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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08414/2023

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24573/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FERRARA n. 3460/2017 depositata il28/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ferrara accolse parzialmente l’opposizione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Ferrarache invece aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso richiesto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale .

Il Tribunale ha liquidato l’importo di €. 330,00 oltre accessori.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motiviillustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 2, cod. proc. civ., la violazione delle norme sulla competenza con riferimento all'art. 15, 2° co., del D. Lgs 150/2011 e la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata; secondo il ricorrente, competente funzionalmente a conoscere l'opposizione proposta avverso il decreto depositato è il capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato che ha emesso l'iniziale decreto.

Ne consegue che la trattazione e la decisione dell'opposizione da parte di un diverso magistrato sarebbe causa di nullità dell'ordinanza, ex art. 158 cod. proc. civ.per irregolare costituzione del giudice.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (ex multisCass. 22292/2020).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.13 comma 6 della L.247/2012 e dell’art.13 del DM 55/2014, per non avere il Tribunale liquidato il compenso per la fase introduttiva sull’erroneo presupposto che il procedimento, a citazione diretta, si fosse definito alla prima udienza.

Il motivo è fondato.

L’art.12, comma 3 del DM 55/2014 prevede che il compenso vada liquidato per fasi e, c on riferimento alle diverse fasi del giudizio , vengono elenca te, in via esemplificativa le attività svolte dall’avvocato nellediverse fasi.

L’art.12 del DM 55/2014 elenca le prestazioni professionali previste per la fase introduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

L’elencazione non è limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l’apertura del dibattimento ancorchè rese in forma orale.

Ha quindi errato il Tribunale a non liquidare il compenso per la fase introduttiva sol perchè il processo penale si era definito in una sola udienza e per assenza di prova della redazione di atti scritti.

Si rende pertanto necessario nuovo esame.

Va dichiarato logicamente assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la regolamentazione delle spese di lite.

L’ ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ferrara in persona di altro Magistrato.

P. Q. M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito i l restant e ; cassa l’ordinanza impugnata in relazione all a censuraaccolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittim ità, al Tribunale di Ferrara in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24573/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FERRARA n. 3460/2017 depositata il28/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ferrara accolse parzialmente l’opposizione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Ferrarache invece aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso richiesto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale . Il Tribunale ha liquidato l’importo di €. 330,00 oltre accessori. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motiviillustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 2, cod. proc. civ., la violazione delle norme sulla competenza con riferimento all'art. 15, 2° co., del D. Lgs 150/2011 e la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata; secondo il ricorrente, competente funzionalmente a conoscere l'opposizione proposta avverso il decreto depositato è il capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato che ha emesso l'iniziale decreto. Ne consegue che la trattazione e la decisione dell'opposizione da parte di un diverso magistrato sarebbe causa di nullità dell'ordinanza, ex art. 158 cod. proc. civ.per irregolare costituzione del giudice. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (ex multisCass. 22292/2020). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.13 comma 6 della L.247/2012 e dell’art.13 del DM 55/2014, per non avere il Tribunale liquidato il compenso per la fase introduttiva sull’erroneo presupposto che il procedimento, a citazione diretta, si fosse definito alla prima udienza. Il motivo è fondato. L’art.12, comma 3 del DM 55/2014 prevede che il compenso vada liquidato per fasi e, c on riferimento alle diverse fasi del giudizio , vengono elenca te, in via esemplificativa le attività svolte dall’avvocato nellediverse fasi. L’art.12 del DM 55/2014 elenca le prestazioni professionali previste per la fase introduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile. L’elencazione non è limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l’apertura del dibattimento ancorchè rese in forma orale. Ha quindi errato il Tribunale a non liquidare il compenso per la fase introduttiva sol perchè il processo penale si era definito in una sola udienza e per assenza di prova della redazione di atti scritti. Si rende pertanto necessario nuovo esame. Va dichiarato logicamente assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la regolamentazione delle spese di lite. L’ ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ferrara in persona di altro Magistrato. P. Q. M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito i l restant e ; cassa l’ordinanza impugnata in relazione all a censuraaccolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittim ità, al Tribunale di Ferrara in persona di altro Magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sez