CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 34155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27692/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 2 [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatq [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - .2022. c)53 avverso la sentenza n. 326/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: l'[OSCURATO:PERSONA]Vasto propose opposizione innanzi al Tribunale di Pescara avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di Euro 243.445,84, a titolo di corrispettivo per prestazioni termali fornite nell'anno 2007, proponendo altresì domanda riconvenzionale di pagamento delle somme corrisposte in eccesso. Il Tribunale adito rigettò l'opposizione e la domanda riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello l'[OSCURATO:PERSONA] n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti. Con sentenza di data 26 febbraio 2019 la Corte d'appello di L'Aquila accolse l'appello, revocando il decreto ingiuntivo. Osservò la corte territoriale che sussisteva il difetto di legittimazione passiva della ASL alla luce dell'art. 10 della convenzione, il quale prevedeva che le fatture dovessero essere inviate dalle strutture accreditate alla ASL ai soli fini contabili, mentre dovevano essere inviate a [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini delle funzioni di monitoraggio e della successiva liquidazione, quale riflesso della delegazione prevista dall'art. 38 della legge regionale n. 146 del 1996 che individuava in tale società il soggetto obbligato in proprio ai pagamenti, ed alla luce dell'art. 1, comma 10, d. I. n. 324 del 1993 convertito con legge n. 423 del 1993. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 10, d. I. n. 324 del 1993, 38 e 47 legge reg. Abruzzo n. 146 del 1996 (come modificata dall'art. 122 della legge regionale n. 15 del 2004), 12 prel., 117 Cost., 1362, 1363 e 1366 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non è applicabile l'art. 10, comma 10, d. I. n. 324 del 1993, trovando invece applicazione la legge regionale n. 146 del 1996 che all'art. 47 prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge". Precisa in particolare che l'art. 38 della legge regionale prevede che le aziende provvedono ai pagamenti attraverso la tesoreria regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle aziende regionali e che, nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione deve prevedere il conferimento dell'incarico a [OSCURATO:SOCIETA]. affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione. Aggiunge che l'art. 10 del contratto prevede che le fatture, da intestare alla ASL, devono essere inviate a quest'ultima ai fini contabili e che saranno messe in pagamento, per conto della ASL, dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a. nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del citato art. 38. Conclude che il soggetto tenuto a pagare è la ASL. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la circostanza che la ASL avesse provveduto a pagare, dietro messa in pagamento per conto della ASL dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e per il tramite di una delle banche affidatarie del Servizio di tesoreria unica regionale, 1'85% delle fatture, nonché la stessa domanda riconvenzionale di restituzione di quanto pagato in eccesso, confermano che la legittimazione passiva spetta alla ASL. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1269 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, pur ritenendo, come affermato dal giudice di appello, che ricorre una delegazione di pagamento, ciò non significa che il creditore abbia l'onere di rivolgersi preventivamente al delegato, per cui la legittimazione passiva della ASL resta integra. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla I. n. 423 del 1993, a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente», si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015 - come evidenziato da Cass. n. 17587/2018, non viene in rilievo il diverso orientamento di cui a Cass. n. 23067 del 2016 e le altre conformi in quanto relativo alla particolare disciplina della Regione Calabria).Per l'identificazione dell'ente incaricato del pagamento deve farsi riferimento all'art. 38 legge reg. Abruzzo n. 146 del 1996 applicabile ratione temporis, ossia alla disposizione modificata dall'art. 122 della legge regionale n. 15 del 2004, il quale prevede quanto segue: "Il comma 1 dell'art. 38 Tit. VI della L.R. n. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente: «1. [OSCURATO:PERSONA] provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali». 2. Il comma 2 dell'art. 38 Tit. VI della L.R. n. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente: «2. Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico - organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria». 3. All'art. 38 Tit. VI della L.R. n. 146/1996 è aggiunto il seguente comma: «3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]. affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione». 4. È individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario.Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL. In particolare assolve alle seguenti funzioni: 1) gestione finanziaria dei pagamenti; 2) monitoraggio finanziario della spesa; 3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE 2000/35/CE recepita dal D. Lgs. 231/2002". E' appena il caso di precisare che alla legge regionale n. 146 del 1996 non può essere attribuita valenza abrogativa della legge nazionale, come intende invece la parte ricorrente, essendo l'efficacia dell'art. 47 della legge regionale, che prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge", limitata alle disposizioni di pari rango, o inferiori, nel sistema delle fonti del diritto. L'art. 10 del contratto, che - come si legge nel motivo di ricorso - prevede che le fatture, siano messe in pagamento, per conto della ASL, dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a. nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria, è così pienamente conforme all'art. 38 e consente di escludere che soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo sia la medesima ASL. Trattandosi di questione di diritto non possono avere rilievo le circostanze di fatto cui si intende attribuire rilevanza con la denuncia di vizio motivazionale di cui al secondo motivo. Il terzo motivo rinvia poi alla disciplina codicistica della delegazione, mentre qui viene in rilievo un precipuo effetto della legge speciale, risultante dal combinato disposto della legge nazionale e di quella regionale, quanto all'identificazione del soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica