CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 129/2024depositata il 26/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 17734/2024Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 19388/2026Data pubblicazione 12/06/20261. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dallaCasa di Cura privata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della ASL 2 Lancia-no-Vasto-Chieti, per il pagamento della somma complessiva di €77.627,55, oltre interessi, relativa a prestazioni sanitarie erogate in regi-me di accreditamento negli anni 2006, 2007 e 2008.2. La ASL proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo invia preliminare il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il sog-getto obbligato al pagamento non fosse l'Azienda sanitaria, bensì la FIRAs.p.a. ([OSCURATO:PERSONA]), quale ente incaricato della ge-stione e liquidazione delle risorse del Fondo sanitario regionale. Nel meri-to, la ASL deduceva inoltre che le prestazioni fossero extra budget, nonappropriate e comunque oggetto di rinuncia contrattuale.3. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 564/2021, accoglieva l'oppo-sizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che, sulla base dellanormativa statale e regionale (in particolare l'art. 1, comma 10, d.l. n.324/1993 e la legislazione regionale abruzzese), il soggetto passivamentelegittimato fosse la FIRA e non la ASL, anche per le prestazioni successivealla riforma del sistema sanitario.4. Avverso tale decisione proponeva appello la Casa di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la FIRA era un mero delegato al pagamento, privo diautonomia e non parte del rapporto contrattuale, e che l'obbligazione re-stava in capo alla ASL. Contestava inoltre l'estensione del difetto di legit-timazione anche alle prestazioni del 2008, lamentando carenza di motiva-zione, e riproponeva le censure di merito già sollevate in primo grado.5. La Corte d'Appello di L'Aquila ha rigettato integralmente l'impugna-zione, ritenendola infondata.5.1. La Corte abruzzese ha affermato che l'orientamento giurispruden-ziale ormai consolidato – sia della stessa Corte d'appello sia della Corte dicassazione – individua nella FIRA il soggetto passivamente legittimato perle obbligazioni di pagamento delle prestazioni sanitarie accreditate almenoNumero registro generale 17734/2024Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 19388/2026Data pubblicazione 12/06/2026fino al 2009. Tale conclusione trova fondamento sia nella normativa stata-le, che individua nell'“ente incaricato del pagamento” il debitore delle ob-bligazioni verso le strutture convenzionate, sia nella normativa regionaleabruzzese, che attribuisce alla FIRA la gestione finanziaria, il monitoraggiodella spesa e la liquidazione dei pagamenti del Fondo sanitario regionale.5.2. La Corte d'appello ha richiamato ampiamente la giurisprudenza dilegittimità (in particolare le ordinanze e sentenze della Cassazione nn.34155/2022, 6300/2023, 25803/2023 e 34539/2023), la quale ha chiaritoche la FIRA non è un mero esecutore materiale dei pagamenti, né unsemplice delegato dell'ASL, ma costituisce un autonomo centro di imputa-zione delle obbligazioni, con esclusione di qualsiasi responsabilità, anchesussidiaria, delle aziende sanitarie locali.5.3. Quanto alle prestazioni rese nel 2008, la Corte territoriale ha os-servato che è pacifico tra le parti che la FIRA abbia continuato a svolgere ilproprio ruolo fino al 2009 e che lo stesso contratto stipulato per quell'an-nualità rinviava espressamente alle modalità di fatturazione, monitoraggioe pagamento già previste per gli anni precedenti. Ne deriva che anche peril 2008 il soggetto obbligato al pagamento doveva individuarsi nella FIRA.6. La cassazione della sentenza d'appello n. 129, pubblicata il 26/1/2024, è chiesta dalla Casa di Cura privata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorsonotificato il 26/7/2024 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cuiresiste con controricorso l'ASL 2 Lanciano-Vasto-Fermo.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo la ricorrente contesta, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la decisione della Corte d'appel-lo nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della ASL, ricono-scendola invece in capo alla FIRA. Secondo la prospettazione difensiva, ta-le conclusione deriva da una falsa applicazione delle norme di diritto (inparticolare, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993, la normativa regiona-Numero registro generale 17734/2024Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 19388/2026Data pubblicazione 12/06/2026le abruzzese e l'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992), nonché da un'er-rata interpretazione del contratto stipulato nel 2005 per le annualità 2006-2007. La ricorrente sostiene che, alla luce del sistema delineato dalla legi-slazione regionale e dal contratto, la titolarità del rapporto obbligatorio edell'obbligo di pagamento spettava esclusivamente alla ASL, quale partecontrattuale e destinataria delle fatture, mentre la FIRA svolgeva unica-mente funzioni tecniche di tesoreria e liquidazione