CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25803/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8953/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DELLE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio e Claudia d'Aloisio, con domicilio eletto in Roma, viaS. [OSCURATO:PERSONA], n. 1 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, largo Trionfale, n.7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fano Fiorini; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi L'Aquila n. 1687/17, depositata il 20 settembre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Azienda sanitaria locale di Lanciano-Vasto convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1595/07, emesso il 5 ottobre 2007, con cui il Tribunale di Pescara le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 133.021,69, oltre interessi, a ti- tolo di corrispettivo delle prestazioni rese in esecuzione del contratto stipulato il 15 aprile 2005 con la Regione Abruzzo, in qualità di rappresentante delle Asl. A sostegno dell'opposizione, l'attrice affermò che tenuta al pagamento era la F.I.R.A. -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di delegata alla liquidazione delle fatture, deducendo inoltre la nullità del decreto ingiun- tivo, per mancanza della prova scritta del credito, e chiedendo la riduzione della somma richiesta. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA], e resistette all'opposizione, chieden- done il rigetto. 1.1. Con sentenza del 29 agosto 2011, il Tribunale di Pescara accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, dichiarando il difetto di legittima- zione passiva dell'Asl. 2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza del 20 settembre 2017. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato che la FIRA era stata delegata al pagamento delle somme richieste, richiamando l'art. 10 del contratto posto a fondamento della domanda, il quale prevedeva che le fat- ture relative alle prestazioni erogate dovessero essere inviate alla predetta società, alla quale erano state attribuite le funzioni non solo di monitoraggio, ma anche di liquidazione previste dall'art. 38 della legge della Regione Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146; ha ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, decimo comma, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modifica- zioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la società delegata dovesse essere considerata debitrice e soggetto passivo dell'azione esecutiva, per le obbliga- zioni sorte successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, ivi comprese quelle autorizzate dalle unità sanitarie lo- cali costituitesi in aziende sanitarie locali successivamente all'entrata in vi- gore del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ri- corso per cassazione, articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso l'Azienda sanitaria locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, succeduta all'oppo- nente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e/o la falsa applicazione dell'art. 1, comma decimo, del d.lgs. n. 324 del 1993, degli artt. 38 e 47 della legge regionale n. 146 del 1996, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente una delegazione di pa- gamento o una delegazione liberatoria, non prevista né dalla legge regionale né dal contratto. Sostiene infatti che le fatture relative alle prestazioni sani- tarie devono essere inviate alle asl, le quali provvedono al pagamento a mezzo della Tesoreria unica regionale, cui affluiscono i fondi necessari, men- tre alla FIRA è affidato esclusivamente l'incarico di coordinare l'attività delle banche cui è affidato il servizio di tesoreria, nonché quello di mettere le fat- ture in pagamento, per conto e non già in sostituzione delle asl. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel riconoscere la le- gittimazione passiva della FIRA, la sentenza impugnata non ha considerato che la somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo costituiva soltanto il saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate da essa ricorrente, la cui rata iniziale era stata pagata proprio dall'Asl. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente la menta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1269 cod. civ., sostenendo che, anche a voler ritenere sussistente una delegazione di pagamento, la stessa non avrebbe potuto comportare il difetto di legittimazione dell'Asl, non avendo efficacia liberatoria e non ponendo a carico del creditore, in mancanza di un'espressa disposizione di legge o di un'apposita clausola contrattuale, l'onere di rivolgersi preventi- vamente al delegato. 4. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto la medesima questione, sono infondati. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, in tema di paga- mento del corrispettivo di prestazioni erogate da strutture private in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 324 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423 del 1993 (a norma del quale «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto pas- sivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale ter- ritorialmente competente»), si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle unità sanitarie locali nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 che a quelle autorizzate dalle medesime usl successivamente alla loro costituzione in aziende sanitarie locali (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2020, n. 3676; Cass., Sez. III, 5/07/2018, n. 17587; Cass., Sez. I, 23/12/2016, n. 26959). Tale principio, enunciato in riferimento alla disciplina vigente in Regioni diverse dall'Abruzzo, è stato recentemente ritenuto applicabile anche nei con- fronti di quest'ultima, essendosi rilevato che,nell'ambito della stessa, l'indi- viduazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, il quale ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulterior- mente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a)e b), della legge regio- nale 1° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, della legge regio- nale 10 gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle Asl debbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma primo), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma secondo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandato alla FIRA (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole Asl, ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monito- raggio finanziario della spesa (comma quarto) (cfr. Cass., Sez. III, 21/11/ 2022, n. 34155; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 2/03/2023, n. 6300). Non può condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui, nello ambito della Regione Abruzzo, a differenza di quanto accade in altre Regioni, l'applicabilità dell'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 324 del 1993 deve rite- nersi esclusa proprio pereffetto della legge regionale n. 146 del 1996, la quale ha introdotto una disciplina completa ed esaustiva in materia di pro- grammazione, contabilità, gestione e controllo delle asl, che impedisce l'ap- plicazione della legge statale: tale efficacia non può essere certamente de- sunta, come pretende la ricorrente, dall'art. 47della legge regionale, il quale, nelprevedere l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la nuova disciplina, non è riferibile alle norme statali, riguar- dando evidentemente le norme che, nel sistema delle fonti del diritto, costi- tuiscono espressione della potestà normativa della Regione e si collocanoad un livello pari o inferiore.In favore dell'individuazione della FIRA come ente incaricato delpagamento, ai sensi dell'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 324 del 1993, depone d'altronde anche la disciplina del rapporto intercorrente tra le parti, dettata dall'art. 10 del contratto stipulato il 15 aprile 2005, il cui testo, riportato a corredo del primo motivo di ricorso, prevede espressa- mente, in conformità dell'art. 38 della legge regionale n. 146 del 1996, che le fatture emesse per il pagamento delle prestazioni, pur dovendo essere in- testate alle asl di provenienza degli assistiti (comma terzo), devono essere inviate in copia anche alla FIRA, ai fini dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio e liquidazione (comma primo), precisando infine che è proprio tale società, nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finan- ziaria,a dover provvedere al pagamento, per conto dell'asl (comma quarto). La genesi dell'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 324 del 1993, avente la sua radice nella tormentata vicenda che interessò, tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 del secolo scorso, i crediti derivanti dall'esecu- zione di prestazioni sanitarie, a seguito dell'adozione da parte delle Regioni di provvedimenti che prevedevano la concentrazione dei pagamenti presso usl denominate «capofila» (in ordine ai quali cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 1/07/1997, n. 5896),e del successivo scioglimento delle stesse usl, con l'i- stituzione delle c.d. gestioni a stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 26/02/1999, n. 102; 6/03/1997, n. 1989), e la ratio della predetta disposizione, volta adissipare qualsiasi dubbio in ordine all'in- dividuazione del soggetto obbligato al pagamentoe legittimato a stare in giu- dizio per le relative controversie, tra tutti quelli coinvolti nella vicenda (usl disciolte, neocostituite asl, gestioni liquidatorie e regioni), consente di esclu- dere anche la possibilità di ravvisare nella designazione dell'ente incaricato del pagamento in luogo dell'asl un fenomeno riconducibile allefigure privati- stichedella delegatio solvendi o p romittendi : non possono quindi ritenersi pertinenti neppure le argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno del perdurante obbligo dell'asl di provvedere al pagamento, in qualità di dele- gante ed in solido con la FIRA, e dell'insussistenza di un onere di preventiva escussione di quest'ultima, in qualità di delegata, dovendo individuarsi il sog- getto obbligato esclusivamente in quello indicato dalla legge come incaricato del pagamento, con la conseguente esclusione di una responsabilità anche sussidiaria dell'asl. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupp