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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04725/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7877-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, viale Giuseppe MAZZINI 11, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] 1NESI rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] TANGARI; - ricorrenti - contro TuRco coNcurrA, TuRco ANGFLA, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti avverso la sentenza n. 1640/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1640/21, del 92 settembre 2021, della Corte di Appello di Bari, che — accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 2371/18, del 25 settembre 2018, del Tribunale di Foggia — ha riformato la stessa esclusivamente in punto spese di lite, disponendo la compensazione di quelle del primo grado di giudizio (come, peraltro, pure di quelle del grado di appello), nella misura del 50%; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio da Angela e Concetta 'Turco, affinché fossero condannati al rilascio di alcuni terreni, a dire delle attrici occupati "sine titulo", nonché al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 171,2.

Ct.,,C 1337 cod. civ., in ragione della rottura ingiustificata delleItratt_tive per l'acquisto degli stessi, trattative — protrattesi inutilmente per anni — in ragione delle quali essi avevano la materiale disponibilità di tali immobili; che i convenuti resistevano alla domanda, chiedendo, inoltre, il Saurino di essere estromesso dal giudizio, in quanto estraneo alle suddette trattative contrattuali; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda di rilascio, rigettando, invece, quella risarcitoria, ponendo, però, interamente a carico dei convenuti le spese del grado; - che il gravame proposto dai convenuti soccombenti veniva accolto solo in parte dal giudice di appello; Ric. 2022 n. 07877 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -2- — che esso, infatti, ha innanzitutto confermato il rigetto della istanza di estromissione del Suarino, rilevando come le già attrici non avessero impugnato il rigetto della domanda risarcitoria, sicché la perdurante presenza in giudizio dello stesso era giustificata per il persistere della condanna al rilascio dei beni, pronunciata anche a suo carico; - che la Corte territoriale ha ritenuto, invece, inammissibile il motivo con il quale si prospettava violazione dell'art. 1337 cod. civ., sul rilievo che — una volta rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria, nonché preso atto che il solo interesse delle già attrici, come dichiarato in giudizio dal loro difensore, fosse divenuto quello di conseguire il rilascio di terreni — neppure gli appellanti avessero impugnato la sentenza, resa in prime cure, nella parte in cui affermava che il loro possesso dei terreni oggetto di causa fosse "sine 2'1'i/do"; - che il giudice di appello, in conclusione, ha accolto il solo motivo di gravame sulle spese processuali del primo grado di giudizio, compensandole per la metà (statuizione che ha reiterato anche quanto al grado di appello), data la soccombenza delle attrici in relazione alla domanda risarcitoria; - che avverso la sentenza della Corte barese ricorrono per cassazione Saurino e la Mancini, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. eiv. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza per non aver disposto l'estromissione/riconosciuto il difetto di legittimazione del aurino; - che il secondo motivo, con cui è denunciata — sempre ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione Ric. 2022 n. 07877 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -3- dell'art. 91 cod. proc. civ. e degli artt. 1337, 1338 e 2697 cod. civ., censura la sentenza per non aver valutato correttamente la responsabilità precontrattuale delle Turco ai fini del regolamento) delle spese processuali, da compensare, dunque, integralmente e non parzialmente; - che hanno resistito all'impugnazione, con unico controricorso, Angela e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bio cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 9072; - che le controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per la condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Considerato in diritto - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in relazione ad entrambi i motivi in cui si articola; - che il primo motivo — con cui si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l'estromissione/il difetto di legittimazione del Saurino — non coglie la "ratio decidendt" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 9070, n. 13735, Rv. 658411-01); - che, infatti, la doglianza secondo cui il giudice di appello non avrebbe compiuto un attento vaglio degli elementi istruttori (nonché ignorato che la prospettazione del difetto di legittimazione è oggetto di una mera difesa, sicché tale carenza può rilevarsi anche d'ufficio), non si confronta con l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la Ric. 2022 n. 07877 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -4- presenza in giudizio del Saurino era giustificata dalla domanda di rilascio dei terreni, proposta anche nei suoi confronti, in quanto occupante "sine titulo" degli stessi; - che pure il secondo motivo è inammissibile; - che, difatti, rigettata dal primo giudice — con acquiescenza delle attrici — la domanda risarcitoria, fondata sull'ipotizzata "culpa Zn contrahendo" dei convenuti, il tema della responsabilità precontrattuale non era più da valutarsi, nel merito, da parte del giudice di appello; - che la Corte territoriale, comunque, ha dato rilievo proprio alla reiezione di tale domanda sia per riformare — parzialmente — l'integrale condanna dei convenuti alle spese del primo grado di giudizio, sia per compensare, per la metà, anche quelle di appello, attenendosi al principio enunciato da questa Corte (e sul quale si veda, da ultimo, i Cass. Sez.

Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01), secondo cui integra reciproca soccombenza anche l'ipotesi del parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi; - che in presenza di tale, congrua, motivazione il presente motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, se è vero che, in tema di spese processuali, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma I , n. 3) cod. proc. civ., e limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord.17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335- 01; nello stesso senso anche Cass.

Su,. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), essendo "censurabile in sede di legittimità la coerenza Ric. 2022 n. 07877 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -5- e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione", risultando suscettibile di cassazione solo la "motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816 Rv. 654447-01); - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che merita, infine, accoglimento l'iniziativa delle controricorrenti, tesa a sollecitare l'esercizio del potere di questa Corte di provvedere ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; - che, sul punto, deve ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo»" (cfr., "ex multis", Cass. Sez.

Un., ord.16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez.

Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623 Rv. 646080-01); - che tale ipotesi è stata ravvisata, segnatamente, in casi o di vera e propria "giuridica insostenibilità" del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), "non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" con lo stesso (cosi, Cass. Sez.

Un., sent. n. 9912 del 2018, cit.), ovvero in presenza di altre condotte processuali — al pari indicative dello "sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali", e suscettibili, come tali, di determinare "un ingiustificato aumento del contenzioso", così ostacolando "la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon Ric. 2022 n. 07877 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -6- andamento della giurisdizione" — quali "la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, «ratione tempozis», l'art. 348-te,; comma 5, cod. proc. civ., che ne esclude l'invocabilità" (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01); - che, nella specie, il primo motivo di ricorso non coglie minimamente la "ratio decidendz" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità, mentre il secondo trascura del tutto il fatto che il giudice di appello — nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui gode nel disporre la compensazione delle spese di lite — ha dato rilievo proprio alla circostanza del rigetto della domanda risarcitoria da "culpa in contrahendo", sicché ambo le censure formulate si presentano, in definitiva, "manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata", così da giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che si reputa equo fissare in €. 1.500,00, ovvero in una frazione delle spese processuali qui liquidate (Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01); - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo Ric. 2022 n. 07877 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -7- a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, ad Angela e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in f: 7.000,00, oltre €, 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare, alle medesime Angela e [OSCURATO:PERSONA], l'ulteriore somma di f: 1.500,00, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7877-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, viale Giuseppe MAZZINI 11, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] 1NESI rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] TANGARI; - ricorrenti - contro TuRco coNcurrA, TuRco ANGFLA, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti avverso la sentenza n. 1640/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1640/21, del 92 settembre 2021, della Corte di Appello di Bari, che — accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 2371/18, del 25 settembre 2018, del Tribunale di Foggia — ha riformato la stessa esclusivamente in punto spese di lite, disponendo la compensazione di quelle del primo grado di giudizio (come, peraltro, pure di quelle del grado di appello), nella misura del 50%; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio da Angela e Concetta 'Turco, affinché fossero condannati al rilascio di alcuni terreni, a dire delle attrici occupati "sine titulo", nonché al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 171,2. Ct.,,C 1337 cod. civ., in ragione della rottura ingiustificata delleItratt_tive per l'acquisto degli stessi, trattative — protrattesi inutilmente per anni — in ragione delle quali essi avevano la materiale disponibilità di tali immobili; che i convenuti resistevano alla domanda, chiedendo, inoltre, il Saurino di essere estromesso dal giudizio, in quanto estraneo alle suddette trattative contrattuali; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda di rilascio, rigettando, invece, quella risarcitoria, ponendo, però, interamente a carico dei convenuti le spese del grado; - che il gravame proposto dai convenuti soccombenti veniva accolto solo in parte dal giudice di appello; Ric. 2022 n. 07877 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -2- — che esso, infatti, ha innanzitutto confermato il rigetto della istanza di estromissione del Suarino, rilevando come le già attrici non avessero impugnato il rigetto della domanda risarcitoria, sicché la perdurante presenza in giudizio dello stesso era giustificata per il persistere della condanna al rilascio dei beni, pronunciata anche a suo carico; - che la Corte territoriale ha ritenuto, invece, inammissibile il motivo con il quale si prospettava violazione dell'art. 1337 cod. civ., sul rilievo che — una volta rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria, nonché preso atto che il solo interesse delle già attrici, come dichiarato in giudizio dal loro difensore, fosse divenuto quello di conseguire il rilascio di terreni — neppure gli appellanti avessero impugnato la sentenza, resa in prime cure, nella parte in cui affermava che il loro possesso dei terreni oggetto di causa fosse "sine 2'1'i/do"; - che il giudice di appello, in conclusione, ha accolto il solo motivo di gravame sulle spese processuali del primo grado di giudizio, compensandole per la metà (statuizione che ha reiterato anche quanto al grado di appello), data la soccombenza delle attrici in relazione alla domanda risarcitoria; - che avverso la sentenza della Corte barese ricorrono per cassazione Saurino e la Mancini, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. eiv. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza per non aver disposto l'estromissione/riconosciuto il difetto di legittimazione del aurino; - che il secondo motivo, con cui è denunciata — sempre ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione Ric. 2022 n. 07877 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -3- dell'art. 91 cod. proc. civ. e degli artt. 1337, 1338 e 2697 cod. civ., censura la sentenza per non aver valutato correttamente la responsabilità precontrattuale delle Turco ai fini del regolamento) delle spese processuali, da compensare, dunque, integralmente e non parzialmente; - che hanno resistito all'impugnazione, con unico controricorso, Angela e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bio cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 9072; - che le controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per la condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Considerato in diritto - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in relazione ad entrambi i motivi in cui si articola; - che il primo motivo — con cui si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l'estromissione/il difetto di legittimazione del Saurino — non coglie la "ratio decidendt" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 9070, n. 13735, Rv. 658411-01); - che, infatti, la doglianza secondo cui il giudice di appello non avrebbe compiuto un attento vaglio degli elementi istruttori (nonché ignorato che la prospettazione del difetto di legittimazione è oggetto di una mera difesa, sicché tale carenza può rilevarsi anche d'ufficio), non si confronta con l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la Ric. 2022 n. 07877 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -4- presenza in giudizio del Saurino era giustificata dalla domanda di rilascio dei terreni, proposta anche nei suoi confronti, in quanto occupante "sine titulo" degli stessi; - che pure il secondo motivo è inammissibile; - che, difatti, rigettata dal primo giudice — con acquiescenza delle attrici — la domanda risarcitoria, fondata sull'ipotizzata "culpa Zn contrahendo" dei convenuti, il tema della responsabilità precontrattuale non era più da valutarsi, nel merito, da parte del giudice di appello; - che la Corte territoriale, comunque, ha dato rilievo proprio alla reiezione di tale domanda sia per riformare — parzialmente — l'integrale condanna dei convenuti alle spese del primo grado di giudizio, sia per compensare, per la metà, anche quelle di appello, attenendosi al principio enunciato da questa Corte (e sul quale si veda, da ultimo, i Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01), secondo cui integra reciproca soccombenza anche l'ipotesi del parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi; - che in presenza di tale, congrua, motivazione il presente motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, se è vero che, in tema di spese processuali, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma I , n. 3) cod. proc. civ., e limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord.17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335- 01; nello stesso senso anche Cass. Su,. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), essendo "censurabile in sede di legittimità la coerenza Ric. 2022 n. 07877 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -5- e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione", risultando suscettibile di cassazione solo la "motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816 Rv. 654447-01); - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che merita, infine, accoglimento l'iniziativa delle controricorrenti, tesa a sollecitare l'esercizio del potere di questa Corte di provvedere ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; - che, sul punto, deve ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo»" (cfr., "ex multis", Cass. Sez. Un., ord.16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623 Rv. 646080-01); - che tale ipotesi è stata ravvisata, segnatamente, in casi o di vera e propria "giuridica insostenibilità" del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), "non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" con lo stesso (cosi, Cass. Sez. Un., sent. n. 9912 del 2018, cit.), ovvero in presenza di altre condotte processuali — al pari indicative dello "sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali", e suscettibili, come tali, di determinare "un ingiustificato aumento del contenzioso", così ostacolando "la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon Ric. 2022 n. 07877 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -6- andamento della giurisdizione" — quali "la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, «ratione tempozis», l'art. 348-te,; comma 5, cod. proc. civ., che ne esclude l'invocabilità" (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01); - che, nella specie, il primo motivo di ricorso non coglie minimamente la "ratio decidendz" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità, mentre il secondo trascura del tutto il fatto che il giudice di appello — nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui gode nel disporre la compensazione delle spese di lite — ha dato rilievo proprio alla circostanza del rigetto della domanda risarcitoria da "culpa in contrahendo", sicché ambo le censure formulate si presentano, in definitiva, "manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata", così da giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che si reputa equo fissare in €. 1.500,00, ovvero in una frazione delle spese processuali qui liquidate (Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01); - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo Ric. 2022 n. 07877 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -7- a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, ad Angela e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in f: 7.000,00, oltre €, 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare, alle medesime Angela e [OSCURATO:PERSONA], l'ulteriore somma di f: 1.500,00, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
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