CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 17295/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatee difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studiodi quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 4 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] civile - Sospensione del processo -Procedimenti pendenti in gradi diversi - Sospensione - Condizioni e presupposti per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Udine emessa all’udienza dell’8 giugno 2022 nel procedimento n. 468/2022R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: con ricorso ex art. 447- bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. adivano il Tribunale di Udine chiedendo accertarsi, in contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. , il carattere indebito delle somme da quest’ultima riscosse, attraverso l’escussione di fideiussione bancaria, per il soddisfacimento di credito vantato in relazione a canoni maturati dal 19 gennaio 2020 per l’ affitto di ramo d’azienda; il contratto era statostipulato in data 10 maggio 2007 da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA]. e nel rapporto era subentrat a , quale affittuaria, [OSCURATO:SOCIETA] in quanto costituita a seguito di scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; le istanti deducevano di non dovere quelle somme per essere,alla detta data , cessato il rapporto per effetto di legittimo recesso , siccome accertato, in separato giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , con sentenza n. 410/2021 del 2 novembre 2021 d e lla Corte d’ a ppello di Trieste; instaurato il contraddittorio, all’udienza dell’8 giugno 20 22 il Tribunale ha ordinato la sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., fino alla definizione del ricorso per cassazione promosso, controdetta sentenza , dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ; avverso tale ordinanza di sospensioneOpen [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. propongono regolamento di competenza, articolando due motivi;nonostante la rituale notifica [OSCURATO:SOCIETA]. non controdeduce; dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il P.M. ha concluso per la prosecuzione del giudizio; considerato che: con il primo motivo le ricorrenti deducono l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la sospensione necessaria atteso che il procedimento sospeso e il procedimento pregiudicante (dinanzi alla Corte di Cassazione R.G. 10997/2022) pendono in gradi diversi e non sussiste tra di essi un nesso di pregiudizialità in senso c.d. tecnico; con il secondo motivo esse argomentano la medesima conclusione anche in ragione della parziale diversità dei soggetti coinvolti nel processo ritenuto pregiudicante(intercorrente solo tra [OSCURATO:SOCIETA].), tale per cui — sostengono — l’esito di questo non potrebbe spiegare efficacia di giudicato nell’ambito del procedimento sospeso; il primo motivo è fondato e deve condurre, con rilievo assorbente, all’accoglimento del ricorso; l’ordinanza impugnata fa espresso riferimento, quale fondamento normativo della disposta sospensione, all’art. 295 cod. proc. civ., e, comunque, in nessun altro modo motiva la disposta sospensione se non in ragione della ritenuta «dipendenza» della decisione della causa al suo esame «dalla risoluzione della controversia decisa in secondo grado con sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 410/21 del 2.11.2021 ed attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione»; per ciò stesso il provvedimento si appalesa illegittimo; secondo consolidato indirizzo, invero, al quale va qui data continuità, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., sicché , ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. , il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità,è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma secondo ( v. Cass. Sez. U. n. 10027 del 19/06/2012; Cass. n. 17936 del 09/07/2018; n. 26251 del 2017; Cass. n. 4442 del 2017; n. 13823 del 07/07/2016; n. 798 del 20/01/2015; n. 6207 del 2014; n. 21505 del 2013); in particolare, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10027 del 2012, hanno riconosciuto un ruolo decisivo, nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo, alla disposizione di cui all'art. 282 c.p.c. evidenziando come «col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversiatra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e soloprovvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari - e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro … Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizionedelle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata»; tale indirizzo non può ritenersi contrastato dalla più recente pronuncia di Cass. Sez. U. n. 21763 del 29/07/2021, che anzi ha espressamente confermato la validità della ricostruzione sistematica operata dalle stesse Sezioni Unite nel richiamato precedente del 2012; tale più recente pronuncia si è posta l’obiettivo di dirimere la più specifica questione — oggetto di diverse soluzioni in dottrina e in giurisprudenza, ma che evidentemente non si prospetta nel caso qui in esame — della sorte del provvedimento di sospensi one necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso in cui sulla causa pregiudicante intervenga successivamente sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato: se cioè in tal caso occorra comunque attendere il passaggio in giudicato della sentenzasulla causa pregiudicante o se invece possala parte interessata chiedere e ottenere la prosecuzione del giudizio, soluzione questa accolta dalle Sezioni Unite nel 2012; nel confermare anche in tal caso detto precedente,Cass. Sez. U.n. 21763 del 2021 haenunciato, ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto : « salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.»; ebbene appare evidente, se si considera la peculiare prospettiva nomofilattica di cui si è detto, che, riconoscendo di fronte alla sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. mantenuta in situazione che avrebbe reso necessaria una valutazione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., il diritto della parte interessat a di presentare istanza di prosecuzione ai sensi dell’art. 297 c.p.c. e, nel caso di rigetto, di proporre istanza di regolamento di competenza, non ha certo inteso escludere che, nel diverso caso in cui il provvedimento sospensivo fosse stato erroneamente adottato, come nella specie, in ipotesi già ab origine riconducibile alla previsione di cui all’art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., possa proporsi istanza di regolamento necessario di competenza; in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con termine per la riassunzione di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706); P.Q.M. dispone la prosecuzione del processo. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Udine termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Condanna la società intimataal pagamento, in favore delle ricorrent i , in solido delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 2