Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1013/2026
ECLI:EU:C:2026:695
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA
presentate il 3 settembre 2026(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]509/25
voestalpine Stahl GmbH,
PIWAG Entsorger GmbH
con l’intervento di:
Landeshauptmann von [OSCURATO:PERSONA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del Land dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Classificazione come rifiuto dell’allegato IV – Articolo 28, paragrafo 2 – Disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e destinazione in merito alla classificazione dei rifiuti – Conseguenza giuridica per gli operatori economici interessati da tale disaccordo – Tutela giurisdizionale effettiva »
I.
Introduzione
1.
[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) è chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da operatori economici interessati da un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione (nella fattispecie, l’[OSCURATO:PERSONA]) e di destinazione (nella fattispecie, la Repubblica Ceca) quanto alla procedura di notifica dei rifiuti da seguire per i movimenti di scorie di acciaio, un sottoprodotto della produzione di acciaio.
2.
Le autorità ceche ritengono che simili scorie debbano essere classificate nell’elenco «ambra» dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (in prosieguo: il «regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti»)(
2
) e debbano pertanto essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive(
3
). Tale procedura impone, in sostanza, all’autorità competente di spedizione di notificare all’autorità competente di destinazione un movimento transfrontaliero di rifiuti e di ottenere un’autorizzazione scritta di quest’ultima al riguardo. Le autorità austriache competenti ritengono invece che le scorie rientrino negli elenchi «verdi» degli allegati III, III A e III B del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, per cui esse sarebbero soggette alla meno onerosa procedura di informazione generale(
4
).
3.
Conformemente all’articolo 28, intitolato «Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti», paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione di taluni tipi di rifiuti, il movimento dei rifiuti in questione deve essere soggetto alla procedura di notifica e autorizzazione preventive(
5
).
4.
La voestalpine Stahl GmbH e la PIWAG Entsorger GmbH, ricorrenti nel procedimento principale, hanno proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso una decisione dichiarativa delle autorità austriache con cui, in applicazione della disposizione citata, si afferma che, in virtù del disaccordo in questione, tali operatori devono seguire la procedura di notifica e autorizzazione preventive per qualsiasi spedizione di scorie di acciaio dall’[OSCURATO:PERSONA] verso la Repubblica ceca. Per quanto riguarda le questioni rispetto alle quali la Corte ha chiesto indicazioni con le presenti conclusioni, le ricorrenti nel procedimento principale asseriscono, in sostanza, che un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti che vincoli le autorità austriache nei loro poteri decisionali riguardo alla procedura di notifica da seguire priverebbe le ricorrenti stesse di un ricorso effettivo, in [OSCURATO:PERSONA], per contestare l’esattezza materiale della decisione di classificazione delle autorità ceche relativamente alle scorie di cui trattasi.
5.
Nel presente procedimento la Corte è quindi chiamata a interpretare, per la prima volta, la natura dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e a chiarire le conseguenze derivanti dalla sua applicazione.
II.
Fatti, contesto e procedimento dinanzi al giudice del rinvio
6.
La voestalpine Stahl produce acciaio in [OSCURATO:PERSONA].
7.
La PIWAG Entsorger spedisce scorie derivanti dalla produzione di ferro e acciaio dall’[OSCURATO:PERSONA] verso altri paesi, tra cui la Repubblica Ceca.
8.
Le scorie di acciaio sono un sottoprodotto del processo di produzione dell’acciaio.
9.
Secondo la decisione di rinvio nonché le osservazioni delle parti, prima del giugno 2023 le autorità competenti sia dell’[OSCURATO:PERSONA] che della Repubblica Ceca consideravano le scorie di acciaio come rifiuti classificabili nelle liste «verdi» degli allegati III, III A e III B del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Le spedizioni di tali scorie dall’[OSCURATO:PERSONA] verso la Repubblica Ceca erano pertanto soggette alla procedura di informazione generale prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
10.
Il 28 marzo 2023, le autorità ceche hanno informato le autorità austriache competenti che, a partire dal 1º luglio 2023, qualora le scorie d’acciaio di cui trattasi fossero destinate a operazioni di riempimento o ad altri impieghi sulla superficie del suolo, esse le avrebbero considerate come rifiuti classificabili nell’elenco «ambra» dell’allegato IV del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti(
6
). Dette autorità hanno spiegato che tale cambiamento di posizione si era reso necessario per garantire che le scorie di acciaio importate «fossero conformi alla legislazione nazionale ceca in materia di protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica»(
7
). Di conseguenza, le scorie avrebbero potuto essere spedite nella Repubblica ceca solo dopo notifica e autorizzazione preventive scritte, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (in prosieguo: la «procedura di notifica e autorizzazione»).
11.
Il 21 aprile 2023, le autorità austriache hanno comunicato la posizione delle autorità ceche alla [OSCURATO:PERSONA] (Camera di commercio austriaca). Sembra pacifico che la voestalpine Stahl e la PIWAG Entsorger siano membri di tale Camera.
12.
L’8 giugno 2023, le autorità ceche hanno emesso un «nota metodologica» relativa alle spedizioni di scorie provenienti dalla produzione di ferro e acciaio(
8
). Tale nota precisa le ragioni per cui la classificazione delle scorie di cui trattasi è stata modificata facendo riferimento, in particolare, ai rischi per l’ambiente e la salute umana connessi all’uso delle scorie provenienti dalla produzione di ferro e di acciaio destinate a operazioni di riempimento o ad altri impieghi sulla superficie del suolo. Di conseguenza, le spedizioni di tale tipo di rifiuti avrebbero dovuto essere ora soggette alla procedura di notifica e autorizzazione.