delle somme, senza as-sumere obblighi propri verso la struttura sanitaria. Ne deriva che la Corteterritoriale avrebbe travisato sia la funzione dell'ente incaricato dei paga-menti sia la portata dell'art. 1, comma 10, cit., il quale sarebbe rilevantesolo sul piano esecutivo (ai fini dell'individuazione del soggetto passivo delpignoramento), ma non inciderebbe sulla titolarità sostanziale del rapportoobbligatorio.7.1. In tale quadro, la censura investe anche il modo in cui la Corted'appello ha interpretato le clausole contrattuali: in particolare, la previ-sione secondo cui le fatture erano inviate anche alla FIRA per la liquida-zione non comporterebbe alcun trasferimento della titolarità passiva, maconfermerebbe solo il ruolo meramente esecutivo della finanziaria regiona-le. La decisione impugnata sarebbe dunque viziata per violazione dei crite-ri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1372 cod. civ., nonché per avere at-tribuito effetti obbligatori a un soggetto estraneo al contratto.8. Con il secondo motivo, la ricorrente estende le medesime censureall'annualità 2008, regolata dal contratto stipulato il 6 agosto 2009. Anchesotto questo profilo, la sentenza impugnata viene criticata per avere erro-neamente ritenuto sussistente la legittimazione passiva della FIRA, nono-stante che, da un lato, nel contratto relativo al 2008 tale soggetto nonfosse neppure menzionato e, dall'altro, fosse espressamente previsto chela ASL si obbligava a remunerare le prestazioni erogate. Inoltre, si eviden-zia che, al momento della stipula del contratto, la FIRA aveva già cessatoNumero registro generale 17734/2024Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 19388/2026Data pubblicazione 12/06/2026le funzioni di tesoreria, con conseguente impossibilità di attribuirle alcunruolo nell'ambito del rapporto.8.1. La Corte d'appello avrebbe poi errato nel richiamare, per l'annuali-tà 2008, le discipline contrattuali precedenti (2005-2007), estendendoneindebitamente gli effetti e così violando sia i criteri interpretativi del con-tratto sia il principio di relatività degli effetti negoziali (art. 1372 cod. civ.),avendo attribuito obblighi a un soggetto terzo. Anche sotto questo profiloviene ribadita l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 e della normativa regionale, che non avrebbero mai trasformato la9. Con il terzo motivo si censura la statuizione sulle spese di lite, inconseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.10. Il ricorso va respinto con riguardo ad entrambe le prime due cen-sure, che in quanto strettamente connesse possono essere esaminatecongiuntamente.11. La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione su unorientamento della Corte ormai consolidato, che viene espressamente ri-chiamato e che la ricorrente contesta inammissibilmente ai sensi dell'art.360-bis comma 1, n. 1) cod. proc. civ.. I precedenti citati (tra cui Cass.nn. 34155/2022, 6300/2023, 25803/2023 e 34539/2023) delineano infattiun nucleo di principi piuttosto preciso sulla titolarità passiva della FIRA neirapporti con le strutture sanitarie accreditate.11.1. In particolare, Cass. n. 34155/2022 ha così motivato:Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte del D.L. n. 324 del1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993, a te-nore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate "in casodi mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debi-tore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per leobbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento delNumero registro generale 17734/2024Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 19388/2026Data pubblicazione 12/06/2026corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente", si applica anchedopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, esuccessive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazionisanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite inaziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015 - come evidenziato da Cass. n. 17587/2018, nonviene in rilievo il diverso orientamento di cui a Cass. n. 23067 del 2016 ele altre conformi in quanto relativo alla particolare disciplina della RegioneCalabria).11.2. Con riguardo alla Regione Abruzzo, per l'identificazione dell'enteincaricato del pagamento deve farsi riferimento alla L.R. Abruzzo n. 146del 1996, art. 38, applicabile ratione temporis, ossia alla disposizione mo-dificata dalla L.R. n. 15 del 2004, art. 122, il quale prevede quanto segue:"La L.R. n. 146 del 1996, art. 38, comma 1, Tit. VI, è integralmente sosti-tuito dal seguente:"1. [OSCURATO:PERSONA] provvedono ai pagamenti attraverso laTesoreria unica regionale, alla quale devono affluire tutte le somme co-munque riscosse per conto delle Aziende regionali". La L.R. n. 146 del1996, art. 38, comma 2, Tit. VI, è integralmente sostituito dal seguen-te:"2. Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regio-nale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, conapposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata mas-sima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare unasignificativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutturetecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizionel rispetto della vigente legislazione bancaria". Alla L.R. n. 146 del 1996,art. 38, Tit. VI, è aggiunto il seguente comma:"3. Nel caso in cui il serviziodi tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere ilconferimento dell'incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]. affinché coordini l'attivitàdelle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle AziendeNumero registro generale 17734/2024Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 19388/2026Data pubblicazione 12/06/2026e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimen-ti e gli impegni derivanti dalla convenzione".11.3. È quindi individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. l'organismo di gestionee monitoraggio finanziario. Tale organismo è responsabile della gestionefinanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per com-petenza alle singole ASL. In particolare, assolve alle seguenti funzioni: 1)gestione finanziaria dei pagamenti; 2) monitoraggio finanziario della spe-sa; 3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di creditospecifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della norma-tiva comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimen-to alla Direttiva UE 2000/35/CE recepita dal D.Lgs. n. 231 del 2002".11.4. La pronuncia n. 34539/2023 ha poi chiarito che nell'ambito dellaRegione Abruzzo, l'individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti haavuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n.15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n.146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) eb), della legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge re-gionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma5, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1), disponendo che i paga-menti delle ASL debbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria uni-ca regionale (comma 1), affidato ad una o più banche dotate di una signi-ficativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma 2), il cui coordinamento, in caso di affidamento apiù banche, è demandato alla [OSCURATO:SOCIETA]. (comma 3), dichiarata responsabiledella gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale asse-gnate per competenza alle singole ASL, ed in particolare della gestione fi-nanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (com-ma 4).In definitiva, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, laCorte territoriale ha correttamente individuato la società FIRA come sog-Numero registro generale 17734/2024Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 19388/2026Data pubblicazione 12/06/2026getto legittimato passivo alle prestazioni sanitarie emesse a favore dellaASL controricorrente.11.5. Il ricorso peraltro non fornisce elementi per superare tale conclu-sione, non rinvenendosi argomenti a sostegno della tesi a favore della ri-levanza meramente esecutiva della designazione di FIRA.Perciò il Collegio intende dare continuità ai principi sopra esposti, do-vendosi pertanto escludere che tanto il quadro normativo regionale di rife-rimento, che le previsioni negoziali richiamate nel ricorso dalla società,possano indurre a ritenere l'erroneità della sentenza impugnata, invecepienamente conforme al quadro normativo di riferimento tanto nazionaleche, appunto, regionale in punto di soggetto tenuto al pagamento delleprestazioni eseguite dalla ricorrente in capo a [OSCURATO:SOCIETA]..11.6. Occorre peraltro rilevare l'inammissibilità delle censure formulateai sensi degli artt. 1362 e 1372 cod. civ. alla sentenza impugnata, là doveha argomentato che a favore della titolarità passiva della FIRA militavaanche la stessa previsione contrattuale nell'art. 10 del contratto stipulatofra la Casa di cura e l'Asl in data 23 marzo 2005, così come nel contrattoconcluso il 6 agosto 2009, lettera m), per le prestazioni erogate in regimedi accreditamento per il 2008 ove si confermano per le modalità di fattu-razione, controllo e verifica, per quelle di monitoraggio a cura dell'organi-smo preposto e per le procedure termini di pagamento quelle in preceden-za vigenti.11.7. In realtà, le censure non specificano l'applicazione del criterio in-terpretativo utilizzato a sostegno della conclusione quanto la conclusionemedesima cui è pervenuto il giudice del merito sulla scorta dell'esame de-gli atti e documenti di causa.12. Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall'inammissibilità dei primidue.Numero registro generale 17734/2024Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 19388/2026Data pubblicazione 12/06/202613. Atteso l'esito del ricorso ed in applicazione del principio della soc-combenza, la società ricorrente è condannata alla rifusione delle spese dilite nella misura liquidata in dispositivo.14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese legali liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, Eu-ro 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre acces-sori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino