CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la procuratrice speciale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale del 15 giugno 2021 per notar dr. [OSCURATO:PERSONA] (rep.40124 – racc. 20466), rappresentata e difesa, come da procuraspeciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andreani (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271 P).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 30167/2022Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 9155/2026Data pubblicazione 11/04/2026- RESISTENTE -per la cassazione della sentenza n. 946/2/2022 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte, depositata in data 10ottobre 2022, notificata il 19 ottobre 2022.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di registro in misura proporzionale inrelazione alla sentenza n. 3603/2019, con la quale il Tribunale diTorino aveva condannato la suindicata banca al pagamento dellasomma di 146.561,80 € all’esito della rideterminazione del saldo diun conto corrente ordinario e di due contratti di finanziamento.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’istitutodi credito contro la sentenza n. 943/5/2021 della Commissionetributaria provinciale di Torino, ritenendo, in linea con quantoaffermato dal primo Giudice, che la notifica del ricorso, redatto informa cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificatotramite posta elettronica certificata, fosse da ritenere inesistente,stante l’assenza di firma digitale e la non riferibilità al soggetto chel’aveva apparentemente sottoscritto, risultando come tale nonsanabile, né sanato dalla costituzione dell’Agenzia.3. Con ricorso notificato in data 13 dicembre 2022 Monte deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione contro lamenzionata pronuncia sulla base di tre motivi.Numero registro generale 30167/2022Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 9155/2026Data pubblicazione 11/04/20264. L’Agenzia delle Entrate, con nota depositata il 17 gennaio 2024,nel dar conto di non essersi costituita nel termine di legge, hariservato la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto ilGiudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso originarioper mancanza di sottoscrizione del difensore [sul presupposto, errato,che detto atto non fosse stato creato originariamente in formatodigitale.pdf nativo e firmato digitalmente, bensì creato in formatoanalogico, con a margine la procura speciale, autenticata manualmentedal difensore e successivamente trasformato in formato digitale (cdcopia per immagine su supporto informatico di documento analogico) ecosì notificato, pertanto privo di sottoscrizione], senza consentire alleparti di presentare osservazioni sul punto, così violando il principio delcontraddittorio.1.1. Il motivo risulta inammissibile.Risulta, infatti, dirimente osservare che la censura è diretta control’attività del primo Giudice e non anche contro quella della Corte disecondo grado, la quale ha deciso sul merito della questioneprocessuale rilevata di ufficio in primo grado e la cui sentenza èl’unica a poter formare oggetto di sindacato innanzi alla Corte dilegittimità.2. Con la seconda doglianza l’istante ha eccepito, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., pernon aver la Corte territoriale pronunciato sul primo motivo digravame (pagina n. 6 dell’atto di appello) con cui era stato dedottoNumero registro generale 30167/2022Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 9155/2026Data pubblicazione 11/04/2026l’errore in cui era incorso il primo Giudice, in quanto erano staterispettate le norme tecniche per la creazione dell’atto introduttivo eper la sua sottoscrizione (digitale) e successiva notifica, comedimostrato dalla produzione in giudizio della ricevuta di accettazione econsegna, in formato .eml, della notifica del ricorso di primo grado.3. Con la terza ragione di contestazione la banca ha dedotto, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalle prodotte ricevute diaccettazione e di consegna, in formato digitale .eml, della notificadell’originario ricorso originario, che dimostrava oggettivamente lasussistenza della sottoscrizione digitale.4. Tanto ricapitolato, osserva la Corte che, sebbene dette censurerisultino fondate, avendo il Giudice regionale ritenuto il ricorsooriginario privo di sottoscrizione, senza esaminare la virtualepresenza della firma digitale [che è una sottoscrizione in “bit”, unafirma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull’attoanalogico, ovvero sulla carta, risultando, invece, dall’uso diprogrammi di algoritmi (cfr. Cass. n. 27379/2022)], il ricorso va,nondimeno, dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono, ilche preclude il rinvio della causa al giudice del merito.5. Nella sentenza impugnata si è dato conto dell’eccezioneformulata dall’Agenzia circa l’interesse della ricorrente ad impugnare,essendo stata la somma per cui è causa pagata dal coobbligatosolidale, nonché della difesa della stessa istante che assumeval’interesse ad agire onde evitare di essere esposta all’azione diregresso da parte del condebitore.L’istituto bancario, dal suo canto, ha rappresentato che l’Agenziaaveva chiesto di dichiarare «[…] cessata la materia del contendereNumero registro generale 30167/2022Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 