CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20017/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttivamente domici-liato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio del difensore(posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.3096/11/2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve-niva rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sen-tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo n.170/2/18la quale aveva rigettato il ricorso della società.L’impugnazione aveva ad oggetto l'avviso di accertamentoTKL03I201026/2015 riferito all’anno 2008 con il quale operava inprimo luogo il recupero a tassazione di IVA per ritenuta indetraibilitàdei costi relativi a servizi resi dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. con nota di de-bito, a seguito di storno con nota di credito di precedenti fatture cuierroneamente era stato applicato il regime della inversione contabile(reverse charge). In secondo luogo, l’Amministrazione finanziaria ri-prendeva ad imposizione imposte dirette per componenti negative nondocumentate o non inerenti; in terzo luogo, ricostruiva anche un mag-giore imponibile a seguito del disconoscimento del costo derivante dallaincorporazione della [OSCURATO:SOCIETA]..2. Si legge nella sentenza impugnata che contro la decisione del giudicedi prime cure la contribuente proponeva appello lamentando che: a)l’atto impositivo impugnato era stato emesso in via integrativa rispettoa precedente avviso di accertamento, ma senza che ex artt. 43, d.P.R.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026n.633/72, e 57, d.P.R. n.600/73, rispetto ad esso fossero emersi nuovie sopravvenuti elementi valutativi; b) si era verificata la decadenzadell’Ufficio dal potere di accertamento, non potendo trovare applica-zione il raddoppio dei termini di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R.n.600/73; c) l’atto impositivo è stato emesso prima della scadenza deltermine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, legge 212/2000, ben-ché l'atto stesso fosse stato già perfezionato prima della scadenza deldetto termine dilatorio; d) la ritenuta indebita detrazione relativa aiservizi forniti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in realtà costituisce solo una legittimariduzione dell'imponibile; e) la incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA]. non haun rilievo economico, ma una esclusiva rilevanza patrimoniale nell'am-bito di una fusione societaria che estingue il valore patrimoniale socie-tario con il confluire del patrimonio della società incorporante; f) gliinteressi moratori sono legittimamente deducibili in forza del principiodi cassa di cui all'art. 109, comma 7, d.P.R. 917/86.Tutte le doglianze venivano disattese dal giudice di secondo grado, ilquale confermava l’atto impositivo.3. Avverso la decisione propone ricorso la società, affidato a nove mo-tivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., viene prospettato l’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione, con riferimento al primo motivo di appello, conil quale la società deduceva che «essa aveva censurato, in prime cure,l’Avviso di accertamento poiché, pur seguendo altro precedente avvisoemesso per la medesima annualità e i medesimi tributi, esso disatten-deva la prescrizione contenutistica dell’art. 43, d.p.r. 26 ottobre 1972n. 633 (“nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena dinullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti aNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026conoscenza dell'ufficio delle imposte”) e dell’art. 57, d.p.r. 29 settem-bre 1973 n. 600, avente formulazione sostanzialmente identica; laCommissione Tributaria Provinciale aveva, nella sostanza, eluso la do-glianza, limitandosi al rilievo che “il provvedimento impugnato risultispecificamente motivato sulla base delle violazioni tributarie emersenel corso dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, su disposi-zione della Procura di Viterbo, nell'ambito del procedimento penaleRGNR 6205/14 ed estesamente riportate già nel [OSCURATO:PERSONA] diConstatazione redatto il 7 luglio 2015, cui tra l'altro l'avviso di accer-tamento legittimamente rinvia per la descrizione più dettagliata a talielementi sopravvenuti”; questo scarno enunciato, mentre appariva ri-volto a escludere un difetto di motivazione (non specificamente de-dotto), lasciava irrisolta la sostanza della censura; in particolare laC.T.P. aveva trascurato di verificare se l’Ufficio avesse realmente ad-dotto elementi sopravvenuti rispetto a quelli già noti all’Amministra-zione finanziaria» (cfr. p.8 ricorso).2. Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell'art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ., deduce l’omesso esame del fatto decisivo oggettodi discussione, tenuto conto che in data 27 agosto 2015 l’Ufficio avevadisposto la sospensione della notifica dell’avviso di accertamento: «Conulteriore motivo di appello [OSCURATO:SOCIETA]. censurava la sentenza diprime cure nella parte in cui non era stata affermata la decadenzadell’Ufficio della potestà accertativa ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.lgs.5 agosto 2015 n. 128. A tale effetto deduceva, in sintesi, che: (…) lanotifica era, dunque, avvenuta in vigenza del testo dell’art. 43,comma3, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 come già integrato per effettodell’art. 2, comma 2, d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128; pertanto il raddoppiodei termini per l’accertamento si sarebbe applicato soltanto laddove ladenuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria (inclusa la GuardiaNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026di Finanza) fosse stata presentata o trasmessa entro la scadenza deitermini ordinari di accertamento; nella specie, il sottostante p.v.c. inera stata ma sarebbe stata presentata (…)» (cfr. pp.10-12 ricorso).3. Il terzo motivo proposto dalla ricorrente, ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione in tema di termine per la conclusione dell’attività accer-tativa: «come risultante dallo stesso avviso di accertamento impugnato(pagina 4, penultimo paragrafo), i fatti aventi astratta rilevanza penalesarebbero emersi nel corso dell’attività della G.d.F. e questa ha pre-sentato denuncia solo dopo avere svolto l’attività di indagine affida-tale» (cfr. pp.15-16 ricorso).4. Con l’ottavo motivo la ricorrente, ai fini dell'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., deduce l’omesso esame di fatto decisivo oggetto didiscussione, con riferimento alla decisione del giudice su «La ripresa atassazione di maggior imponibile per euro 777.975,36 sulla basedell’assunto che il corrispondente ammontare, rilevato quale disavanzodi fusione a séguito della incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]., pur risultando,come tale, fiscalmente neutro ai sensi dell’art. 172 comma 2 T.U.I.R.,sarebbe stato indebitamente qualificato come costo, è stata impugnatada parte della società sulla base della considerazione (ricorso, pagina8, rigo 16 e ss.) che, in disparte dalle risultanze formali, la fusioneaveva dato luogo ad un avanzo anziché un disavanzo, avuto riguardoalla consistenza e al valore degli elementi di patrimonio trasferitisi incapo all’incorporante» (v. p. 26 ricorso). La società lamenta che il giu-dice d’appello, là dove ha ravvisato il «disavanzo da annullamento diazioni di società partecipata totalmente; disavanzo espresso dalla dif-ferenza della partecipazione della società appellante, pari ad €831.575,94, rispetto al valore patrimoniale netto della [OSCURATO:PERSONA], pariNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026ad € 53.600,58», «In buona sostanza…si limita a recepire, come giàaveva fatto il Giudice di prime cure, l’operato dell’Ufficio, senza alcunadisamina critica» (ibidem).5. Con il nono motivo si censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame, quanto al recupero a tassazione aifini delle II.DD. dell’importo di euro 466.157,00 in quanto riferibile acomponenti negativi non documentati o comunque non inerenti (silegge nella sentenza impugnata che «è del tutto carente in atti la provacirca l'origine e la natura di tali interessi moratori, non riportati in nes-suna documentazione contabile o extracontabile. Deserto documentaletanto più inspiegabile ove rapportato all'ingente ammontare della de-duzione, avvenuta per un totale di € 466.157,00»), del fatto dedottodalla società secondo cui: «il componente negativo contestato è bendocumentato contro quanto contestato dall'Ufficio. Trattasi di interessimoratori, deducibili in base al principio di cassa, ai sensi dell'articolo109, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917 (T.U.I.R), esclusi dalla base imponibile Iva, ai sensidell'art. 15/633, dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]., come ri-sultante dalla fattura n. 74 del 27 ottobre 2008, allegata al presenteverbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 7 lu-glio 2015 a carico del Dr. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al prezzo dellacompravendita di un immobile, avvenuta il 3 luglio 2006, regolato adistanza di quasi 3 anni. In allegato al presente atto un prospetto rias-suntivo di calcolo dei predetti interessi moratori e documentazione inmateria» (p. 28 ricorso); fatto che, in definitiva, si risolve nella fatturaindicata, posto che la “documentazione in materia” non è esplicata.6. I suddetti motivi, di concezione analoga, sono tutti inammissibili,come eccepito in controricorso, per doppia conforme con riferimento alNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio ri-getto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia se-condo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui inte-ressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso ade-guamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 del primo commadell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’ap-pello sono state tra loro diverse.6.1. Inoltre, il primo motivo è inammissibile anche in quanto impingenell’accertamento del giudice che, alle pagg. 3 e 4 della sentenza, haritenuto sussistere «i nuovi elementi valutativi, legittimanti l'accerta-mento integrativo, risultano successivamente emersi a seguito delleindagini commissionate alla Guardia di Finanza dalla Procura della Re-pubblica di Viterbo nell'ambito del procedimento penale n.06205/2014. Risultanze investigative che, trasfuse nel Processo ver-bale di constatazione formato dalla stessa Guardia di Finanza in data7.7.2015 e notificato alla società, sono state oggetto di richiamo attra-verso una motivazione per relationem da parte dell'atto impositivo oggiimpugnato».6.2. Queste circostanze evidenziano altresì l’inammissibilità del se-condo motivo per carenza di decisività, posto che l’avvenuta notificaNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026del pvc in data 7.7.2015, seguita dalla notifica dell’atto impositivo en-tro il 31.12.2015 non consente l’applicazione della nuova normativa (intermini, da ultimo, Cass. n. 17734 del 2026, punto 4.4.).7. Il quarto motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., lamenta la nullità parziale della sentenza, per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per apparenza della motivazionedel giudice circa i presupposti per il raddoppio del termine di accerta-mento, così come disciplinato dal testo del l’art. 43, comma 3, d.P.R.29 settembre 1973 n. 600 nella formulazione anteriore alle modifica-zioni apportate dal d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128.8. Il motivo è infondato.8.1. Con riferimento alla categoria della motivazione apparente evo-cata dal mezzo di impugnazione, si rammenta che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale"del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viola-zione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'e-sistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze pro-cessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva-zione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualun-que rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (v.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hanno fatto seguito nume-rose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n.7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).8.2. Orbene, la sentenza impugnata, dopo aver riportato il fatto, lasintesi delle fasi processuali e difese delle parti e la pertinente giuri-sprudenza della Corte di cassazione, con riferimento alla questione delraddoppio del termine di accertamento, afferma alle pagg.4 e 5, quantoall’art.43 cit., che «l'originario testo normativo non esigeva né l'accer-tamento del reato né l'inizio di un procedimento penale, e neppure l'ef-fettiva presentazione di una denuncia penale; presupponendo la sussi-stenza del puro e semplice l'obbligo di denuncia (sul punto Corte costi-tuzionale 247 /2011 e Cass. Ord. 11171/2016). Va peraltro aggiuntoche successivamente il d.lgs. 128/2015, in specie mediante le previ-sioni dell'art. 2 commi 1 e 2, ha limitato il raddoppio dei termini diaccertamento per violazioni penali ai soli casi in cui la denuncia siastata effettivamente presentata entro il termine ordinario di decadenzadal potere di accertamento. Modifica che tuttavia, per espressa volontàdel legislatore, non si applica alle violazioni contestate tramite processiverbali notificati prima del 2.9.2015, e seguite dalla notifica di atti im-positivi entro la data del 31.12.2015 (Cass. Ord. 10695/2019). Orbene,nel presente caso è emerso che l'Ufficio ha chiesto la notifica dell'attoimpositivo in questione in data 27.8.2015; vale a dire prima dell'en-trata in vigore del citato d.lgs. 128/2015 con conseguente legittimaapplicazione del raddoppio dei termini di accertamento. Va comunqueaggiunto che ad avviso della Commissione l'intera problematica rela-tiva al raddoppio dei termini per l'accertamento nel caso di specie è inrealtà mal posto. Infatti, la citata normativa presuppone che dall'azionedi accertamento emerga l'obbligo di denuncia in presenza di violazionidi livello penale, così prevedendo il raddoppio dei suoi termini. MaNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026nell'odierna controversia si è verificato esattamente l'opposto: dalle in-dagini penali, effettuate dall'[OSCURATO:PERSONA] di Viterbo nell'ambitodel procedimento penale n. 6205/2014, sono emersi estremi di rile-vanza tributaria successivamente trasfusi nel Processo verbale di con-statazione formato dalla Guardia di Finanza in data 7.7.2015. La fon-datezza del precedente rilievo trova ulteriore quanto indiretta confermanel terzo motivo di gravame, avendo la società contestato che l'avvisodi accertamento è stato notificato in violazione di quanto previstodall'art. 12 comma 7 legge 212/2000; vale a dire prima che fosse tra-scorso il termine dilatorio di giorni sessanta, decorrente dalla notificaavvenuta in data 7.7.2015 del Processo verbale di constatazione for-mato dalla Guardia di Finanza. Ma, come giustamente osservatodall'Ufficio, il mancato rispetto del ricordato termine dilatorio trova unaoggettiva e necessaria giustificazione proprio in quelle risultanzeemerse in sede di indagini penali nonché nella oramai imminente en-trata in vigore del d.lgs. 128/2015». Tale argomentazione, che, tral’altro, contiene un accertamento fattuale del giudice del merito sia conriferimento alla sussunzione astratta della fattispecie concreta inun’ipotesi di reato, sia quanto all’effettiva presenza di indagini penali aseguito di denuncia, sulla base di un’articolata argomentazione basatasul quadro fattuale e istruttorio raccolto nel processo, è certamenterispettosa del minimo costituzionale.9. Con il quinto motivo, senza indicazione di alcun paradigma di cen-sura ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ., comunque identificabile neln.3, si denuncia a pag.19 del ricorso la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000 n. 212 perché: «L’odierna ri-corrente ha inteso censurare, in prime cure, la violazione dell’art. 12,comma 7, l. 27 luglio 2000 n. 212, per essere stato l'atto impositivoNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026emesso anzitempo rispetto alla scadenza del termine dilatorio ivi con-templato. Avendo, a tale proposito, assunto l’Ufficio che l’“urgenza”derivasse dalla incipiente entrata in vigore del d.lgs. 5 agosto 2015 n.128, si è inteso opporre da parte dell’allora ricorrente che l’“urgenza”in virtù della quale, ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000 n.212, l’Amministrazione può risultare legittimamente esonerata dal ter-mine dilatorio non potesse consistere in fattori esogeni al rapporto tri-butario, ma dovesse derivare da circostanze riferibili allo stato o allecondotte a rilevanza patrimoniale del contribuente».10. Con il sesto motivo, anch’esso senza indicazione del suo pertinenteparadigma di censura ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si pro-spetta anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc.civ.: «Ulteriormente trattando della violazione del termine dilatorio dicui all’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000 n. 212, la Commissione aqua aggiunge (pagina 5, rigo 22 e ss.) “che eventuali vizi ravvisabilinell'iter di notificazione dell'atto impositivo risulterebbero comunquesanati ai sensi dell'art. 156 comma terzo codice di procedura civile,(p.22 del ricorso).11. I due motivi, di trattazione congiunta in quanto connessi e relativialla medesima questione del termine dilatorio ai fini del contraddittorioprocedimentale, sono inammissibili.11.1. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifi-che fiscali, l’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 deve essere interpre-tato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessantagiorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decor-rente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuatoun accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizioNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle opera-zioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni diurgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichédetto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddit-torio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei prin-cipi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficaceesercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nellamera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hannodeterminato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di dettorequisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza,nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essereprovata dall’Ufficio (Cass. n. 15843 del 2020; Cass. n. 27623 del2018). L'esame della casistica, ha osservato questa Corte (Cass. n.29987 del 2022), illumina sull'approccio interpretativo richiesto al giu-dice chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per derogare altermine dilatorio. A tal fine il rispetto della regola normativa, nel bilan-ciamento dei contrapposti interessi, impone all'organo giudicante di ac-certare la sussistenza o meno delle ragioni d'urgenza, che hanno giu-stificato l’emissione anticipata dell'atto impositivo, secondo un giudizioprognostico ex ante.11.2. Nel caso di specie, peraltro, la Corte tributaria non ha risolto lapropria valutazione, come vorrebbe la contribuente, nella valutazioneincentrata sull’imminente entrata in vigore in vigore del d.lgs. n.128/2015, ma ha fatto altresì leva sulla gravità della fattispecie qualeemerge dalle risultanze delle indagini penali («come giustamente os-servato dall'Ufficio, il mancato rispetto del ricordato termine dilatoriotrova una oggettiva e necessaria giustificazione proprio in quelle risul-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026tanze emerse in sede di indagini penali», v. p.5 sentenza). Fatto, que-sto, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15810del 2026; Cass. n. 26650 del 2020 e giurisprudenza ivi citata), puòrappresentare una valida ragione d'urgenza atta a giustificare l'antici-pazione della notifica dell'atto impositivo in deroga al termine impostodalla l. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.Inoltre, la prospettazione è anche erronea, in quanto le ragioni di ur-genza specificamente si devono riferire non allo stato personale ma alpericolo per la riscossione, a differenza di quanto ritiene il ricorrente.Ne deriva l’inammissibilità per difetto di rilevanza del sesto motivo, nonessendoci questione di sanatoria a fronte della sussistenza di ragioni diurgenza.11.3. A tanto va aggiunto che l’Agenzia, riportando il pertinente stralciodel pvc (v. il periodo a cavallo tra le pagine 7 e 8 del controricorso), haesposto che la verifica della Guardia di finanza non è avvenuta pressola sede della società, bensì presso gli uffici della Guardia di finanzastessa e la circostanza, in ordine alla quale la parte contribuente nonspende parola, è idonea a escludere l’applicabilità della norma invo-cata.12. Con il settimo motivo, informe e privo di indicazione di paradigmadi censura ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 17, commi 5 e 6, 18, 19, 21 e 26, d.P.R.29 settembre 1972 n. 633. A pag.23 del ricorso si legge che «Ai finiI.V.A. l’avviso di accertamento in origine impugnato si traduce nel re-cupero di imposta per euro 317.016,67 a cagione della ravvisata inde-traibilità dell’I.V.A. applicata dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. mediante note didebito emessa per servizi, a séguito dello storno, mediante precedentinote di credito, di precedenti fatture erroneamente emesse con appli-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026cazione del regime dell’inversione contabile. In buona sostanza, il for-nitore [OSCURATO:SOCIETA]., avendo, dapprima, emesso fatture, sino a concor-renza degli importi tempo per tempo ricevuti in pagamento, con erro-nea applicazione del regime di reverse charge, esponendo, dunque,quale imponibile l’intero importo ricevuto in pagamento, aveva postorimedio all’errore nel quale era incorso emettendo note di rettifica, astorno dei documenti in precedenza formate con applicazione del re-gime non pertinente, indi fatture formate con applicazione della ordi-naria rivalsa».13. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di in-fondatezza.La ricorrente sostiene che, essendo stato versato al fornitore l'importodovuto a titolo di corrispettivo imponibile e di IVA in via di rivalsa senzache fosse specificamente contestato che le prestazioni dovessero es-sere assoggettate al regime del reverse charge, «l'unica soluzione for-malmente e sostanzialmente corretta fosse quella adottata, attraversoun corretta imputazione delle somme percepite dal fornitore previa ri-costruzione dell'ammontare imponibile e della corrispondente imposta»(p.24 ricorso).Tale tesi non convince. Innanzitutto, va considerato al proposito che lasentenza alle pagine 5-6 stabilisce in fatto: «le relative operazionierano state inizialmente fatturate senza effettuare l’addebito dell’IVA,indebitamente applicando il regime del c.d. reverse charge. Ciò ha suc-cessivamente determinato una nuova emissione di fatture mediante laapplicazione ordinaria dell’imposta, scorporando l’IVA dal totale dellefatture precedenti; in tal modo è risultata addebitata una imposta, suc-cessivamente detratta, quale rivalsa operata dalla società fornitrice».Il fatto è, però, prosegue la CTR, che la società è risultata in possessodi un file idoneo alla compilazione di fatture riportanti il logo "EurolNumero registro generale 11648/2021Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 20017/2026Data pubblicazione 15/06/2026S.r.l.”, per cui «ha trasformato costi di esercizio in IVA così ricavandoun ingente risparmio fiscale»: si tratta di un accertamento del giudicedi merito non contestato sotto il profilo fattuale.E allora, la prospettazione in diritto postula un apprezzamento dei fattiche non trova riscontro nella sentenza impugnata, che risulta immunedal profilo oggetto di censura.14. In conclusione il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 10.700 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]