13.
Il 5 luglio 2023, la voestalpine Stahl ha chiesto alle autorità austriache una decisione dichiarativa che stabilisse che le scorie di acciaio prodotte sul suo sito e spedite nella Repubblica ceca, nella misura in cui sono qualificate come rifiuti, non siano soggette alla procedura di notifica e autorizzazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
14.
Il 30 giugno 2023, la PIWAG Entsorger ha presentato una domanda diretta ad ottenere lo stesso tipo di decisione.
15.
Il 9 luglio 2023, le autorità austriache hanno emesso decisioni in risposta a dette domande. In sostanza, tali autorità hanno spiegato che sussisteva una divergenza di opinioni tra le autorità competenti austriache e ceche in merito alla classificazione delle scorie di cui trattasi nell’allegato III o nell’allegato IV del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. In forza dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, tali scorie sarebbero quindi classificate nell’allegato IV di tale regolamento e sarebbero soggette all’obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte.
16.
La voestalpine Stahl e la PIWAG Entsorger hanno proposto ricorsi avverso dette decisioni dinanzi al giudice del rinvio. In sostanza, tali operatori sostengono che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. A loro avviso, non vi era un disaccordo tale da far scattare l’applicazione di detta disposizione, in quanto le autorità ceche non avrebbero adottato alcun atto impugnabile né le autorità austriache avrebbero sollevato alcuna obiezione esplicita.
17.
Nella sua decisione di rinvio, il giudice del rinvio esprime dubbi, in particolare, su come possa garantire un controllo giurisdizionale effettivo della decisione delle autorità ceche competenti, dato che la nota metodologico elaborata da tali autorità non produce alcun effetto giuridico vincolante in [OSCURATO:PERSONA]. Esso chiede inoltre di chiarire, in sostanza, se le autorità austriache competenti siano in grado di contestare la decisione di classificazione delle autorità ceche competenti.
18.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1) Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento [del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti] debba essere interpretato nel senso che si è in presenza di “rifiuti notificati”, ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui i rifiuti siano stati previamente notificati per iscritto all’autorità competente nel Paese di spedizione, conformemente al capo 1 del titolo II del regolamento medesimo.
(2) Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento [del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti] debba essere interpretato nel senso che la conseguenza giuridica ivi prevista, secondo cui i “rifiuti” in questione sono considerati rifiuti dell’allegato IV del regolamento medesimo (conseguenza giuridica), è applicabile a singoli rifiuti (notificati), o anche a interi flussi di rifiuti.
(3) Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento [del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti], in combinato disposto con i principi del diritto primario, in particolare con la libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 34 e seguenti TFUE, e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione europea; in prosieguo: la “Carta”], debba essere interpretato nel senso che la conseguenza giuridica si produce, per la persona dalla medesima interessata, nel momento del mancato raggiungimento di un accordo oppure in un momento diverso, segnatamente, una volta decorso un congruo periodo di tempo dal momento del mancato raggiungimento dell’accordo.
(4) Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento [del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti], in combinato disposto con i principi del diritto primario, in particolare con la libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 34 e seguenti TFUE, e con l’articolo 47 della Carta (...), debba essere interpretato nel senso che l’applicazione della conseguenza giuridica presuppone l’adozione di un provvedimento nazionale di attuazione con riguardo ad un rifiuto notificato.
In caso di risposta affermativa alla questione sub 4):
(5) Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento [del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta (...), richieda l’adozione di un atto giuridico nazionale da parte dell’autorità competente di spedizione o dell’autorità competente di destinazione o, congiuntamente, delle competenti autorità di spedizione e di destinazione, che possa essere impugnato, mediante un ricorso effettivo, dal soggetto rispettivamente interessato dalla conseguenza giuridica.
(6) Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento [del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti] osti a che un’autorità del Paese di spedizione proceda, nell’ambito di un procedimento volto ad accertare se la spedizione di una determinata sostanza sia soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ai sensi del titolo II, capo 1, del regolamento medesimo, alla verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione di un atto nazionale dell’autorità competente di destinazione avente ad oggetto l’applicazione della conseguenza giuridica ai sensi dello stesso articolo 28, paragrafo 2».
19.
Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte le ricorrenti, i governi ceco, austriaco e polacco nonché la Commissione europea. Non si è tenuta alcuna udienza.
III.
Analisi
20.
Nel caso di specie sussiste un disaccordo tra le autorità competenti dell’[OSCURATO:PERSONA], paese di spedizione, e quelle della Repubblica Ceca, paese di destinazione, in merito alla classificazione dei rifiuti costituiti da scorie provenienti dalla produzione di acciaio. Tale disaccordo amministrativo determina l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, la cui conseguenza giuridica è che gli operatori economici che spediscono simili rifiuti sottostanno alla procedura di notifica e autorizzazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, anziché alla procedura di informazione generale, meno onerosa, prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
21.
La quinta e la sesta questione sollevate dal giudice del rinvio, in merito alle quali la Corte ha chiesto la mia assistenza, vertono su come garantire il controllo giurisdizionale delle conseguenze giuridiche derivanti dall’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio della tutela giurisdizionale effettiva esiga che le autorità dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro di destinazione, o entrambe, emanino un atto che sia impugnabile dinanzi a un organo giurisdizionale da parte dell’operatore economico interessato dall’applicazione del citato articolo 28, paragrafo 2. Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorità competente di spedizione possa contestare una classificazione dei rifiuti effettuata dall’autorità competente di destinazione con cui non è d’accordo.
22.
Ritengo che la risposta alla quinta questione dipenda dalla risposta alla sesta questione e, pertanto, propongo di invertire l’ordine in cui analizzerò le due questioni (sezioni B e C). Tuttavia, prima di affrontare tali questioni, illustrerò brevemente il contesto e la finalità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (sezione A).
A.
Articolo 28 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti
23.
Il regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti da uno Stato membro all’altro nonché dall’Unione europea verso un paese terzo e viceversa. Il suo obiettivo principale è la protezione dell’ambiente e della salute umana(
9
).
24.
In linea di principio, il regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti prevede che la spedizione transfrontaliera dei rifiuti sia gestita attraverso la cooperazione tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione(
10
).
25.
Talvolta tuttavia potrebbe sussistere un disaccordo tra le autorità competenti interessate sia sul trattamento di un determinato materiale come rifiuto, sia sul tipo di classificazione da adottare per il rifiuto in questione, sia sul trattamento che deve essere effettuato relativamente a tale rifiuto. In simili situazioni trova applicazione l’articolo 28 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
26.
Detto articolo è intitolato «Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti» e fa parte del capo 5 del titolo II relativo alle disposizioni amministrative generali. I primi tre paragrafi di tale articolo riguardano esclusivamente la questione di come risolvere le divergenze di opinione tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione in materia di classificazione o trattamento dei rifiuti e dei materiali non considerati rifiuti. Essi stabiliscono pertanto norme di conflitto che risolvono i disaccordi amministrativi, determinando così la
procedura applicabile in materia di spedizione dei rifiuti
(
11
).
27.
Il paragrafo 1 di tale articolo riguarda una situazione in cui le autorità competenti anzitutto non riescono a concordare se un determinato materiale costituisca o meno un rifiuto. Si tratta, cioè, della situazione in cui un’autorità competente consideri il materiale in questione come rifiuto e l’altra autorità competente intenda trattarlo come non rifiuto. L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti risolve tale disaccordo stabilendo che detto materiale debba essere trattato come rifiuto. La situazione nel caso di specie non riguarda un simile tipo di divergenza.
28.
Il paragrafo 2 dello stesso articolo si applica quando vi è accordo sul fatto che un determinato materiale costituisca un rifiuto, ma sussiste disaccordo su
come classificare
tale rifiuto. È questo il paragrafo che si applica nel caso di specie, dato che sussiste un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione circa il fatto che le scorie di acciaio di cui trattasi costituiscano rifiuti classificabili negli elenchi «verdi» degli allegati III, III A e III B del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti o nell’elenco «ambra» dell’allegato IV dello stesso regolamento. L’articolo 28, paragrafo 2, di detto regolamento risolve tale disaccordo mediante una norma di conflitto a favore dell’elenco «ambra» dell’allegato IV, disponendo che «i rifiuti si [considerino] rifiuti dell’allegato IV».
29.
Da ultimo, a titolo di completezza, l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti disciplina una situazione in cui vi sia un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione in merito alla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti da effettuare, ossia se essa sia un’operazione di recupero o di smaltimento. Anche in questo caso, il legislatore dell’Unione ha previsto una norma di conflitto da applicare, prevedendo che, in tal caso, «si [applichino] le disposizioni in materia di smaltimento».
30.
Ciò che tali paragrafi complessivamente dimostrano è che, in tutti e tre gli scenari previsti dal legislatore dell’Unione, le norme di conflitto stabilite all’articolo 28, paragrafi da 1 a 3, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti risolvono il disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione a favore dell’opzione rispettivamente più rigorosa per il trattamento del materiale di cui si tratta. Questa scelta legislativa è in linea con l’obiettivo generale del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in quanto adotta una soluzione più favorevole alla tutela dell’ambiente e della salute umana(
12
).
31.
L’articolo 28 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti prescrive quindi che, in caso di disaccordo, venga seguita una particolare
procedura amministrativa
al fine di consentire la spedizione di un tipo specifico di rifiuti da uno Stato membro a un altro(
13
).
32.
Tale disposizione, tuttavia, non risolve la questione
di merito
relativa alla classificazione dei rifiuti in questione
(
14
) né impedisce alle autorità competenti di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale compatibile(
15
).
33.
Questa è anche in sostanza l’interpretazione avanzata dal giudice del rinvio, dalla voestalpine Stahl, dalla PIWAG Entsorger, dal governo austriaco e dalla Commissione.
34.
Tenendo presenti tali considerazioni, passerò ora a esaminare, in primo luogo, la sesta e, successivamente, la quinta questione sottoposta alla Corte.
B.
Sulla sesta questione pregiudiziale
35.
Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti consenta all’autorità competente di spedizione di ignorare la conseguenza giuridica derivante da un disaccordo con l’autorità competente di destinazione in merito alla classificazione dei rifiuti in questione. Nel caso di specie, tale conseguenza consiste nel classificare le scorie di acciaio di cui trattasi come rientranti nell’elenco «ambra» dell’allegato IV del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, per cui esse sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in questione.
36.
In altre parole, con la sesta questione il giudice del rinvio chiede se, nelle circostanze del caso di specie, le autorità austriache competenti possano decidere di non applicare la procedura di notifica e autorizzazione e di consentire invece alle ricorrenti nel procedimento principale di continuare a trattare le scorie di cui trattasi come rientranti negli elenchi «verdi» degli allegati III, III A e III B e di seguire la procedura di informazione generale, meno onerosa.
37.
Ritengo che la risposta a tale questione sia chiara: la scelta politica operata dal legislatore dell’Unione
non
lascia alcun margine di discrezionalità alle autorità competenti che siano in disaccordo sull’opportunità di discostarsi dalla procedura amministrativa prevista della disposizione in parola. Tali parti non possono pertanto discostarsene unilateralmente(
16
).
38.
In altre parole,
durante il periodo di disaccordo
, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione o di destinazione non hanno altra scelta che seguire la procedura o eseguire il trattamento previsti dall’articolo 28 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti(
17
).
39.
Nel contesto della presente causa, ciò significa che le autorità austriache competenti devono, almeno temporaneamente, imporre alle ricorrenti nel procedimento principale di seguire la procedura di notifica e autorizzazione prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
40.
In considerazione dell’obiettivo generale del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e delle possibili conseguenze ambientali e/o per la salute umana che potrebbero derivare da uno stoccaggio o da un trattamento non corretto dei rifiuti in virtù (e durante il periodo) di un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione, comprendo appieno le ragioni per cui il legislatore dell’Unione abbia optato per l’applicazione di norme amministrative imperative in materia di conflitto che favoriscano un trattamento più cauto dei rifiuti in questione.
41.
Infatti, un’interpretazione diversa, vale a dire un’interpretazione secondo la quale una delle due autorità avesse la facoltà di decidere se attenersi alle conseguenze derivanti dall’articolo 28, paragrafi da 1 a 3, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti oppure trattare i rifiuti in questione secondo proprie modalità, che potrebbero essere meno rigorose, comporterebbe il rischio di compromettere l’approccio precauzionale che tale disposizione persegue(
18
). Inoltre, ciò renderebbe inutili le stesse norme di conflitto.
42.
Di conseguenza, propongo alla Corte di interpretare l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti nel senso che esso osta a che l’autorità competente di spedizione esamini la compatibilità con il diritto dell’Unione di un atto dell’autorità competente di destinazione relativo all’applicazione di tale disposizione o decida unilateralmente di non applicare la procedura ivi prevista.
C.
Sulla quinta questione
43.
Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali mezzi di ricorso debbano essere messi a disposizione di un operatore economico che ritenga errata la classificazione risultante dall’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione, quando applicata al materiale che egli intende spedire in un altro Stato membro.
44.
Come ho spiegato, l’articolo 28 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti si limita a risolvere il conflitto
amministrativo
legato a un disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti. Tale disposizione stabilisce inoltre una scelta normativa specifica per quanto attiene alla procedura di spedizione da applicare a detti rifiuti. Pertanto, sebbene l’articolo 28 consenta la spedizione di rifiuti oggetto di disaccordo, esso non risolve la controversia
di merito
in relazione alla corretta classificazione o al corretto trattamento di tale materiale.
45.
Come emerge dai fatti del procedimento principale, sebbene tale scelta legislativa consenta il proseguimento delle spedizioni di rifiuti durante il periodo di disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione, essa crea talune difficoltà a valle.
46.
Per l’autorità competente di spedizione o di destinazione che si trovi in disaccordo con l’autorità competente di un altro Stato membro in merito alla classificazione, la conseguenza è, come spiegato nella risposta proposta alla sesta questione, che essa debba applicare una procedura di classificazione e/o di trattamento più rigorosa di quella che potrebbe ritenere appropriata.
47.
Per gli operatori economici interessati, tale disaccordo potrebbe comportare, almeno temporaneamente, una procedura o un trattamento più onerosi in termini di spese e di tempo, il cui mancato rispetto potrebbe condurre a ulteriori conseguenze finanziarie e non finanziarie(
19
).
48.
A tale riguardo, prima dell’adozione del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, la Corte ha riconosciuto che «il rischio di (...) divergenze di classificazione è insito nel sistema creato dal [regolamento del 1993 relativo alle spedizioni di rifiuti] (...), che affida contemporaneamente a tutte le autorità competenti il compito di vigilare sul fatto che le spedizioni siano effettuate conformemente alle disposizioni del detto regolamento»(
20
).
49.
Tuttavia, nel regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il legislatore dell’Unione non ha previsto alcun meccanismo che consenta di risolvere il conflitto di merito sotteso al trattamento procedurale previsto all’articolo 28 di tale regolamento.
50.
Detto regolamento non richiede il «riconoscimento reciproco» della rispettiva posizione sostanziale dell’altra autorità competente né centralizza la risoluzione della controversia di merito sottostante, ad esempio conferendo alla Commissione o a un altro organo dell’Unione il potere di risolvere le divergenze tra le autorità amministrative nazionali mediante una decisione vincolante. La centralizzazione della risoluzione delle controversie amministrative a livello dell’Unione è stata la scelta compiuta dal legislatore dell’Unione in altri contesti(
21
), in cui una decisione vincolante adottata a livello dell’Unione può poi essere oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, eliminando così ogni incertezza riguardo alla via appropriata da seguire(
22
).
51.
In assenza di altri metodi di risoluzione dei conflitti, l’unico modo per superare tale impasse è ricorrere ai giudici competenti degli Stati membri.(
23
)
52.
A mio avviso, tale conclusione deriva chiaramente dall’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale precisa che le norme procedurali in materia di conflitto di cui ai paragrafi da 1 a 3 di tale disposizione lasciano impregiudicata la possibilità di adire gli organi giurisdizionali competenti per risolvere le controversie di merito relative alla classificazione o al trattamento dei rifiuti(
24
).
53.
Tale disposizione potrebbe essere intesa come espressione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta. Quest’ultimo principio impone che a un operatore economico coinvolto in un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione sia garantita la possibilità di impugnare dinanzi a un giudice la conseguenza giuridica derivante dall’applicazione dell’articolo 28, paragrafi da 1 a 3, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti(
25
).
54.
Ciò presuppone a sua volta l’esistenza di un atto suscettibile di impugnazione giurisdizionale da parte degli operatori economici interessati. Tale atto non deve necessariamente essere, dal punto di vista formale, un atto amministrativo ai sensi del diritto nazionale; potrebbe trattarsi di qualsiasi tipo di provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale.
55.
In assenza di precisazioni al riguardo nel regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, le modalità con cui gli Stati membri garantiscono l’accesso a un controllo giurisdizionale effettivo dinanzi ai propri giudici competenti per esaminare le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, sono lasciate alla discrezionalità di ciascun ordinamento giuridico nazionale.
56.
Tuttavia, il giudice del rinvio non solo chiede se, per garantire una tutela giurisdizionale effettiva, le autorità competenti degli Stati membri debbano adottare un atto che possa essere impugnato da un operatore economico interessato. Esso desidera anche sapere
dove
debba essere previsto l’accesso a un giudice: nello Stato membro di spedizione, nello Stato membro di destinazione o in entrambi gli Stati membri.
57.
A mio avviso, poiché l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti incide sull’operatore economico dello Stato membro di spedizione, tale operatore deve avere la possibilità di impugnare la conseguenza giuridica di tale applicazione dinanzi a un giudice di detto Stato membro. Ciò vale a prescindere dal fatto che esista o meno la possibilità di avviare un simile procedimento anche nello Stato membro di destinazione.
58.
Tuttavia, il problema che potrebbe porsi, e che molto probabilmente aveva in mente il giudice del rinvio, è che il disaccordo amministrativo tra l’autorità di spedizione e l’autorità di destinazione, che determina l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti,
potrebbe non essere noto
all’operatore economico prima che questi spedisca i rifiuti.
59.
Tale problema risulta particolarmente evidente in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale, fino a un certo momento, le autorità competenti sia dell’[OSCURATO:PERSONA] che della Repubblica Ceca concordavano che le scorie di cui trattasi dovessero essere classificate come rifiuti dell’«elenco verde». In una situazione del genere, non può escludersi che un operatore economico continui ad avvalersi della procedura di informazione generale (che, a quanto mi risulta, di norma non richiede una notifica
prima
che la spedizione abbia luogo) in una situazione in cui, data l’esistenza di un disaccordo non comunicato, avrebbe dovuto optare per la procedura di informazione e autorizzazione preventive (che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, richiede una simile notifica preventiva).
60.
Ne consegue una «spedizione illegale» involontaria, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 35, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, che fa scattare l’obbligo di ripresa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento nonché l’esposizione ai relativi costi e ad altre conseguenze amministrative e/o giuridiche.
61.
Si potrebbe obiettare che l’operatore economico interessato potrebbe sempre contestare l’accertamento di illegalità della spedizione in questione dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro di destinazione. Questa non rappresenta tuttavia una soluzione ottimale, né dal punto di vista dell’operatore (al quale non dovrebbe essere richiesto di violare la legge per capire quale sia la procedura corretta da seguire) né dal punto di vista della tutela dell’ambiente.
62.
In particolare quando – come nel presente caso – si tratti di rifiuti che potenzialmente presentano rischi per l’ambiente e la salute umana, non vedo neppure come tale soluzione possa essere in linea con l’obiettivo del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti(
26
).
63.
Sarebbe quindi più conforme all’obiettivo di tale regolamento esigere che un operatore economico
sia informato
dalle autorità di spedizione di un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione. Tale informazione dovrebbe poter essere contestata dall’operatore economico, il che gli consentirebbe di evitare la conseguenza giuridica derivante dall’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2,
prima
che la spedizione abbia luogo.
64.
Nella situazione di cui al procedimento principale, le autorità austriache competenti sembrano aver soddisfatto tale obbligo di informazione degli operatori economici potenzialmente interessati quando hanno comunicato il disaccordo con le autorità competenti ceche dinanzi alla Camera di commercio austriaca. In tal modo, sembra che la notifica di detto disaccordo sia stata ricevuta anche dai ricorrenti nel procedimento principale(
27
).
65.
Dagli atti del procedimento si evince inoltre chiaramente, come anche sottolineato dal governo austriaco e dalla Commissione, che in una situazione del genere il diritto austriaco prevede la possibilità per gli operatori economici di contestare le conseguenze materiali derivanti dall’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. La normativa austriaca consente a tali operatori di richiedere alle autorità austriache competenti una decisione dichiarativa sulla classificazione dei rifiuti in questione e, di conseguenza, sulla procedura appropriata da seguire. Come dimostrano i fatti del procedimento principale e come spiegano il giudice del rinvio, il governo austriaco e la Commissione, una simile decisione dichiarativa è impugnabile dinanzi ai giudici austriaci competenti.
66.
Ciò mi indurrebbe a concludere che, nelle circostanze del procedimento principale, in [OSCURATO:PERSONA] esistesse almeno un rimedio giurisdizionale che consentiva, conformemente ai requisiti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva, a un operatore economico interessato dall’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti di chiedere il riesame della classificazione materiale delle spedizioni di rifiuti oggetto di tale disaccordo.
67.
Ciò premesso, non tutti i sistemi nazionali possono essere concepiti in tal modo.
68.
La scelta delle modalità di accesso ai giudici competenti in una situazione in cui vi sia un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione dipenderà dal modo in cui un determinato Stato membro applichi il regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Ad esempio, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri possono chiedere di essere informati sulle spedizioni soggette alla procedura di informazione generale. La trasmissione di tali informazioni potrebbe essere richiesta
prima
che venga effettuata la spedizione di cui trattasi. In tal modo, le autorità competenti potrebbero informare l’operatore interessato dell’esistenza di una situazione di disaccordo che richiederebbe l’adozione di una procedura di notifica e autorizzazione diversa. Una siffatta decisione potrebbe quindi essere impugnata dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro di spedizione.
69.
Devo tuttavia osservare che, anche in uno scenario come quello del caso di specie, in cui il sistema austriaco di tutela giurisdizionale sembra offrire agli operatori economici interessati la possibilità di contestare la posizione di merito assunta dalle autorità competenti ceche, sussistono due significative criticità.
70.
La prima consiste nella mancanza di un vero e proprio contraddittorio dinanzi ai giudici austriaci competenti, in quanto la procedura in parola non coinvolge le autorità ceche. Nello scenario del caso di specie, un operatore economico ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio contestando la classificazione materiale dei rifiuti come rifiuti dell’elenco «ambra». Tuttavia, il convenuto, nella fattispecie le autorità austriache competenti, non è in alcun modo incentivato a difendere tale classificazione. Dette autorità ritengono che i rifiuti debbano essere classificati come rifiuti dell’elenco «verde». Allo stesso tempo, le autorità ceche competenti, che ritengono corretta la classificazione «ambra», non sono parti nel procedimento in questione, e la possibilità di un loro intervento dinanzi ai giudici austriaci competenti dipende dalle norme procedurali nazionali austriache e dall’iniziativa delle autorità ceche. Inoltre, qualora il giudice di primo grado competente si pronunciasse a favore degli operatori economici interessati, non vi sarebbe alcun incentivo per le autorità austriache competenti a presentare un ricorso in appello, e quindi a portare il caso dinanzi a un giudice di ultima istanza, il quale sarebbe tenuto a sottoporre la questione alla Corte.
71.
La seconda criticità deriva dal fatto che qualsiasi accertamento da parte dei giudici austriaci competenti secondo cui la classificazione adottata dalle autorità ceche competenti sia errata non è vincolante per queste ultime. Tale criticità potrebbe tuttavia essere superata attraverso un rinvio pregiudiziale alla Corte, la cui interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione relative alla corretta classificazione dei materiali di cui trattasi ha effetto
erga omnes
e vincola, quindi, sia le autorità austriache competenti (in quanto autorità di spedizione) sia le autorità ceche competenti (in quanto autorità di destinazione)(
28
). Tuttavia, fino a quando il procedimento giudiziario nazionale non sia pervenuto al giudice di ultima istanza in una determinata causa, non vi è alcun obbligo di sottoporre la questione alla Corte al fine di chiedere un’interpretazione del diritto dell’Unione per risolvere la controversia di merito a livello nazionale.
72.
Nonostante tali criticità, e per rispondere a un altro dubbio del giudice del rinvio, nulla impedirebbe a tale giudice di sollecitare alla Corte un’interpretazione del diritto dell’Unione, anche qualora ciò gli consentisse di constatare l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di una decisione di classificazione adottata dalle autorità competenti di un
altro
Stato membro(
29
).
73.
Infatti, l’effetto
erga omnes
di una sentenza pregiudiziale è tale da incidere indirettamente anche su un disaccordo di merito quanto alla classificazione e/o al trattamento dei rifiuti da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, pure in una situazione in cui il giudice competente di uno Stato membro non sia in grado di disapplicare una disposizione incompatibile della normativa di un altro Stato membro.
74.
Nel contesto del procedimento principale ciò significa che i giudici austriaci competenti potrebbero chiedere indicazioni in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione del fatto che, in virtù dell’applicazione delle norme nazionali ceche in materia di ambiente e salute, le scorie di cui trattasi siano classificate come rifiuti che richiedono l’applicazione della procedura di notifica e di autorizzazione preventive ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. In un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte, le autorità ceche competenti potrebbero quindi esprimere la propria posizione attraverso la partecipazione del loro governo a tale procedimento, anche qualora non fossero intervenute a livello nazionale in [OSCURATO:PERSONA].
75.
Sulla base di quanto precede, ritengo che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso impone all’autorità competente di spedizione di adottare un provvedimento mediante il quale una persona interessata dalla conseguenza giuridica di un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione sia informata di tale disaccordo e contro il quale tale persona possa presentare un ricorso dinanzi a un giudice nazionale, al fine di contestare l’esattezza materiale della classificazione dei rifiuti risultante dall’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, di tale regolamento.
IV.
Conclusione
76.
Propongo alla Corte di rispondere alla quinta e alla sesta questione pregiudiziale sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini:
(1) In risposta alla quinta questione: l’articolo 28, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che esso impone all’autorità competente di spedizione di adottare un provvedimento mediante il quale una persona interessata dalla conseguenza giuridica di un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione sia informata di tale disaccordo e contro il quale tale persona possa presentare un ricorso dinanzi a un giudice nazionale, al fine di contestare l’esattezza materiale della classificazione dei rifiuti risultante dall’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, di tale regolamento.
(2) In risposta alla sesta questione: l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006
deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità competente di spedizione esamini la compatibilità con il diritto dell’Unione di un atto dell’autorità competente di destinazione relativo all’applicazione di tale disposizione o decida unilateralmente di non applicare la procedura ivi prevista.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
GU 2006, L 190, pag. 1. Sebbene sia incontestabile che i fatti oggetto del procedimento principale si siano verificati nell’ambito di applicazione
ratione temporis
del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, tale regolamento è stato nel frattempo sostituito dal regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e che abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157; in prosieguo: il «regolamento del 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti»).
3
V. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti [che stabilisce, tra l’altro, che «[s]ono soggett[e] alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (...) le spedizioni dei seguenti rifiuti: (...) b) se destinati ad operazioni di recupero: i) i rifiuti elencati nell’allegato IV (...)»], in combinato disposto con gli articoli 4 e 9 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
4
V. articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti [il quale dispone, tra l’altro, che «(...) sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero: a), i rifiuti elencati nell’allegato III o III B»», in combinato disposto con l’articolo 18 di tale regolamento.
5
Il testo completo dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti recita quanto segue: «Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell’allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell’allegato IV».
6
Secondo le osservazioni del governo ceco, tale notifica è stata preceduta da comunicazioni a vari livelli politici tra la Repubblica ceca e la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA].
7
V. la lettera delle autorità austriache all’Associazione degli operatori economici austriaci, datata 21 aprile 2023 e disponibile all’indirizzo
https://www.wko.at/ooe/umwelt-energie/202302924892-a--mitteilung-an-die-wko-die-voeb-und-betrof.pdf
. Nell’ambito delle proprie osservazioni nel presente procedimento, il governo ceco spiega che all’origine di tale cambiamento di posizione vi sono le ingenti quantità di scorie siderurgiche contenenti metalli pesanti che vengono spedite dall’[OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica Ceca, il che comporta rischi di inquinamento delle acque sotterranee. Il governo ceco spiega inoltre che l’incentivo a trasportare le suddette scorie, in particolare, dall’[OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica Ceca, è legato, tra l’altro, a normative più rigorose che disciplinano l’uso delle scorie di acciaio in [OSCURATO:PERSONA] e alle ingenti tariffe relative al loro smaltimento in tale paese.
8
Tale nota è disponibile al seguente indirizzo:
https://mzp.gov.cz/system/files/202410/OODP-Metodicke_sdeleni_struska-20230608.pdf
.
9
V., in proposito, il considerando 1 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, secondo il quale «[o]biettivo e componente principale e preponderante del presente regolamento è la protezione dell’ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali», e il suo considerando 7, il quale enuncia che «[è] importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità». V. anche sentenza del 21 gennaio 2025,
Conti 11. [OSCURATO:PERSONA] II
(C-188/23, EU:C:2025:26, punti 62 e 63), nonché, in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025,
Naturvårdsverket
(Trattamento dei rifiuti dopo la ripresa) (C-221/24 e C-222/24, EU:C:2025:818, punto 53).
10
Ad esempio, il regolamento stabilisce l’obbligo specifico di designare corrispondenti (v. articolo 54 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti) che devono cooperare tra loro allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali (v. articolo 50, paragrafo 5, di tale regolamento). Esso richiede inoltre la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità (v. articoli 4 e seguenti di detto regolamento) al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti nel contesto delle procedure di notifica e di reintroduzione (v. articolo 24 dello stesso regolamento). Come precisa inoltre il considerando 36 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, l’obbligo di cooperazione si applica non solo tra gli Stati membri, ma anche tra l’Unione e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall’altro.
11
V. anche, in tal senso, Backes, C.W., «Art. 28», in Oexle, A., Epiney,e A., Breuer, R. (a cura di),
EG-Abfallverbringungsverordnung
(Il regolamento dell’unione europea relativo alle spedizioni di rifiuti), [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], 2010, pag. 656, punto 10, e Oexle, A., «EU-Abfallverbringungsverordnung» (Il regolamento dell’unione europea relativo alle spedizioni di rifiuti), in Schmehl, A., e Klement, J. H.,
Gemeinschaftskommentar zum Kreislaufwirtschaftsgesetz
(Commentario collettivo sulla legge sull’economia circolare), 2ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pag. 1536, punto 166, entrambi i quali spiegano che l’articolo 28 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti deve essere interpretato come una «
Kollisionsregel
» (norma di conflitto) di natura amministrativa.
12
V., in tal senso, considerando 1 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e sentenza del 21 gennaio 2025,
Conti 11
.
[OSCURATO:PERSONA] II
(C-188/23, EU:C:2025:26, punti 45, 46 e 52).
13
V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa
Polonia/Germania (Spedizione di rifiuti)
(C-730/23, EU:C:2026:424, paragrafo 66). V. anche proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, COM(2003) 379 final, pag. 17, punto 11.
14
V., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 marzo 2019,
Commissione/Repubblica ceca
(C‑399/17, EU:C:2019:200, punto 53).
15
V. articolo 28, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
16
Tale mancanza di discrezionalità, volta a garantire la tutela dell’ambiente in caso di movimenti di rifiuti, costituisce senza dubbio, a mio avviso, un elemento caratterizzante del quadro normativo in materia di spedizioni di rifiuti. V., per analogia, per quanto riguarda la questione dell’esistenza di un margine di discrezionalità nel non avviare la procedura di notifica e autorizzazione scritte per i rifiuti prodotti a seguito di un’avaria subita da una nave in alto mare, sentenza del 21 gennaio 2025,
Conti 11. [OSCURATO:PERSONA] II
(C-188/23, EU:C:2025:26, punto 68) (in cui si precisa che l’obiettivo del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti di assicurare la gestione corretta dei rifiuti e di ridurre al livello minimo le spedizioni «sarebbe compromesso se il responsabile della nave in questione (...) disponesse (...) di un margine di discrezionalità quanto all’avvio della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte»).
17
Va da sé che ciò non pregiudica, nel contesto dei fatti del procedimento principale, la possibilità di risolvere la controversia in questione a livello amministrativo in via bilaterale, né la possibilità per le autorità austriache competenti di avviare un procedimento giudiziario dinanzi ai giudici competenti della Repubblica Ceca. Le autorità austriache competenti potrebbero inoltre contestare la posizione ceca tramite il proprio Stato membro mediante una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 259 TFUE oppure segnalare alla Commissione una presunta applicazione errata del diritto dell’Unione, il che, a sua volta, potrebbe indurre tale istituzione ad avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE. V., a tal riguardo, causa pendente C-730/23,
Polonia/Germania
, avviata ai sensi dell’articolo 259 TFUE, o sentenza del 14 marzo 2019,
Commissione/Repubblica ceca
(C-399/17, EU:C:2019:200), pronunciata nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
18
Per quanto riguarda il rischio connesso all’introduzione di un elemento di discrezionalità nella corretta gestione dei rifiuti, v. sentenza del 21 gennaio 2025,
Conti 11. [OSCURATO:PERSONA] II
(C-188/23, EU:C:2025:26, punto 68).
19
Ad esempio, qualora le spedizioni proseguissero senza il consenso delle autorità ceche, queste ultime potrebbero qualificare le spedizioni in questione come «illegali», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 35, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, facendo così scattare l’obbligo di ripresa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento. Come precisato dall’articolo 25 dello stesso regolamento, tali spese devono essere sostenute in primo luogo dal notificatore
de facto
o
de iure
della spedizione «illegale» in questione.
20
V. sentenza del 27 febbraio 2002,
ASA
(C-6/00, EU:C:2002:121, punto 44), relativa a una controversia in materia di classificazione alla quale era applicabile il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU 1993, L 30, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento del 1993 relativo alle spedizioni di rifiuti»), che ha preceduto il regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
21
V., ad esempio, articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35), ai sensi del quale l’Autorità bancaria europea risolve i disaccordi tra le autorità competenti di diversi Stati membri in merito alla cooperazione transfrontaliera. V., altresì, articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), in forza del quale il comitato europeo per la protezione dei dati risolve le controversie relative alla corretta e coerente applicazione di tale regolamento.
22
V., ad esempio, sentenza del 10 febbraio 2026,
WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati
(C-97/23 P, EU:C:2026:81, punto 76).
23
V., al riguardo, Backes, C.W., «Art. 28», in Oexle, A., Epiney, A., e Breuer, R. (a cura di),
EG-Abfallverbringungsverordnung
(Il regolamento dell’Unione europea relativo alle spedizion di rifiuti) ,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2010, pag. 656, punto 10 (in cui si chiarisce che le norme di conflitto di cui all’articolo 28, paragrafi da 1 a 3, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti non producono alcun effetto giuridico sostanziale, per cui rimane aperta la possibilità di ricorrere al controllo giurisdizionale sulla questione di merito derivante da tali norme di conflitto). V., nello stesso senso, Oexle, A., «EU-Abfallverbringungsverordnung» (Il regolamento dell’Unione europea relativo alle spedizioni di rifiuti), in Schmehl, A., e Klement, J.H.,
Gemeinschaftskommentar zum Kreislaufwirtschaftsgesetz
(Commentario collettivo sulla legge sull’economia circolare), 2ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pag. 1536, punto 168.
24
Il testo esatto di tale disposizione recita che le norme di conflitto di cui all’articolo 28, paragrafi da 1 a 3, del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti «lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate di risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi a un organo giurisdizionale».
25
V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020,
État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale
) (C-245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 66 e giurisprudenza citata).
26
V. considerando 7 del regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, che sottolinea l’importanza di organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana Analogamente, si ricorda che il considerando 8 di detto regolamento evidenzia le prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione di Basilea, che sottolineano l’importanza di ridurre le spedizioni di rifiuti pericolosi al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti.
27
V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
28
La classificazione di un materiale come rifiuto e la tipologia di rifiuto a cui appartiene dipendono dall’interpretazione dei pertinenti allegati al regolamento del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti nonché delle convenzioni internazionali che esso mira a tradurre nel diritto dell’Unione. Analogamente, essa potrebbe dipendere dall’interpretazione degli atti delegati, come quelli che possono essere adottati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento del 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti per stabilire criteri, quali le soglie di contaminazione, al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti. Per esempi relativi alla classificazione dei rifiuti nell’ambito del quadro normativo relativo alle spedizioni di rifiuti, v. sentenze del 1º marzo 2007,
KVZ retec
(C‑176/05, EU:C:2007:123, punti da 67 a 71) (sulla classificazione delle farine animali); del 21 giugno 2007,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-259/05, EU:C:2007:363, punti da 15 a 42) (sulla classificazione dei rifiuti di cavi elettrici e dei rifiuti composti), e del 28 maggio 2020,
Interseroh
(C-654/18, EU:C:2020:398, punti da 38 a 76) (sulla classificazione di una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta contenente materiali contaminanti).
29
V., ad esempio, sentenze del 23 novembre 1989,
Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik
4711 (C-150/88, EU:C:1989:594, punto 12), e del 16 aprile 2026,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- und Sportwetten
(C-440/23, EU:C:2026:299, punto 75 e giurisprudenza citata).