CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26281-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 106/28/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26281 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Rg 26281/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Puglia in riforma della decisione della CTP di Taranto, con sentenza nr 106/2020 accoglieva l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) annullando l'atto impositivo impugnato che aveva tratto origine da una verifica fiscale a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. conclusasi con processo verbale di constatazione con il quale era stato accertato un meccanismo di frode attuato per intervento di varie imprese che avevano simulato operazioni commerciali fra di loro al fine di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'indebita deduzione di costi correlati, nonché l'indebita detrazione dell'Iva corrispondente con una conseguente illegittima riduzione della base imponibile ed un risparmio di imposta. Il giudice di appello rilevava l'infondatezza della presunzione sulla distribuzione ai soci degli utili extrabilancio ~i con una quota di partecipazione qualificata e quindi l'omesso versamento delle ritenute. Osservava al riguardo che essendo intervenuta una sentenza che aveva par7ialmente annullate) l'areortarnpnto PiPvato nei confronti della società annullando la presunzione di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ,quindi, riconoscendo i costi sostenuti per le merci l'atto notificato emesso in conseguenza dei presunti utili extrabilancio ritenuti distribuiti da quest'ultima per l'anno di imposta 2006 è infondato e conseguentemente non poteva che essere annullata la presunzione di distribuzione di utili attribuiti ai soci detentori di una partecipazione qualificata per le stesse ragioni esposte nei riguardi della società. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui non replica la contribuente che resta intimata. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex ad 112 c.p.c.,art 18,21,24 e57 de dlgs 546/1992 in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per essersi la CTR pronunciata d'ufficio su una questione mai dedotta ( illegittimità dell'atto impositivo per assoluta inconsistenza della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio accertati in capo ai soci in linea con la mancata dimostrazione della distribuzione di presunti utili extracontabili in capo alla società. Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art 111 della Cost,1,2 e art 36 del dlgs 1992 546, 132 e art 274 c.p.c. e dell'art 118 delle Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo . Parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato i motivi addotti a sostegno dell'atto di gravame, con i quali la contribuente criticava la decisione della CTP di Taranto fra essi oltre a questioni di natura formale non figurava alcuna censura relativa all'illegittimità dell'atto impositivo per assoluta inconsistenza della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio accertati in capo ai soci in linea con la mancata dimostrazione della distribuzione di presunti utili extracontabili in capo alla società. E' noto infatti che in tema di contenzioso tributario, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come "causae petendi" della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell'avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalle parte interessata (Cass. Nr 31926/2021; n. 9020 del 06/04/2017, Cass. 30/12/2017, n. 30144, ma v. già Cass. n. 20393 del 28/09/2007). L'esame, da parte della Commissione, di un profilo sostanziale di illegittimità dell'avviso di accertamento, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione; Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia , in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo , cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Puglia , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 8.2.2022 Il P eside