CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 5606/13/19depositata il 1° ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Catania dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’orain poi [OSCURATO:SOCIETA].), esercente l’attività di fabbricazione e commercio digioielli, l’avviso di accertamento n. TYSO2S001533 con il quale rettificavaNumero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026le dichiarazioni dalla stessa presentate ai fini dell’IRAP e dell’IVA perl’anno 2012, disconoscendo l’operata deduzione della quota diammortamento di beni strumentali e procedendo alle conseguenti ripresea tassazione.I rilievi mossi dall’Ufficio si fondavano sulle risultanze di una verificafiscale condotta dalla Compagnia di Caltagirone della Guardia di Finanza,nel corso della quale sarebbe emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva utilizzatofatture emesse nel 2005 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relative a inesistentioperazioni di vendita di macchinari e attrezzature per la lavorazionedell’oro, oggetto di altro avviso di accertamento recante il n.TYS02W102740.2. La società e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il predetto avviso di accertamento n. TYSO2S001533 dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catania, deducendo ildifetto di motivazione dell’atto, la decadenza dell’Amministrazionedel contribuente e l’infondatezza nel merito della pretesa erariale.3. [OSCURATO:PERSONA] adìta respingeva il ricorso dei contribuenti.4. La decisione di primo grado veniva successivamente riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata diCatania, la quale, con sentenza n. 5606/13/19 del 1° ottobre 2019, inaccoglimento dell’appello delle parti private, annullava l’atto impositivo.In limine i giudici di secondo grado rigettavano l’istanza di riunione delpresente giudizio con quelli fra le stesse parti aventi ad oggetto altri avvisidi accertamento.Osservavano, poi, che la mancata di riunione dei procedimenti ingrado di appello non produceva effetti invalidanti.Evidenziavano, inoltre, che il contraddittorio era integro, risultandopresenti in giudizio sia la società sia i soci.Nel merito, rilevavano che l’atto impositivo aveva recepitoNumero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026acriticamente le risultanze del p.v.c. redatto dai finanzieri e non avevatenuto conto dell’intervenuto proscioglimento per prescrizione del legalerappresentante dalla società dai reati a lui ascritti in relazione ai medesimifatti oggetto della controversia tributaria.Soggiungevano, infine, che non era stata dimostrata la fittizietàdell’interposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., essendovi, invece, provadell’effettività dell’intermediazione da essa svolta.5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con unico controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 39, comma1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 5 del t.u.i.r..1.1 Si sostiene che, avendo l’Ufficio notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. altro attoimpositivo concernente l’anno d’imposta 2005, la CTR avrebbe dovutoastenersi dall’esaminare il merito delle operazioni fiscali e aziendali adesso attinenti, trattandosi di questioni che formavano oggetto di undiverso processo.Venendo meno a tale dovere, essa avrebbe violato i limiti delle propriedel d.lgs. n. 546 del 1992, gli atti ivi contemplati sono impugnabilisolamente per vizi propri.I giudici regionali avrebbero pure errato nel non disporre lasospensione del processo.1.2 Il motivo è infondato con riferimento a entrambi i profili di censuraNumero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026prospettati.1.3 Questa Corte ha già più volte statuito che il campo di operativitàdell’art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 coincide con quellodell’art. 295 c.p.c. e che, alla luce del rinvio contenuto nell’art. 1, comma2, del d.lgs. cit. alle norme del codice di procedura civile, nel processotributario si applica anche l’art. 337 c.p.c., il quale contiene una clausolagenerale valevole per tutti i giudizi di impugnazione (cfr. Cass. n.7952/2024).1.4 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che l’art. 295 c.p.c. èapplicabile nelle sole ipotesi in cui la causa pregiudicante sia ancorapendente in primo grado, laddove in secondo grado non v’è spazio per lasospensione necessaria del giudizio pregiudicato, potendo semmai entrarein gioco l’istituto della sospensione facoltativa previsto dall’art. 337,secondo comma, c.p.c..Si è, pertanto, chiarito che anche nel processo tributario, qualora fradue giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione della causadipendente disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c. permane fintanto che lacausa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questasia stata definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudicedella prima causa scegliere se conformarsi alla predetta decisione,sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte delgiudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, oppure attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato diquiescenza attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo disospensione previsto dall’art. 337, secondo comma, c.p.c., o altrimentidecidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevolevalutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformatao cassata (cfr. Cass. n. 34966/2021, Cass. n. 9470/2022, Cass. n.7952/2024).1.5 Nella fattispecie in esame, il giudizio che l’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026considera pregiudicante (ovvero quello relativo all’anno 2005) era giàstato definito sia in primo sia in secondo grado e di tanto la CTR ha datoespressamente atto nella parte espositiva.1.6 Trovando allora applicazione il disposto di cui all’art. 337 c.p.c., siconfigurava soltanto un’ipotesi di sospensione facoltativa, giustificata nongià dalla forza del giudicato (non ancora formatosi), bensì dalla meraautorità della pronuncia, la quale, ancor prima e indipendentemente dallasua acquisita definitività e incontrovertibilità, esplica una funzione diaccertamento al di fuori del processo.Giova, in proposito, precisare che il mancato esercizio del poterediscrezionale attribuito al giudice dalla citata norma non può essereequiparato alla violazione dell’obbligo di sospensione, di talché il motivoche deduca una siffatta violazione non si presta ad essere interpretatocome ricomprendente anche la mancata sospensione facoltativa, la qualeha ad oggetto una valutazione ben diversa, basata su una prognosipositiva o negativa circa la fondatezza dell’impugnazione della pronunciadella cui autorità si discute.1.7 Legittimamente, quindi, la CTR, non sospendendo il giudizio, hadeciso la causa nel merito.1.8. Deve, altresì, escludersi che la Commissione, valutando lalegittimità della ripresa a tassazione rispetto alle quote di ammortamentodel costo portato in deduzione nel 2012, abbia «travalicato i limiti delleproprie attribuzioni».Essa, infatti, si è pronunciata esclusivamente sull’atto impositivooggetto del giudizio; né, al fine di escludere che la questione trattatacostituisse oggetto del contendere, può attribuirsi rilievo al fatto che lamedesima problematica si ponesse anche in altri giudizi, e in particolare inquello avente ad oggetto l’atto impositivo emesso per l’anno di imposta2005.2. Con il secondo e il terzo motivo, entrambi formulati ai sensi dell’art.Numero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026360, primo comma, num. 3 c.p.c., sono lamentate, rispettivamente:(i)la violazione dell’art. 157 c.p.;(ii)la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt. 54 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1 Si contesta la gravata pronuncia nelle parti in cui avrebbe ritenutoviziato l’atto impositivo:(a)per non aver dato peso alla circostanza dell’intervenutoproscioglimento per prescrizione del legale rappresentante della Kreas.a.s. dai reati a lui ascritti in relazione ai medesimi fatti di cui allapresente controversia tributaria;(b)per aver recepito acriticamente le risultanze del prodromicoprocesso verbale di constatazione.3. I due motivi, suscettibili di congiunta disamina siccome accomunatidal medesimo difetto di specificità, sono inammissibili perchè non colgonola ratio decidendi della sentenza.3.1 Invero, pur avendo rilevato che l’avviso di accertamento recepivaacriticamente il contenuto del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza,senza tener conto del proscioglimento per prescrizione del legalerappresentante dalle società, la CTR non ha fondato la decisione sulleriscontrate carenze motivazionali dell’atto, ma ha valutato nel merito irilievi mossi dall’Ufficio, giungendo ad escludere, sulla scorta di una seriedi elementi evidenziati in motivazione, che si fosse in presenza diun’operazione inesistente e di costi fittizi.4. Con il quarto motivo viene fatta valere, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c..4.1 Si rimprovera al collegio di secondo grado di aver a torto annullatol’avviso di accertamento:(i)perché privo di adeguata motivazione e di conclusioni e basato supresunzioni semplici e non su una prova certa;Numero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026(ii)per non avere l’Ufficio considerato che la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata pagata mediante bonifici, cioè con mezzitracciabili, e che non v’era prova dell’avvenuta retrocessione dellacorrispondente somma di danaro alla società disponente.5. Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 del medesimo codice.5.1 Si assume che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità peromessa pronuncia sulle eccezioni e difese svolte dall’Ufficio, laddove haaffermato che:- l’importo complessivo indicato nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era da ritenersi congruo, avendo quest’ultima fornito allacontribuente anche beni mobili, materiali edili e manodopera ed essendostate accertate a sèguito di ispezione di collaudo la regolarità delleoperazioni e la legittimità del contributo pubblico;- i macchinari erano stati effettivamente acquistati e montati per ilvalore del contributo;- nessun procedimento penale per il reato di cui all’art. 640-bis c.p.era mai stato iniziato.6. Anche questi due motivi possono essere esaminati congiuntamenteper la loro stretta connessione, attingendo entrambi la sentenza d’appellonella parte in cui ha reputato mancante la prova dell’inesistenzadell’operazione che aveva generato il costo dedotto pro quota dalla Kreas.a.s..6.1 Il quarto motivo è fondato, mentre va rigettato il quinto.6.2 I riflessi sul piano fiscale di operazioni inesistenti (oggettivamenteo soggettivamente) hanno costituito oggetto di disamina in numerosepronunce di questa Corte con riferimento sia alla detraibilità dell’IVA siaalla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.In esse sono stati approfonditi i profili dell’oggetto della prova e delladistribuzione del relativo onere tra Fisco e contribuente e affermati princìpiNumero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026ai quali va in questa sede data continuità.6.3 Nella trattazione dell’argomento devono necessariamenteprendersi le mosse dal rilievo che, all’infuori dell’ipotesi di contabilitàinattendibile, la fattura è documento idoneo a rappresentare un costodell’impresa, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma econtenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, fra i qualil’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo dell’operazione (sul puntovedasi pure l’art. 226 della Direttiva 2006/112/CE concernente il sistemacomune d’imposta sul valore aggiunto).Ne deriva che una regolare fattura, lasciando presumere la veridicità diquanto in essa rappresentato, costituisce per il contribuente titolo valido aifini della detrazione dell’IVA o della deduzione del costo indicato.6.4 Pertanto, nel caso in cui sostenga che la fattura si riferisca aun’operazione oggettivamente inesistente, cioè mai posta in essere daalcuno, contestando l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi,l’Ufficio è tenuto a fornire elementi idonei a dimostrare chequell’operazione non è stata effettuata.Una volta assolto il cennato onere, spetterà al contribuente provarel’effettiva esistenza dell’operazione fatturata.Detta prova non potrà, però, consistere nell’esibizione della fattura, nètantomeno nella dimostrazione della mera regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengononormalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia.È evidente, poi, che, in caso di accertata assenza dell’operazione,nessuna importanza assume il requisito soggettivo della buona fede delcessionario o committente.Rientra in questo àmbito anche la sovrafatturazione, poichè farlievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importiimplica realizzare operazioni oggettivamente inesistenti in parte qua (cfr.Numero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026Cass. n. 31860/2025).6.5 Qualora, invece, l’Amministrazione contesti che la fattura attengaad operazioni solo soggettivamente inesistenti (cioè che sia stata emessada soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o laprestazione in essa rappresentata e della quale il cessionario o ilcommittente è stato realmente destinatario), occorre distinguere fra l’IVAe le imposte dirette.L’IVA è indetraibile, in quanto corrisposta al soggetto interpostoanziché all'effettivo cedente di beni o prestatore di servizi, e non èdeducibile fra i costi d’impresa perchè l’esborso effettuato non puòconsiderarsi inerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva, essendo semmai espressione di distrazione verso finalitàdiverse e ulteriori, idonee a interrompere il cd. nesso di inerenza (cfr.Cass. n. 26340/2025 e Cass. n. 1682/2024);Quanto alle imposte sui redditi, in virtù dell’art. 14, comma 4-bis, dellalegge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1,del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, l’acquirente deibeni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistentianche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento,salvi i limiti derivanti dai princìpi di effettività, inerenza, competenza,certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. n. 24426/2013,Cass. n. 25249/2016, Cass. n. 8480/2022).6.6 Nello stesso senso si è ribadito che l’art. 8, commi 1, 2 e 3, del d.l.n. 16 del 2012 ha riscritto la disciplina dei costi da reato contenutanell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, prevedendol’indeducibilità dei soli costi dei beni o prestazioni di servizio «direttamenteutilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto noncolposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale».Restano, dunque, deducibili i costi per l’acquisto dei beni o servizisostenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa ordinaria (cfr. Cass. n.Numero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/20261885/2026).6.7 Per completezza, va soggiunto che nel fenomeno genericamentenoto come «frode carosello» -definizione con la quale si intende indicare,più propriamente, una combinazione fraudolenta posta in essere per far sìche una stessa operazione, mediante strumentali interposizioni anche dicosiddette società filtro, passi attraverso una catena di soggetti che siavvalgono in vario modo del mancato versamento dell’IVA da parte di uncedente-possono riscontrarsi, nei vari passaggi, sia fatturazioni per operazionioggettivamente inesistenti sia fatturazioni per operazioni solosoggettivamente inesistenti.6.8 Può anche accadere che un singolo operatore, il quale abbiarealmente acquistato la merce da un fornitore, sia inconsapevole di esserestato inserito in un circuito fraudolento ideato da altri.Spetterà, quindi, all’[OSCURATO:PERSONA], in base ai princìpisopra enunciati, provare gli elementi di fatto che concretizzano la frode ela consapevolezza da parte del contribuente che l’operazione si inseriva inun meccanismo