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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 33047/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17773/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 29/2018 depositata il.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 29/2018, pubblicata il giorno 11 gennaio 2019, rigettava l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. confermando la sentenza del Tribunale di Avezzano con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’ASL n.2 di [OSCURATO:PERSONA], era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] per la somma di euro 8.213,26 a titolo di prestazioni erogate in base al contratto per prestazioni rese negli anni 2005 e 2006 e per conguagli previsti dagli Accordi tra regioni, province e Federterme per le medesime annualità. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ASL n.2 di [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, impugnando la sentenza della Corte di appello di L’Aquila indicata in epigrafe.

L’Asl n.2 ha resistito con controricorso.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 4 ottobre 2023.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, L.R.

Abruzzo n. 146 del 1996, artt. 38 e 47, art. 12 preleggi, art. 117 Cost., artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non sarebbe applicabile nel caso di specie il D.L. n. 324 del 1993, art. 10, comma 10, trovando invece applicazione la L.R. n. 146 del 1996, artt. 38 e 47, alla stregua dei quali il soggetto tenuto al pagamento sarebbe l’ASL, spettando alla [OSCURATO:SOCIETA]. il compito di mettere in pagamento le fatture per conto dell’Asl, ciò parimenti risultando dal contratto stipulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione Abruzzo.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare l’avvenuto pagamento della rata dell’85 % delle fatture oggetto dell’ingiunzione da parte dell’ASL [OSCURATO:PERSONA], essendo questa circostanza pacifica, mai contestata e decisiva, per modo che la società [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe dovuto provare alcunché per ottenere quanto oggetto dell’ingiunzione a titolo di saldo delle stesse fatture.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Giova premettere che la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, ritenne sussistente la titolarità passiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e conseguentemente la carenza di titolarità dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pretesa oggetto di ingiunzione innanzi al Tribunale di Avezzano, osservando che la questione inerente la legittimazione passiva della ASL atteneva appunto alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e che all'epoca della stipula della convenzione le competenze relative al pagamento erano riservate per legge alla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza dell’art. 10 del contratto e dell'art. 38 della L.R. 146/1996.

Le competenze in materia di gestione finanziaria dei pagamenti, di monitoraggio finanziario della spesa e della successiva liquidazione erano state poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., quale soggetto obbligato in proprio ai pagamenti e non già con mere funzioni di tesoreria.

Aggiunse poi la Corte di appello che le disposizioni della legge regionale e le previsioni di contratto andavano lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 del D.L. 27 agosto 1993 n. 324 convertito nella l. 423/1993, che prevede espressamente che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente”.

Orbene la sentenza impugnata resiste alla censura esposta dalla ricorrente, dovendosi confermare quanto già affermato da questa Corte in controversia avente ad oggetto la medesima questione giuridica concernente la titolarità passiva rispetto al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture in forza di contratti stipulati con la Regione Abruzzo in epoca anteriore all’anno 2011.

In particolare, Cass. n. 34155/2022 ha così motivato: Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993, a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente", si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015 -come evidenziato da Cass. n. 17587/2018, non viene in rilievo il diverso orientamento di cui a Cass. n. 23067 del 2016 e le altre conformi in quanto relativo alla particolare disciplina della Regione Calabria).

Per l'identificazione dell'ente incaricato del pagamento deve farsi riferimento alla L.R.

Abruzzo n. 146 del 1996, art. 38, applicabile ratione temporis , ossia alla disposizione modificata dalla L.R. n. 15 del 2004, art. 122, il quale prevede quanto segue: "La L.R. n. 146 del 1996, art. 38, comma 1, Tit.

VI, è integralmente sostituito dal seguente:"1. [OSCURATO:PERSONA] provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali".

La L.R. n. 146 del 1996, art. 38, comma 2, Tit.

VI, è integralmente sostituito dal seguente:"2.

Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico - organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria".

Alla L.R. n. 146 del 1996, art. 38, Tit.

VI, è aggiunto il seguente comma:"3.

Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]. affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione".

È individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario.

Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL.

In particolare, assolve alle seguenti funzioni: 1) gestione finanziaria dei pagamenti; 2) monitoraggio finanziario della spesa; 3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE 2000/35/CE recepita dal D.Lgs. n. 231 del 2002".

È appena il caso di precisare che alla L.R. n. 146 del 1996, non può essere attribuita valenza abrogativa della legge nazionale, come intende invece la parte ricorrente, essendo l'efficacia dell'art. 47 della Legge Regionale, che prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge", limitata alle disposizioni di pari rango, o inferiori, nel sistema delle fonti del diritto.

L'art. 10 del contratto, che - come si legge nel motivo di ricorso prevede che le fatture, siano messe in pagamento, per conto della ASL, dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a. nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria, è così pienamente conforme all'art. 38 e consente di escludere che soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo sia la medesima ASL.

Tali principi sono stati incidentalmente confermati da questa Sezione con la pronunzia n. 6300/2023 e ancora più di recente da Cass. n. 25803/2023.

Ed è appena il caso di evidenziare che il precedente da ultimo ricordato si è dato carico di evidenziare, proprio con riferimento ad una controversia sovrapponibile dal punto di vista oggettivo e soggettivo a quella qui esaminata, che “può condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui, nell’ambito della Regione Abruzzo, a differenza di quanto accade in altre Regioni, l'applicabilità dell'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 324 del 1993 deve ritenersi esclusa proprio per effetto della legge regionale n. 146 del 1996, la quale ha introdotto una disciplina completa ed esaustiva in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle ASL, che impedisce l'applicazione della legge statale: tale efficacia non può essere certamente desunta, come pretende la ricorrente, dall'art. 47 della legge regionale, il quale, nel prevedere l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la nuova disciplina, non è riferibile alle norme statali, riguardando evidentemente le norme che, nel sistema delle fonti del diritto, costituiscono espressione della potestà normativa della Regione e si collocano ad un livello pari o inferiore.” Ritiene in conclusione il Collegio di dare continuità ai principi sopra esposti, dovendosi pertanto escludere che tanto il quadro normativo regionale di riferimento, che le previsioni negoziali richiamate nel ricorso dalla società, possano indurre a ritenere l’erroneità della sentenza impugnata, invece pienamente conforme al quadro normativo di riferimento tanto nazionale che, appunto, regionale in punto di soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni eseguite dalla ricorrente in capo a [OSCURATO:SOCIETA]..

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, vertendo su una circostanza fattuale che si assume essere incontestata nel corso del giudizio, risultando tale affermazione priva di autosufficienza ed in ogni caso inidonea a determinare la non conformità a legge della sentenza impugnata, proprio alla stregua delle considerazioni espresse a proposito dell’infondatezza del primo motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17773/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 29/2018 depositata il. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 29/2018, pubblicata il giorno 11 gennaio 2019, rigettava l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. confermando la sentenza del Tribunale di Avezzano con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’ASL n.2 di [OSCURATO:PERSONA], era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] per la somma di euro 8.213,26 a titolo di prestazioni erogate in base al contratto per prestazioni rese negli anni 2005 e 2006 e per conguagli previsti dagli Accordi tra regioni, province e Federterme per le medesime annualità. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ASL n.2 di [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, impugnando la sentenza della Corte di appello di L’Aquila indicata in epigrafe. L’Asl n.2 ha resistito con controricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 4 ottobre 2023. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, artt. 38 e 47, art. 12 preleggi, art. 117 Cost., artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non sarebbe applicabile nel caso di specie il D.L. n. 324 del 1993, art. 10, comma 10, trovando invece applicazione la L.R. n. 146 del 1996, artt. 38 e 47, alla stregua dei quali il soggetto tenuto al pagamento sarebbe l’ASL, spettando alla [OSCURATO:SOCIETA]. il compito di mettere in pagamento le fatture per conto dell’Asl, ciò parimenti risultando dal contratto stipulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione Abruzzo. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare l’avvenuto pagamento della rata dell’85 % delle fatture oggetto dell’ingiunzione da parte dell’ASL [OSCURATO:PERSONA], essendo questa circostanza pacifica, mai contestata e decisiva, per modo che la società [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe dovuto provare alcunché per ottenere quanto oggetto dell’ingiunzione a titolo di saldo delle stesse fatture. Il primo motivo di ricorso è infondato. Giova premettere che la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, ritenne sussistente la titolarità passiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e conseguentemente la carenza di titolarità dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pretesa oggetto di ingiunzione innanzi al Tribunale di Avezzano, osservando che la questione inerente la legittimazione passiva della ASL atteneva appunto alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e che all'epoca della stipula della convenzione le competenze relative al pagamento erano riservate per legge alla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza dell’art. 10 del contratto e dell'art. 38 della L.R. 146/1996. Le competenze in materia di gestione finanziaria dei pagamenti, di monitoraggio finanziario della spesa e della successiva liquidazione erano state poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., quale soggetto obbligato in proprio ai pagamenti e non già con mere funzioni di tesoreria. Aggiunse poi la Corte di appello che le disposizioni della legge regionale e le previsioni di contratto andavano lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 del D.L. 27 agosto 1993 n. 324 convertito nella l. 423/1993, che prevede espressamente che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente”. Orbene la sentenza impugnata resiste alla censura esposta dalla ricorrente, dovendosi confermare quanto già affermato da questa Corte in controversia avente ad oggetto la medesima questione giuridica concernente la titolarità passiva rispetto al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture in forza di contratti stipulati con la Regione Abruzzo in epoca anteriore all’anno 2011. In particolare, Cass. n. 34155/2022 ha così motivato: Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993, a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente", si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015 -come evidenziato da Cass. n. 17587/2018, non viene in rilievo il diverso orientamento di cui a Cass. n. 23067 del 2016 e le altre conformi in quanto relativo alla particolare disciplina della Regione Calabria). Per l'identificazione dell'ente incaricato del pagamento deve farsi riferimento alla L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 38, applicabile ratione temporis , ossia alla disposizione modificata dalla L.R. n. 15 del 2004, art. 122, il quale prevede quanto segue: "La L.R. n. 146 del 1996, art. 38, comma 1, Tit. VI, è integralmente sostituito dal seguente:"1. [OSCURATO:PERSONA] provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali". La L.R. n. 146 del 1996, art. 38, comma 2, Tit. VI, è integralmente sostituito dal seguente:"2. Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico - organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria". Alla L.R. n. 146 del 1996, art. 38, Tit. VI, è aggiunto il seguente comma:"3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]. affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione". È individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario. Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL. In particolare, assolve alle seguenti funzioni: 1) gestione finanziaria dei pagamenti; 2) monitoraggio finanziario della spesa; 3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE 2000/35/CE recepita dal D.Lgs. n. 231 del 2002". È appena il caso di precisare che alla L.R. n. 146 del 1996, non può essere attribuita valenza abrogativa della legge nazionale, come intende invece la parte ricorrente, essendo l'efficacia dell'art. 47 della Legge Regionale, che prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge", limitata alle disposizioni di pari rango, o inferiori, nel sistema delle fonti del diritto. L'art. 10 del contratto, che - come si legge nel motivo di ricorso prevede che le fatture, siano messe in pagamento, per conto della ASL, dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a. nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria, è così pienamente conforme all'art. 38 e consente di escludere che soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo sia la medesima ASL. Tali principi sono stati incidentalmente confermati da questa Sezione con la pronunzia n. 6300/2023 e ancora più di recente da Cass. n. 25803/2023. Ed è appena il caso di evidenziare che il precedente da ultimo ricordato si è dato carico di evidenziare, proprio con riferimento ad una controversia sovrapponibile dal punto di vista oggettivo e soggettivo a quella qui esaminata, che “può condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui, nell’ambito della Regione Abruzzo, a differenza di quanto accade in altre Regioni, l'applicabilità dell'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 324 del 1993 deve ritenersi esclusa proprio per effetto della legge regionale n. 146 del 1996, la quale ha introdotto una disciplina completa ed esaustiva in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle ASL, che impedisce l'applicazione della legge statale: tale efficacia non può essere certamente desunta, come pretende la ricorrente, dall'art. 47 della legge regionale, il quale, nel prevedere l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la nuova disciplina, non è riferibile alle norme statali, riguardando evidentemente le norme che, nel sistema delle fonti del diritto, costituiscono espressione della potestà normativa della Regione e si collocano ad un livello pari o inferiore.” Ritiene in conclusione il Collegio di dare continuità ai principi sopra esposti, dovendosi pertanto escludere che tanto il quadro normativo regionale di riferimento, che le previsioni negoziali richiamate nel ricorso dalla società, possano indurre a ritenere l’erroneità della sentenza impugnata, invece pienamente conforme al quadro normativo di riferimento tanto nazionale che, appunto, regionale in punto di soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni eseguite dalla ricorrente in capo a [OSCURATO:SOCIETA].. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, vertendo su una circostanza fattuale che si assume essere incontestata nel corso del giudizio, risultando tale affermazione priva di autosufficienza ed in ogni caso inidonea a determinare la non conformità a legge della sentenza impugnata, proprio alla stregua delle considerazioni espresse a proposito dell’infondatezza del primo motivo di ricorso. In conclusione, il ricorso va rigettato. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ul
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