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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16946/2026

Testo disponibile della fonte

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da sé stesso, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-Ministro Della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 735/2025depositata il 11/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] difendeva, nel procedimento penale innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA], ammesso, conNumero registro generale 21652/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 16946/2026Data pubblicazione 30/05/2026provvedimento del 12.04.2019, al patrocinio a spese dello Stato.

A seguitodi decreto a citazione diretta a giudizio, venivano celebrate due udienze, laprima in cui il difensore chiedeva la traduzione dell’imputato, detenuto peraltra causa e la successiva, in cui, verificata la regolare costituzione delleparti, veniva aperto il dibattimento e formulate le richieste istruttorie; ilgiudizio, escussi i testimoni, terminava con sentenza di non luogo aprocedere.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gozzo ha liquidato in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1.008,67 (oltre accessori di lege) a titolodi compenso per la difesa penale della parte ammessa a gratuito patrocinio,escludendo, ai fini della liquidazione la fase processuale introduttiva.3.

A seguito di opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettaval’opposizione, ritenendo, per quello che qui interessa, non dovuti i suddetticompensi per la fase introduttiva del giudizio.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione; la ProcuraGenerale, nella persona del sostituto Procuratore Generale Rosa MariaDell’Erba, ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione dell'art. 12, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in particolare inrelazione al comma 3, lettera b), di detto articolo, laddove il Tribunale diBarcellona P.G., rigettando l'opposizione proposta, ometteva di liquidare lafase introduttiva del giudizio presupposto.2.

Il motivo è fondato.L’art. 12 comma 3, del D.M. n. 55 del 2014 stabilisce che “Il compensosi liquida per fasi.

Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intendeNumero registro generale 21652/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 16946/2026Data pubblicazione 30/05/2026esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attivitàinvestigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la inizialericerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti,le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi inmomento antecedente alla fase introduttiva; b) per fase introduttiva delgiudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanzerichieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c)per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazionio assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali oprocessuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in cameradi consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, allaformazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso ocollegato; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche,l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera diconsiglio che in udienza pubblica.2.1.

Questa Corte ha più volte affermato che l’elenco contenuto nell’art.12, comma 3, lettera b), del DM 55/2014, ha valore esemplificativo e nontassativo delle attività da ricondursi alla fase introduttiva (Cass.30315/2022; Cass. 8414/2023).Alla stesso modo, la differente struttura processuale e l’elencazionecontenuta nel citato art. 12 rendono chiaro che, ai fini della questioneoggetto di giudizio, non può operarsi (come invece ritenuto dal giudice dimerito) alcun confronto tra le attività liquidabili nel processo civile rispettoa quanto avviene nel processo penale.Né ai fini dell’esclusione della suddetta fase (introduttiva) è rilevante inquante udienze si sia chiuso il giudizio o quanto sia durata la faseprecedente all’apertura del dibattimento, né che siano mancati atti scritti,poiché l’elencazione, di cui nell’art. 12, comma 3, lettera b), non deveNumero registro generale 21652/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 16946/2026Data pubblicazione 30/05/2026considerarsi limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dalgiudice di merito, ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni edopposizioni - che precedono l’apertura del dibattimento ancorché rese informa orale (Cass. 8414/2023).2.2.

In pratica, devono considerarsi, come sottolineato anche dallaProcura Generale, quelle attività che, ex artt. 484 e 491 c.p.p., risultanoprodromiche all’apertura del dibattimento e connesse all’instaurazione delgiudizio.In particolare, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controllala regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.c.) ed il difensoredell’imputato valuta poi se sussistono questioni preliminari da sollevare ediscutere (art. 491 c.p.c.), prima dell’apertura del dibattimento.2.3.