di evasione d’imposta.6.9 Tornando ora alla fattispecie che qui ci occupa, dalla lettura dellagravata sentenza si apprende che l’Ufficio aveva contestato alla societàcontribuente di essersi resa acquirente di macchinari e attrezzature per lalavorazione dell’oro al prezzo di 125.203,80 euro, pari all’importo dellefatture emesse dai fornitori nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., laquale, in veste di mera cartiera, li avrebbe poi solo apparentementerivenduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. per un maggior corrispettivo di 511.203,80 euro.6.10 Secondo la tesi erariale, l’operazione era caratterizzata da unsolo passaggio di merce, essendo questo avvenuto direttamente daifornitori alla società accertata mediante l’interposizione di un terzosoggetto.6.11 L’Ufficio, tuttavia, imputava alla contribuente non solo di essersiNumero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026avvalsa di un’intermediaria inesistente, ma di aver anche utilizzato,quelli realmente sopportati per l’acquisto dei beni strumentali, al fine dipoter accedere a maggiori contributi pubblici.La contestazione era, quindi, quella di aver posto in essere unacomplessa operazione riguardo alla quale apparivano ipotizzabili tantol’interposizione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA]. (inesistenza soggettiva)quanto la sovrafatturazione (parziale inesistenza oggettiva).6.12 Ciò posto, la sentenza della CTR non può ritenersi affetta dal viziodi omessa pronuncia prospettato con l’ultimo motivo.6.13 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, perchéricorra detto vizio non basta la mancanza di un’espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto.La descritta condizione non si verifica quando la pretesa avanzata conil capo di domanda non specificamente esaminato debba considerarsiimplicitamente respinta perchè incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione.6.14 Orbene, con la sentenza in esame la Commissione di secondogrado ha espressamente pronunciato sulla questione controversa,spiegando le ragioni per le quali, a suo avviso, fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. era realmente intercorsa un’operazione commercialeproduttiva di costi legittimamente portati in deduzione pro quotadall’acquirente negli anni successivi.Ne discende che devono ritenersi disattese, ancorché, eventualmente,in modo implicito, le eccezioni e le difese dell’Ufficio volte a sostenere ilcontrario.6.15 Il collegio regionale, tuttavia, non ha compiuto i necessariaccertamenti in tema di operazioni inesistenti, sotto il duplice eNumero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/2026concorrente profilo dell’inesistenza soggettiva e parzialmente oggettiva,così incorrendo nella violazione di legge denunciata con il quarto motivo.In primo luogo, i giudici a quibus hanno osservato che i macchinarierano stati effettivamente acquistati e montati per il valore del contributopubblico, traendone l’inferenza che le operazioni fossero reali.Una simile statuizione contrasta, però, con il principio secondo il qualeanche la sovrafatturazione è espressione di un’operazione oggettivamenteinesistente e non considera che la surriferita circostanza di fatto èpienamente compatibile con un’operazione soggettivamente inesistente.In secondo luogo, essi hanno ritenuto non ravvisabile l’interposizionefittizia della [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della sussistenza di bonifici aiquali non risultava essere seguita la restituzione delle somme, assumendol’incompatibilità fra la prova dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili el’ipotizzata interposizione fittizia.Sennonchè, detta asserzione si pone in contrasto con la giurisprudenzadi questa Corte per la quale la dimostrazione dell’effettiva esistenza diun’operazione non può desumersi dall’esibizione delle fatture, né dallaformale regolarità delle scritture contabili o degli strumenti di pagamento,siccome facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopodi far apparire reale ciò che è fittizio.6.16 Con riguardo alle fatture intercettate dall’Ufficio, la CTR avrebbe,invece, dovuto appurare se le stesse, pur riferendosi a beni effettivamenteacquistati dalla contribuente presso terzi, fossero state emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., estranea alla transazione, per importi maggiori di quellicorrisposti al vero fornitore, in modo da far lievitare fittiziamente i costiCome conseguenza di tale accertamento, avrebbe dovuto verificarequale parte dei costi portati dalle fatture fosse detraibile ai fini dell’IVA equale deducibile ai fini delle imposte dirette, in quanto relativa a costi certie inerenti.Numero registro generale 11248/2020Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 10224/2026Data pubblicazione 19/04/20267. In conclusione, deve essere accolto unicamente il quarto motivo diricorso, respinti tutti gli altri.7.1 Va, conseguentemente, disposta la cassazione dell’impugnatasentenza, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) della Sicilia, sezione staccata diCatania, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame dellacontroversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.7.2 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i restanti; cassala sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro