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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 07384/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanzadel 13 maggio 2024 , il Tribunale del Riesame di P alermo rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 22 marzo 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’istanza di revoca parziale del sequestro preventivo disposto con decreto del 1° aprile 2022 e avente ad oggetto una pluralità di autocarri, una cava e due distinte aree ubicate in Bagheria.

La misura cautelareera stata adottata in relazione al reato di cui all’art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006, contestato a Giuseppe PioGuida, titolare della società GMT che gestiva il sito di via [OSCURATO:PERSONA] risultatoadibito a discarica abusiva.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale siciliano, Guida ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando duemotivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge per difetto di motivazione, evidenziando che il Tribunale, non considerando che l’area è stata già restituita agli aventi diritto,si è limitato a rinviare alla mera confiscabilità degli autocarri ex art. 259 del Testo unico ambientale, senza nulla argomentare in ordine alle esigenze anticipatorie della confisca, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (cfr.

SS.UU. n. 36959 dell’11 ottobre 2021).

Con il secondo motivo, è stata eccepita l’apparenza di motivazione del provvedimento impugnato,nella misura in cui non è stata fornita reale risposta alla censura difensiva con cui, precisato che l’appello cautelare era stato promosso solo per il mezzo targato [OSCURATO:TARGA], era stato rimarcato che l’area era stata ripristinata e che il mezzo in questione era autorizzato alla raccolta e al trasporto di rifiuti per conto terzi in categoria ordinaria dal 19 aprile 2022, per cui, revocato il sequestro preventivo dell’area a seguito del suo ripristino, era venuto meno il rischio che la disponibilità del mezzo potesse aggravare le conseguenze del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che non è controversa la valutazione indiziaria riferita al reato di cui all’art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006, contestato a [OSCURATO:PERSONA] per aver adibito a discarica abusiva talune aree mediante l’ammasso incontrollato di rifiuti eterogenei, avendo il sequestro riguardato non solo i siti inquinati, ma anche sei autocarri utilizzati per compiere l’attività illecita, tra cui due intestati all’odierno ricorrente, ossia quelli targati [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA].

Ora, nel confermare il rigetto da parte del G.I.P. della richiesta di dissequestro di tali automezzi, il Tribunale del Riesameha evidenziato che l’avvenutabonifica delle aree su cui è stata realizzata una discarica abusiva non comportavail venir meno delle esigenze di cautela sottese al sequestro, trattandosi di beni per i quali è prevista la confisca obbligatoria; a ciò è stato aggiunto che parimenti alcun valore determinante poteva essere attribuito alla dedotta regolarizzazione dei veicoli, stante il persistere del periculum in mora, dovendosi cioè ritenere che la libera disponibilità dei veicoli potesse consentire il loro utilizzo per la prosecuzione delle condotte di smaltimento dei rifiuti in modo illecito e incontrollato.

2. Orbene, come rilevato anche dal Procuratore generale, l’impostazione seguita dall’ordinanza impugnata non si sottrae alle censure difensive.

In primo luogo, deve precisarsi che,ai sensi dell’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del2006, in tema di discarica abusiva, la confisca obbligatoria è prevista per le aree su cui è realizzata la discarica, non anche per i veicoli utilizzati per la collocazione illecita dei rifiuti, per cui la bonifica dei siti, se è vero chenon fa venir meno le esigenze di cautela sottese all’adozione del provvedimento di sequestro (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 847 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278281), tuttavia, almeno potenzialmente, può assumere rilievo rispetto ai veicoli adoperati per creare la discarica abusiva, veicoli suscettibili al più di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1,cod. pen. 2.1.

Ciò posto, a prescindere dalla qualificazione sul tipo di confisca applicabile agli automezzi, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata risultacomunque carente di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del periculum in mora.

Al riguardo deve infatti richiamarsi l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.

Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso,per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile.

Ciò comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an del sequestro.

Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dall’anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili.

Tale impostazione è stata ripresa dall’evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, essendosi ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910 e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 bisdel d.lgs. n. 74 del 2000, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.

2.2. Tanto premesso, deve evidenziarsi chela decisione impugnata non si è posta in sintonia conle coordinate interpretative appena esposte , non avendo il Tribunale illustrato in maniera adeguatale ragioni che avrebbero reso necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, risultando meramente assertiva l’affermazione secondo cui la libera disponibilità dei mezzi avrebbe consentito la prosecuzione delle attività di smaltimento illecito dei rifiuti, tanto più a fronte della intervenuta bonifica di cuisopra.

3. Alla stregua di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente alla motivazione sul periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, Sezione Riesame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanzadel 13 maggio 2024 , il Tribunale del Riesame di P alermo rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 22 marzo 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’istanza di revoca parziale del sequestro preventivo disposto con decreto del 1° aprile 2022 e avente ad oggetto una pluralità di autocarri, una cava e due distinte aree ubicate in Bagheria. La misura cautelareera stata adottata in relazione al reato di cui all’art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006, contestato a Giuseppe PioGuida, titolare della società GMT che gestiva il sito di via [OSCURATO:PERSONA] risultatoadibito a discarica abusiva. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale siciliano, Guida ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando duemotivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge per difetto di motivazione, evidenziando che il Tribunale, non considerando che l’area è stata già restituita agli aventi diritto,si è limitato a rinviare alla mera confiscabilità degli autocarri ex art. 259 del Testo unico ambientale, senza nulla argomentare in ordine alle esigenze anticipatorie della confisca, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 36959 dell’11 ottobre 2021). Con il secondo motivo, è stata eccepita l’apparenza di motivazione del provvedimento impugnato,nella misura in cui non è stata fornita reale risposta alla censura difensiva con cui, precisato che l’appello cautelare era stato promosso solo per il mezzo targato [OSCURATO:TARGA], era stato rimarcato che l’area era stata ripristinata e che il mezzo in questione era autorizzato alla raccolta e al trasporto di rifiuti per conto terzi in categoria ordinaria dal 19 aprile 2022, per cui, revocato il sequestro preventivo dell’area a seguito del suo ripristino, era venuto meno il rischio che la disponibilità del mezzo potesse aggravare le conseguenze del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che non è controversa la valutazione indiziaria riferita al reato di cui all’art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006, contestato a [OSCURATO:PERSONA] per aver adibito a discarica abusiva talune aree mediante l’ammasso incontrollato di rifiuti eterogenei, avendo il sequestro riguardato non solo i siti inquinati, ma anche sei autocarri utilizzati per compiere l’attività illecita, tra cui due intestati all’odierno ricorrente, ossia quelli targati [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA]. Ora, nel confermare il rigetto da parte del G.I.P. della richiesta di dissequestro di tali automezzi, il Tribunale del Riesameha evidenziato che l’avvenutabonifica delle aree su cui è stata realizzata una discarica abusiva non comportavail venir meno delle esigenze di cautela sottese al sequestro, trattandosi di beni per i quali è prevista la confisca obbligatoria; a ciò è stato aggiunto che parimenti alcun valore determinante poteva essere attribuito alla dedotta regolarizzazione dei veicoli, stante il persistere del periculum in mora, dovendosi cioè ritenere che la libera disponibilità dei veicoli potesse consentire il loro utilizzo per la prosecuzione delle condotte di smaltimento dei rifiuti in modo illecito e incontrollato. 2. Orbene, come rilevato anche dal Procuratore generale, l’impostazione seguita dall’ordinanza impugnata non si sottrae alle censure difensive. In primo luogo, deve precisarsi che,ai sensi dell’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del2006, in tema di discarica abusiva, la confisca obbligatoria è prevista per le aree su cui è realizzata la discarica, non anche per i veicoli utilizzati per la collocazione illecita dei rifiuti, per cui la bonifica dei siti, se è vero chenon fa venir meno le esigenze di cautela sottese all’adozione del provvedimento di sequestro (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 847 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278281), tuttavia, almeno potenzialmente, può assumere rilievo rispetto ai veicoli adoperati per creare la discarica abusiva, veicoli suscettibili al più di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1,cod. pen. 2.1. Ciò posto, a prescindere dalla qualificazione sul tipo di confisca applicabile agli automezzi, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata risultacomunque carente di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del periculum in mora. Al riguardo deve infatti richiamarsi l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso,per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Ciò comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an del sequestro. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dall’anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. Tale impostazione è stata ripresa dall’evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, essendosi ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910 e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 bisdel d.lgs. n. 74 del 2000, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. 2.2. Tanto premesso, deve evidenziarsi chela decisione impugnata non si è posta in sintonia conle coordinate interpretative appena esposte , non avendo il Tribunale illustrato in maniera adeguatale ragioni che avrebbero reso necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, risultando meramente assertiva l’affermazione secondo cui la libera disponibilità dei mezzi avrebbe consentito la prosecuzione delle attività di smaltimento illecito dei rifiuti, tanto più a fronte della intervenuta bonifica di cuisopra. 3. Alla stregua di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente alla motivazione sul periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, Sezione Riesame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen
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