza degli elementidel reato presupposto, essendo sufficiente la consapevolezza di interferire con l'indagine in corso.A tali principi si è correttamente attenuta la Corte di appello, e ancor prima il Gup, i qualihanno correttamente valorizzato non soltanto il contenuto dei dialoghi intercettati, dal quale sievince che l'apparecchiatura utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato la presenza delle microspie,momento dal quale gli interlocutori avevano mutato atteggiamento, ma altresì il contesto in cuisi colloca l'episodio, dove peraltro non si evidenziano rispetto alla provenienza dei dispositivi perla captazione eventualità alternative rispetto a un'indagine di polizia.7.2. Il secondo motivo è fondato con riguardo all’applicazione della libertà vigilata,inammissibile nel resto.7.2.1. La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è aspecifica (si richiamano i principi esposti al § 5.4.1.), in quanto il ricorrente da unaparte ripropone le medesime censure inerenti l'erronea valorizzazione da parte del primo giudicedi pregresse condanne per gravi delitti, già accantonate dalla Corte di merito, che ha affermatola sostanziale correttezza delle argomentazioni difensive sul punto, dall'altra non considera cheil diniego si fonda sulla omessa indicazione di elementi positivamente valutabili di rilievo,insindacabile in questa sede non risultando alcuna omissione motivazionale rispetto a circostanzeeventualmente allegate e non considerate, restando a margine e comunque priva di decisività lacontestata valorizzazione in termini negativi delle legittime scelte difensive.7.2.2. È privo di pregio il motivo, peraltro generico, inerente alla determinazione della penabase, nella misura di due anni di reclusione.Va precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale,non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficienteil richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 5 - , Sentenza n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01; Sez. 2, n. 36104del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).0rbene, la Corte di appello ha applicato una pena base che non è superiore alla mediaedittale dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 378, comma 1, cod. pen. sanzionato con lareclusione fino a 4 anni, calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano ilminimo dal massimo edittale (la forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto alminimo.Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità.7.2.3. La doglianza relativa alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione dellalibertà vigilata è fondata.Ritiene il Collegio di aderire all'univoco orientamento della Corte di legittimità secondo cui,la libertà vigilata, può essere disposta, da parte del giudice della cognizione, soltanto dopol'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale dell'imputato, senza il ricorso adalcuna forma di presunzione giuridica, atteso che sussiste sempre l'obbligo del previoaccertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata unamisura di sicurezza personale, accertamento che deve, quindi, essere svolto dal giudice di meritoprima della statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 1, n. 50164 del16/05/2017, Carrara, Rv. 271404 - 01; Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 - 01.Con specifico riferimento all'applicazione della misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 229, cod.pen. per il caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno si vedano Sez. 1,Sentenza n. 235 del 18/03/1986, dep. 1987, Rv. 174798 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3988 del04/04/1972, Rv. 088222 - 01, che affermano il principio secondo cui la discrezionalitàdell'applicazione della libertà’ vigilata, nel caso di condanna alla reclusione per un temposuperiore ad un anno, non esclude l'obbligo della motivazione).Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lospecifico motivo di appello, pur riducendone la durata rispetto a quanto disposto dal Gup, haapplicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosaanalisi degli indici in concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod. pen.Di conseguenza, la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata con rinvioaffinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutarel'eventuale pericolosità sociale dell'imputato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezzadella libertà vigilata.8. La sentenza impugnata va quindi annullata in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, nonché in relazione a GiovanniVecchio limitatamente all’applicazione della libertà vigilata, con rinvio per nuovo giudizio suirelativi punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano; i ricorsi sono inammissibili nelresto, così come sono inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],pertanto, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, segue per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di sostenere le spese del procedimento.Inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza"versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla pena, nonché in relazione a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente, quanto aquest'ultimo, all’applicazione della libertà vigilata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Milano. dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di GiaccoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA], e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]