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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20066/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona dei Commissari liquidatori e legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l’ordinanza n. 8984/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdi ROMA, depositata il 04/04/2025 R.G.N. 18355/2023;Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Questa Corte, con ordinanza n. 8984/2025, ha rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dirigenteper gravi irregolarità riscontrate nell’attività di concessione dei fidi e deicrediti nonché per avere ottenuto rimborsi non spettanti.Ha, in particolare, ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso,trattati congiuntamente, con i quali era stata reiterata l’eccezione ditardività dell’azione disciplinare ed era stata dedotta anche la violazionedel principio di consunzione del potere disciplinare.Ha rilevato, sul punto, che il giudice del merito aveva accertato che ilpotere disciplinare era stato esercitato allorquando l’istituto, a seguitodell’intimazione della Banca centrale europea del 2016 e degliaccertamenti di una società di revisione esterna (conclusi tra la fine del2016 e l’inizio del 2017), aveva avuto contezza delle irregolarità (nonemerse prima a causa di un sistema fallimentare di controlli interni)commesse dal dirigente, sulla cui legittimità d’azione la Banca stessaconfidava in considerazione della posizione apicale rivestita e che “nessunasanzione disciplinare era stata mai adottata dal datore di lavoro conriguardo a tali condotte”.2.

Per la revocazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato ad un motivo, successivamente illustrato da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] in LCA ha resistito con controricorso concludendo perl’inammissibilità dello stesso e per la condanna del ricorrente ai sensidell’art. 96 cod. proc. civ., in ogni caso, con vittoria di spese, competenzeed onorari anche del presente procedimento.[OSCURATO:PERSONA] 19303/2025Pag.2Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’errore di fatto nel quale laCorte sarebbe incorsa nell’escludere la violazione del principio del ne bis inidem e dell’art. 7 della legge n. 300/1970.Sostiene che la Corte non avrebbe colto che una prima iniziativadisciplinare per i medesimi fatti era già stata assunta dal datore di lavoroed era sfociata nell’archiviazione del procedimento, poi attivatonuovamente a distanza di oltre dieci anni.Discorre, poi, sul principio di tempestività e sulla applicazione alprocedimento disciplinare dell’art. 6 CEDU.2.

Il ricorso è inammissibile per plurime concorrenti ragioni, formali esostanziali.2.1.

In premessa va ribadito l’orientamento di legittimità (riassuntoda Cass. n. 5050/2025 e richiamato da Cass. n. 220/2026) secondo cui ladomanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione pererrore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltreall’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398,comma 2, cod. proc. civ., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiestadall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., al fine di rendere agevole lacomprensione della questione controversa e dei profili di censuraformulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenzaimpugnata.

Di talché l’esposizione dei fatti di causa non può ritenersivalidamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorsoper cassazione (si veda anche Cass. 14126/2018).Quindi, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, idonea aprovocare la fase rescindente del giudizio, il ricorso per revocazione devecontenere anche la domanda di decisione sull’originario ricorso attraversola riproposizione degli argomenti in esso riportati, in ossequio al requisitoa pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co. n. 3, cod. proc. civ.,al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa edei profili di censura formulati in immediato coordinamento con ilcontenuto della sentenza impugnata e risultare idoneo ad attivare la faseRGN 19303/2025Pag.3Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/2026rescissoria (v.

Cass. n. 14244/2020; Cass. n. 14126/2018 cit.; Cass., Sez.U, n. 13863/2015; Cass. n. 10553/2015 e già Cass. n. 24203/2006).Nella specie il ricorso per revocazione non è conforme alle suddetteindicazioni limitandosi, a pag. 6, ad un mero sintetico richiamo ai motividell’originario ricorso per cassazione, senza alcuna riproposizione degliargomenti con essi sviluppati e sottoposti alla Corte di legittimità.2.2.

Va, poi, aggiunto, che per costante giurisprudenza di questa Corte(v. per tutte Cass. n. 19689/2023) l’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod.proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cuiverità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, acondizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituitomateria del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbiastatuito.

Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: a)l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa; b) deveavere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sullabase del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senzanecessità di argomentazioni induttive o di particolari indaginiermeneutiche; c) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in suaassenza, la decisione sarebbe stata diversa; d) deve riguardare solo glidella Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisioneimpugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioniesperibili avverso la sentenza di merito (cfr. fra le tante Cass. n.35577/2021; Cass. n. 26643/2018; Cass. n. 10633/2017).I richiamati requisiti non ricorrono nella fattispecie perché: a) èdenunciato un errore nel quale sarebbe innanzitutto incorsa la Corte dimerito; b) l’errore attiene ad un punto controverso ed inoltre riguardanon un fatto bensì una valutazione espressa sugli atti di causa quanto allatempestività dell’iniziativa disciplinare; c) la Corte di cassazione, inragione dei limiti propri del giudizio di legittimità, non ha compiutoRGN 19303/2025Pag.4Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/2026direttamente alcun accertamento di fatto ma ha fondato la decisioneprendendo le mosse da quello del giudice di merito.3.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.4.

La regolamentazione delle spese segua la soccombenza.5.

La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile in quantoveicolato con un motivo che non riguarda affatto un errore percettivo e difatto del Collegio di legittimità e che è anche formulato senza il rispettodel minimum dei necessari requisiti formali si risolve in un evidente abusodello strumento processuale che giustifica l’aggiuntivo risarcimento deldanno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e,quindi, l’ulteriore condanna del soccombente al pagamento in favore dellacontroparte di una somma equitativamente determinata.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporreche il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una«somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativoper la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nelrispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, puòquantificare detta somma sulla base dell’importo delle spese processuali(di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass. n. 17902/2019; Cass. n. 26435/2020;Cass. n. 31870/2021; Cass. n. 2347/2022; Cass. n. 4725/2023; Cass.9802/2023).Nello specifico, tale somma aggiuntiva può essere determinata inmisura pari alla metà dell’importo dei compensi professionali.5.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presenteRGN 19303/2025Pag.5Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese generali al 15% nonché al pagamento, in favore dellamedesima controricorrente, della ulteriore somma di euro 3.000,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 19303/2025Pag.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona dei Commissari liquidatori e legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l’ordinanza n. 8984/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdi ROMA, depositata il 04/04/2025 R.G.N. 18355/2023;Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Questa Corte, con ordinanza n. 8984/2025, ha rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dirigenteper gravi irregolarità riscontrate nell’attività di concessione dei fidi e deicrediti nonché per avere ottenuto rimborsi non spettanti.Ha, in particolare, ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso,trattati congiuntamente, con i quali era stata reiterata l’eccezione ditardività dell’azione disciplinare ed era stata dedotta anche la violazionedel principio di consunzione del potere disciplinare.Ha rilevato, sul punto, che il giudice del merito aveva accertato che ilpotere disciplinare era stato esercitato allorquando l’istituto, a seguitodell’intimazione della Banca centrale europea del 2016 e degliaccertamenti di una società di revisione esterna (conclusi tra la fine del2016 e l’inizio del 2017), aveva avuto contezza delle irregolarità (nonemerse prima a causa di un sistema fallimentare di controlli interni)commesse dal dirigente, sulla cui legittimità d’azione la Banca stessaconfidava in considerazione della posizione apicale rivestita e che “nessunasanzione disciplinare era stata mai adottata dal datore di lavoro conriguardo a tali condotte”.2. Per la revocazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato ad un motivo, successivamente illustrato da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] in LCA ha resistito con controricorso concludendo perl’inammissibilità dello stesso e per la condanna del ricorrente ai sensidell’art. 96 cod. proc. civ., in ogni caso, con vittoria di spese, competenzeed onorari anche del presente procedimento.[OSCURATO:PERSONA] 19303/2025Pag.2Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’errore di fatto nel quale laCorte sarebbe incorsa nell’escludere la violazione del principio del ne bis inidem e dell’art. 7 della legge n. 300/1970.Sostiene che la Corte non avrebbe colto che una prima iniziativadisciplinare per i medesimi fatti era già stata assunta dal datore di lavoroed era sfociata nell’archiviazione del procedimento, poi attivatonuovamente a distanza di oltre dieci anni.Discorre, poi, sul principio di tempestività e sulla applicazione alprocedimento disciplinare dell’art. 6 CEDU.2. Il ricorso è inammissibile per plurime concorrenti ragioni, formali esostanziali.2.1. In premessa va ribadito l’orientamento di legittimità (riassuntoda Cass. n. 5050/2025 e richiamato da Cass. n. 220/2026) secondo cui ladomanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione pererrore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltreall’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398,comma 2, cod. proc. civ., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiestadall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., al fine di rendere agevole lacomprensione della questione controversa e dei profili di censuraformulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenzaimpugnata. Di talché l’esposizione dei fatti di causa non può ritenersivalidamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorsoper cassazione (si veda anche Cass. 14126/2018).Quindi, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, idonea aprovocare la fase rescindente del giudizio, il ricorso per revocazione devecontenere anche la domanda di decisione sull’originario ricorso attraversola riproposizione degli argomenti in esso riportati, in ossequio al requisitoa pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co. n. 3, cod. proc. civ.,al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa edei profili di censura formulati in immediato coordinamento con ilcontenuto della sentenza impugnata e risultare idoneo ad attivare la faseRGN 19303/2025Pag.3Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/2026rescissoria (v. Cass. n. 14244/2020; Cass. n. 14126/2018 cit.; Cass., Sez.U, n. 13863/2015; Cass. n. 10553/2015 e già Cass. n. 24203/2006).Nella specie il ricorso per revocazione non è conforme alle suddetteindicazioni limitandosi, a pag. 6, ad un mero sintetico richiamo ai motividell’originario ricorso per cassazione, senza alcuna riproposizione degliargomenti con essi sviluppati e sottoposti alla Corte di legittimità.2.2. Va, poi, aggiunto, che per costante giurisprudenza di questa Corte(v. per tutte Cass. n. 19689/2023) l’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod.proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cuiverità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, acondizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituitomateria del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbiastatuito. Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: a)l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa; b) deveavere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sullabase del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senzanecessità di argomentazioni induttive o di particolari indaginiermeneutiche; c) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in suaassenza, la decisione sarebbe stata diversa; d) deve riguardare solo glidella Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisioneimpugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioniesperibili avverso la sentenza di merito (cfr. fra le tante Cass. n.35577/2021; Cass. n. 26643/2018; Cass. n. 10633/2017).I richiamati requisiti non ricorrono nella fattispecie perché: a) èdenunciato un errore nel quale sarebbe innanzitutto incorsa la Corte dimerito; b) l’errore attiene ad un punto controverso ed inoltre riguardanon un fatto bensì una valutazione espressa sugli atti di causa quanto allatempestività dell’iniziativa disciplinare; c) la Corte di cassazione, inragione dei limiti propri del giudizio di legittimità, non ha compiutoRGN 19303/2025Pag.4Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/2026direttamente alcun accertamento di fatto ma ha fondato la decisioneprendendo le mosse da quello del giudice di merito.3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.4. La regolamentazione delle spese segua la soccombenza.5. La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile in quantoveicolato con un motivo che non riguarda affatto un errore percettivo e difatto del Collegio di legittimità e che è anche formulato senza il rispettodel minimum dei necessari requisiti formali si risolve in un evidente abusodello strumento processuale che giustifica l’aggiuntivo risarcimento deldanno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e,quindi, l’ulteriore condanna del soccombente al pagamento in favore dellacontroparte di una somma equitativamente determinata.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporreche il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una«somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativoper la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nelrispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, puòquantificare detta somma sulla base dell’importo delle spese processuali(di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass. n. 17902/2019; Cass. n. 26435/2020;Cass. n. 31870/2021; Cass. n. 2347/2022; Cass. n. 4725/2023; Cass.9802/2023).Nello specifico, tale somma aggiuntiva può essere determinata inmisura pari alla metà dell’importo dei compensi professionali.5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presenteRGN 19303/2025Pag.5Numero registro generale 19303/2025Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 20066/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese generali al 15% nonché al pagamento, in favore dellamedesima controricorrente, della ulteriore somma di euro 3.000,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 19303/2025Pag.6