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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13884/2026

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Avvocatura generale dello Stato,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

S.A.S., in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], BASSETTAGIUSEPPA in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA], n. 7125/2019, pronunciata il 03/06/2019 depositata il04/12/2019;Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] diBassetta [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., esercente l’attività di fabbricazione ecommercio di gioielli, avviso di accertamento (TYS02W103323) con ilquale, per l’anno di imposta 2007, recuperava a tassazione maggioreIva ed Irap disconoscendo la quota di ammortamento di benistrumentali portata in deduzione.L’accertamento seguiva ad una verifica fiscale condotta dallaGuardia di Finanza relativa ai rapporti intrattenuti dalla società con laD.[OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della quale l’Ufficio riteneva chequest’ultima fosse soggetto fittiziamente interposto e che la [OSCURATO:PERSONA] sifosse avvalsa di fatture, tutte emesse nel 2005, per operazioniinesistenti relative alla vendita di beni strumentali oggetto di altroavviso di accertamento (TYS02W102740).

Con l’atto impositivo quiimpugnato (TYS02W103329), invece, l’Ufficio disconosceva le quote diammortamento che la società aveva portato in deduzione nel 2007 inrelazione ai beni strumentali di cui alle dette fatture.2.

La società ed i soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],impugnavano l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Catania deducendoil difetto di motivazione dell’atto, la decadenza dal potere accertativo,la violazione dello statuto del contribuente e l’infondatezza nel meritodella pretesa impositiva.

La C.t.p. rigettava i ricorsi, confermando lalegittimità dell’avviso di accertamento.3.

La C.t.r., invece, in accoglimento dell’appello della società e deisoci, riformava la sentenza di primo grado ed annullava l’attoimpositivo.Il giudice del secondo grado, in primo luogo rigettava l’istanza diriunione del giudizio con quelli ulteriori, pendenti, aventi ad oggetto:Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/20261) il primo atto impositivo con il quale, per il 2005, si era contestataalla società l’inesistenza della fattura di acquisto dei beni oggetto delsuccessivo ammortamento; 2) gli atti impositivi relativi alle quote diammortamento dei medesimi beni per altri anni di imposta; 3) gli attiimpositivi personali emessi nei confronti dei soci per il recuperodell’Ipref.

La C.t.r. osservava che la mancanza di riunione in appellonon produceva effetti invalidanti e che si trattava di provvedimentoordinatorio.

Rilevava, poi, che il contraddittorio era integro essendopresenti sia la società che i soci.

Nel merito, invece, annullava l’attoimpositivo rilevando che lo stesso aveva recepito acriticamente lerisultanze del p.v.c.; che non aveva tenuto conto «del proscioglimentointervenuto per prescrizione»; che nel merito non vi era prova chel’interposizione della D.[OSCURATO:SOCIETA] fosse fittizia; che vi era provadell’effettività dell’intermediazione.Avverso detta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate nei confrontisia della società che dei soci che si difendono tutti a mezzo unicocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 14, comma 1, e 29 d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 112 c.p.c.Assume che la C.t.r. ha errato nel pronunciarsi senza procedere allariunione del giudizio a quelli, pure pendenti, aventi ad oggetto l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società per l’anno diimposta 2005 e l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socioParisi «per l’imputazione a quest’ultimo del reddito di partecipazionenella società» e senza nemmeno trattarli contestualmente, cosìviolando il principio dell’unitarietà dell’accertamento che è alla baseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone edei soci delle stesse.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Il principio dell'unitarietà dell'accertamento invocatodall’Agenzia delle entrate impone che società e soci debbano essereparti dello stesso procedimento e che la controversia non possa esseredecisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo ad oggetto unasingola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato,con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessariooriginario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado delprocedimento, anche d'ufficio (Cass. n. 28060/2024).L’assunto, tuttavia, non implica l’unicità del giudizio con riferimentoa diverse annualità per le quali, al contrario, vige il principiodell’autonomia dei singoli periodi di imposta.2.2.

Quanto, invece, al rapporto pregiudiziale tra l’accertamentodel 2005 e quelli successivi, va ribadito che per orientamento costantedi questa Corte, una volta che siano stati proposti appelli diversirelativamente a sentenze differenti, la decisione del giudice delgravame di non procedere alla riunione delle cause non è censurabilein cassazione, sia perché solo la riunione di più impugnazioni avversola medesima decisione è obbligatoria, sia perché il provvedimento,negativo o positivo, sulla riunione ha natura ordinatoria e non decisoria(Cass. n. 23530/2017).2.3.

Nella fattispecie in esame, inoltre, non vi è stata violazione dellitisconsorzio necessario atteso che la società ed i soci hannopartecipato tutti al giudizio; inoltre dalle allegazioni delle parti nonrisulta nemmeno che, con riferimento all’anno di imposta 2007, sianostati emessi ulteriori atti impositivi personali ai fini Irpef rispetto aiquali occorra salvaguardare il principio del simultaneus processus.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026I giudizi rispetto ai quali si invoca l’applicazione della suddettaregola del litisconsorzio necessario e dell’unitarietà dell’accertamentohanno ad oggetto atti impositivi relativi a diversi anni di imposta.Va aggiunto che gli atti impositivi relativi all’anno 2005 sono statianch’essi oggetto di ricorso per cassazione e sono stati chiamati allamedesima udienza nella quale è stato trattato il presente giudizio erisultano decisi con ordinanza n. 11922 del 2026 che ha disposto larimessione degli atti alla Corte di secondo grado.3.

Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degliartt. 19 e 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 5 t.u.i.r.Muovendo dal presupposto che ai sensi dell’art. 19 d.l.gs. n. 546del 1992 ciascuno degli atti ivi contemplati può essere impugnato soloper vizi propri, osserva che l’Ufficio aveva notificato alla societàseparato atto impositivo relativo all’anno 2005; per l’effetto, assumeche la C.t.r., entrando nel merito delle operazioni fiscali ed aziendalirelative a detto ultimo anno di imposta, avrebbe violato i limiti delleproprie attribuzioni, ingerendosi in questioni che costituivano oggettodi un diverso processo ed avrebbe pure errato nel non disporre lasospensione del processo.4.

Il motivo è infondato con riferimento ad entrambi i profiliprospettati.4.1.

In primo luogo, questa Corte ha chiarito che il campo diapplicazione dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 coincidecon quello di cui all’art. 295 c.p.c. e che, alla luce del generale rinviodi cui all’art. 1 d.lgs. cit., al processo tributario si applica anche l’art.337 c.p.c. il quale contiene una clausola generale applicabile a tutte leipotesi di giudizio di impugnazione (Cass. n. 7952/2024).4.2.

Per giurisprudenza costante di questa Corte l’art. 295 c.p.c. èapplicabile nelle sole ipotesi in cui la causa pregiudicante sia ancoraCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026pendente in primo grado.

Diversamente, in secondo grado, non vi èspazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, masemmai per l’applicazione della sospensione facoltativa previstadall’art. 337, c.p.c., che, appunto, regola l’ipotesi in cui il suddettorapporto riguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione.Si è chiarito, pertanto, che anche nel processo tributario, qualora tradue giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art.295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causapregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa siadefinita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice dellacausa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione,sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte delgiudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso, però, il ricorsoall'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337,secondo comma, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando,sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che talesentenza possa essere riformata o cassata (Cass. n. 7952/2024 Cass.n. 9470/2022 Cass. n. 34966/2021).4.3.

Nella fattispecie in esame, il giudizio che secondo l’Agenziadelle entrate avrebbe natura pregiudicante (ovvero quello relativoall’anno 2005) era stato già definito sia in primo che in secondo gradoe di tanto la C.t.r. ne ha dato espressamente atto nella parteespositiva.

Non vi era, invece, alcun rapporto di pregiudizialità conriferimento ai recuperi fiscali relativi alle quote di ammortamento peranni diversi.Trovando applicazione il disposto di cui all’art. 337 c.p.c., siconfigurava solo un’ipotesi di sospensione facoltativa, che poggia, nonsull’autorità di giudicato, ma sulla mera autorità della pronuncia, laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026quale, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio ingiudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo.Si deve in proposito chiarire che il mancato esercizio del poterediscrezionale in questione non può essere equiparato alla violazionedell’obbligo di sospensione, di talché il motivo che deduce la violazionedi quest’ultimo non può essere interpretato come ricomprendenteanche la mancata sospensione facoltativa, che come detto ha adoggetto una valutazione ben differente, basata sulla valutazioneprognostica circa la fondatezza dell’impugnazione della pronuncia dellacui autorità si tratta, come ricordato dalla giurisprudenza riportata.La C.t.r., pertanto, legittimamente non ha sospeso il giudizio ed hadeciso nel merito.4.4.

Deve, altresì, escludersi che la C.t.r., valutando la legittimitàdella ripresa a tassazione con riferimento alle quote di ammortamentodel costo portato in deduzione nel 2007, abbia «travalicato i limiti delleproprie attribuzioni».

La stessa, infatti, si è pronunciata esclusivamentesull’atto impositivo oggetto del giudizio, né rileva, ai fini di escludereche la questione trattata – ovvero la legittimità della deduzione dellaquota portata in ammortamento nel 2007 in ragione dell’esistenza omeno dell’operazione che nel 2005 aveva generato il costo – fosseoggetto del giudizio, che la medesima si ponesse anche in altri giudizie, in particolare, in quello avente ad oggetto l’atto impositivo emessoper detto ultimo anno di imposta.5.

Il terzo ed il quarto motivo, così come evidenziato incontroricorso – a causa della mancanza di alcune pagine (la 14 e la 15)nel ricorso – non risultano oggetto di illustrazione, sicché non èpossibile procedere al loro esame.6.

Con il quinto motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione dell’art.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/202639, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 edell’art. 2697 c.c.Censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’avviso diaccertamento doveva essere annullato perché viziato nella motivazionee nelle conclusioni; perché basato su presunzioni semplici e non su unaprova certa; perché l’Ufficio non aveva considerato che la fattura erastata pagata con bonifici e che non vi era prova che la somma fossetornata al mittente.7.

Con il sesto motivo, invece, denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per omessoesame e pronuncia delle eccezioni e difese in violazione dell’art. 112c.p.c.Assume che la sentenza è viziata per omesso esame ed omessapronuncia sulle proprie eccezioni e difese, laddove ha rilevato chel'importo complessivo indicato nelle fatture emesse dalla DL Montaggiera giustificato, atteso che quest'ultima aveva fornito alla contribuenteanche beni mobili materiali edili e manodopera, tali da renderlocongruo e perché, comunque, c'era stata un'ispezione di collaudo cheaveva accertato la regolarità delle operazioni e la legittimità delcontributo pubblico; che i macchinari erano stati effettivamenteacquistati e montati per il valore del contributo; che nessunprocedimento penale era stato mai iniziato.8.

I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi,provata l’inesistenza dell’operazione che aveva generato il costoportato in deduzione, per quota parte, nell’anno di imposta cui siriferisce l’accertamento.Il quinto motivo è fondato, mentre va rigettato il sesto.8.1.

I riflessi sul piano fiscale di operazioni inesistenti(oggettivamente o soggettivamente) sono stati oggetto di numeroseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026pronunce di questa Corte – sia con riferimento alla detraibilità dell'Ivasia della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette – che hannoapprofondito i profili dell’oggetto della prova e della distribuzione delrelativo onere tra Fisco e contribuente, affermando principi ai qualioccorre dare continuità.8.1.1.

Deve muoversi dal dato che la fattura, di regola (salval'ipotesi di contabilità inattendibile) è documento idoneo arappresentare un costo dell'impresa, come si evince dall’art. 21 d.P.R.n. 633 del 1972, purché sia redatta in conformità ai requisiti di formae contenuto ivi prescritti, tra i quali l'indicazione dell'oggetto e delcorrispettivo dell'operazione (cfr. art. 226 Direttiva 2006/112/CErelativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).

Ne deriva,in generale, che una regolare fattura, lasciando presumere la verità diquanto in essa rappresentato, costituisce titolo per il contribuente aifini del diritto alla detrazione dell'Iva o alla deduzione del costoindicato.

A fronte, quindi, della esibizione della stessa, spetta all'Ufficiodimostrare il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione.Questa prova può essere data anche in via presuntiva.8.1.2.

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concernaoperazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia espressione cartolare dioperazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contestil'indebita detrazione dell'Iva e/o deduzione dei costi, ha l'onere difornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non èstata effettuata; passerà, quindi, sul contribuente l'onere di dimostrarel'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Quest'ultima prova nonpotrà consistere, però, nella mera esibizione della fattura, né nella soladimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzatiproprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Èevidente, poi, che, in caso di accertata assenza dell'operazione, nessunCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026rilievo assume il presupposto della buona fede del cessionario ocommittente.Tra le operazioni oggettivamente inesistenti vanno annoverateanche quelle risoltesi nella sovrafatturazione.

Si è osservato, infatti,che far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negliimporti implica realizzare operazioni oggettivamente inesistenti inparte qua (Cass. n. 31860/2025).8.1.3.

Nel caso in cui l'Amministrazione contesti che la fatturazionestata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato lacessione o la prestazione in essa rappresentata e della quale ilcessionario o il committente è stato realmente destinatario) occorredistinguere tra l’Iva e le imposte dirette:- l'Iva è indetraibile, in quanto corrisposta al soggetto interpostoanziché all'effettivo cedente di beni o prestatore di servizi e la stessanon è deducibile tra i costi di impresa in quanto l’esborso non è inerenteallo svolgimento della specifica attività economico-produttiva essendo,piuttosto, espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse,tali da interrompere il cd. nesso di inerenza (cfr. Cass. n. 26340/2025e Cass. n. 1682/2024);- quanto alle imposte sui redditi, invece, in virtù dell'art. 14, comma4-bis, legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art.8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 44del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazionisoggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole delloro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, dai principi dieffettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza odeterminabilità (Cass., n. 8480/2022; n. 25249/2016; Cass., n.24426/2013).

Nello stesso senso, si è ribadito che l’art. 8, commi 1, 2e 3, d.l. n. 16 del 2012 ha riscritto la disciplina dei costi da reatoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026contenuta nell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993,prevedendo l’indeducibilità solamente per i costi per beni o servizidirettamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabilicome delitto non colposo per il quale sia stata esercitata l’azionepenale.

L’indeducibilità, pertanto, opera solamente per i costi chepresentino un rapporto diretto con il delitto non colposo ovvero pertutte le spese sostenute per la commissione del reato, mentre sonodeducibili i costi per l’acquisto dei beni o servizi sostenuti nell’eserciziodell’attività d’impresa ordinaria (Cass. n. 1885/2026).8.1.4.

Per ragioni di completezza, va aggiunto che nel fenomenogenericamente noto come «frode carosello» – definizione con la qualesi intende indicare, più propriamente, una combinazione fraudolentaposta in essere per far sì che una stessa operazione, mediantestrumentali interposizioni anche di cosiddette società filtro, passimancato versamento dell'Iva da parte di un cedente (e potendo ancheavvenire che l'ultimo cessionario, anziché immettere il bene sulmercato, lo rivenda a sua volta al primo cedente) –possono riscontrarsi, nei vari passaggi, sia fatturazioni peroperazioni oggettivamente inesistenti, sia fatturazioni per operazionisolo soggettivamente inesistenti.

Può anche accadere che un singolooperatore, che abbia realmente acquistato la merce da un fornitoreformalmente effettivo, sia inconsapevole di essere stato inserito in uncircuito fraudolento ideato da altri.