Dunque, la fase introduttiva non coincide di per sé con losvolgimento di attività istruttorie, né presuppone una particolare durata delgiudizio, essendo sufficiente che il processo sia stato effettivamenteintrodotto e che il difensore sia stato presente ed abbia espletato attivitàtipiche della fase in esame (individuate dall’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014,in termini esemplificativi e non tassativi) le quali sono, non solocronologicamente, ma anche funzionalmente distinte dalla fase di studio eda quella istruttoria.Pertanto, ove l’imputato si costituisca con il patrocinio del difensore, checosì facendo partecipa all’instaurazione del giudizio ed alla costituzione delladifesa esaminando necessariamente gli atti introduttivi del giudizio, e lostesso presenzi all’udienza (seppur ad una sola), rendendo dichiarazione (inqualsiasi forma), egli, prendendo parte alle attività direttamente funzionaliall’apertura del contraddittorio davanti all’autorità giudiziaria procedente,deve vedersi riconosciuti i compensi per l’attività introduttiva (sul punto,Cass. 5807/2024 che ha accolto il ricorso, basato sull’assunto del ricorrente,prospettante la spettanza dei compensi per la fase introduttiva, quando ladifesa dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, cheNumero registro generale 21652/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 16946/2026Data pubblicazione 30/05/2026consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nellacostituzione del fascicolo per il dibattimento).A questo punto, spetterà, poi, al giudice di merito solo verificare, ai finidella quantificazione dei compensi di detta fase, quali attività abbiaeffettivamente svolto il difensore tra quelle elencate, sia pure nontassativamente, dall’art. 12, comma 3, lettera b) D.M. 55/2014 (Cass. n.30315/2022, in cui è stata affermata la debenza della fase introduttiva, unavolta accertato che l’imputato si fosse regolarmente costituito con ilpatrocinio del ricorrente).3.

Nel caso in esame, risulta ex actis che il difensore, quanto meno,abbia presenziato a due udienze, dando conto dello stato di detenzionedell’imputato (il che presuppone lo studio degli atti introduttivi del giudizio)e rendendo le dichiarazioni necessarie all’apertura del dibattimento;pertanto gli vanno riconosciuti i compensi per la fase introduttiva e spetteràal giudice di merito la valutazione delle attività compiute ai fini della relativaliquidazione, ai sensi del DM 55/2014.4.

Il ricorso va quindi accolto.Il provvedimento è cassato, con rinvio della causa al Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, che regoleràanche le spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia lacausa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altromagistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da sé stesso, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-Ministro Della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 735/2025depositata il 11/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] difendeva, nel procedimento penale innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA], ammesso, conNumero registro generale 21652/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 16946/2026Data pubblicazione 30/05/2026provvedimento del 12.04.2019, al patrocinio a spese dello Stato. A seguitodi decreto a citazione diretta a giudizio, venivano celebrate due udienze, laprima in cui il difensore chiedeva la traduzione dell’imputato, detenuto peraltra causa e la successiva, in cui, verificata la regolare costituzione delleparti, veniva aperto il dibattimento e formulate le richieste istruttorie; ilgiudizio, escussi i testimoni, terminava con sentenza di non luogo aprocedere.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gozzo ha liquidato in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1.008,67 (oltre accessori di lege) a titolodi compenso per la difesa penale della parte ammessa a gratuito patrocinio,escludendo, ai fini della liquidazione la fase processuale introduttiva.3. A seguito di opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettaval’opposizione, ritenendo, per quello che qui interessa, non dovuti i suddetticompensi per la fase introduttiva del giudizio.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione; la ProcuraGenerale, nella persona del sostituto Procuratore Generale Rosa MariaDell’Erba, ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione dell'art. 12, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in particolare inrelazione al comma 3, lettera b), di detto articolo, laddove il Tribunale diBarcellona P.G., rigettando l'opposizione proposta, ometteva di liquidare lafase introduttiva del giudizio presupposto.2. Il motivo è fondato.L’art. 12 comma 3, del D.M. n. 55 del 2014 stabilisce che “Il compensosi liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intendeNumero registro generale 21652/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 16946/2026Data pubblicazione 30/05/2026esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attivitàinvestigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la inizialericerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti,le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi inmomento antecedente alla fase introduttiva; b) per fase introduttiva delgiudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanzerichieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c)per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazionio assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali oprocessuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in cameradi consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, allaformazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso ocollegato; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche,l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera diconsiglio che in udienza pubblica.2.1. Questa Corte ha più volte affermato che l’elenco contenuto nell’art.12, comma 3, lettera b), del DM 55/2014, ha valore esemplificativo e nontassativo delle attività da ricondursi alla fase introduttiva (Cass.30315/2022; Cass. 8414/2023).Alla stesso modo, la differente struttura processuale e l’elencazionecontenuta nel citato art. 12 rendono chiaro che, ai fini della questioneoggetto di giudizio, non può operarsi (come invece ritenuto dal giudice dimerito) alcun confronto tra le attività liquidabili nel processo civile rispettoa quanto avviene nel processo penale.Né ai fini dell’esclusione della suddetta fase (introduttiva) è rilevante inquante udienze si sia chiuso il giudizio o quanto sia durata la faseprecedente all’apertura del dibattimento, né che siano mancati atti scritti,poiché l’elencazione, di cui nell’art. 12, comma 3, lettera b), non deveNumero registro generale 21652/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 16946/2026Data pubblicazione 30/05/2026considerarsi limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dalgiudice di merito, ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni edopposizioni - che precedono l’apertura del dibattimento ancorché rese informa orale (Cass. 8414/2023).2.2. In pratica, devono considerarsi, come sottolineato anche dallaProcura Generale, quelle attività che, ex artt. 484 e 491 c.p.p., risultanoprodromiche all’apertura del dibattimento e connesse all’instaurazione delgiudizio.In particolare, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controllala regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.c.) ed il difensoredell’imputato valuta poi se sussistono questioni preliminari da sollevare ediscutere (art. 491 c.p.c.), prima dell’apertura del dibattimento.2.3. Dunque, la fase introduttiva non coincide di per sé con losvolgimento di attività istruttorie, né presuppone una particolare durata delgiudizio, essendo sufficiente che il processo sia stato effettivamenteintrodotto e che il difensore sia stato presente ed abbia espletato attivitàtipiche della fase in esame (individuate dall’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014,in termini esemplificativi e non tassativi) le quali sono, non solocronologicamente, ma anche funzionalmente distinte dalla fase di studio eda quella istruttoria.Pertanto, ove l’imputato si costituisca con il patrocinio del difensore, checosì facendo partecipa all’instaurazione del giudizio ed alla costituzione delladifesa esaminando necessariamente gli atti introduttivi del giudizio, e lostesso presenzi all’udienza (seppur ad una sola), rendendo dichiarazione (inqualsiasi forma), egli, prendendo parte alle attività direttamente funzionaliall’apertura del contraddittorio davanti all’autorità giudiziaria procedente,deve vedersi riconosciuti i compensi per l’attività introduttiva (sul punto,Cass. 5807/2024 che ha accolto il ricorso, basato sull’assunto del ricorrente,prospettante la spettanza dei compensi per la fase introduttiva, quando ladifesa dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, cheNumero registro generale 21652/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 16946/2026Data pubblicazione 30/05/2026consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nellacostituzione del fascicolo per il dibattimento).A questo punto, spetterà, poi, al giudice di merito solo verificare, ai finidella quantificazione dei compensi di detta fase, quali attività abbiaeffettivamente svolto il difensore tra quelle elencate, sia pure nontassativamente, dall’art. 12, comma 3, lettera b) D.M. 55/2014 (Cass. n.30315/2022, in cui è stata affermata la debenza della fase introduttiva, unavolta accertato che l’imputato si fosse regolarmente costituito con ilpatrocinio del ricorrente).3. Nel caso in esame, risulta ex actis che il difensore, quanto meno,abbia presenziato a due udienze, dando conto dello stato di detenzionedell’imputato (il che presuppone lo studio degli atti introduttivi del giudizio)e rendendo le dichiarazioni necessarie all’apertura del dibattimento;pertanto gli vanno riconosciuti i compensi per la fase introduttiva e spetteràal giudice di merito la valutazione delle attività compiute ai fini della relativaliquidazione, ai sensi del DM 55/2014.4. Il ricorso va quindi accolto.Il provvedimento è cassato, con rinvio della causa al Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, che regoleràanche le spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia lacausa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altromagistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il PresidenteMauro Mocci
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