9155/2026Data pubblicazione 11/04/2026essendo l’imposta stata pagata; tanto che avrebbe comportato ilvenir meno dell’interesse ad agire» (v. pagina n. 2 del ricorso),segnalando di aver evidenziato «[…] come il pagamento dell’avviso diliquidazione non comportasse acquiescenza e, quindi, carenza diinteresse alla pronuncia giudiziaria […]» (v. pagina n. 4 del ricorso).5.1. Dunque, va ritenuta pacifica, alla luce di quanto precede, lacircostanza del pagamento dell’imposta da parte del coobbligatosolidale.6. Tanto premesso, non può che essere dichiarata cessata lamateria del contendere in ragione del suddetto pagamento eseguitodal coobbligato.6.1. Questa Corte, pronunciandosi in tema di definizioneagevolata delle liti (in relazione all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio2011 n. 98, che rinvia all’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n.289), ha ribadito principi che sono estensibili alla fattispecie inrassegna.Nello specifico, è certamente applicabile al caso che occupa ilnucleo concettuale del ragionamento secondo il quale la solidarietàdell'obbligazione, come quella in rassegna ai sensi dell’art. 57 d.P.R.n. 131/1986, comporta, per il disposto dell'art. 1292 c.c., chel'adempimento da parte di uno dei condebitori liberi anche gli altri.E ciò perchè una sola è l'eadem res debita, cioè la prestazione percui tutti sono solidalmente obbligati, sicchè il pagamento incide sullaprestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'impostaoggettivamente e non soggettivamente, per cui il versamentodell’unica prestazione dovuta da parte di uno dei condebitoricomporta che l'effetto liberatorio si esplichi radicalmente edoggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti iNumero registro generale 30167/2022Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 9155/2026Data pubblicazione 11/04/2026condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass.n. 29031/2025 e la giurisprudenza ivi menzionata).6.2. Conta rimarcare che il pagamento da parte del coobbligatodefinisce, chiude il rapporto con l’ente impositore, estingue il debitotributario, il che rende ragione del rilievo secondo cui anche la suaappendice processuale non abbia più ragion d’essere nei confronti delfisco.Si comprende allora la ragione per la quale non vi sia più motivodi contesa con l’amministrazione finanziaria, tenuto conto delmeccanismo liberatorio dell’obbligo fiscale anche per il condebitore(che non ha pagato) alla luce delle regole della solidarietà passiva(cfr. sul punto Cass. n. 28684/2024).6.3. Deve aggiungersi che non rileva, ai fini che occupano,l’interesse del condebitore non adempiente alla decisione allo scopo diconseguire un’eventuale pronuncia positiva da far valere nel giudiziodi rivalsa eventualmente proposto dalla coobbligata che ha pagatol’intera imposta.Occorre, infatti, osservare - in uno alla sussistenza di un interessesolo potenziale (ove cioè il coobbligato esercitasse l’azione di rivalsa),come tale non rilevante nella presente sede – che detta ipotesi nonha pagato e ciò all’interno di una vicenda interamente privatistica incui viene in gioco il buon diritto alla rivalsa e nel cui ambito(civilistico) potranno essere opposte le ragioni volte a negare lapretesa esercitata dalla coobbligata azionata in via di regresso o dirivalsa.6.4. In altre parole ed in definitiva, l’istituto della solidarietàconsente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno deiNumero registro generale 30167/2022Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 9155/2026Data pubblicazione 11/04/2026debitori per ottenere il soddisfacimento del credito ed il debitoreescusso ha regresso verso gli altri coobbligati per il recupero dellaparte da essi dovuta: è in questa sede che il condebitore nonadempiente potrà far valere le proprie eccezioni (cfr. sul principioCass. n. 28684/2024, che richiama Cass. n. 4047/2007 e Cass. n.15005/2014; Cass. n. 2165/2020 e Cass. n. 19965/2019; nellostesso senso, Cass. n. 29618/2023, con riferimento alla posizione delnotaio responsabile di imposta, che richiama, tra le altre, Cass.n.6864/2022, Cass. 32344/2025, anche questa con riferimento allaposizione del notaio; Cass. n. 7273/2026).6.5. Va dunque ribadito il seguente principio di diritto: «in tema diimposta di registro, il pagamento effettuato dal coobbligato definisceil rapporto tributario, estinguendo il debito anche nei confronti delcondebitore e perciò determinando la cessazione della materia delcontendere in relazione al giudizio da questi proposto, restandoimpregiudicata la facoltà del condebitore non adempiente di far valerele proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsaeventualmente promossa dal coobbligato che ha versato l’imposta».7. Alla stregua delle riflessioni svolte, venuto meno il creditofiscale per effetto del pagamento da parte del condebitore solidale, ilricordo va dichiarato inammissibile.8. Non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stantel’assenza di difese da parte dell’Agenzia.9. Va, nondimeno, dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento daparte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Numero registro generale 30167/2022Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 9155/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovutaa titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]