Spetterà pertantoall'Amministrazione, in base ai principi sopra enunciati, l'onere diprovare gli elementi di fatto che concretizzano la frode, nonché lapartecipazione ad essa, o la consapevolezza di essa, da parte delcontribuente.8.2.

Tornando alla fattispecie in esame, con gli avvisi diaccertamento impugnati, l’Ufficio ha contestato alla società di averCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026portato in deduzione quote di ammortamento di costi afferentiall’acquisto di beni strumentali, avvenuto attraverso l’intermediazionedi una mera cartiera, al fine di far lievitare i costi attraverso il passaggiodei beni da quest’ultima, con l’obiettivo di ottenere contributi pubblici.Nella sentenza impugnata, infatti, si legge che l’Ufficio avevacontestato alla società contribuente di aver acquistato macchinari e125.203,80, pari alle fatture emesse dai fornitori alla D.[OSCURATO:SOCIETA], laquale, in veste di mera cartiera, li aveva rivenduti alla [OSCURATO:PERSONA] al prezzodi euro 511.203,80.L’operazione contestata era, pertanto, di tipo triangolare nel sensoche nella medesima vi era un solo passaggio di merce, dal fornitorealla società interposta e da questa alla società in concreto accertata, laquale, invece, secondo la prospettazione dell’Ufficio aveva ricevutodirettamente dal fornitore la merce stessa.

L’Ufficio, tuttavia, imputavaalla società, non solo di essersi avvalsa di un’intermediaria inesistente,ma anche, attraverso l’intervento di quest’ultima, di aver utilizzatofatture per importi maggiori rispetto a quelli realmente sopportati perl’acquisto dei beni strumentali con il fine di accedere a maggioricontributi pubblici.La contestazione, pertanto, era di aver posto in essereun’operazione complessa pe la quale si ipotizzava l’interposizionefittizia della D.[OSCURATO:SOCIETA] (e dunque l’inesistenza soggettiva) e laparziale inesistenza oggettiva attraverso la sovrafatturazione.8.3.

Ciò posto, la sentenza della C.t.r. non può ritenersi viziata peromessa pronuncia, come prospettato nell’ultimo motivo.Per giurisprudenza costante di questa Corte, perché ricorra dettovizio non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, maè necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento chesi palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; taleCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026condizione non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le tante, Cass. n.25710/2024).La C.t.r., con la sentenza impugnata, si è espressamentepronunciata sulla questione controversa – ovvero l’esistenza o menodell’operazione contestata – ed ha concluso, indicando le ragioni delproprio convincimento, che si era in presenza di un’operazione realeche aveva determinato costi legittimamente portati in deduzione neglianni successivi secondo le quote di ammortamento.

Per ciò solo,devono ritenersi, ancorché, eventualmente, in via implicita, disattesele eccezioni e le difese dell’Ufficio volte a sostenere il contrario.8.4.

La C.t.r, tuttavia, non ha compiuto l’accertamento allamedesima demandato in tema di operazioni inesistenti, sotto il doppioe concorrente profilo dell’inesistenza soggettiva e parzialmenteoggettiva, così incorrendo nella violazione di legge contestata con ilquinto motivo.La C.t.r., in primo luogo, ha osservato che i macchinari erano statieffettivamente acquistati e montati per il valore del contributo pubblicoe da qui ha desunto che le operazioni erano reali.

Tale statuizione,tuttavia, contrasta con il principio per il quale anche lasovrafatturazione è espressione di un’operazione oggettivamenteinesistente che, pertanto, non può ritenersi esclusa in ragionedell’effettiva installazione dei beni e dell’erogazione del finanziamento.Il fatto che le forniture fossero state effettivamente montate presso lasede della contribuente, poi, è del tutto compatibile con un’operazionesoggettivamente inesistente.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026In secondo luogo, la C.t.r. ha ritenuto non ravvisabilel’interposizione fittizia della D.[OSCURATO:SOCIETA] in ragione della sussistenzadi bonifici ai quali non risultava che fosse seguita la restituzione dellesomme ed assume l’incompatibilità tra la prova del mezzo dipagamento e l’interposizione fittizia.

Tale asserzione, tuttavia, è incontrasto con la giurisprudenza di questa Corte per la quale la provadell’esistenza di un’operazione non può trarsi dalla esibizione dellefatture, né nella sola dimostrazione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengononormalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale ciò che èfittizio.La C.t.r., invece, con riferimento alle fatture intercettatedall’Ufficio, avrebbe dovuto verificare se vi fossero elementi perritenere che le stesse, pur riferendosi a beni effettivamente acquistatidalla contribuente presso terzi, fossero state emesse dalla D.L.Imballaggi, estranea alla transazione, e per importi maggiori di quellicorrisposti al vero contraente, così, attraverso un passaggiocommerciale inesistente, facendo lievitare fittiziamente i costi.

Diseguito, come conseguenza del primo accertamento, la C.t.r. avrebbedovuto verificare quale parte dei costi portati dalle fatture fossededucibile ai fini Iva e quale detraibile, in quanto relativa a costi certied inerenti, dalle imposte dirette.9.

In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, disattesi gliulteriori; la sentenza impugnata va cassato con rinvio al giudice delsecondo grado che procederà a nuovo esame, attenendosi ai principisopra esposti e si pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, disattesi i gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

Così deciso in Roma, il 04 marzo 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura generale dello Stato,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.A.S., in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], BASSETTAGIUSEPPA in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA], n. 7125/2019, pronunciata il 03/06/2019 depositata il04/12/2019;Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] diBassetta [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., esercente l’attività di fabbricazione ecommercio di gioielli, avviso di accertamento (TYS02W103323) con ilquale, per l’anno di imposta 2007, recuperava a tassazione maggioreIva ed Irap disconoscendo la quota di ammortamento di benistrumentali portata in deduzione.L’accertamento seguiva ad una verifica fiscale condotta dallaGuardia di Finanza relativa ai rapporti intrattenuti dalla società con laD.[OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della quale l’Ufficio riteneva chequest’ultima fosse soggetto fittiziamente interposto e che la [OSCURATO:PERSONA] sifosse avvalsa di fatture, tutte emesse nel 2005, per operazioniinesistenti relative alla vendita di beni strumentali oggetto di altroavviso di accertamento (TYS02W102740). Con l’atto impositivo quiimpugnato (TYS02W103329), invece, l’Ufficio disconosceva le quote diammortamento che la società aveva portato in deduzione nel 2007 inrelazione ai beni strumentali di cui alle dette fatture.2. La società ed i soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],impugnavano l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Catania deducendoil difetto di motivazione dell’atto, la decadenza dal potere accertativo,la violazione dello statuto del contribuente e l’infondatezza nel meritodella pretesa impositiva. La C.t.p. rigettava i ricorsi, confermando lalegittimità dell’avviso di accertamento.3. La C.t.r., invece, in accoglimento dell’appello della società e deisoci, riformava la sentenza di primo grado ed annullava l’attoimpositivo.Il giudice del secondo grado, in primo luogo rigettava l’istanza diriunione del giudizio con quelli ulteriori, pendenti, aventi ad oggetto:Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/20261) il primo atto impositivo con il quale, per il 2005, si era contestataalla società l’inesistenza della fattura di acquisto dei beni oggetto delsuccessivo ammortamento; 2) gli atti impositivi relativi alle quote diammortamento dei medesimi beni per altri anni di imposta; 3) gli attiimpositivi personali emessi nei confronti dei soci per il recuperodell’Ipref. La C.t.r. osservava che la mancanza di riunione in appellonon produceva effetti invalidanti e che si trattava di provvedimentoordinatorio. Rilevava, poi, che il contraddittorio era integro essendopresenti sia la società che i soci. Nel merito, invece, annullava l’attoimpositivo rilevando che lo stesso aveva recepito acriticamente lerisultanze del p.v.c.; che non aveva tenuto conto «del proscioglimentointervenuto per prescrizione»; che nel merito non vi era prova chel’interposizione della D.[OSCURATO:SOCIETA] fosse fittizia; che vi era provadell’effettività dell’intermediazione.Avverso detta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate nei confrontisia della società che dei soci che si difendono tutti a mezzo unicocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 14, comma 1, e 29 d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 112 c.p.c.Assume che la C.t.r. ha errato nel pronunciarsi senza procedere allariunione del giudizio a quelli, pure pendenti, aventi ad oggetto l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società per l’anno diimposta 2005 e l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socioParisi «per l’imputazione a quest’ultimo del reddito di partecipazionenella società» e senza nemmeno trattarli contestualmente, cosìviolando il principio dell’unitarietà dell’accertamento che è alla baseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone edei soci delle stesse.2. Il motivo è infondato.2.1. Il principio dell'unitarietà dell'accertamento invocatodall’Agenzia delle entrate impone che società e soci debbano essereparti dello stesso procedimento e che la controversia non possa esseredecisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo ad oggetto unasingola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato,con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessariooriginario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado delprocedimento, anche d'ufficio (Cass. n. 28060/2024).L’assunto, tuttavia, non implica l’unicità del giudizio con riferimentoa diverse annualità per le quali, al contrario, vige il principiodell’autonomia dei singoli periodi di imposta.2.2. Quanto, invece, al rapporto pregiudiziale tra l’accertamentodel 2005 e quelli successivi, va ribadito che per orientamento costantedi questa Corte, una volta che siano stati proposti appelli diversirelativamente a sentenze differenti, la decisione del giudice delgravame di non procedere alla riunione delle cause non è censurabilein cassazione, sia perché solo la riunione di più impugnazioni avversola medesima decisione è obbligatoria, sia perché il provvedimento,negativo o positivo, sulla riunione ha natura ordinatoria e non decisoria(Cass. n. 23530/2017).2.3. Nella fattispecie in esame, inoltre, non vi è stata violazione dellitisconsorzio necessario atteso che la società ed i soci hannopartecipato tutti al giudizio; inoltre dalle allegazioni delle parti nonrisulta nemmeno che, con riferimento all’anno di imposta 2007, sianostati emessi ulteriori atti impositivi personali ai fini Irpef rispetto aiquali occorra salvaguardare il principio del simultaneus processus.