CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente –controNumero registro generale 12412/2021Numero sezionale 2306/2026Numero di raccolta generale 14331/2026Data pubblicazione 15/05/2026DUSTY S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.– intimate –avverso la sentenza n. 2195/6/2020 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata il 23/4/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania la cartella di pagamento avente ad oggettoiscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 in relazioneall’anno d’imposta 2004.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse parzialmente il ricorso, riducendol’entità delle sanzioni irrogate.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, dichiarò estinto il giudizio percessazione della materia del contendere, avendo medio tempore lasocietà contribuente presentato istanza di definizione agevolata deicarichi di ruolo ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e avendo essaaltresì provveduto al pagamento di quanto conseguentemente dovutomediante compensazione con propri crediti certificati vantati neiconfronti della ATO Messina 2, modalità di pagamento contestata dallaRiscossione Sicilia S.p.A. ma ritenuta legittima, con provvedimentocautelare confermato in sede di reclamo, dal Tribunale di Cataniadinanzi al quale era stato introdotto un giudizio sul punto.Numero registro generale 12412/2021Numero sezionale 2306/2026Numero di raccolta generale 14331/2026Data pubblicazione 15/05/20264. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sono rimasteintimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 295c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. poiché la CTR ha erroneamente ritenuto nonsussistente un vincolo di pregiudizialità necessaria tra il presente giudiziotributario avente ad oggetto l’impugnazione della cartella e il giudiziodinanzi al giudice ordinario diretto ad accertare la possibilità o meno perla società contribuente di pagare l’importo dovuto a titolo di definizioneagevolata mediante compensazione con propri crediti certificati verso laATO Messina 2. Secondo la ricorrente l’accertamento della legittimità dellacompensazione quale compiuto dal giudice ordinario soltanto in sedecautelare non era sufficiente a far cadere il rapporto di pregiudizialitànecessaria tra i due giudizi, e il giudizio tributario doveva pertanto esseresospeso fino a che, nel distinto giudizio davanti al giudice ordinario, di cuiera stata introdotta la fase di merito, la contestata modalità di definizioneagevolata non fosse stata definitivamente accertata come legittima conprovvedimento passato in giudicato.2. Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.2.1. Deve premettersi che il giudizio avente ad oggetto l’accertamentodella sussistenza delle condizioni per provvedere all’estinzionedell’obbligazione pecuniaria conseguente all’adesione della contribuentealla definizione agevolata mediante compensazione con crediti verso laATO Messina 2 ha carattere pregiudiziale rispetto a quello riguardantel’impugnazione della cartella di pagamento, emessa a seguito di controlloautomatizzato e perciò costituente essa stessa atto impositivo, relativa alcarico di ruolo oggetto della detta definizione.Numero registro generale 12412/2021Numero sezionale 2306/2026Numero di raccolta generale 14331/2026Data pubblicazione 15/05/2026È stato infatti affermato che ove risulti la pendenza di un altro giudiziotra le medesime parti in ordine alla validità o al perfezionamento delcondono o alla decadenza dallo stesso, il giudice tributario è tenuto, aisensi dell’art. 295 c.p.c.., a sospendere il giudizio riguardante il meritodell’accertamento fino alla decisione del primo (Cass. n. 19821/2009;Cass. n. 11206/2012).2.2. Questa Corte ha inoltre già avuto modo di chiarire che qualoratra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art.295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causapregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa siadefinita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice dellacausa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione,sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte delgiudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all’eserciziodel potere facoltativo di sospensione previsto dall’art. 337, comma 2,c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di unaragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possaessere riformata o cassata (così Cass. n. 9470/2022; v. anche Cass. n.7952/2024).Tale affermazione deriva dal principio per cui «il diritto pronunciatodal giudice di primo grado, qualifica la posizione delle parti in mododiverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sial’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado» (cosìCass., sez. un., n. 10027/2012; v. anche Cass. n. 80/2019 nonché Cass.n. 8885/2023). A tale conclusione le Sezioni unite della Corte sonopervenute riconoscendo un ruolo decisivo, nell’interpretazione sistematicadella disciplina del processo, alla disposizione di cui all’art. 282 c.p.c., edevidenziando come «col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti allaNumero registro generale 12412/2021Numero sezionale 2306/2026Numero di raccolta generale 14331/2026Data pubblicazione 15/05/2026sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra laposizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado –che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile damisure anticipatorie o cautelari – e la situazione in cui le stesse partivengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che, conosciutala controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro».2.3. Alla sentenza che definisce il giudizio di merito di primo grado nonpuò invece equipararsi, ai fini che qui rilevano, il provvedimento d’urgenzaemesso nell’ambito di un giudizio cautelare. Osta a tale equiparazione ildisposto di cui all’art. 669-octies, comma 9, c.p.c., che esclude chel’autorità del provvedimento cautelare sia invocabile in un diversoprocesso.È sì vero che il provvedimento cautelare è vincolante inter partes, maesso non è vincolante per il giudice. La previsione di cui al ridetto art. 669-octies, comma 9, c.p.c. è così finalizzata ad escludere ogni efficacia diaccertamento, seppur provvisoria, nei confronti di ogni altro giudice, conla conseguenza che deve escludersi che in un giudizio riguardante unoggetto dipendente da quello accertato dal provvedimento cautelarepossa invocarsi l’autorità di quest’ultimo.In altri termini, la cesura – cui fanno riferimento le Sezioni unite nellapronuncia dianzi citata – che, nell’ambito di un giudizio, segna il passaggioda una situazione di incertezza ad una situazione di (sia pur relativa)certezza per effetto di un primo accertamento giudiziale si determinaesclusivamente a seguito di una sentenza pronunciata, in primo grado,all’esito di un giudizio di merito, e non già in conseguenza di unprovvedimento cautelare, cui infatti resta estranea ogni efficaciadichiarativa.Ne deriva che il provvedimento cautelare reso nell’ambito di una causapregiudicante non è idoneo, diversamente da una sentenza di merito diNumero registro generale 12412/2021Numero sezionale 2306/2026Numero di raccolta generale 14331/2026Data pubblicazione 15/05/2026primo grado, a far venire meno l’effetto sospensivo necessario di cuiall’art. 295 c.p.c. sulla causa dipendente.2.4. La sentenza impugnata si è posta in contrasto con gli anzidettiprincipi poiché, al fine di escludere la necessità di sospensione delprocesso ai sensi del ridetto art. 295, ha fatto leva sul fatto che era giàstata pronunciata dal Tribunale di Catania un’ordinanza cautelare«esecutiva e dispiega[nte] i suoi effetti» in virtù della quale dovevaritenersi, almeno fino all’esito del giudizio di merito introdotto dinanzi aquello stesso Giudice, la piena validità della definizione agevolata ex art.6 d.l. n. 193 del 2016.Così facendo, il Giudice d’appello non ha considerato che nella causapregiudicante non era ancora intervenuto un accertamento idoneo a farvenir meno il rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi – nonpotendo considerarsi tale l’ordinanza cautelare – e che ciò impediva didecidere sulle questioni afferenti l’odierna controversia, ricorrendo invecei presupposti per provvedere alla sospensione necessaria del processo, aisensi dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimentodel secondo, con il quale l’Agenzia fiscale ha dedotto la violazione dell’art.6 d.l. n. 193 del 2016 per avere la sentenza impugnata ritenutoperfezionata la definizione agevolata pur in assenza della rinuncia dellasocietà contribuente al giudizio.4. Il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo motivo,assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia in diversa composizione, che provvederà ad un nuovoesame nonché a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbitoil secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaNumero registro generale 12412/2021Numero sezionale 2306/2026Numero di raccolta generale 14331/2026Data pubblicazione 15/05/2026tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026Il Presidente