CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edi di [OSCURATO:PERSONA], i primi due rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e la terza che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Scarselli, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12429/2023Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 21880/2026Data pubblicazione 26/06/2026ALLEGRINI FIORELLA, [OSCURATO:PERSONA], ALESSANDRIALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 574/2023,pubblicata in data 21 marzo 2023 e notificata il 28 marzo 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, con un unico motivo, perla cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Firenze n.574/2023, pubblicata il 21 marzo 2023, che, in accoglimentodell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], Mario DiStefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRiccardo Alessandri, ha rigettato l’appello principale proposto dagliodierni ricorrenti.1.1. Riferiscono, in punto di fatto, che: i) in data 9 gennaio 1987Saverio Piarulli aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGioia Allegrini un preliminare di acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]e versato in conto prezzo lire 100 milioni contestualmente allasottoscrizione del preliminare ed ulteriori 100 milioni di lire in data 30giugno 1987; ii) a causa di vizi del patrimonio sociale, il promissarioacquirente aveva proposto domanda di esecuzione in forma specificaper la conclusione del contratto definitivo, all’esito del quale ilTribunale di Pistoia, con sentenza n. 212/94, ritenuti i vizi di scarsaNumero registro generale 12429/2023Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 21880/2026Data pubblicazione 26/06/2026importanza, aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento; iii)tale sentenza, confermata dalla Corte d’appello con sentenza n.939/97, era stata successivamente cassata e la Corte d’appello di516/03, che era stata a sua volta impugnata con ricorso percassazione, respinto con sentenza n. 4982/07; iv) la sentenza n.939/97 era stata impugnata anche per revocazione, poi respinta consentenza della Corte d’appello di Firenze n. 848/99, a sua voltacassata con sentenza n. 9418/01 e successivamente, in sede dirinvio, rigettata per inammissibilità con sentenza n. 1711/06, a suavolta cassata con sentenza n. 22539/08 e rinviata alla Corte d’appellodi Bologna che, con sentenza n. 2065/2013 l’aveva rigettata perritenuta inammissibilità.Rappresentano, altresì, che con atto di citazione notificato il 26giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] (de cuius degli odierni ricorrenti) citavaEdda e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGianluca [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna alla restituzione ex art. 1458 c.c. dell’acconto sul prezzo; ilTribunale di Pistoia, con sentenza n. 336/2019, accoglieva ladomanda di restituzione, disattendendo le eccezioni di giudicato e diprescrizione sollevate dalle parti convenute, e condannava iconvenuti, in solido, alla restituzione del complessivo importo di euro103.291,38, oltre interessi legali.1.2. Impugnata la sentenza di primo grado dagli eredi di SaverioPiarulli, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto ifrutti civili sull’acconto del prezzo al tasso legale e con decorrenzadalla domanda (26.6.2015), anziché dal giorno del loro versamento,la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado,per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto fondatal’eccezione di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12429/2023Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 21880/2026Data pubblicazione 26/06/2026In sintesi, premesso che il diritto alla ripetizione di quanto pagatoa titolo di acconto prezzo era diretta conseguenza della risoluzione delcontratto, la Corte territoriale, richiamando Cass. n. 9470/2022, hareputato che il dies a quo della prescrizione dovesse farsi decorreredalla pronuncia del Tribunale di Pistoia n. 212/1994 ─ ancorché nonpassata in giudicato ─ la quale, dichiarando la risoluzione delcontratto preliminare, aveva prodotto l’effetto conseguente del venirmeno del titolo negoziale, facendo sorgere in favore del Piarulli ildiritto di agire ex art. 2033 cod. civ., in assenza di impedimentogiuridico all’esercizio di detta azione; il termine di prescrizione eraquindi spirato nel 2004, in difetto di prova, non fornita dalla parteinteressata, dell’esistenza di atti interruttivi o di cause di sospensione.2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre FiorellaAllegrini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrunoAlessandri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Simona DiStefano e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale iricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito del provvedimento nel terminedi sessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 282 c.p.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.››, per avere fatto decorrere la prescrizione deldiritto restitutorio del solvens dalla pronuncia del Tribunale di Pistoian. 212/1994. Sostengono che i giudici d’appello hanno omesso diconsiderare che la pronuncia di risoluzione, avendo natura costitutiva,ha sciolto il vincolo contrattuale ex nunc, ossia dal suo passaggio ingiudicato dal quale è poi conseguito il diritto alle restituzioni ex art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12429/2023Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 21880/2026Data pubblicazione 26/06/20261458 cod. civ.; essendo la pronuncia di risoluzione passata ingiudicato solamente nel 2014, all’esito della mancata impugnazionedella pronuncia della Corte d’appello di Bologna n. 2065/13,pubblicata il 19 novembre 2013, da quella data aveva iniziato adecorrere il termine per far valere il diritto alla restituzione.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La censura prospettata impone di verificare da qualemomento poteva farsi valere, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dante causadegli odierni ricorrenti, il diritto alla restituzione delle sommecorrisposte a titolo di acconto del prezzo per la cessione delle quote.Ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. la prescrizione comincia adecorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.Nel caso de quo la pretesa restitutoria della prestazione eseguitadiscende dalla dichiarata risoluzione del contratto preliminare dicessione di quote sociali per accertato inadempimento; il definitivovenir meno degli effetti contrattuali deve essere ricondotto proprioalla declaratoria giudiziale di risoluzione, per effetto della quale sisono concretizzati i presupposti costitutivi dell’indebito oggettivo e siè determinato il diritto alla restituzione di quanto pagato inesecuzione del contratto risolto, ai sensi dell’art. 1458 cod. civ.1.3. Alla sentenza che ha dichiarato la risoluzione devericonoscersi natura costitutiva.La risoluzione può essere disposta dal giudice a seguito didomanda giudiziale del contraente non inadempiente, oppure opera didiritto, nel caso vi sia una clausola risolutiva espressa all’interno delregolamento contrattuale, una diffida ad adempiere o un termineessenziale.Mentre l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, exart. 1453 c.c., è volta all’ottenimento di una pronuncia costitutiva,diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento daNumero registro generale 12429/2023Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 21880/2026Data pubblicazione 26/06/2026parte del giudice della gravità dell’inadempimento, l’azione dirisoluzione di cui all’art. 1456 c.c. non necessita di una valutazionecirca la gravità dell’inadempimento, in quanto sono le parti ad averindividuato, nell’ambito dell’autonomia privata, le violazionideterminanti la risoluzione.In altri termini, l’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456cod. civ. tende ad una pronunzia di mero accertamento dellarisoluzione di diritto già maturata in conseguenzadell’inadempimento, previsto come determinante per la sorte delrapporto dalla clausola risolutiva espressa, e dell’esplicitadichiarazione della controparte di volersene avvalere. Differisce,quindi, dall’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento percolpa, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., di natura costitutiva (Cass.,sez. 3, 05/01/2005, n.167, Cass., sez. 3, 17/12/2009, n. 26508;Cass., sez. 6 - 2, 26/11/2021, n. 36918).1.4. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti,l’art. 282 cod. proc. civ., laddove stabilisce che “la sentenza di primogrado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, non si applicaindistintamente a tutte “le sentenze di primo grado”, ma solo a quelleche hanno contenuto condannatorio, e non vale, pertanto, per lesentenze dichiarative o costitutive (Cass., sez. 3, 15/11/2013, n.25743; Cass., sez. 3, 08/11/2018, n. 28508; Cass., sez. 3,13/05/2021, n. 12872).Pertanto, la natura costitutiva della pronuncia di risoluzionegiudiziale del contratto preliminare conduce a ritenere che gli effettirestitutori che da essa derivano non possano che essere fatti valere adecorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, perché è solo inquel momento che viene meno la causa giustificatrice dellaprestazione eseguita e si scioglie il vincolo contrattuale.La giurisprudenza, nella individuazione del dies a quo del termineNumero registro generale 12429/2023Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 21880/2026Data pubblicazione 26/06/2026di prescrizione, è nel senso di distinguere a seconda che gli effettirestitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivinoda una sentenza di nullità ovvero di risoluzione.Nel primo caso (sentenza di nullità), il termine di prescrizionedecennale, al quale soggiace l’azione di ripetizione ex art. 2033 cod.civ., decorre dal pagamento (cfr. Cass., sez. 3, 19/04/2016, n. 7749,secondo cui “in caso di nullità di un contratto per impossibilitàgiuridica originaria del suo oggetto, l’azione di ripetizionedell’indebito, esperibile in relazione all’avvenuto versamento delcorrispettivo, deve essere esercitata entro dieci anni dalla data delpagamento, non ostando al decorso della prescrizione l’assenza di ungiudicato in ordine alla nullità contrattuale”; in senso conforme,Cass., sez. 3, 15/07/2011, n. 15669); evidentemente dinanzi ad unacarenza originaria della causa solvendi, che la pronuncia riconosce.Nel secondo caso, invece, in cui il difetto della causa solvendisopravviene al pagamento, il termine di prescrizione ordinariadecennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza dirisoluzione (cfr. Cass., sez. 3, 03/12/2015, n. 24628; Cass., sez. 1,02/12/2016, n. 24653; Cass., sez. 2, 25/08/2023, n. 25273), ossiadal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo,poiché solo da questo momento diviene attuale l’interesse delsoggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita ecerto il suo diritto alla ripetizione; altrettanto evidentemente, dinanziad una carenza sopravvenuta della causa solvendi, che la pronunciaaccerta e costituisce.Con tali principi non si pone in contrasto la recente pronuncia diquesta Corte n. 17005/2025, la quale ha affermato, per l’azione dirisoluzione, che il dies a quo di decorrenza del termine diprescrizione, nel caso di contratti di intermediazione finanziaria,coincide con il momento in cui l’intermediario è venuto meno alNumero registro generale 12429/2023Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 21880/2026Data pubblicazione 26/06/2026doveroso comportamento di informare il cliente sulla rischiosità deiprodotti finanziari o sulla inadeguatezza degli stessi, non dalmomento in cui l’investitore abbia contezza del declassamento ocomunque della minusvalenza dei titoli acquistati. Nella motivazionesi chiarisce che in quel caso il momento in cui il diritto può esserefatto valere coincide con il momento in cui era sorto il diritto aldiligente e conforme a legge adempimento del contratto, coincidentecon la conclusione del contratto in quanto «costitutivo» del dirittostesso. In altri termini, gli obblighi informativi derivano dalla stessaconclusione del contratto, che è “costitutivo” del diritto del cliente adessere informato circa la rischiosità degli investimenti che si accingead effettuare ed è per tale ragione che il termine di prescrizionedecorre dalla conclusione stessa del contratto. Si tratta, pertanto, diratio peculiare e, perciò, inidonea ad assurgere a principio generale.2. Nella fattispecie che qui ci occupa la risoluzione, come emergedalla sentenza impugnata, è stata pronunciata ai sensi dell’art. 1453cod. civ. e, avendo, pertanto, natura costitutiva, è, come tale,insuscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 cod. proc. civ.La ripetizione dell’indebito trova, dunque, fondamento non già inun difetto originario e invalidante di causa negoziale, ma nella noncorretta esecuzione di un contratto valido e nel successivo venir menodella ragione giustificativa della prestazione eseguita (Cass., sez. L,23/07/2024, n. 20427, in motivazione; Cass., sez. 6 - 1, 09/10/2017,n. 23603).Da tanto discende che l’accertamento definitivo della sussistenzadei presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione ex art. 2033cod. civ. coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che hapronunciato la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare,facendo sorgere in capo a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di ottenere larestituzione delle somme indebitamente versate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12429/2023Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 21880/2026Data pubblicazione 26/06/2026La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, inapplicazione del seguente principio di diritto: ‹‹In tema di indebitooggettivo, al fine della individuazione del dies a quo del termine diprescrizione del diritto alla restituzione, deve distinguersi se gli effettirestitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivinoda una sentenza di nullità ovvero di risoluzione. In caso di nullità delcontratto accertata giudizialmente, il termine di prescrizione inizia adecorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisioneche abbia accertato la carenza originaria del titolo giustificativo delpagamento, ma da quella del pagamento stesso. In caso dirisoluzione giudiziale del contratto decorre, invece, dal passaggio ingiudicato della sentenza che accerta la carenza soltanto sopravvenutadella causa solvendi e ha natura costitutiva››.È opportuno che il rinvio abbia luogo ad altra corte territoriale,non poche delle pronunzie di quella che ha reso la sentenza oggiimpugnata: giudice del rinvio che si ritiene di individuare inapplicazione dei criteri dettati dall’art. 11 cod. proc. pen. e, pertanto,nella Corte d’appello di Genova, che dovrà provvedere a nuovoesame, uniformandosi ai superiori principi, nonché alla liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Genova, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 4 giugno 2026.IL PRESIDENTE