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026I giudizi rispetto ai quali si invoca l’applicazione della suddettaregola del litisconsorzio necessario e dell’unitarietà dell’accertamentohanno ad oggetto atti impositivi relativi a diversi anni di imposta.Va aggiunto che gli atti impositivi relativi all’anno 2005 sono statianch’essi oggetto di ricorso per cassazione e sono stati chiamati allamedesima udienza nella quale è stato trattato il presente giudizio erisultano decisi con ordinanza n. 11922 del 2026 che ha disposto larimessione degli atti alla Corte di secondo grado.3. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degliartt. 19 e 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 5 t.u.i.r.Muovendo dal presupposto che ai sensi dell’art. 19 d.l.gs. n. 546del 1992 ciascuno degli atti ivi contemplati può essere impugnato soloper vizi propri, osserva che l’Ufficio aveva notificato alla societàseparato atto impositivo relativo all’anno 2005; per l’effetto, assumeche la C.t.r., entrando nel merito delle operazioni fiscali ed aziendalirelative a detto ultimo anno di imposta, avrebbe violato i limiti delleproprie attribuzioni, ingerendosi in questioni che costituivano oggettodi un diverso processo ed avrebbe pure errato nel non disporre lasospensione del processo.4. Il motivo è infondato con riferimento ad entrambi i profiliprospettati.4.1. In primo luogo, questa Corte ha chiarito che il campo diapplicazione dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 coincidecon quello di cui all’art. 295 c.p.c. e che, alla luce del generale rinviodi cui all’art. 1 d.lgs. cit., al processo tributario si applica anche l’art.337 c.p.c. il quale contiene una clausola generale applicabile a tutte leipotesi di giudizio di impugnazione (Cass. n. 7952/2024).4.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte l’art. 295 c.p.c. èapplicabile nelle sole ipotesi in cui la causa pregiudicante sia ancoraCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026pendente in primo grado. Diversamente, in secondo grado, non vi èspazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, masemmai per l’applicazione della sospensione facoltativa previstadall’art. 337, c.p.c., che, appunto, regola l’ipotesi in cui il suddettorapporto riguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione.Si è chiarito, pertanto, che anche nel processo tributario, qualora tradue giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art.295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causapregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa siadefinita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice dellacausa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione,sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte delgiudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso, però, il ricorsoall'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337,secondo comma, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando,sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che talesentenza possa essere riformata o cassata (Cass. n. 7952/2024 Cass.n. 9470/2022 Cass. n. 34966/2021).4.3. Nella fattispecie in esame, il giudizio che secondo l’Agenziadelle entrate avrebbe natura pregiudicante (ovvero quello relativoall’anno 2005) era stato già definito sia in primo che in secondo gradoe di tanto la C.t.r. ne ha dato espressamente atto nella parteespositiva. Non vi era, invece, alcun rapporto di pregiudizialità conriferimento ai recuperi fiscali relativi alle quote di ammortamento peranni diversi.Trovando applicazione il disposto di cui all’art. 337 c.p.c., siconfigurava solo un’ipotesi di sospensione facoltativa, che poggia, nonsull’autorità di giudicato, ma sulla mera autorità della pronuncia, laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026quale, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio ingiudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo.Si deve in proposito chiarire che il mancato esercizio del poterediscrezionale in questione non può essere equiparato alla violazionedell’obbligo di sospensione, di talché il motivo che deduce la violazionedi quest’ultimo non può essere interpretato come ricomprendenteanche la mancata sospensione facoltativa, che come detto ha adoggetto una valutazione ben differente, basata sulla valutazioneprognostica circa la fondatezza dell’impugnazione della pronuncia dellacui autorità si tratta, come ricordato dalla giurisprudenza riportata.La C.t.r., pertanto, legittimamente non ha sospeso il giudizio ed hadeciso nel merito.4.4. Deve, altresì, escludersi che la C.t.r., valutando la legittimitàdella ripresa a tassazione con riferimento alle quote di ammortamentodel costo portato in deduzione nel 2007, abbia «travalicato i limiti delleproprie attribuzioni». La stessa, infatti, si è pronunciata esclusivamentesull’atto impositivo oggetto del giudizio, né rileva, ai fini di escludereche la questione trattata – ovvero la legittimità della deduzione dellaquota portata in ammortamento nel 2007 in ragione dell’esistenza omeno dell’operazione che nel 2005 aveva generato il costo – fosseoggetto del giudizio, che la medesima si ponesse anche in altri giudizie, in particolare, in quello avente ad oggetto l’atto impositivo emessoper detto ultimo anno di imposta.5. Il terzo ed il quarto motivo, così come evidenziato incontroricorso – a causa della mancanza di alcune pagine (la 14 e la 15)nel ricorso – non risultano oggetto di illustrazione, sicché non èpossibile procedere al loro esame.6. Con il quinto motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione dell’art.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/202639, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 edell’art. 2697 c.c.Censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’avviso diaccertamento doveva essere annullato perché viziato nella motivazionee nelle conclusioni; perché basato su presunzioni semplici e non su unaprova certa; perché l’Ufficio non aveva considerato che la fattura erastata pagata con bonifici e che non vi era prova che la somma fossetornata al mittente.7. Con il sesto motivo, invece, denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per omessoesame e pronuncia delle eccezioni e difese in violazione dell’art. 112c.p.c.Assume che la sentenza è viziata per omesso esame ed omessapronuncia sulle proprie eccezioni e difese, laddove ha rilevato chel'importo complessivo indicato nelle fatture emesse dalla DL Montaggiera giustificato, atteso che quest'ultima aveva fornito alla contribuenteanche beni mobili materiali edili e manodopera, tali da renderlocongruo e perché, comunque, c'era stata un'ispezione di collaudo cheaveva accertato la regolarità delle operazioni e la legittimità delcontributo pubblico; che i macchinari erano stati effettivamenteacquistati e montati per il valore del contributo; che nessunprocedimento penale era stato mai iniziato.8. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi,provata l’inesistenza dell’operazione che aveva generato il costoportato in deduzione, per quota parte, nell’anno di imposta cui siriferisce l’accertamento.Il quinto motivo è fondato, mentre va rigettato il sesto.8.1. I riflessi sul piano fiscale di operazioni inesistenti(oggettivamente o soggettivamente) sono stati oggetto di numeroseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026pronunce di questa Corte – sia con riferimento alla detraibilità dell'Ivasia della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette – che hannoapprofondito i profili dell’oggetto della prova e della distribuzione delrelativo onere tra Fisco e contribuente, affermando principi ai qualioccorre dare continuità.8.1.1. Deve muoversi dal dato che la fattura, di regola (salval'ipotesi di contabilità inattendibile) è documento idoneo arappresentare un costo dell'impresa, come si evince dall’art. 21 d.P.R.n. 633 del 1972, purché sia redatta in conformità ai requisiti di formae contenuto ivi prescritti, tra i quali l'indicazione dell'oggetto e delcorrispettivo dell'operazione (cfr. art. 226 Direttiva 2006/112/CErelativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto). Ne deriva,in generale, che una regolare fattura, lasciando presumere la verità diquanto in essa rappresentato, costituisce titolo per il contribuente aifini del diritto alla detrazione dell'Iva o alla deduzione del costoindicato. A fronte, quindi, della esibizione della stessa, spetta all'Ufficiodimostrare il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione.Questa prova può essere data anche in via presuntiva.8.1.2. Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concernaoperazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia espressione cartolare dioperazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contestil'indebita detrazione dell'Iva e/o deduzione dei costi, ha l'onere difornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non èstata effettuata; passerà, quindi, sul contribuente l'onere di dimostrarel'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Quest'ultima prova nonpotrà consistere, però, nella mera esibizione della fattura, né nella soladimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzatiproprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Èevidente, poi, che, in caso di accertata assenza dell'operazione, nessunCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026rilievo assume il presupposto della buona fede del cessionario ocommittente.Tra le operazioni oggettivamente inesistenti vanno annoverateanche quelle risoltesi nella sovrafatturazione. Si è osservato, infatti,che far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negliimporti implica realizzare operazioni oggettivamente inesistenti inparte qua (Cass. n. 31860/2025).8.1.3. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti che la fatturazionestata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato lacessione o la prestazione in essa rappresentata e della quale ilcessionario o il committente è stato realmente destinatario) occorredistinguere tra l’Iva e le imposte dirette:- l'Iva è indetraibile, in quanto corrisposta al soggetto interpostoanziché all'effettivo cedente di beni o prestatore di servizi e la stessanon è deducibile tra i costi di impresa in quanto l’esborso non è inerenteallo svolgimento della specifica attività economico-produttiva essendo,piuttosto, espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse,tali da interrompere il cd. nesso di inerenza (cfr. Cass. n. 26340/2025e Cass. n. 1682/2024);- quanto alle imposte sui redditi, invece, in virtù dell'art. 14, comma4-bis, legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art.8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 44del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazionisoggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole delloro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, dai principi dieffettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza odeterminabilità (Cass., n. 8480/2022; n. 25249/2016; Cass., n.24426/2013). Nello stesso senso, si è ribadito che l’art. 8, commi 1, 2e 3, d.l. n. 16 del 2012 ha riscritto la disciplina dei costi da reatoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026contenuta nell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993,prevedendo l’indeducibilità solamente per i costi per beni o servizidirettamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabilicome delitto non colposo per il quale sia stata esercitata l’azionepenale. L’indeducibilità, pertanto, opera solamente per i costi chepresentino un rapporto diretto con il delitto non colposo ovvero pertutte le spese sostenute per la commissione del reato, mentre sonodeducibili i costi per l’acquisto dei beni o servizi sostenuti nell’eserciziodell’attività d’impresa ordinaria (Cass. n. 1885/2026).8.1.4. Per ragioni di completezza, va aggiunto che nel fenomenogenericamente noto come «frode carosello» – definizione con la qualesi intende indicare, più propriamente, una combinazione fraudolentaposta in essere per far sì che una stessa operazione, mediantestrumentali interposizioni anche di cosiddette società filtro, passimancato versamento dell'Iva da parte di un cedente (e potendo ancheavvenire che l'ultimo cessionario, anziché immettere il bene sulmercato, lo rivenda a sua volta al primo cedente) –possono riscontrarsi, nei vari passaggi, sia fatturazioni peroperazioni oggettivamente inesistenti, sia fatturazioni per operazionisolo soggettivamente inesistenti. Può anche accadere che un singolooperatore, che abbia realmente acquistato la merce da un fornitoreformalmente effettivo, sia inconsapevole di essere stato inserito in uncircuito fraudolento ideato da altri. Spetterà pertantoall'Amministrazione, in base ai principi sopra enunciati, l'onere diprovare gli elementi di fatto che concretizzano la frode, nonché lapartecipazione ad essa, o la consapevolezza di essa, da parte delcontribuente.8.2. Tornando alla fattispecie in esame, con gli avvisi diaccertamento impugnati, l’Ufficio ha contestato alla società di averCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026portato in deduzione quote di ammortamento di costi afferentiall’acquisto di beni strumentali, avvenuto attraverso l’intermediazionedi una mera cartiera, al fine di far lievitare i costi attraverso il passaggiodei beni da quest’ultima, con l’obiettivo di ottenere contributi pubblici.Nella sentenza impugnata, infatti, si legge che l’Ufficio avevacontestato alla società contribuente di aver acquistato macchinari e125.203,80, pari alle fatture emesse dai fornitori alla D.[OSCURATO:SOCIETA], laquale, in veste di mera cartiera, li aveva rivenduti alla [OSCURATO:PERSONA] al prezzodi euro 511.203,80.L’operazione contestata era, pertanto, di tipo triangolare nel sensoche nella medesima vi era un solo passaggio di merce, dal fornitorealla società interposta e da questa alla società in concreto accertata, laquale, invece, secondo la prospettazione dell’Ufficio aveva ricevutodirettamente dal fornitore la merce stessa. L’Ufficio, tuttavia, imputavaalla società, non solo di essersi avvalsa di un’intermediaria inesistente,ma anche, attraverso l’intervento di quest’ultima, di aver utilizzatofatture per importi maggiori rispetto a quelli realmente sopportati perl’acquisto dei beni strumentali con il fine di accedere a maggioricontributi pubblici.La contestazione, pertanto, era di aver posto in essereun’operazione complessa pe la quale si ipotizzava l’interposizionefittizia della D.[OSCURATO:SOCIETA] (e dunque l’inesistenza soggettiva) e laparziale inesistenza oggettiva attraverso la sovrafatturazione.8.3. Ciò posto, la sentenza della C.t.r. non può ritenersi viziata peromessa pronuncia, come prospettato nell’ultimo motivo.Per giurisprudenza costante di questa Corte, perché ricorra dettovizio non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, maè necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento chesi palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; taleCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026condizione non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le tante, Cass. n.25710/2024).La C.t.r., con la sentenza impugnata, si è espressamentepronunciata sulla questione controversa – ovvero l’esistenza o menodell’operazione contestata – ed ha concluso, indicando le ragioni delproprio convincimento, che si era in presenza di un’operazione realeche aveva determinato costi legittimamente portati in deduzione neglianni successivi secondo le quote di ammortamento. Per ciò solo,devono ritenersi, ancorché, eventualmente, in via implicita, disattesele eccezioni e le difese dell’Ufficio volte a sostenere il contrario.8.4. La C.t.r, tuttavia, non ha compiuto l’accertamento allamedesima demandato in tema di operazioni inesistenti, sotto il doppioe concorrente profilo dell’inesistenza soggettiva e parzialmenteoggettiva, così incorrendo nella violazione di legge contestata con ilquinto motivo.La C.t.r., in primo luogo, ha osservato che i macchinari erano statieffettivamente acquistati e montati per il valore del contributo pubblicoe da qui ha desunto che le operazioni erano reali. Tale statuizione,tuttavia, contrasta con il principio per il quale anche lasovrafatturazione è espressione di un’operazione oggettivamenteinesistente che, pertanto, non può ritenersi esclusa in ragionedell’effettiva installazione dei beni e dell’erogazione del finanziamento.Il fatto che le forniture fossero state effettivamente montate presso lasede della contribuente, poi, è del tutto compatibile con un’operazionesoggettivamente inesistente.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026In secondo luogo, la C.t.r. ha ritenuto non ravvisabilel’interposizione fittizia della D.[OSCURATO:SOCIETA] in ragione della sussistenzadi bonifici ai quali non risultava che fosse seguita la restituzione dellesomme ed assume l’incompatibilità tra la prova del mezzo dipagamento e l’interposizione fittizia. Tale asserzione, tuttavia, è incontrasto con la giurisprudenza di questa Corte per la quale la provadell’esistenza di un’operazione non può trarsi dalla esibizione dellefatture, né nella sola dimostrazione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengononormalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale ciò che èfittizio.La C.t.r., invece, con riferimento alle fatture intercettatedall’Ufficio, avrebbe dovuto verificare se vi fossero elementi perritenere che le stesse, pur riferendosi a beni effettivamente acquistatidalla contribuente presso terzi, fossero state emesse dalla D.L.Imballaggi, estranea alla transazione, e per importi maggiori di quellicorrisposti al vero contraente, così, attraverso un passaggiocommerciale inesistente, facendo lievitare fittiziamente i costi. Diseguito, come conseguenza del primo accertamento, la C.t.r. avrebbedovuto verificare quale parte dei costi portati dalle fatture fossededucibile ai fini Iva e quale detraibile, in quanto relativa a costi certied inerenti, dalle imposte dirette.9. In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, disattesi gliulteriori; la sentenza impugnata va cassato con rinvio al giudice delsecondo grado che procederà a nuovo esame, attenendosi ai principisopra esposti e si pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, disattesi i gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14Numero registro generale 16087/2020Numero sezionale 2035/2026Numero di raccolta generale 13884/2026Data pubblicazione 13/05/2026secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. Così deciso in Roma, il 04 marzo 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15