CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2014
Cassazione n. 09470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. i I GL:32. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10339/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio del secondo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 341• depositata il 20 febbraio 2017 e notificata il 23 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribuna lt di Verona, con sentenza non definitiva n. 1789 del 2013, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] di scioglimento della comunione ereditaria della successione paterna, rigettata l'istanza di sospensitne del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dal convenuto in ragione della pendenza di un giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], Renato e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di Cassazione e avente ad oggetto un immobile facente parte del compendio ereditario, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria, con conseguente determinazione delle quote spettanti agli eredi. Successivamente alla rimessione della causa sul ruolo, con sentenza definitiva n. 2011 del 2014, procedeva alle assegnazioni delle rispettNe quote ereditarie; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 384 del 2017, nella resistenza dell'appellata, rigettava l'appello e confermava integralmente le sentenze di Drimo grado. Nel dettaglio, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il giudice del gravame, preso atto della pendenza in cassazione del giudizio riguardante l'immobile c.d. "Malini", rigettava l'istanza ex art. 295 c.p.c., affemando che non era necessaria la sospensione del processo, essendo il giudizio pendente in sede di legittimità irrilevante nell'ambito della causa di scioglimento della divisione ereditaria, in ragione dell'esclusione dell'immobile predetto dalla soluzione dNisionale dell'asse ereditario adottata dal Tribunale di Verona (v. p. 19 della sentenza impugnata). Difatti, il giudice del merito, adottando la soluzione contenuta nella relazione depositata il 29/01/2014 dal consulente tecnico, disponeva, da un lato, la divisione délla massa ereditaria in due lotti proporzionati alle rispettive quote e riconosceva, dall'altro, la comproprietà indivisa tra gli eredi sull'unico cespite "incerto"; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. in quanto affetta da motivazione apparente e contraddittoria, per aver il giudice di secondo grado riconosciuto la necessità della sospensione ma, al contempo, confermato il provvedimento del Tribunale. Aggiunge il ricorrente che la motivazione della sentenza gravata sarebbe apparente per aver il giudice del gravame individuato il presupposto della mancata sospensione del giudizio, non già nella mancanza di pregiudizialità della decisione relativa alla domanda di trasferimento immobiliare proposta dal Malini nei confronti dei Bottacini, ma nella circostanza che al momento delle pronunce di primo e secondo grado il bene immobile fosse ancora parte della successione. Il giudice del gravame avrebbe, pertanto, dovuto considerare che se la sentenza di secondo grado del giudizio Malini/Bottacini fosse passata in giudicato, il bene immobile non sarebbe caduto in successione per essere stato venduto prima dell'apertura della stessa, con conseguenti ripercussioni sia sul valore complessivo del compendio ereditario, sia sulle assegnazioni dei beni a ciascuno degli eredi. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio di sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 c.p.c., stante la pregiudizialità logico-giuridica dipendente dal giudizio Malini/Bottacini ai fini della corretta identificazione dei beni oggetto del compendio ereditario e dell'effettivo valore di quest'ultimo.I motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente data la loro intrinseca connessione - sono infondati. Osserva innanzitutto il Collegio che - secondo consolidato orientamento di questa Corte, che si condivide e a cui si ritiene di dare continuità - salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato già definito con sentenza seppure non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato esclusivamente ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 10027 del 2012; Cass., Sez. Un., n. 21348 del 2012; Cass., Sez. Un., n. 21763 del 2021, da ultimo). Ciò si trae, secondo le Sezioni Unite citate, dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo e, per taluni aspetti, dal ruolo rivestito dal principio di cui all'art. 282 c.p.c. (anche se quest'ultimo profilo è stato in parte ridimensionato da Cass., Sez. Un., n. 21763 del 2021 v. pag. 37). Infatti - salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato - la previsione dell'art.337, secondo comma c.p.c., deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata (che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione) senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale. Quanto alla prima ipotesi, si deve altresì precisare che l'autorità alla quale la norma si riferisce è quella di qualsiasi sentenza, soggetta anche ai mezzi di impugnazione ordinari. Prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è infatti dotata di propria autorità, dato che la sentenza esplica un'efficacia di accertamento al di fuori del processo. La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo. Principio che trova conferma, in primo luogo, nelle disposizioni di legge che regolano gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (artt. 278, 279, comma 2, n. 4 e 340 c.p.c.), ed in secondo luogo nella formulazione letterale della norma, che riconosce autorità, e quindi efficacia, alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, atteso che di tale evento nella norma non v'è menzione (in tal senso Cass., Sez. Un., n. 14060 del 2004, ribadita da Cass., Sez. Un., n. 10027 del 2012 e più di recente da Cass., Sez. Un., n. 21763 del 2021). Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto poichè censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., sebbene nella vicenda di cui si discute tale normativa non venga in rilievo, non rientrando pacificamente il caso di specie nell'ipotesi di sospensione obbligatoria. Infatti solo fin tanto che la causa pregiudicante pende in primo grado, la causa dipendente resta soggetta a sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Negli ulteriori sviluppi processuali, si configura la possibilità di sciogliere il vincolo necessario della sospensione ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo e sempre che il giudice non reputi opportuno mantenere lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza), ma, a tal riguardo, facendo ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c. Questa ricostruzione, pur accrescitiva del potere discrezionale del giudice nel disporre (in via ulteriore ed eventuale) la sospensione del processo pregiudicato si pone, oltretutto, in sintonia con un innovato sistema normativo processuale, che tende ad aumentare le ipotesi di valutazioni prognostiche giudiziali sulla fondatezza (o meno) dell'impugnazione. Si tratta di interpretazione che cerca, in ultima analisi, di coordinare la disciplina dell'art. 295 c.p.c. con le norme e i principi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistema processualcivilistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla diretta applicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art.111, commi 1 e 2, Cost. Il giudice della causa dipendente, poi, oltre a poter scegliere ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. se conformarsi alla decisione della causa pregiudicante o attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, potrebbe anche decidere in senso difforme ove ritenga che tale sentenza possa - sulla base di una ragionevole valutazione prognostica - essere riformata o cassata (sempre Cass, Sez. Un., n. 21763/2021 cit.). Ed è quello che è occorso nella specie per avere il giudice del merito - facendo applicazione dei principi sopra richiamati, esercitando legittimamente un potere discrezionale - appositamente escluso dalla divisione ereditaria (oggetto del presente giudizio) il bene immobile controverso nel giudizio pendente in cassazione, lasciandolo in comunione ereditaria, sicché l'eventuale esito del giudizio di cassazione non avrebbe, in ogni caso, inciso sulle sorti della divisione ereditaria e sulla conseguente determinazione delle quote degli eredi. Siffatta argomentazione non risulta essere stata criticata dal ricorrente, né viene dedotto un danno dal disposto scioglimento della comunione ereditaria priva dell'immobile "Malini", contestando genericamente il Bottacini nella memoria una alterazione delle quote. Per completezza argomentativa si osserva che peraltro in questa dimensione ermeneutica trova applicazione la portata applicativa del disposto di cui all'art. 336, comma 2 c.p.c. che svolge il ruolo di norma di chiusura, per armonizzare i giudicati eventualmente contrastanti. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma